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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/07/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio (a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione) iscritto al n.
186/2023 R. G., vertente tra
in persona dell'amministratore Parte_1
e legale rappresentante pro tempore ing. sito in Messina, c. f.: , Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato, in Messina, viale Cadorna n. 14 (piazza S. Barbara), presso lo studio dell'avv. Paolo Zampaglione (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione,
ATTORE in RIASSUNZIONE (già appellante) contro
, in persona del liquidatore legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
, c. f.: , rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio Controparte_2 P.IVA_2 separato e da ritenersi materialmente unita alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, dall'avv. Nunziello Anastasi (con PEC indicata), presso cui è elettivamente domiciliata in Messina alla via Nino Bixio n. 8,
CONVENUTA in RIASSUNZIONE (già appellata)
************
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n. 136/2026 del 4 marzo 2016, pronunciato dalla seconda sezione civile della Suprema Corte con ordinanza n. 7520/2022 dell'8 marzo 2022 in materia di garanzia per i vizi nella vendita – esecuzione di opere – risarcimento danni.
**************
1 SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2023 il Parte_1
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore ing.
[...] [...]
(d'ora in avanti, per brevità, solo ), ha riassunto davanti a questa Corte, nei Parte_2 Parte_1 confronti della , in persona del legale rappresentante pro tempore, il Controparte_1 giudizio di rinvio a seguito di (parziale) annullamento disposto dalla Suprema Corte con l'ordinanza di cui in oggetto della sentenza di questa Corte di appello (in diversa composizione) n. 136/2016 del
4 marzo 2016.
Con essa, in parziale accoglimento della domanda proposta dal , riconosciuta per la Parte_1 quasi totalità delle domande la legittimazione ad agire del suo amministratore pro tempore, è stata condannata la (società incorporante la , in persona del Controparte_3 CP_4 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di € 26.266,70, oltre interessi dal 23 marzo 1994 al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, essendosi confermata nel resto la sentenza impugnata e dichiarate compensate tra le parti, in ragione di metà, le spese del relativo grado, con condanna dell'appellata al rimborso in favore di controparte della restante metà (liquidata come in dispositivo).
Proposto ricorso per cassazione dalla , cui ha resistito con Controparte_5 controricorso il – che ha interposto, altresì, ricorso incidentale -, la seconda sezione Parte_1 civile della Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale ed ha accolto quello incidentale, cassando in parte qua la sentenza impugnata e rinviando a questa Corte, in diversa composizione, per una nuova quantificazione del danno subito dal a seguito dell'inadempimento Parte_1 dell'obbligazione contrattuale assunta dalla . Controparte_5
L'attore in riassunzione, premessa nell'atto introduttivo una sintetica ricostruzione della vicenda processuale, ha chiesto che questa Corte procedesse alla valutazione equitativa della componente di danno oggetto di causa, da aggiungere all'importo di € 21.266,70 già determinato nella sentenza di secondo grado n. 136/2016 (relativo agli altri inadempimenti posti in essere da controparte), disponendo, ove ritenuto necessario, il richiamo dei Consulenti tecnici d'ufficio oppure una nuova consulenza tecnica al fine di una compiuta quantificazione dello stesso.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di cassazione.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 14 giugno 2023 si è costituita la
[...]
, in persona del liquidatore legale rappresentante pro-tempore Controparte_5 CP_2
, chiedendo di quantificare il danno da inadempimento facendo riferimento all'indennità
[...] sostitutiva di alloggio che il sarebbe costretto a corrispondere nell'arco di un Parte_1
2 trentennio in applicazione dei CCNL succedutisi nel tempo o, in subordine, commisurandolo al valore del diritto di godimento di un bene avente superficie di 39 mq. per un periodo massimo di un trentennio, in applicazione dei coefficienti di calcolo previsti dal DPR 131/1986 per l'imposta di registro agli atti aventi ad oggetto diritti reali di godimento;
in via ancora più gradata, ha chiesto che fosse quantificato equitativamente il danno in misura comunque inferiore al valore della piena proprietà di un appartamento di 39 mq. nella zona di riferimento, disponendo a tal uopo c. t. u., ove ritenuto opportuno.
