Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7375 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PACELLI Parte_1
FRANCESCO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AMATO Controparte_1
CARMELA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 21/01/2025. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2024 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 30/07/1995 in
NT AT (CE), dal quale sono nati quattro figli, , e , Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni e (09/12/2011); disporsi l'affido condiviso della figlia con collocazione Per_4 Per_4
prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre;
disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché un assegno divorzile in favore della ricorrente di € 200,00 mensili.
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato tutto quanto ex adverso dedotto, non si opponeva alla domanda di divorzio.
All'udienza del 21/01/2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata da questo Tribunale, con sentenza del 29/05/2020, passata in giudicato, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- affido condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre;
- il diritto di visita del padre: due pomeriggi a settimana e a week end alternati, salvo diverso accordo delle parti;
festività natalizie e pasquali alternate e 15 giorno nel periodo estivo;
- contributo di mantenimento per la minore a carico del padre di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo di questo Tribunale;
- assegno unico al 100% alla madre.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 3
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ED TE (Ce) il 30/07/1995 da Parte_1
nata il [...] in [...] e nato il [...] Controparte_1
in NT AT (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT AT (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26, parte II, serie A, anno 1995);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese