Rigetto
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 5053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5053 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05053/2025REG.PROV.COLL.
N. 05950/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5950 del 2024, proposto da
AN IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Starace, Umberto Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02915/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Starace, Morelli e Corrado;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso proposto da AN IO contro il Comune di LA per l’annullamento dell’atto prot. 9075 del 17 luglio 2023, notificato in pari data via pec, emesso dal responsabile del settore IV – SUE e SUAP del Comune, col quale è stata rigettata in via definitiva l’istanza della ricorrente – acquisita al protocollo del Comune di LA al n. 11948 del 17 dicembre 2019 – per il trasferimento delle licenze NCC nn. 05/2002 e 06/2002, rilasciate al defunto signor FR UO.
1.1. L’amministrazione aveva evidenziato in motivazione che, sebbene quest’ultimo avesse designato la ricorrente come erede universale, non sussistevano i presupposti richiesti dall’art. 9, comma 2, della legge n. 21/1992 per il trasferimento delle licenze.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con diverse censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
1.2. Dato atto della resistenza del Comune di LA, il tribunale ha riprodotto in sentenza la motivazione del provvedimento impugnato (<< …Rilevato che le dette controdeduzioni non possano trovare accoglimento in quanto confliggenti con la disciplina di settore che distingue con chiarezza l’ipotesi di trasferimento delle licenze NCC tra vivi (Art. 9 co. 1 L. 21/92) da quella in cui il titolare delle licenze Ncc sia defunto (ar. 9 co. 2 L. 21/92). In quest’ultimo caso, per espressa previsione normativa, la licenza può essere trasferita solo ad (un) soggetto appartenente al nucleo familiare stretto del titolare della licenza ed allo stesso legato da vincolo di coabitazione, che sia, inoltre, già in possesso dei requisiti soggettivi all’uopo necessari o che, in alternativa, designi a sua volta un soggetto nel possesso dei medesimi requisiti. Tale disposizione normativa non è superabile neppure dalla volontà del de cuius manifestata nel testamento di trasferire la propria azienda al soggetto beneficiario del testamento stesso, ciò in ragione del fatto che detta volontà è contra legem. […] Non senza considerare che la prospettazione offerta dall’istante nelle proprie osservazioni trascura completamente l’esigenza di coniugare la facoltà di trasferimento delle licenze NCC con i superiori principi, di derivazione eurounitaria e costituzionale, “di piena concorrenza” e “ di libertà di iniziativa economica” che impongono all’Amministrazione una lettura rigorosa dei presupposti e delle condizioni in presenza dei quali è possibile derogare alla regola generale dell’evidenza pubblica per l’assegnazione dei titoli in parola, secondo quanto previsto dall’art. 8 della stessa L. 21/1992: […]. Valutato pertanto in esito all’istruttoria condotta da quest’ufficio, il permanere delle cause ostative all’accoglimento della richiesta di autorizzazione, in quanto la sig.ra IO AN, pur essendo erede universale del de cuius UO FR, non è “erede appartenente al nucleo familiare del titolare delle licenze”, essendo quest’ultima conditio sine qua non al trasferimento delle licenze secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 9 L. 21/82… >>).
Il tribunale, tenuto conto dell’art. 9, comma 2, della legge quadro che regola la materia, ha, a sua volta, sottolineato che la ricorrente - designata come erede universale da parte del titolare delle licenze, signor FR UO - non apparteneva al nucleo familiare del defunto (e non era nemmeno con lui convivente) ed ha osservato che al momento del testamento olografo (20 febbraio 2019) o alternativamente della morte (avvenuta in data 11 agosto 2019) od ancora al momento della richiesta di trasferimento (in data 17 dicembre 2019) non era in possesso dei requisiti per poter svolgere l’attività (avendoli conseguiti soltanto nel 2023).
Ha quindi ritenuto che “ nelle richiamate condizioni il Comune di LA non poteva fare altro che respingere la richiesta della ricorrente alla luce della normativa di settore ”.
1.3. Affermato altresì che, come evidenziato nell’atto impugnato, le disposizioni applicabili sono di stretta interpretazione “ in quanto derogano al principio dell’assegnazione delle licenze a seguito della pubblicazione di appositi bandi di concorso ”, il ricorso è stato rigettato.
1.4. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
2. La signora AN IO ha proposto appello con due motivi e riproposizione del motivo del ricorso di primo grado, per la parte ritenuta rimasta assorbita e non esaminata.
Il Comune di LA si è costituito per resistere all’appello.
2.1. All’udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione, senza discussione, su richiesta delle parti, previo deposito di memorie difensive di entrambe.
3. I tre motivi di appello vanno esaminati congiuntamente perché connessi.
3.1. Col primo ( Error in procedendo ed in judicando. Travisamento dei motivi di ricorso. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc. Travisamento delle risultanze istruttorie ) l’appellante lamenta che il T.a.r. abbia motivato il rigetto adducendo il fatto che, nei diversi momenti sopra detti, l’interessata non fosse in possesso dei requisiti soggettivi per svolgere l’attività, ponendo a fondamento della decisione una motivazione inesistente nel corpo dell’atto n. 9075/2023 e che perciò non ha formato oggetto di contraddittorio pre-decisorio con la ricorrente. Quest’ultima sottolinea come il Comune si sarebbe limitato a contestare che la signora IO non fosse inserita nel nucleo familiare dell’originario titolare delle licenze: il giudice di prime cure sarebbe perciò incorso nel vizio di extrapetizione, senza che possano rilevare le difese svolte dal Comune, poiché per tale via non è comunque possibile integrare la motivazione del provvedimento impugnato.
3.2. Col secondo motivo ( Error in procedendo et in judicando. Violazione artt. 3 e 97 Cost. Violazione della L. 15/1/1992 n. 21. Eccesso di potere per illogicità, travisamento, difetto di istruttoria, perplessità. Motivazione apparente e comunque insufficiente. Contraddittorietà. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto dei presupposti. Travisamento ), l’appellante critica la sentenza per avere ricondotto il caso concreto alla fattispecie dell’art. 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, reputandone peraltro il dettato come di stretta interpretazione.
Per contro, sostiene che avrebbe dovuto essere ricondotto al comma 1 dello stesso art. 9, laddove si prescinde dalla verifica dell’appartenenza del designato al nucleo familiare dell’originario titolare, in quanto si sarebbe dovuta valorizzare la circostanza – che, ad avviso della ricorrente, delimiterebbe il campo di applicazione dell’art. 9, comma 1 – della presenza di una manifestazione di volontà del titolare di trasferire la licenza a persona dallo stesso designata, quale che sia la veste formale mediante cui tale dichiarazione di volontà sia stata veicolata. In correlazione, l’appellante sostiene che il campo di applicazione dell’art. 9, comma 2 sarebbe meramente residuale e riguarderebbe il caso in cui la dichiarazione sia mancata ed il titolare della licenza sia deceduto, come sarebbe confermato dal dato letterale del riferimento “ad uno degli eredi”.
Pertanto, anche il Comune avrebbe dovuto esaminare la vicenda ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992 e ritenere irrilevante la mancata appartenenza del designato al nucleo familiare dell’originario titolare, circostanza su cui è invece fondato il rigetto impugnato.
Secondo l’appellante, l’interpretazione di cui sopra sarebbe l’unica “costituzionalmente orientata”, perché altrimenti si avrebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra i trasferimenti compiuti dal titolare con atti inter vivos (fattispecie regolata dall’art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992) e quelli operati con atti mortis causa (fattispecie che sarebbe regolata dallo stesso art. 9, comma 2): si tratterebbe di una differenza non rispondente ad alcun apprezzabile interesse, non certo a quello di tutela della concorrenza, alla quale è del tutto indifferente la “ mera veste formale mediante cui è espressa la volontà di designazione ”.
3.2.1. Gradatamente, l’appellante sostiene che le conclusioni del Comune e del T.a.r. sarebbero illegittime anche inquadrando la vicenda nel comma secondo dell’art. 9, perché questa disposizione dovrebbe essere interpretata “ in chiave di ortodossia costituzionale, alla luce dei principi dettati dagli artt. 2 e 3 della Cost., dovendo quindi intendersi per nucleo familiare di appartenenza anche quello che, proprio sulla base delle univoche dichiarazioni del titolare, sia ricostruibile come formazione sociale, più o meno estesa, di riferimento, in termini affettivi, di gratitudine o altro ” (come da pag. 11 del ricorso).
Se non fosse così intesa, ad avviso dell’appellante, la disposizione in esame sarebbe da ritenere costituzionalmente illegittima, poiché per nulla rispondente ad esigenze connesse al regime dell’evidenza pubblica nell’assegnazione delle licenze, diversamente da quanto affermato in sentenza, per come dimostrato dal fatto che il primo comma consente invece il trasferimento inter vivos a favore di chiunque. Di qui l’irragionevolezza della scelta del legislatore e la violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra i titolari di licenze che abbiano o meno famiglia e tra quelli che abbiano o meno disposto con atto inter vivos o mortis causa , essendo limitata in entrambi i casi la possibilità di designazione.
L’appellante formula quindi richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1 e 2, della legge n. 21 del 1992 per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost.
3.3. Col terzo motivo l’appellante dichiara di volere riproporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il motivo del ricorso di primo grado “per la parte rimasta assorbita e non esaminata”. Quest’ultima tuttavia contiene le censure sostanzialmente riformulate nel secondo motivo di appello, arricchite da citazioni dottrinali e giurisprudenziali, nonché dal riferimento ad un precedente amministrativo del Comune di Ravenna, già prospettato all’amministrazione del Comune di LA (che nel provvedimento impugnato ne ha tenuto conto, ritenendo lo stesso giustamente non vincolante nei propri confronti).
4. I motivi non meritano accoglimento.
L’art. 9 ( Trasferibilità delle licenze ) della legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 prevede quanto segue:
<< 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima >>.
4.1. La disposizione – applicabile nel caso di specie – consente la trasferibilità delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (in tutto e per tutto equiparate, sicché d’ora innanzi per comodità espositiva si farà riferimento alle sole “licenze”), ma detta un regime di circolazione soggetto a particolari limiti e condizioni.
Il contenuto complessivo dell’articolo induce a ritenere che - contrariamente ad uno degli assunti di fondo di parte ricorrente - il primo ed il terzo comma disciplinino il trasferimento della licenza per atto tra vivi ed il secondo la sua circolazione a seguito della morte del titolare.
Il differente regime circolatorio è anche alla base del dibattito dottrinale che, prendendo le mosse dall’opinione tradizionale secondo cui la licenza non è un bene che possa formare oggetto di un diritto (arg. ex art. 810 cod. civ.), ma un provvedimento amministrativo che viene rilasciato all’esito di un procedimento amministrativo avente ad oggetto un potere autorizzatorio della pubblica amministrazione, è tuttavia approdato a delineare la licenza in argomento come bene giuridico commerciabile inter vivos (valendo pur sempre la regola generale secondo cui una licenza amministrativa non può essere ceduta in virtù di un semplice accordo tra le parti), e trasferibile mortis causa (senza però che si configuri come diritto facente parte dell’asse ereditario e che possa costituire oggetto di disposizione rimessa alla libera volontà del de cuius ).