Verificata la regolare costituzione del giudizio e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 dicembre 2023, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2024 (in base alle norme del “vecchio rito”, anteriori alla riforma del 1990), da svolgersi in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c. p. c..
In tale data, essendo pervenute note scritte a firma congiunta dei difensori delle parti (depositate in data 25 settembre 2024) con cui si è dichiarato che tra le rispettive assistite era intervenuta transazione novativa e che, conseguentemente, il presente giudizio di rinvio sarebbe stato lasciato estinguere per inattività, la Corte ha fissato la data del 14 aprile 2025 onde consentire alle parti di rendersi formalmente inattive sul piano processuale (dato che, attraverso le note anzidette, esse erano state comunque presenti alla suddetta udienza “cartolare” del 7 ottobre 2024).
All'udienza del 22 aprile 2025 (cui quella del 14 aprile 2025 è stata differita d'ufficio), svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c. p. c., nessuna delle parti, cui era stato comunicato il predetto differimento, ha depositato note di trattazione scritta, essendo perciò stato assegnato loro un nuovo termine perentorio (1 luglio 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma
4, c. p. c., con provvedimento del 5 maggio 2025.
Entro detta data nessuna delle parti ha depositato note, nonostante la regolare comunicazione a ciascuna di esse del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c. p. c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 22 aprile 2025, né per quella del 1° luglio 2025, fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c. p. c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori delle parti, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c., che trova applicazione nel caso di specie in quanto il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a
3 decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis).
Le spese del presente giudizio, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis), rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio adito dal Parte_1
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore ing.
[...] [...]
con atto notificato il 14 febbraio 2023 nei confronti della , Parte_2 Controparte_1 in persona del liquidatore legale rappresentante pro-tempore , a seguito del Controparte_2
(parziale) annullamento da parte della Corte di cassazione (con ordinanza n. 7520/2022 dell'8 marzo
2022) della sentenza n. 136/2016 emessa il 4 marzo 2026 da questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione), così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c. p. c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio il 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio (a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione) iscritto al n.
186/2023 R. G., vertente tra
in persona dell'amministratore Parte_1
e legale rappresentante pro tempore ing. sito in Messina, c. f.: , Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato, in Messina, viale Cadorna n. 14 (piazza S. Barbara), presso lo studio dell'avv. Paolo Zampaglione (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione,
ATTORE in RIASSUNZIONE (già appellante) contro
, in persona del liquidatore legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
, c. f.: , rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio Controparte_2 P.IVA_2 separato e da ritenersi materialmente unita alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, dall'avv. Nunziello Anastasi (con PEC indicata), presso cui è elettivamente domiciliata in Messina alla via Nino Bixio n. 8,
CONVENUTA in RIASSUNZIONE (già appellata)
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Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n. 136/2026 del 4 marzo 2016, pronunciato dalla seconda sezione civile della Suprema Corte con ordinanza n. 7520/2022 dell'8 marzo 2022 in materia di garanzia per i vizi nella vendita – esecuzione di opere – risarcimento danni.
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1 SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2023 il Parte_1
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore ing.
[...] [...]
(d'ora in avanti, per brevità, solo ), ha riassunto davanti a questa Corte, nei Parte_2 Parte_1 confronti della , in persona del legale rappresentante pro tempore, il Controparte_1 giudizio di rinvio a seguito di (parziale) annullamento disposto dalla Suprema Corte con l'ordinanza di cui in oggetto della sentenza di questa Corte di appello (in diversa composizione) n. 136/2016 del
4 marzo 2016.
Con essa, in parziale accoglimento della domanda proposta dal , riconosciuta per la Parte_1 quasi totalità delle domande la legittimazione ad agire del suo amministratore pro tempore, è stata condannata la (società incorporante la , in persona del Controparte_3 CP_4 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di € 26.266,70, oltre interessi dal 23 marzo 1994 al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, essendosi confermata nel resto la sentenza impugnata e dichiarate compensate tra le parti, in ragione di metà, le spese del relativo grado, con condanna dell'appellata al rimborso in favore di controparte della restante metà (liquidata come in dispositivo).
