Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2857/2024, avente per oggetto '' separazione consensuale'', promossa da (C.F. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Angelo Giua (C.F. C.F._2
), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati C.F._3
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 30/05/2025, di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto
2. La casa coniugale viene assegnata alla IG.ra . Parte_2
3. Il figli minori e vengono affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori congiuntamente con stabile collocazione presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le eIGenze dei bambini.
4. L'assegno Unico per entrambi i figli viene assegnato integralmente alla IG.ra . Parte_2
5. Il padre verserà a titolo di mantenimento in favore della moglie la somma di € 100,00 mensili ed in favore dei due figli la somma di € 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 ciascuno). Detti importi saranno rivalutati annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, e dovranno essere corrisposti alla IG.ra
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_2
6. Quanto alle spese extra assegno, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono:
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b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a:
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero , scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
pagina 2 di 3 7. I coniugi dichiarano e danno atto di aver provveduto a risolvere ogni questione di dare e avere tra gli stessi e di non avere nulla altro da pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto sopra;
8. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per l'espatrio e il rilascio e/o rinnovo del passaporto rinunciando a qualsiasi limitazione;
”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale tra i coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del
30/05/2025 essendo conformi all'interesse preminente della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) alle trascrizioni di legge
[...]
(v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI Atto N. 49, Parte 2, Serie C, Anno 2017).
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di Trattazione scritta del 30/05/2025, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari il 10.06.2025 nella Camera di ConIGlio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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