Il dato letterale della normativa di settore è tale da consentire di prescindere dall’approfondimento della natura giuridica delle licenze in argomento, apparendo piuttosto decisiva la considerazione - contenuta nel provvedimento impugnato e nella sentenza di primo grado - che il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea è mercato regolamentato, nel quale la regola è che le licenze sono attribuite dai comuni mediante concorso pubblico, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 21 del 1992, essendo contingentate in ragione di una programmazione di veicoli circolanti rimessa ai Comuni (cfr. Cons. Stato, V, 1 marzo 2021 n. 1703 e id., 31 agosto 2021, n. 6124, nonché Cons. Stato, V, 11 luglio 2022, n. 5756, nel senso che l’attività di servizio di n.c.c. è sottratta all’ambito di applicazione dei provvedimenti di liberalizzazione di derivazione comunitaria, a differenza dell’attività di noleggio di autobus con conducente).
Le norme che derogano alla regola appena detta - come appunto quelle che consentono la circolazione delle licenze per atto inter vivos o mortis causa – sono norme eccezionali, perciò di stretta interpretazione.
4.1.1. Invero il primo comma dell’art. 9 della legge quadro prevede che la licenza sia trasferita su “richiesta” del titolare a persona dallo stesso designata, presupponendo perciò l’esistenza in vita del richiedente, come peraltro confermato dal coordinamento col terzo comma.
Non essendo sufficiente al trasferimento l’accordo tra le parti, il titolare della specifica licenza è tenuto a richiederne alla competente autorità comunale il trasferimento a persona, in possesso dei requisiti prescritti, da lui stesso designata, ma soltanto se il titolare si trovi in una delle condizioni previste dalla norma. In sintesi, spetta al titolare della licenza la sola potestà di designazione del cessionario, il quale deve essere una persona fisica, essere iscritto nel ruolo di cui all’articolo 6 ed essere in possesso dei requisiti prescritti. La procedura non è soggetta a s.c.i.a. perché, riferendosi come detto ad un regime autorizzatorio limitato, presuppone la “richiesta di trasferimento” del titolare ed il provvedimento amministrativo di re-intestazione della licenza (cfr. Cons. Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 772, secondo cui l'art. 9 della L. n. 21 del 1992 cit., innestando il trasferimento a terzi della licenza sul rapporto amministrativo che si attiva con il rilascio del titolo, “ non lo rimette alla mera iniziativa ed alla libera disponibilità dei privati, trattandosi di vicenda modificativa della relazione autorizzatoria, che è subordinata alla puntuale verifica dei relativi presupposti e condizioni nonché del possesso, da parte del nuovo titolare, dei requisiti prescritti ”; la sentenza sottolinea come la disciplina sia “ una naturale conseguenza della indisponibilità del titolo (e del rapporto amministrativo sottostante) da parte dell'intestatario, correlata alla funzione di pubblico controllo e di programmazione sottesa al regime autorizzatorio limitato (cfr. art. 41, comma 3 Cost.) ”).
Come detto, il mero accordo tra privati non è sufficiente, sul piano effettuale, a perfezionare la vicenda traslativa, costituendo soltanto il presupposto (civilistico) di un procedimento amministrativo destinato a concludersi solamente con la determinazione comunale di voltura.
Dal tenore della disposizione si evince che comunque, verificandosi le situazioni oggettivamente accertabili descritte dalla legge, l’ente pubblico, pur essendo il solo munito della potestà del rilascio della licenza, è tenuto ad effettuare il trasferimento richiesto con la domanda di volturazione (cfr. Cass. 14 luglio 2017, n. 17476 e Cass. 4 ottobre 2017 n. 23143, in motivazione).
