CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore ALPARONE CARMELA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3037/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Comune di Carugate - Via Xx Settembre, 4 20061 Carugate MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 - ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 CF_Resistente_3 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2846/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3028 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3030 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3031 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 684 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 685 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 686 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1926/2025 depositato il 01/10/2025
Richieste delle parti:
I difensori illustrano i rispettivi assunti e le conclusioni proprie.
Dopo ampia discussione la Corte riserva la decisione e il deposito del dispositivo entro i termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Carugate propone rituale e diffuso appello per la riforma della sentenza n. 2846/5/2024 emessa dalla CGT di Primo Grado di Milano notificata il 4 luglio 2024 che, in accoglimento dei ricorsi riuniti, ha annullato gli avvisi di accertamento meglio indicati in epigrafe. In via preliminare eccepisce l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione del combinato disposto dall'art. 2, comma 3, lettera a), D.lgs. 220/2023 con l'art. 4 dello stesso decreto, perché la controparte non ha rispettato il termine per la costituzione in giudizio;
in proposito evidenzia che la fase di mediazione è stata abrogata con decorrenza dal 1° settembre 2024. Lamenta l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D Lgs. 504/92 posto che i terreni oggetto degli accertamenti non sono mai stati coltivati direttamente dalle contribuenti, non essendo sufficiente, al fine dell'esenzione IMU, la qualifica di IAP come asserito dai giudici di primo grado. Resistente_1Evidenzia che la sig.ra ha conseguito il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale dopo circa tre anni ( anno 2012) dalla trasformazione del terreno oggetto di accertamento, da agricolo a edificabile a destinazione turistico- recettiva. Deduce che i primi giudici hanno fondato la decisione sulla base di documenti prodotti da controparte che non si riferiscono né alle annualità in questione né, tantomeno, al terreno oggetto di accertamento che è situato nel Comune di Carugate e non nel Comune di Varedo. Segnala le numerose sentenze favorevoli al Comune per annualità di imposte pregresse di cui una passata in giudicato ( CGT di Secondo Grado Lombardia n. 2847/2023 per IMU 2014). Conclude per l'accoglimento dell'appello con condanna alle spese processuali anche in applicazione dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Si sono costituite in giudizio le contribuenti rappresentate dalla Dott. Difensore_3. In via preliminare viene eccepita l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 167 e 171 c.p.p., per violazione dell'art. 58 del D.Lgs. 546/92 e per difetto di motivazione. In replica ai motivi dedotti viene riaffermato il diritto all'esenzione IMU perché i terreni per cui è causa sono coltivati dalla comproprietaria Resistente_1, titolare di qualifica IAP dal 2012, come da contratto stipulato in data 10.02.2014 e come dimostrato dalle fatture di vendita ( dal 2014 al 2019) di prodotti agricoli e di acquisto dei servizi necessari per la loro produzione. Ribadiscono che l'esenzione IMU per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla Previdenza agricola è stata introdotta dal legislatore solo nel 2016 con la legge di stabilità 208/2015 ( art. 1, comma 13). Contestano la legittimità dell'avviso di accertamento emesso per l'anno 2020 perché il valore dell'area fabbricabile non è aggiornato all'anno impositivo né all'adozione di strumenti urbanistici;
sottolinea in proposito che l'area è gravata di diversi vincoli che ne riducono il valore venale. Rinnova i motivi dedotti nel ricorso introduttivo. Concludono per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Il Comune di Carugate ha depositato memoria con la quale segnala le ultime sentenze pronunciate, a suo favore, dalla CGT di Secondo Grado della Lombardia e contrasta le deduzioni avversarie con riferimento al valore delle aree edificabili. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento. Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo invocata dall'appellante perché, alla data di notifica dei ricorsi ( 16 febbraio 2024) la fase di mediazione era già stata abrogata;
l'art. 4 del D.Lgs. 220/2023 ha, infatti, previsto l'entrata in vigore della norma ai giudizi instaurati con ricorsi notificati successivamente al 4 gennaio 2024. Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello invocata da parte appellata sia perché le produzioni documentali sono limitate alle numerose sentenze relative a contenzioni analoghi tra le parti, sia perché i documenti rilevanti al fine del decidere sono stati prodotti dalle contribuenti;
non risulta fondata neppure l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici posto che le doglianze del Comune sono volte a contestare la sentenza impugnata con argomentazioni in fatto e in diritto con riguardo all'errata applicazione dell'art. 2, co.1 lett. b) del Dlgs. 504/92. Ciò premesso, la questione dirimente ai fini della risoluzione della controversia risiede nella sussistenza o meno dei requisiti per poter fruire dell'esenzione IMU riservata ai terreni agricoli di cui all'art. 2 co.1 lett. b) D.Lgs. 504/92 a mente del quale “un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini dell'applicazione dell'imposta, laddove ricorrano tre condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale: b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti;
c) la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione”. I giudici di primo grado, con l'unica decisione di segno contrario rispetto alle molte altre pronunciate per gli anni di imposta antecedenti a quelli ora in esame, di cui una passata in giudicato il 30 gennaio 2024 ( CGT di Secondo Grado Lombardia n. 2847/2024 per IMU 2014), hanno riconosciuto l'esenzione sul presupposto che tali terreni, pur formalmente edificabili sin dal 2009 in base allo strumento urbanistico del Comune di Carugate, fossero coltivati direttamente da una delle comproprietarie, Resistente_1, in forza di un contratto di comodato gratuito - stipulato nel 2014 - e della qualifica di IAP, dalla stessa acquisita nel 2012. Tuttavia, la copiosa documentazione prodotta dalle contribuenti a sostegno dei propri assunti non dimostra affatto la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma;
come obbiettato dal Comune di Carugate i documenti allegati da controparte non sono solo generici bensì riferibili ad altri terreni di proprietà delle sorelle Nominativo_1 situati nel territorio del Comune di Varedo. Risulta , infatti, che la gran parte delle fatture prodotte è espressamente riferita ai terreni di Varedo e non a quelli di Carugate, pur se parimenti contemplati nel contratto di comodato. Altre fatture, oltre ad essere in parte illeggibili e con oggetto del tutto generico, non sono riferibili ad alcuna area identificabile tra quelle in esame. Anche le fatture emesse da ditte terze, relative a lavori annuali di manutenzione eseguiti sui mappali oggetto di accertamento, non possono ritenersi sufficienti ad attestare l'esercizio permanente e continuativo dell'attività agricola sugli stessi, in assenza di ulteriori dati relativi alla produttività, al raccolto e ai corrispondenti ricavi. Le due fatture annuali emesse per gli anni 2019 e 2020 da Resistente_1 per vendita di prodotti agricoli non fanno inoltre alcun riferimento alla provenienza dei raccolti e tanto meno ai terreni in esame (v. elenco fatture allegate alle controdeduzioni). A ciò si aggiunga che anche l'acquisto annuale dei nitrati (v. allegati alle controdeduzioni) é palesemente riferito ai terreni di Varedo e non di Carugate. Anche i bilanci allegati, così come altra copiosa documentazione più volte duplicata nei depositi, fanno riferimento alla “ società Società_1” di proprietà della Sig.ra Resistente_1 che svolge la sua attività esclusivamente presso la Luogo_1, Indirizzo_1, Gaggiano e non è sovrapponibile alla “ Resistente_1Azienda Agricola di Marignano”. Alla luce di tale dettagliata analisi dei documenti prodotti, in relazione alla loro provenienza ed oggetto, non