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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti Antonio Lecis e Fabiana Ledda, elettivamente domiciliata in Via Pasquale Paoli n. 40, Sassari, presso il difensore avv. Antonio Lecis
attrice opponente
c o n t r o
(CF ), già , e per Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 essa quale mandataria (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Marco Rossi elettivamente domiciliata in Vicolo San Bernardino n. 5/A, Verona, presso il difensore avv. Marco Rossi
convenuta opposta
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice opponente, come da atto di citazione:
“1) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) dichiararsi che non è debitrice verso la Parte_1 CP_3 in forza del contratto di finanziamento n. 4842556;
[...]
3) dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della Controparte_4
e per essa della Controparte_1
pagina 1 di 7 4) per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 924/2021 - R.G. 3592/2021 emesso nei confronti di;
Parte_1
5) dichiarare che nulla è dovuto da parte di alla Parte_1 [...]
e per essa alla in forza del Controparte_2 Controparte_1 contratto di finanziamento avente n. n. 4842556; 5) con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per parte convenuta opposta, come da comparsa di costituzione e risposta:
“Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_1 confronti della sig.ra di € 7.087,70 (ovvero quella diversa somma Pt_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda monitoria sino al saldo, con condanna al pagamento;
3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 7.087,70 Controparte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
934/2021 con cui il Tribunale di Sassari le ha ingiunto di pagare a
[...] la somma di € 7.087,70, oltre interessi di mora al Controparte_1 tasso convenzionale e comunque nei limiti del tasso soglia dalla domanda al saldo ed oltre spese legali ivi liquidate. In particolare, l'opponente ha eccepito:
pagina 2 di 7 1) di non aver sottoscritto il contratto di finanziamento n. 4842556 con disconoscendo le sottoscrizioni di cui al documento n. 3 CP_3 prodotto in sede monitoria;
2) di non aver ricevuto la somma indicata in quel contratto;
3) il difetto di legittimazione attiva di in Controparte_1 mancanza di prova della titolarità del credito azionato, non essendo stati prodotti documenti idonei a dimostrare l'inclusione del preteso credito nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Per tali motivi, ha chiesto dichiararsi che nulla è Parte_1 dalla stessa dovuto in forza del contratto di finanziamento n. 4842556, il difetto di legittimazione attiva della convenuta e, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Successivamente, all'udienza in data 14.3.2024, la stessa, riconosciuta l'autenticità della firma apposta sull'originario contratto di finanziamento, ha rinunciato al disconoscimento delle sottoscrizioni.
1.2. Costituitasi in giudizio, - e per essa, quale Controparte_1 mandataria, - a sostegno della propria pretesa Controparte_2 creditoria, ha allegato: 1) la titolarità del credito in capo a a seguito di Controparte_1 successive operazioni di cessione dei crediti in blocco (da a CP_3
, poi divenuta , e da a CA ) e di CP_5 CP_6 CP_6 CP_1 conferimento di ramo d'azienda, relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati tra cui è ricompreso anche il credito in questione, da CA a che ha poi variato CP_1 CP_1 denominazione in Controparte_1
2) di aver fornito piena prova del credito, producendo il contratto di finanziamento, nonché l'estratto conto analitico, contenente indicazione delle rate pagate e di quelle rimaste insolute nonché del capitale residuo, non specificamente contestato da controparte;
3) l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni del contratto da parte dell'opponente – avendo questa pagato parte delle rate del finanziamento, dando così esecuzione al contratto inter partes – formulando comunque istanza di verificazione;
4) che l'opponente ha comunque goduto del capitale finanziato.
pagina 3 di 7 Per tali motivi, la convenuta opposta chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente alla restituzione delle somme indebitamente ricevute ex art. 2033 c.c. o 2041 c.c.
1.3. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita mediante produzioni documentali, previo mutamento del giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalla convenuta opposta perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito, considerato, in particolare, che l'opponente ha espressamente rinunciato al disconoscimento delle sottoscrizioni di cui al contratto inter partes.
3. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
3.1. In ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta, si rileva che, a dimostrazione della titolarità del credito, la stessa ha prodotto: contratto di cessione di crediti in blocco tra e in data 15.9.2010 (doc. 4 monitorio); atto di CP_3 CP_5 fusione per incorporazione in data 19.3.2014 di (doc. Controparte_7
5 monitorio), che ha poi mutato la propria denominazione sociale in
(doc. 7 opposta); contratto di cessione da a CA CP_8 CP_6
IFIS Spa in data 3.5.2016 (doc. 6 monitorio) e stralcio dell'elenco dei crediti ceduti alla stessa allegato (doc. 18 opposta); comunicazione della cessione alla debitrice con raccomandata a/r in data 7.6.2016 (doc. 7 monitorio); atto di conferimento di ramo di azienda da CA Ifis Spa a in CP_1 CP_ data 29.6.2018 (doc.ti 9-10 ), con allegato stralcio dell'elenco dei crediti oggetto del ramo d'azienda conferito, da cui risulta il credito nei confronti di (doc. 11 opposta); pubblicazione Parte_1 dell'avviso del trasferimento di ramo di azienda ex art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale del 9.8.2018 n. 92 (doc. 12 opposta); visura camerale da cui risulta l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, nonché la pagina 4 di 7 variazione di denominazione sociale da a CP_1 Controparte_1
(doc. 13 convenuta).
[...]
Inoltre, l'opposta risulta avere la disponibilità del contratto di finanziamento in data 30.5.2005 originariamente concluso dall'opponente con (doc. 3 fasc. monitorio), della lettera di accettazione del
CP_3 finanziamento da parte di (doc. 19 convenuta), della carta di
CP_3 identità della debitrice e della busta paga della stessa (doc.ti 16 e 17 opposta), della messa in mora da parte di nei confronti della
CP_3 debitrice (doc. 20 opposta), dell'estratto conto del finanziamento Pt_1 predisposto dalla originaria cedente e certificato ex art. 50 TUB
CP_3
(doc. 8 fasc. monitorio), nonchè di quello redatto da (doc. 15 CP_6 CP_
). Ebbene, la disponibilità in capo alla convenuta di tale documentazione attestante la sussistenza del credito non è giustificabile se non in ragione dell'intervenuta cessione del credito di cui trattasi. Tali elementi complessivamente considerati, unitamente all'assenza di richieste di adempimento da parte delle cedenti o di altri soggetti (che avrebbero dovuto essere allegate e dimostrate dall'opponente), consentono, pertanto, anche in via presuntiva, di ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria opposta (in tal senso, Cass. 16.4.2021 n. 10200; Cass. 17944/2023). Di conseguenza, l'eccezione di parte opponente sul punto deve essere rigettata.
3.2. Quanto agli altri motivi di opposizione, giova innanzitutto rammentare che la particolare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non muta la natura sostanziale delle posizioni rivestite dalle parti, assumendo l'opponente la posizione di convenuto e l'opposto quella di attore in senso sostanziale. Ne consegue l'applicazione dei consolidati principi in tema di onere della prova, secondo cui il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il pagina 5 di 7 risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533).
Ciò posto, il Tribunale rileva che il credito oggetto di ingiunzione risulta fondato su contratto di finanziamento n. 4842556 in data 30.5.2005, concluso con la cedente da (doc. 3 CP_3 Parte_1 monitorio). Peraltro, l'opponente, nelle more del giudizio, ha rinunciato al disconoscimento delle sottoscrizioni, originariamente proposto con l'atto di citazione, così che le stesse devono intendersi per riconosciute. L'attrice ha poi genericamente contestato l'erogazione delle somme di cui al contratto de quo. Tuttavia, tale generica eccezione, sollevata per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, appare incompatibile con la condotta della debitrice, la quale, come non è contestato e come emerge dall'estratto conto prodotto (doc. 8 monitorio), risulta aver pagato diverse rate del finanziamento. Provato quindi il titolo della pretesa creditoria, l'opposta ha altresì allegato l'inadempimento della controparte, consistente nell'omesso pagamento del residuo dovuto. Il che non è stato contestato dall'opponente, la quale non ha dedotto alcunché in ordine al quantum risultante dagli estratti conto prodotti. Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale ritiene, pertanto, che la convenuta opposta abbia adempiuto agli oneri di allegazione e prova sulla stessa gravanti, come sopra individuati.