In definitiva, le condizioni (alternative) di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma funzionano come limiti per l’esercizio della stessa potestà amministrativa comunale ed i divieti del terzo comma operano come ostacoli posti a possibili fenomeni speculativi, atteso che la licenza conseguita per concorso è di carattere gratuito, ma la sua cessione inter vivos si presume onerosa (cfr. Cons. Stato, V, 25 gennaio 2012, n. 325 e id., 12 gennaio 2015 n. 40, che sottolineano che le norme del terzo comma impediscono in via definitiva la partecipazione ad altro concorso di colui che abbia trasferito la licenza e ne consentono l’acquisto a titolo oneroso soltanto dopo il decorso di cinque anni dall’ultimo trasferimento e precisano che in caso di differente interpretazione chi abbia ceduto onerosamente la propria licenza potrebbe acquisirne altra con cadenza periodica, per poi cederla e trarne profitto; più recentemente, in termini analoghi Cons. Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 772 ed anche il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 3090/2019 del 6 dicembre 2019).
La giurisprudenza, anche in ambito tributario, ha preso atto dell’esistenza di vero e proprio mercato di “rivendita” delle licenze, facendo registrare orientamenti non univoci nel corso del tempo, ma di recente consolidatisi nel senso che il trasferimento anche della sola licenza è equiparato al trasferimento di azienda, pure quanto alla forma, alla pubblicità ed alla registrazione, essendo perciò soggetto ad imposta di registro (Cass. 27 gennaio 2017, n. 2052, nonché Cass. 21 luglio 2021 n. 20770); il trasferimento della licenza inoltre si presume a titolo oneroso, quindi produttivo di plusvalenza tassabile in capo al cedente (Cass. n. 17476/17 e n. 23143/17 cit.; Cass. 2 marzo 2018, n. 4944; Cass. 8 gennaio 2024, n. 526), a meno che la donazione non risulti da atto pubblico (Cass. 21 novembre 2018, n. 30029).
Il regime amministrativo del trasferimento inter vivos della licenza è peraltro quello sopra descritto, chiaramente dettato dall’art. 9, commi 1 e 3, della legge-quadro - cui devono attenersi eventuali specifiche disposizioni delle leggi regionali, tuttavia non presenti nelle leggi della Regione Campania sul trasporto pubblico locale che si sono succedute nel corso del tempo fino alle ultime del 22 luglio 2024 n. 10 e n. 12 - senza che rilevi, contrariamente a quanto sembra affermare la parte appellante, che il trasferimento della licenza sia effettuato in via autonoma ovvero nel contesto di una cessione di azienda o, ancora, per atto a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Proprio perché il primo comma presuppone la richiesta del titolare di attivazione della potestà autorizzatoria amministrativa esso è da ritenersi, come detto, inapplicabile ai trasferimenti mortis causa , anche nel caso della successione testamentaria.
Questa invero consente, come pure nota la parte appellante, l’esercizio da parte del titolare della licenza del potere di designazione (per testamento) del cessionario della licenza, ma appare incompatibile con la previsione legislativa della necessaria iniziativa, riservata allo stesso titolare, di ottenerne la volturazione rivolgendosi all’ente pubblico competente.
4.1.2. La riferibilità del secondo comma dell’art. 9 della legge quadro n. 21 del 1992 ai trasferimenti mortis causa non si evince soltanto dall’ incipit (“ In caso di morte del titolare … ”), ma anche dalla sua collocazione sistematica e dal coordinamento con la disciplina delineata per i trasferimenti inter vivos dai commi restanti, come sopra ricostruita.
D’altronde la potestà di designare il soggetto cui trasferire la licenza, che contraddistingue la posizione del titolare della licenza nei confronti dell’ente pubblico, non è incompatibile col secondo comma dell’art. 9, potendo essere esercitata mediante apposita disposizione testamentaria.
La norma infatti non distingue tra eredi testamentari ed eredi legittimi, di modo che risulta applicabile sia nel caso di vocazione legittima che di vocazione testamentaria, così come, per quest’ultima, sia nel caso che il testatore si sia limitato alla nomina di uno o più eredi sia nel caso che invece tra i propri eredi abbia designato quello cui trasferire la licenza.