ritenuta da questa Corte comprovante la dedotta conduzione agraria delle aree in esame (con la conseguente esclusione del richiesto beneficio fiscale), risulta generico, e sostanzialmente apodittico, il giudizio di idoneità e sufficienza di tale stessa documentazione, espresso dai giudici di primo grado. Occorre, inoltre, esaminare i motivi di ricorso ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure e riproposti da parte appellata nell'atto di costituzione in giudizio. Risulta infondata la doglianza relativa al mancato aggiornamento, con riferimento all'anno impositivo 2020, del valore delle aree, quale base imponibile dell'imposta, in violazione dell'art. 5 co 5 D. lgs.504/92, ai sensi della quale: ”Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. Si osserva, che l'art. 5 co 5 D. lgs. N 504/92, anche alla luce dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, non pone affatto un obbligo di necessaria revisione annuale di detti valori, che ben possono essere, di anno in anno, anche tacitamente confermati dall'Ente, con riferimento ai parametri indicati dalla stessa norma, e purché ad essi conformi, restando comunque riservata al Comune la facoltà di revisionare periodicamente i parametri di valutazione delle aree sulla base della verifica di fattori sopravvenuti desunti dall'andamento del mercato. (Cass. Civ. sez. trib. Ord. n. 11643 del 3-5- 2019 ; Cass. Civ. sez. trib., sentenza n. 24309 del 30/09/2019; Cass. civ. sez. trib., sentenza n. , n. 10976 del 09/06/2020). In tale ottica, si osserva che il valore dei terreni compresi nella zona del PGT in esame venne stabilito in euro 150,00 al mq. dalla delibera n. 213 del 2005.(v. all 2 fasc. I grado ricorrente). Il contenuto di tale delibera é stato riconfermato nel 2013, con la delibera n.161/13 (v. all. 5 fasc. I grado ricorrente), pubblicata con le stesse modalità, sulla scorta di una coeva perizia giurata redatta dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Carugate, confermativa della congruità dei valori precedentemente adottati anche per le aree di categoria D a destinazione alberghiera. (v perizia giurata Comune – doc. n. 23 allegato all'appello). Entrambi tali atti pubblici furono resi noti mediante la pubblicazione all'albo pretorio essendo dotati di conoscenza legale, non sussistendo pertanto alcun obbligo di comunicazione a ciascun contribuente interessato. A tal proposito, vale altresì osservare che già la relazione illustrativa della citata perizia tecnica del Comune del 2013, nonché, nello stesso senso, le plurime pronunce tra le stesse parti, relative ad altre annualità IMU, presenti in atti, hanno chiaramente respinto l'addotta valenza di una precedente perizia di parte a firma dell'Ing. Nominativo_2, risalente al 2008 ed anteriore pertanto all'approvazione dello strumento urbanistico del 2009, nonché, come si rimarca nella successiva perizia giurata del Comune del 2013, per la non omogeneità dei criteri di valutazione basati sul calcolo a mc e non su quello al mq. invece effettuato dal Comune. La stessa perizia del Comune del 2013, nel confermare la congruità del valore di euro 150 al mq. indicato nella precedente delibera del 2005, ha espressamente precisato come esso fosse altrettanto congruo e adeguato anche per i terreni edificabili a destinazione alberghiera (cat. D), quali quelli in esame. Viene dunque meno anche il rilievo di parte appellata circa l'asserita non rispondenza del suddetto valore di euro 150 al mq. previsto per la destinazione residenziale, alla diversa destinazione alberghiera delle aree accertate. Valore che, peraltro, fu espressamente recepito dalle stesse sorelle Nominativo_1, nell'accordo raggiunto in via transattiva, su proposta del 22-10-15, per la definizione del tributo relativo alle annualità dal 2009 al 2011, come peraltro segnalato nei ricorsi introduttivi ( v. per tutte pag. 3 ricorso Resistente_3
). Appare infine improbabile, come sottolineato dal Comune, che, ove pure effettuata una ulteriore verifica, con riferimento all'annualità 2020, il valore unitario al mq. delle aree con destinazione alberghiera, dato il tempo trascorso dalle precedenti, ritenute congrue, valutazioni, potesse risultare inferiore rispetto a quello applicato nell'atto di accertamento. Deve dunque confermarsi che, nel caso in specie, i criteri di valutazione delle aree fabbricabili normativamente determinati con riferimento all'anno di imposizione siano stati rispettati nell'accertamento. Non è fondata neppure la lamentata riduzione del valore dell'area per la presenza di presunti vincoli su di essa gravanti;
