Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg. N. 7083/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7083/2018 R.G., vertente
Tra
Parte_1
(Avv. Domenico Mirenda)
Appellante
E
(già , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_2 quale impresa designata ex art. 285 D.lvo 209/2005
(Avv. Alessandro Di Giovanni)
Appellata
E
Pubblici Controparte_3
Appellata contumace
OGGETTO: sinistro stradale
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1
Designata dal FGVS, e , così statuiva in fatto e in diritto: CP_3
“ chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità del conducente Parte_1 dell'autovettura Fiat Punto nera, non identificata, per non avere, lo stesso, rispettato le norme del codice della strada in tema di circolazione stradale, nonché per essersi dato alla fuga senza prestare i dovuti soccorsi medici;
di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Compagnia assicurativa F.G.V.S. Controparte_2 in persona dell'amministratore p.t., e della in persona del legale CP_4 rappresentante p.t. ai sensi delle vigenti disposizioni normative e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento del danno fisico subito dall'attore nella misura di euro 50.836,50 a titolo di danno biologico, oltre alle spese legali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, dichiarata la contumacia della la CP_3
Società quale Impresa Designata dal FGVS Controparte_5 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda;
in via subordinata riconoscersi che non era stata provata la responsabilità del veicolo sconosciuto e che quindi sussisteva un concorso di colpa dell'attore, con conseguente ripartizione del danno tra le parti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre iva e cpa.
Espletata prova testimoniale;
espletata CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda attorea non può essere accolta. I testi indotti dall'attore, infatti, che pure hanno confermato la dinamica del sinistro da questi descritta, appaiono quanto meno inattendibili non avendo reso dichiarazioni nell'immediatezza del fatto ad una Pubblica Autorità mai intervenuta, ma solo successivamente, oltre un mese dopo, presentatisi presso un comando di Polizia locale per rendere una mera dichiarazione spontanea ad un'Autorità che non era mai intervenuta, da essi mai avvisata nonostante le loro asserzioni, secondo cui taluno in loro presenza avesse commesso reati gravi, e ciò per consentire anche le opportune ricerche dell'ipotetica auto. Inoltre, dubbia appare la puntuale ricostruzione del fatto dagli stessi compiuta circa la dinamica, il punto d'urto etc. senza che nessuno di loro sia stato in grado di prendere o ricordare il numero di targa del veicolo “pirata”. Dovendosi applicare il massimo rigore alle risultanze probatorie nelle cause contro il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, tenuto conto del fatto che il risarcimento avviene con fondi pubblici, la domanda non può essere accolta perché non sufficientemente provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il valore della causa. Le spese di CTU rimangono a carico dell'attore”.
Pagina 2 Con atto di appello ritualmente notificato, l'attore soccombente ha proposto appello avverso detta sentenza, deducendone la erroneità, per i motivi di seguito indicati, e chiedendone la riforma, con l'integrale accoglimento della domanda proposta, e la condanna dell'appellata società assicuratrice al risarcimento del danno quantificato in euro 25.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia. La parte appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. Sulle precisate conclusioni delle parti, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 maggio 2025, la Corte ha riservato la decisione. L'appello è infondato. L'appellante deduce l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in quanto il tribunale non avrebbe considerato che le dichiarazioni dei testi ben potevano essere integrate e suffragate dalle risultanze della CTU medico legale sulla compatibilità delle lesioni con il sinistro stradale, né avrebbe considerato che “le dichiarazioni rese successivamente costituiscono trascrizioni ufficiali rese dai dichiaranti alla Pubblica Autorità”. I motivi di appello appaiono del tutto inidonei ad inficiare la motivazione della sentenza, laddove ha ritenuto l'insufficienza degli elementi probatori addotti dalla parte attrice, e in particolare l'insufficienza a tal fine delle dichiarazioni dei testi, rese a distanza di circa un mese e mezzo dall'accaduto e prive di concreti riscontri, posto che nessuna autorità pubblica risulta intervenuta sul luogo del sinistro nella immediatezza (nonostante la presenza di testi, nessuno risulta abbia chiesto l'intervento della pubblica autorità), né è stata prodotta alcuna documentazione fotografica dei luoghi o indicati altri elementi di prova a conferma delle dichiarazioni dei testi, che, per le ragioni già indicate dal primo giudice e che questa Corte integralmente condivide, non sono idonee – se non riscontrate - a confermare il verificarsi del sinistro come descritto nell'atto di citazione. La circostanza che il CTU abbia ritenuto compatibili le lesioni (frattura del femore) con un incidente stradale e con un impatto con autovettura non consente di inferire alcunchè circa le concrete modalità del sinistro, mentre la circostanza che le dichiarazioni dei testi siano state verbalizzate da una pubblica autorità (quando gli stessi si sono recati a renderle autonomamente, circa un mese e mezzo dopo il fatto, come detto) non costituisce in alcun modo un riscontro delle stesse sul piano probatorio, posto che il verbale della polizia municipale fa fede solo del fatto (indiscusso) che i testi abbiano reso dette dichiarazioni, e non del loro contenuto, secondo la valenza probatoria propria dell'atto pubblico. L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore ai valori medi, stante il valore della causa e la non complessità delle questiono trattate.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello,
Pagina 3 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 14 febbraio 2025 La Cons. est. La Presidente Dott.ssa Mariarosaria Budetta Marianna D'Avino
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