Il riferimento della necessaria appartenenza degli eredi al nucleo familiare non sta a significare - come sostenuto dall’appellante, anche sulla scorta di una correlata opinione dottrinale - che la fattispecie sia circoscritta alla successione ab intestato , la quale tra l’altro comprende nelle categorie dei successibili anche i collaterali, gli altri parenti e lo Stato sia pure nell’ordine di legge (arg. ex art. 565 cod. civ.).
Piuttosto, introduce un limite - diverso da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, che vale soltanto per i trasferimenti mortis causa , ma - che assolve alla medesima funzione di circoscrivere la trasferibilità della licenza, pur senza comprimere del tutto la libertà testamentaria del de cuius .
Per contro, la disposizione è anche posta a tutela degli eredi, legittimi o testamentari, prevedendo, per un verso, che anche in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del de cuius titolare della licenza, questa possa essere trasferita ad uno di loro, purché appartenente al nucleo familiare del titolare ed in possesso dei relativi requisiti, ovvero anche che possa essere trasferita “ entro il termine massimo dei due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti ”.
Il presupposto dell’appartenenza al nucleo familiare del de cuius , per poter succedere nella titolarità della licenza ovvero per poter esercitare la potestà di designazione del soggetto “terzo”, consente di individuare nella disposizione la ratio di assicurare, non tanto la circolazione di un diritto che sia compreso nell’asse ereditario – tale non essendo, come detto, la titolarità della licenza amministrativa – quanto la garanzia del mantenimento di una fonte di reddito familiare, che verrebbe meno a seguito del decesso del soggetto che lo assicurava.
4.2. Confermata quindi l’applicabilità dell’art. 9, comma 2, della legge quadro, già ritenuta dal Comune di LA nel provvedimento impugnato, va disatteso l’ulteriore assunto dell’appellante secondo cui sarebbe consentita un’interpretazione “estensiva” del concetto di “nucleo familiare” cui la norma si riferisce.
In proposito, va ribadito quanto detto sopra sulla portata eccezionale delle norme che consentono la circolazione della licenza in deroga al principio della sua assegnazione per concorso.
Appare inoltre pertinente il richiamo, fatto nel provvedimento impugnato, alla sentenza del Consiglio di Stato, V, 11 dicembre 2007, n. 6400, per l’affermazione ivi contenuta che il concetto di famiglia deve essere riferito a “ …quella nucleare, ossia composta da genitori e figli ” (per le ragioni esposte nella motivazione cui è sufficiente fare rinvio).
Nel caso di specie, la non contestata mancanza di parentela (e di convivenza) tra la signora AN IO ed il titolare delle licenze, signor FR UO -che l’ha istituita erede universale con testamento olografo pubblicato con verbale del 10 settembre 2019 rep. 2895 per notaio FR Branca di LA-, non richiede, ai fini della decisione, di interrogarsi sulla maggiore o minore ampiezza del “nucleo familiare” cui fare riferimento per l’ammissibilità del trasferimento ovvero sulla possibilità di estendere il relativo concetto a legami diversi, come quelli basati sulle unioni civili o sulle convivenze more uxorio .
Di certo va escluso che possano ricondursi al concetto di “nucleo familiare” legami meramente affettivi o di gratitudine, come infondatamente sostenuto dalla ricorrente.
4.3. Data tale conclusione, rispetto al requisito dell’appartenenza al nucleo familiare del titolare della licenza dell’erede cui può essere trasferita la licenza o degli eredi che possono designare come cessionario un “terzo”, residuano i profili di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, evidenziati nel secondo e terzo motivo di appello, sia con riguardo al solo comma 2, per la disparità di trattamento tra i titolari di licenze aventi un nucleo familiare e quelli che ne siano privi, oltre che per contrasto con l’art. 2 della Costituzione; sia con riguardo al rapporto tra il comma 2 ed il comma 1 per la disparità di trattamento fra i trasferimenti mortis causa e quelli inter vivos .
