Trib. Agrigento, sentenza 16/10/2025, n. 1073
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Sentenza 16 ottobre 2025

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Il Tribunale di Agrigento, in funzione monocratica, ha esaminato l'opposizione proposta da un ente pubblico economico avverso un atto di pignoramento presso terzi di crediti tributari. L'ente opponente aveva sollevato plurimi motivi di ricorso, tra cui la nullità dell'atto di pignoramento per nullità o inesistenza della notifica via PEC, la notifica da un indirizzo PEC non presente negli elenchi ufficiali, il difetto di legittimazione attiva del soggetto sottoscrittore dell'atto, la nullità dell'avviso di accertamento per difformità tra notifica cartacea e firma, il difetto di motivazione degli atti presupposti, l'inefficacia dei ruoli per mancata notifica degli avvisi di pagamento, la nullità per difetto di motivazione sul calcolo degli interessi e dell'aggio, e infine la prescrizione della pretesa vantata. L'ente creditore, dal canto suo, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, contestando nel merito le doglianze dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il terzo pignorato è rimasto contumace.

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile la richiesta dell'ente creditore di revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, ritenendo che tale potere si fosse consumato nella fase cautelare. Ha altresì rigettato l'eccezione relativa alla validità della procura alle liti. Nel merito, il Giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per le pretese di natura tributaria, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, e ha elencato le cartelle esattoriali rientranti in tale giurisdizione. Per quanto concerne le cartelle e gli avvisi di addebito di competenza del giudice ordinario, il Tribunale ha ritenuto inconsistenti le censure relative alla notifica via PEC, conformemente all'orientamento della Cassazione sulla validità delle copie informatiche. Ha altresì rigettato la doglianza sul difetto di legittimazione attiva, richiamando la giurisprudenza sulla presunzione di riferibilità degli atti amministrativi. La motivazione degli atti presupposti è stata ritenuta sufficiente, ammettendo la motivazione per relationem. Le doglianze sulla mancata notifica delle cartelle presupposte sono state respinte, equiparando la notifica dell'atto di pignoramento a una notifica valida della cartella ai fini dell'impugnazione. Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato prescritte le pretese relative a specifiche cartelle di pagamento relative a contravvenzioni al codice della strada, per le quali non era stata fornita prova di atti interruttivi della prescrizione. Ha invece accertato il diritto all'esecuzione forzata per altre cartelle e avvisi di addebito, per i quali non erano state sollevate specifiche doglianze o per le quali il termine quinquennale non era decorso. Le spese di lite sono state compensate per due terzi, ponendo il restante terzo a carico dell'ente opponente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Agrigento, sentenza 16/10/2025, n. 1073
    Giurisdizione : Trib. Agrigento
    Numero : 1073
    Data del deposito : 16 ottobre 2025

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