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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP Dott. Paolo DE PALMA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero di RG. 1373/2024, riservata per la decisione all'udienza del 27.03.2025, avente ad oggetto: occupazione senza titolo di
bene immobile.
Tra le seguenti parti:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Loretta Adriano del Foro di C.F._2
Taranto, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
attori
contro
, residente in [...] (CF Controparte_1
; convenuto- contumace C.F._3
**********
All'udienza del 3.04.2025 precisate le conclusioni, di seguito riportate, la causa è stata riservata per la decisione, con rinuncia della parte attrice ai termini per note conclusive. Per gli attori (dall'atto introduttivo del giudizio): “Dichiarare che il Sig. Parte_3
occupa senza titolo l'unità immobiliare sita in Avetrana alla Via Regina
[...]
Margherita 3 censito nel NCEU al foglio 55 particella 594, di proprietà dei ricorrenti e
condannarlo all'immediato rilascio dello stesso in favore dei ricorrenti, libero di persone
e cose.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
rappresentavano che con contratto preliminare stipulato in data 15.11.2018 si
[...]
erano impegnati a trasferire la proprietà dell'immobile sito in Avetrana (TA), alla via
Regina Margherita n. 3, piano terra, censito nel N.C.E.U. al foglio 55, p.lla 594, ciascuno per la propria quota del 50% indiviso e unitamente dell'intero, al Sig. CP_1
, il quale a sua volta prometteva di acquistarlo.
[...]
I ricorrenti deducevano che le parti del summenzionato preliminare pattuivano un prezzo di vendita pari a € 20.000,00, di cui € 12.000,00= versati a titolo di caparra, mentre i restanti € 8.000,00= dovevano essere corrisposti contestualmente alla stipula del rogito notarile per il trasferimento della proprietà, da effettuarsi entro il termine essenziale stabilito dalle parti del 31.01.2019, con preavviso di giorni cinque, presso il notaio di Manduria. Persona_1
Deducevano, inoltre, che, consegnata tutta la documentazione necessaria finalizzata alla stipula, il Sig. non compariva innanzi al Notaio individuato per la stipula Pt_3
dell'atto.
Adivano la competente A.G. che all'esito del giudizio intrapreso volto alla declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare ed alla conseguente ritenzione della caparra versata, con sentenza resa n.473/2023 dichiarava risolto il preliminare di compravendita con diritto, per gli odierni ricorrenti, alla ritenzione della caparra versata dal . Pt_3
pag. 2/4 Precisavano che, all'esito del concluso e richiamato giudizio, con lettera raccomandata a/r del 19.6.23 intimavano e diffidavo il al rilascio del bene detenuto (senza Pt_3
titolo) e che tale diffida rimaneva priva di riscontro.
A seguito del silenzio della parte resistente promuovevano i ricorrenti il presente giudizio, nel quale il rimaneva contumace. Pt_3
Esperito il procedimento di mediazione, con esito negativo, come in atti documentato, avendo rinunciato la parte ricorrente a note difensive conclusive scritte, alla udienza del 3.4.25 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
I ricorrenti hanno prodotto ex tabulas il titolo di proprietà esclusiva e piena sul bene per cui è causa.
Il resistente, peraltro rimesto contumace nel giudizio civile avente ad oggetto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita e il diritto alla ritenzione della caparra data a garanzia delle obbligazioni assunte con quell'atto, è rimasto contumace anche nel presente giudizio.
Nulla ha eccepito la parte resistente, che dalla stipula del preliminare ha assunto il possesso del bene immobile (oggetto di mancata compravendita),
successivamente alla conclusione del giudizio inteso alla risoluzione del contratto preliminare ed alla diffida al rilascio del bene stesso entro il termine imposto nell'atto di diffida da parte dei proprietari dell'immobile.
La proprietà del bene immobile dei ricorrenti non è stata contestata dal resistente, che, attraverso il proprio comportamento, anche processuale assunto, non ha di fatto disconosciuto di continuare ad occupare l'unità immobiliare oggetto del contendere, nonostante il giudizio inteso ad ottenere la risoluzione del contratto, la pag. 3/4 successiva intimazione con raccomandata al rilascio, l'avvio del presente giudizio e la mediazione esperita.
Le superiori considerazioni, quindi, assumono portata principale su ogni altra questione e, in mancanza di un diverso titolo in capo al resistente, il rilascio del bene immobile oggetto del giudizio, e di detenzione senza titolo alcuno, deve essere ordinato con immediata efficacia.
La non opposizione alla domanda e la mancanza di richiesta nella domanda di condanna della parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio e di quelle di mediazione inducono il giudicante a nulla disporre in merito ad esse.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con atto ritualmente notificato, nei Parte_1 Parte_2
confronti del convenuto - resistente , così provvede: Parte_3
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda formulata e, per l'effetto, condanna la parte resistente all'immediato rilascio, in favore dei ricorrenti, del bene immobile indicato in atti, libero da cose e persone;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 3.4.2025 IL G.O.P.