4.3.1. La questione di legittimità costituzionale, così posta, in disparte il profilo della non manifesta infondatezza, è però priva del necessario, preliminare, requisito della rilevanza, previsto dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953, che per la questione di legittimità costituzionale incidentale richiede che “ il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione ”.
L’elaborazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale è in proposito molto cospicua e, nel definire la rilevanza come “ un effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio principale ” (cfr. Corte Cost. ord. n. 282/1998), la riferisce sia alle norme applicabili, dovendo cioè la questione riguardare norme che trovano applicazione nel giudizio a quo , sia al fatto che un’eventuale sentenza di accoglimento debba essere in grado spiegare influenza nel giudizio a quo (cfr. Corte Cost. n. 92/2013), in particolare nel senso che è richiesto che la norma di cui si dubita si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio (cfr. Corte Cost. n. 241/2008).
Tale necessità non si rinviene nel presente giudizio.
Invero, al fine di consentire il trasferimento della licenza ad uno degli eredi del titolare l’art. 9, comma 2, richiede il possesso in capo al medesimo dei “requisiti prescritti”.
Trattandosi di condizione oggettiva ed ineliminabile, rispetto alla quale la pubblica amministrazione è priva di qualsivoglia discrezionalità, la sua mancanza rende irrilevante l’ulteriore condizione, pur contestualmente richiesta, dell’appartenenza del richiedente al nucleo familiare del de cuius , dato che, anche a prescindere dall’applicazione di tale previsione ritenuta incostituzionale, il presente giudizio potrebbe essere definito con il rigetto dell’appello.
Infatti, quanto dedotto col primo motivo di gravame - riguardo all’inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti amministrativi - per un verso, si scontra col fatto che non è stato mai contestato dalla ricorrente, né altrimenti argomentato, che né al momento dell’apertura della successione né in quello di presentazione dell’istanza di trasferimento fosse in possesso dei requisiti soggettivi per poter svolgere l’attività; per altro verso, è resistito dalle risultanze oggettivamente emerse già prima che il procedimento amministrativo si concludesse col provvedimento di diniego del 17 luglio 2023 impugnato, consistite nel conseguimento da parte della signora AN IO del certificato di abilitazione professionale soltanto in data 6 febbraio 2023 e del certificato di idoneità allo svolgimento dell’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea soltanto in data 5 aprile 2023.
D’altronde, lo stesso provvedimento impugnato, pur facendo riferimento nel dispositivo soltanto alla causa ostativa della non appartenenza al nucleo familiare, nella parte motiva evidenzia che la norma applicabile richiede altresì in capo all’erede il possesso dei requisiti di legge, dando perciò atto che dalla relativa verifica l’amministrazione non potrebbe prescindere.
Al fine di superare la censura di cui al primo motivo di appello, è quindi possibile nel caso di specie applicare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui « nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida », restando pur sempre inammissibile l’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi (cfr. Cons. Stato, IV, 30 gennaio 2023, n. 1096; id., III, 28 novembre 2022, n. 10448 ed altre).
5. La sentenza di primo grado va quindi confermata nella parte in cui ha ritenuto legittima la motivazione del provvedimento impugnato sul motivo ostativo costituito dalla non appartenenza della signora IO al nucleo familiare del signor UO. Dato il tenore della norma applicabile, tale motivo appare insuperabile, né può essere fatto oggetto della prospettata questione di legittimità costituzionale, per l’irrilevanza dovuta alla contestuale ricorrenza dell’altro motivo ostativo costituito dal mancato possesso dei requisiti soggettivi, emerso comunque nel procedimento e non specificamente contestato dalla ricorrente.
L’appello va quindi respinto.
5.1. Nondimeno sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali del grado di appello per la novità della questione posta dal ricorso, sulla quale non sono noti precedenti giurisprudenziali specifici.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Stefano Fantini |
IL SEGRETARIO