non risulta dal PTG vigente all'epoca alcun vincolo reale rispetto ad un nuovo passaggio della linea metropolitana né la previsione di fasce di rispetto a favore di opere pubbliche. Infine si osserva che non è previsto alcun obbligo di comunicazione del valore attribuito dal Comune alle aree in quanto il già richiamato valore di euro 150 mq. è fissato dalle Delibere del 2005 e del 2013, che oltre ad essere atti pubblici sono direttamente conosciuti dalle contribuenti perché oggetto della già menzionata transazione per gli anni dal 2009 al 2011. Alla particolareggiata e diffusa critica agli accertamenti da parte delle contribuenti consegue l'infondatezza dell'invocata nullità degli stessi per carenza di motivazione. Neppure sussiste alcuna nullità per mancata prova della delega di firma da parte del Sindaco o di altro funzionario dirigente;
negli atti impositivi si ravvisa, al contrario, da parte del Sindaco il conferimento specifico di poteri al funzionario “ responsabile del tributo” con Decreto Sindacale n. del 4/01/2022. Alla luce di quanto sopra illustrato la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, con condanna delle appellate soccombenti alle spese di giudizio del presente grado liquidate in euro 5.200,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e accessori di legge. Non sussistono gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. non ravvisandosi una responsabilità della parte soccombente per aver resistito con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma gli avvisi di accertamento oggetto del contendere. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali liquidate come in motivazione. Respinge la domanda dell'appellante di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Così deciso in Milano, il 29 settembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Ersilio Secchi
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore ALPARONE CARMELA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3037/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Comune di Carugate - Via Xx Settembre, 4 20061 Carugate MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 - ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 CF_Resistente_3 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2846/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3028 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3030 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3031 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 684 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 685 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 686 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1926/2025 depositato il 01/10/2025
Richieste delle parti:
I difensori illustrano i rispettivi assunti e le conclusioni proprie.
Dopo ampia discussione la Corte riserva la decisione e il deposito del dispositivo entro i termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Carugate propone rituale e diffuso appello per la riforma della sentenza n. 2846/5/2024 emessa dalla CGT di Primo Grado di Milano notificata il 4 luglio 2024 che, in accoglimento dei ricorsi riuniti, ha annullato gli avvisi di accertamento meglio indicati in epigrafe. In via preliminare eccepisce l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione del combinato disposto dall'art. 2, comma 3, lettera a), D.lgs. 220/2023 con l'art. 4 dello stesso decreto, perché la controparte non ha rispettato il termine per la costituzione in giudizio;