(Dott. Paolo DE PALMA)
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP Dott. Paolo DE PALMA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero di RG. 1373/2024, riservata per la decisione all'udienza del 27.03.2025, avente ad oggetto: occupazione senza titolo di
bene immobile.
Tra le seguenti parti:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Loretta Adriano del Foro di C.F._2
Taranto, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
attori
contro
, residente in [...] (CF Controparte_1
; convenuto- contumace C.F._3
**********
All'udienza del 3.04.2025 precisate le conclusioni, di seguito riportate, la causa è stata riservata per la decisione, con rinuncia della parte attrice ai termini per note conclusive. Per gli attori (dall'atto introduttivo del giudizio): “Dichiarare che il Sig. Parte_3
occupa senza titolo l'unità immobiliare sita in Avetrana alla Via Regina
[...]
Margherita 3 censito nel NCEU al foglio 55 particella 594, di proprietà dei ricorrenti e
condannarlo all'immediato rilascio dello stesso in favore dei ricorrenti, libero di persone
e cose.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
rappresentavano che con contratto preliminare stipulato in data 15.11.2018 si
[...]
erano impegnati a trasferire la proprietà dell'immobile sito in Avetrana (TA), alla via
Regina Margherita n. 3, piano terra, censito nel N.C.E.U. al foglio 55, p.lla 594, ciascuno per la propria quota del 50% indiviso e unitamente dell'intero, al Sig. CP_1
, il quale a sua volta prometteva di acquistarlo.
[...]
I ricorrenti deducevano che le parti del summenzionato preliminare pattuivano un prezzo di vendita pari a € 20.000,00, di cui € 12.000,00= versati a titolo di caparra, mentre i restanti € 8.000,00= dovevano essere corrisposti contestualmente alla stipula del rogito notarile per il trasferimento della proprietà, da effettuarsi entro il termine essenziale stabilito dalle parti del 31.01.2019, con preavviso di giorni cinque, presso il notaio di Manduria. Persona_1
Deducevano, inoltre, che, consegnata tutta la documentazione necessaria finalizzata alla stipula, il Sig. non compariva innanzi al Notaio individuato per la stipula Pt_3
dell'atto.
Adivano la competente A.G. che all'esito del giudizio intrapreso volto alla declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare ed alla conseguente ritenzione della caparra versata, con sentenza resa n.473/2023 dichiarava risolto il preliminare di compravendita con diritto, per gli odierni ricorrenti, alla ritenzione della caparra versata dal . Pt_3
pag. 2/4 Precisavano che, all'esito del concluso e richiamato giudizio, con lettera raccomandata a/r del 19.6.23 intimavano e diffidavo il al rilascio del bene detenuto (senza Pt_3
titolo) e che tale diffida rimaneva priva di riscontro.
A seguito del silenzio della parte resistente promuovevano i ricorrenti il presente giudizio, nel quale il rimaneva contumace. Pt_3
Esperito il procedimento di mediazione, con esito negativo, come in atti documentato, avendo rinunciato la parte ricorrente a note difensive conclusive scritte, alla udienza del 3.4.25 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
I ricorrenti hanno prodotto ex tabulas il titolo di proprietà esclusiva e piena sul bene per cui è causa.
Il resistente, peraltro rimesto contumace nel giudizio civile avente ad oggetto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita e il diritto alla ritenzione della caparra data a garanzia delle obbligazioni assunte con quell'atto, è rimasto contumace anche nel presente giudizio.
Nulla ha eccepito la parte resistente, che dalla stipula del preliminare ha assunto il possesso del bene immobile (oggetto di mancata compravendita),
successivamente alla conclusione del giudizio inteso alla risoluzione del contratto preliminare ed alla diffida al rilascio del bene stesso entro il termine imposto nell'atto di diffida da parte dei proprietari dell'immobile.
La proprietà del bene immobile dei ricorrenti non è stata contestata dal resistente, che, attraverso il proprio comportamento, anche processuale assunto, non ha di fatto disconosciuto di continuare ad occupare l'unità immobiliare oggetto del contendere, nonostante il giudizio inteso ad ottenere la risoluzione del contratto, la pag. 3/4 successiva intimazione con raccomandata al rilascio, l'avvio del presente giudizio e la mediazione esperita.
Le superiori considerazioni, quindi, assumono portata principale su ogni altra questione e, in mancanza di un diverso titolo in capo al resistente, il rilascio del bene immobile oggetto del giudizio, e di detenzione senza titolo alcuno, deve essere ordinato con immediata efficacia.
La non opposizione alla domanda e la mancanza di richiesta nella domanda di condanna della parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio e di quelle di mediazione inducono il giudicante a nulla disporre in merito ad esse.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con atto ritualmente notificato, nei Parte_1 Parte_2
confronti del convenuto - resistente , così provvede: Parte_3
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda formulata e, per l'effetto, condanna la parte resistente all'immediato rilascio, in favore dei ricorrenti, del bene immobile indicato in atti, libero da cose e persone;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 3.4.2025 IL G.O.P.
(Dott. Paolo DE PALMA)
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