In conclusione, l'opposizione deve allora essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi esecutivo ex art. 653 c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, tenuto conto che non vi è stata attività istruttoria e che l'opponente ha rinunciato al disconoscimento in corso di causa.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 6 di 7 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 934/2021 del Tribunale di Sassari, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna l'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.547,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 18/04/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti Antonio Lecis e Fabiana Ledda, elettivamente domiciliata in Via Pasquale Paoli n. 40, Sassari, presso il difensore avv. Antonio Lecis
attrice opponente
c o n t r o
(CF ), già , e per Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 essa quale mandataria (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Marco Rossi elettivamente domiciliata in Vicolo San Bernardino n. 5/A, Verona, presso il difensore avv. Marco Rossi
convenuta opposta
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice opponente, come da atto di citazione:
“1) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) dichiararsi che non è debitrice verso la Parte_1 CP_3 in forza del contratto di finanziamento n. 4842556;
[...]
3) dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della Controparte_4
e per essa della Controparte_1
pagina 1 di 7 4) per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 924/2021 - R.G. 3592/2021 emesso nei confronti di;
Parte_1
5) dichiarare che nulla è dovuto da parte di alla Parte_1 [...]
e per essa alla in forza del Controparte_2 Controparte_1 contratto di finanziamento avente n. n. 4842556; 5) con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per parte convenuta opposta, come da comparsa di costituzione e risposta:
“Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_1 confronti della sig.ra di € 7.087,70 (ovvero quella diversa somma Pt_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda monitoria sino al saldo, con condanna al pagamento;
3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 7.087,70 Controparte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
934/2021 con cui il Tribunale di Sassari le ha ingiunto di pagare a
[...] la somma di € 7.087,70, oltre interessi di mora al Controparte_1 tasso convenzionale e comunque nei limiti del tasso soglia dalla domanda al saldo ed oltre spese legali ivi liquidate. In particolare, l'opponente ha eccepito:
pagina 2 di 7 1) di non aver sottoscritto il contratto di finanziamento n. 4842556 con disconoscendo le sottoscrizioni di cui al documento n. 3 CP_3 prodotto in sede monitoria;
2) di non aver ricevuto la somma indicata in quel contratto;
3) il difetto di legittimazione attiva di in Controparte_1 mancanza di prova della titolarità del credito azionato, non essendo stati prodotti documenti idonei a dimostrare l'inclusione del preteso credito nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Per tali motivi, ha chiesto dichiararsi che nulla è Parte_1 dalla stessa dovuto in forza del contratto di finanziamento n. 4842556, il difetto di legittimazione attiva della convenuta e, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Successivamente, all'udienza in data 14.3.2024, la stessa, riconosciuta l'autenticità della firma apposta sull'originario contratto di finanziamento, ha rinunciato al disconoscimento delle sottoscrizioni.
1.2. Costituitasi in giudizio, - e per essa, quale Controparte_1 mandataria, - a sostegno della propria pretesa Controparte_2 creditoria, ha allegato: 1) la titolarità del credito in capo a a seguito di Controparte_1 successive operazioni di cessione dei crediti in blocco (da a CP_3
, poi divenuta , e da a CA ) e di CP_5 CP_6 CP_6 CP_1 conferimento di ramo d'azienda, relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati tra cui è ricompreso anche il credito in questione, da CA a che ha poi variato CP_1 CP_1 denominazione in Controparte_1
2) di aver fornito piena prova del credito, producendo il contratto di finanziamento, nonché l'estratto conto analitico, contenente indicazione delle rate pagate e di quelle rimaste insolute nonché del capitale residuo, non specificamente contestato da controparte;
3) l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni del contratto da parte dell'opponente – avendo questa pagato parte delle rate del finanziamento, dando così esecuzione al contratto inter partes – formulando comunque istanza di verificazione;
4) che l'opponente ha comunque goduto del capitale finanziato.
pagina 3 di 7 Per tali motivi, la convenuta opposta chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente alla restituzione delle somme indebitamente ricevute ex art. 2033 c.c. o 2041 c.c.
1.3. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita mediante produzioni documentali, previo mutamento del giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalla convenuta opposta perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito, considerato, in particolare, che l'opponente ha espressamente rinunciato al disconoscimento delle sottoscrizioni di cui al contratto inter partes.
3. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
3.1. In ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta, si rileva che, a dimostrazione della titolarità del credito, la stessa ha prodotto: contratto di cessione di crediti in blocco tra e in data 15.9.2010 (doc. 4 monitorio); atto di CP_3 CP_5 fusione per incorporazione in data 19.3.2014 di (doc. Controparte_7
5 monitorio), che ha poi mutato la propria denominazione sociale in
(doc. 7 opposta); contratto di cessione da a CA CP_8 CP_6
IFIS Spa in data 3.5.2016 (doc. 6 monitorio) e stralcio dell'elenco dei crediti ceduti alla stessa allegato (doc. 18 opposta); comunicazione della cessione alla debitrice con raccomandata a/r in data 7.6.2016 (doc. 7 monitorio); atto di conferimento di ramo di azienda da CA Ifis Spa a in CP_1 CP_ data 29.6.2018 (doc.ti 9-10 ), con allegato stralcio dell'elenco dei crediti oggetto del ramo d'azienda conferito, da cui risulta il credito nei confronti di (doc. 11 opposta); pubblicazione Parte_1 dell'avviso del trasferimento di ramo di azienda ex art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale del 9.8.2018 n. 92 (doc. 12 opposta); visura camerale da cui risulta l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, nonché la pagina 4 di 7 variazione di denominazione sociale da a CP_1 Controparte_1
(doc. 13 convenuta).
[...]
Inoltre, l'opposta risulta avere la disponibilità del contratto di finanziamento in data 30.5.2005 originariamente concluso dall'opponente con (doc. 3 fasc. monitorio), della lettera di accettazione del
CP_3 finanziamento da parte di (doc. 19 convenuta), della carta di
CP_3 identità della debitrice e della busta paga della stessa (doc.ti 16 e 17 opposta), della messa in mora da parte di nei confronti della
CP_3 debitrice (doc. 20 opposta), dell'estratto conto del finanziamento Pt_1 predisposto dalla originaria cedente e certificato ex art. 50 TUB
CP_3
(doc. 8 fasc. monitorio), nonchè di quello redatto da (doc. 15 CP_6 CP_
). Ebbene, la disponibilità in capo alla convenuta di tale documentazione attestante la sussistenza del credito non è giustificabile se non in ragione dell'intervenuta cessione del credito di cui trattasi. Tali elementi complessivamente considerati, unitamente all'assenza di richieste di adempimento da parte delle cedenti o di altri soggetti (che avrebbero dovuto essere allegate e dimostrate dall'opponente), consentono, pertanto, anche in via presuntiva, di ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria opposta (in tal senso, Cass. 16.4.2021 n. 10200; Cass. 17944/2023). Di conseguenza, l'eccezione di parte opponente sul punto deve essere rigettata.
3.2. Quanto agli altri motivi di opposizione, giova innanzitutto rammentare che la particolare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non muta la natura sostanziale delle posizioni rivestite dalle parti, assumendo l'opponente la posizione di convenuto e l'opposto quella di attore in senso sostanziale. Ne consegue l'applicazione dei consolidati principi in tema di onere della prova, secondo cui il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il pagina 5 di 7 risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533).
Ciò posto, il Tribunale rileva che il credito oggetto di ingiunzione risulta fondato su contratto di finanziamento n. 4842556 in data 30.5.2005, concluso con la cedente da (doc. 3 CP_3 Parte_1 monitorio). Peraltro, l'opponente, nelle more del giudizio, ha rinunciato al disconoscimento delle sottoscrizioni, originariamente proposto con l'atto di citazione, così che le stesse devono intendersi per riconosciute. L'attrice ha poi genericamente contestato l'erogazione delle somme di cui al contratto de quo. Tuttavia, tale generica eccezione, sollevata per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, appare incompatibile con la condotta della debitrice, la quale, come non è contestato e come emerge dall'estratto conto prodotto (doc. 8 monitorio), risulta aver pagato diverse rate del finanziamento. Provato quindi il titolo della pretesa creditoria, l'opposta ha altresì allegato l'inadempimento della controparte, consistente nell'omesso pagamento del residuo dovuto. Il che non è stato contestato dall'opponente, la quale non ha dedotto alcunché in ordine al quantum risultante dagli estratti conto prodotti. Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale ritiene, pertanto, che la convenuta opposta abbia adempiuto agli oneri di allegazione e prova sulla stessa gravanti, come sopra individuati.
In conclusione, l'opposizione deve allora essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi esecutivo ex art. 653 c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, tenuto conto che non vi è stata attività istruttoria e che l'opponente ha rinunciato al disconoscimento in corso di causa.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 6 di 7 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 934/2021 del Tribunale di Sassari, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna l'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.547,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 18/04/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
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