in proposito evidenzia che la fase di mediazione è stata abrogata con decorrenza dal 1° settembre 2024. Lamenta l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D Lgs. 504/92 posto che i terreni oggetto degli accertamenti non sono mai stati coltivati direttamente dalle contribuenti, non essendo sufficiente, al fine dell'esenzione IMU, la qualifica di IAP come asserito dai giudici di primo grado. Resistente_1Evidenzia che la sig.ra ha conseguito il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale dopo circa tre anni ( anno 2012) dalla trasformazione del terreno oggetto di accertamento, da agricolo a edificabile a destinazione turistico- recettiva. Deduce che i primi giudici hanno fondato la decisione sulla base di documenti prodotti da controparte che non si riferiscono né alle annualità in questione né, tantomeno, al terreno oggetto di accertamento che è situato nel Comune di Carugate e non nel Comune di Varedo. Segnala le numerose sentenze favorevoli al Comune per annualità di imposte pregresse di cui una passata in giudicato ( CGT di Secondo Grado Lombardia n. 2847/2023 per IMU 2014). Conclude per l'accoglimento dell'appello con condanna alle spese processuali anche in applicazione dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Si sono costituite in giudizio le contribuenti rappresentate dalla Dott. Difensore_3. In via preliminare viene eccepita l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 167 e 171 c.p.p., per violazione dell'art. 58 del D.Lgs. 546/92 e per difetto di motivazione. In replica ai motivi dedotti viene riaffermato il diritto all'esenzione IMU perché i terreni per cui è causa sono coltivati dalla comproprietaria Resistente_1, titolare di qualifica IAP dal 2012, come da contratto stipulato in data 10.02.2014 e come dimostrato dalle fatture di vendita ( dal 2014 al 2019) di prodotti agricoli e di acquisto dei servizi necessari per la loro produzione. Ribadiscono che l'esenzione IMU per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla Previdenza agricola è stata introdotta dal legislatore solo nel 2016 con la legge di stabilità 208/2015 ( art. 1, comma 13). Contestano la legittimità dell'avviso di accertamento emesso per l'anno 2020 perché il valore dell'area fabbricabile non è aggiornato all'anno impositivo né all'adozione di strumenti urbanistici;
sottolinea in proposito che l'area è gravata di diversi vincoli che ne riducono il valore venale. Rinnova i motivi dedotti nel ricorso introduttivo. Concludono per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Il Comune di Carugate ha depositato memoria con la quale segnala le ultime sentenze pronunciate, a suo favore, dalla CGT di Secondo Grado della Lombardia e contrasta le deduzioni avversarie con riferimento al valore delle aree edificabili. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento. Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo invocata dall'appellante perché, alla data di notifica dei ricorsi ( 16 febbraio 2024) la fase di mediazione era già stata abrogata;
l'art. 4 del D.Lgs. 220/2023 ha, infatti, previsto l'entrata in vigore della norma ai giudizi instaurati con ricorsi notificati successivamente al 4 gennaio 2024. Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello invocata da parte appellata sia perché le produzioni documentali sono limitate alle numerose sentenze relative a contenzioni analoghi tra le parti, sia perché i documenti rilevanti al fine del decidere sono stati prodotti dalle contribuenti;
non risulta fondata neppure l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici posto che le doglianze del Comune sono volte a contestare la sentenza impugnata con argomentazioni in fatto e in diritto con riguardo all'errata applicazione dell'art. 2, co.1 lett. b) del Dlgs. 504/92. Ciò premesso, la questione dirimente ai fini della risoluzione della controversia risiede nella sussistenza o meno dei requisiti per poter fruire dell'esenzione IMU riservata ai terreni agricoli di cui all'art. 2 co.1 lett. b) D.Lgs. 504/92 a mente del quale “un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini dell'applicazione dell'imposta, laddove ricorrano tre condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale: b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti;
c) la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione”. I giudici di primo grado, con l'unica decisione di segno contrario rispetto alle molte altre pronunciate per gli anni di imposta antecedenti a quelli ora in esame, di cui una passata in giudicato il 30 gennaio 2024 ( CGT di Secondo Grado Lombardia n. 2847/2024 per IMU 2014), hanno riconosciuto l'esenzione sul presupposto che tali terreni, pur formalmente edificabili sin dal 2009 in base allo strumento urbanistico del Comune di Carugate, fossero coltivati direttamente da una delle comproprietarie, Resistente_1, in forza di un contratto di comodato gratuito - stipulato nel 2014 - e della qualifica di IAP, dalla stessa acquisita nel 2012. Tuttavia, la copiosa documentazione prodotta dalle contribuenti a sostegno dei propri assunti non dimostra affatto la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma;
come obbiettato dal Comune di Carugate i documenti allegati da controparte non sono solo generici bensì riferibili ad altri terreni di proprietà delle sorelle Nominativo_1 situati nel territorio del Comune di Varedo. Risulta , infatti, che la gran parte delle fatture prodotte è espressamente riferita ai terreni di Varedo e non a quelli di Carugate, pur se parimenti contemplati nel contratto di comodato. Altre fatture, oltre ad essere in parte illeggibili e con oggetto del tutto generico, non sono riferibili ad alcuna area identificabile tra quelle in esame. Anche le fatture emesse da ditte terze, relative a lavori annuali di manutenzione eseguiti sui mappali oggetto di accertamento, non possono ritenersi sufficienti ad attestare l'esercizio permanente e continuativo dell'attività agricola sugli stessi, in assenza di ulteriori dati relativi alla produttività, al raccolto e ai corrispondenti ricavi. Le due fatture annuali emesse per gli anni 2019 e 2020 da Resistente_1 per vendita di prodotti agricoli non fanno inoltre alcun riferimento alla provenienza dei raccolti e tanto meno ai terreni in esame (v. elenco fatture allegate alle controdeduzioni). A ciò si aggiunga che anche l'acquisto annuale dei nitrati (v. allegati alle controdeduzioni) é palesemente riferito ai terreni di Varedo e non di Carugate. Anche i bilanci allegati, così come altra copiosa documentazione più volte duplicata nei depositi, fanno riferimento alla “ società Società_1” di proprietà della Sig.ra Resistente_1 che svolge la sua attività esclusivamente presso la Luogo_1, Indirizzo_1, Gaggiano e non è sovrapponibile alla “ Resistente_1Azienda Agricola di Marignano”. Alla luce di tale dettagliata analisi dei documenti prodotti, in relazione alla loro provenienza ed oggetto, non ritenuta da questa Corte comprovante la dedotta conduzione agraria delle aree in esame (con la conseguente esclusione del richiesto beneficio fiscale), risulta generico, e sostanzialmente apodittico, il giudizio di idoneità e sufficienza di tale stessa documentazione, espresso dai giudici di primo grado. Occorre, inoltre, esaminare i motivi di ricorso ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure e riproposti da parte appellata nell'atto di costituzione in giudizio. Risulta infondata la doglianza relativa al mancato aggiornamento, con riferimento all'anno impositivo 2020, del valore delle aree, quale base imponibile dell'imposta, in violazione dell'art. 5 co 5 D. lgs.504/92, ai sensi della quale: ”Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. Si osserva, che l'art. 5 co 5 D. lgs. N 504/92, anche alla luce dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, non pone affatto un obbligo di necessaria revisione annuale di detti valori, che ben possono essere, di anno in anno, anche tacitamente confermati dall'Ente, con riferimento ai parametri indicati dalla stessa norma, e purché ad essi conformi, restando comunque riservata al Comune la facoltà di revisionare periodicamente i parametri di valutazione delle aree sulla base della verifica di fattori sopravvenuti desunti dall'andamento del mercato. (Cass. Civ. sez. trib. Ord. n. 11643 del 3-5- 2019 ; Cass. Civ. sez. trib., sentenza n. 24309 del 30/09/2019; Cass. civ. sez. trib., sentenza n. , n. 10976 del 09/06/2020). In tale ottica, si osserva che il valore dei terreni compresi nella zona del PGT in esame venne stabilito in euro 150,00 al mq. dalla delibera n. 213 del 2005.