Proposto ricorso per cassazione dalla , cui ha resistito con Controparte_5 controricorso il – che ha interposto, altresì, ricorso incidentale -, la seconda sezione Parte_1 civile della Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale ed ha accolto quello incidentale, cassando in parte qua la sentenza impugnata e rinviando a questa Corte, in diversa composizione, per una nuova quantificazione del danno subito dal a seguito dell'inadempimento Parte_1 dell'obbligazione contrattuale assunta dalla . Controparte_5
L'attore in riassunzione, premessa nell'atto introduttivo una sintetica ricostruzione della vicenda processuale, ha chiesto che questa Corte procedesse alla valutazione equitativa della componente di danno oggetto di causa, da aggiungere all'importo di € 21.266,70 già determinato nella sentenza di secondo grado n. 136/2016 (relativo agli altri inadempimenti posti in essere da controparte), disponendo, ove ritenuto necessario, il richiamo dei Consulenti tecnici d'ufficio oppure una nuova consulenza tecnica al fine di una compiuta quantificazione dello stesso.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di cassazione.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 14 giugno 2023 si è costituita la
[...]
, in persona del liquidatore legale rappresentante pro-tempore Controparte_5 CP_2
, chiedendo di quantificare il danno da inadempimento facendo riferimento all'indennità
[...] sostitutiva di alloggio che il sarebbe costretto a corrispondere nell'arco di un Parte_1
2 trentennio in applicazione dei CCNL succedutisi nel tempo o, in subordine, commisurandolo al valore del diritto di godimento di un bene avente superficie di 39 mq. per un periodo massimo di un trentennio, in applicazione dei coefficienti di calcolo previsti dal DPR 131/1986 per l'imposta di registro agli atti aventi ad oggetto diritti reali di godimento;
in via ancora più gradata, ha chiesto che fosse quantificato equitativamente il danno in misura comunque inferiore al valore della piena proprietà di un appartamento di 39 mq. nella zona di riferimento, disponendo a tal uopo c. t. u., ove ritenuto opportuno.
Verificata la regolare costituzione del giudizio e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 dicembre 2023, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2024 (in base alle norme del “vecchio rito”, anteriori alla riforma del 1990), da svolgersi in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c. p. c..
In tale data, essendo pervenute note scritte a firma congiunta dei difensori delle parti (depositate in data 25 settembre 2024) con cui si è dichiarato che tra le rispettive assistite era intervenuta transazione novativa e che, conseguentemente, il presente giudizio di rinvio sarebbe stato lasciato estinguere per inattività, la Corte ha fissato la data del 14 aprile 2025 onde consentire alle parti di rendersi formalmente inattive sul piano processuale (dato che, attraverso le note anzidette, esse erano state comunque presenti alla suddetta udienza “cartolare” del 7 ottobre 2024).
All'udienza del 22 aprile 2025 (cui quella del 14 aprile 2025 è stata differita d'ufficio), svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c. p. c., nessuna delle parti, cui era stato comunicato il predetto differimento, ha depositato note di trattazione scritta, essendo perciò stato assegnato loro un nuovo termine perentorio (1 luglio 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma
4, c. p. c., con provvedimento del 5 maggio 2025.
Entro detta data nessuna delle parti ha depositato note, nonostante la regolare comunicazione a ciascuna di esse del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c. p. c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 22 aprile 2025, né per quella del 1° luglio 2025, fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c. p. c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori delle parti, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c., che trova applicazione nel caso di specie in quanto il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a
3 decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis).
Le spese del presente giudizio, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis), rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio adito dal Parte_1
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore ing.
[...] [...]
con atto notificato il 14 febbraio 2023 nei confronti della , Parte_2 Controparte_1 in persona del liquidatore legale rappresentante pro-tempore , a seguito del Controparte_2
(parziale) annullamento da parte della Corte di cassazione (con ordinanza n. 7520/2022 dell'8 marzo
2022) della sentenza n. 136/2016 emessa il 4 marzo 2026 da questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione), così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c. p. c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio il 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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