(v. all 2 fasc. I grado ricorrente). Il contenuto di tale delibera é stato riconfermato nel 2013, con la delibera n.161/13 (v. all. 5 fasc. I grado ricorrente), pubblicata con le stesse modalità, sulla scorta di una coeva perizia giurata redatta dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Carugate, confermativa della congruità dei valori precedentemente adottati anche per le aree di categoria D a destinazione alberghiera. (v perizia giurata Comune – doc. n. 23 allegato all'appello). Entrambi tali atti pubblici furono resi noti mediante la pubblicazione all'albo pretorio essendo dotati di conoscenza legale, non sussistendo pertanto alcun obbligo di comunicazione a ciascun contribuente interessato. A tal proposito, vale altresì osservare che già la relazione illustrativa della citata perizia tecnica del Comune del 2013, nonché, nello stesso senso, le plurime pronunce tra le stesse parti, relative ad altre annualità IMU, presenti in atti, hanno chiaramente respinto l'addotta valenza di una precedente perizia di parte a firma dell'Ing. Nominativo_2, risalente al 2008 ed anteriore pertanto all'approvazione dello strumento urbanistico del 2009, nonché, come si rimarca nella successiva perizia giurata del Comune del 2013, per la non omogeneità dei criteri di valutazione basati sul calcolo a mc e non su quello al mq. invece effettuato dal Comune. La stessa perizia del Comune del 2013, nel confermare la congruità del valore di euro 150 al mq. indicato nella precedente delibera del 2005, ha espressamente precisato come esso fosse altrettanto congruo e adeguato anche per i terreni edificabili a destinazione alberghiera (cat. D), quali quelli in esame. Viene dunque meno anche il rilievo di parte appellata circa l'asserita non rispondenza del suddetto valore di euro 150 al mq. previsto per la destinazione residenziale, alla diversa destinazione alberghiera delle aree accertate. Valore che, peraltro, fu espressamente recepito dalle stesse sorelle Nominativo_1, nell'accordo raggiunto in via transattiva, su proposta del 22-10-15, per la definizione del tributo relativo alle annualità dal 2009 al 2011, come peraltro segnalato nei ricorsi introduttivi ( v. per tutte pag. 3 ricorso Resistente_3
). Appare infine improbabile, come sottolineato dal Comune, che, ove pure effettuata una ulteriore verifica, con riferimento all'annualità 2020, il valore unitario al mq. delle aree con destinazione alberghiera, dato il tempo trascorso dalle precedenti, ritenute congrue, valutazioni, potesse risultare inferiore rispetto a quello applicato nell'atto di accertamento. Deve dunque confermarsi che, nel caso in specie, i criteri di valutazione delle aree fabbricabili normativamente determinati con riferimento all'anno di imposizione siano stati rispettati nell'accertamento. Non è fondata neppure la lamentata riduzione del valore dell'area per la presenza di presunti vincoli su di essa gravanti;
non risulta dal PTG vigente all'epoca alcun vincolo reale rispetto ad un nuovo passaggio della linea metropolitana né la previsione di fasce di rispetto a favore di opere pubbliche. Infine si osserva che non è previsto alcun obbligo di comunicazione del valore attribuito dal Comune alle aree in quanto il già richiamato valore di euro 150 mq. è fissato dalle Delibere del 2005 e del 2013, che oltre ad essere atti pubblici sono direttamente conosciuti dalle contribuenti perché oggetto della già menzionata transazione per gli anni dal 2009 al 2011. Alla particolareggiata e diffusa critica agli accertamenti da parte delle contribuenti consegue l'infondatezza dell'invocata nullità degli stessi per carenza di motivazione. Neppure sussiste alcuna nullità per mancata prova della delega di firma da parte del Sindaco o di altro funzionario dirigente;
negli atti impositivi si ravvisa, al contrario, da parte del Sindaco il conferimento specifico di poteri al funzionario “ responsabile del tributo” con Decreto Sindacale n. del 4/01/2022. Alla luce di quanto sopra illustrato la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, con condanna delle appellate soccombenti alle spese di giudizio del presente grado liquidate in euro 5.200,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e accessori di legge. Non sussistono gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. non ravvisandosi una responsabilità della parte soccombente per aver resistito con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma gli avvisi di accertamento oggetto del contendere. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali liquidate come in motivazione. Respinge la domanda dell'appellante di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Così deciso in Milano, il 29 settembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Ersilio Secchi