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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/10/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IA NO, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2253 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1
C.F./P.IVA con sede in Roma alla Via PP Grezar n.14 - in persona del P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021 conv. con mod. dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Tudisca;
Controparte_1
ATTRICE
nei confronti di
Parte_2
con sede in Canicattì, C/da Gulfi S.S. 122 SN, C.F. , in persona del legale P.IVA_2 rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti
PP IN e IO UR;
CONVENUTA
E di:
Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro tempore – con sede in Canicatti al Viale Regina Margherita
n.63/65 ,
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti Parte_2 verso terzi n.291/2023/000039013 – cod. identif. della procedura esecutiva n.29184202300000820001 del 17.07.2023, notificato in data 20.07.2023 per i seguenti motivi:
I) nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per nullità e/o inesistenza giuridica della notifica in quanto comunicato tramite pec;
II) inesistenza giuridica della notifica degli atti impugnati in quanto inviati da un indirizzo pec del Concessionario che non risulta inserito negli elenchi del ReginDe dell'I.P.A.;
III) nullità dell'atto di pignoramento impugnato per difetto di legittimazione attiva di CP_3 stante la mancata sottoscrizione del Direttore ma di soggetto non ritualmente delegato;
IV) nullità e/o inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento impugnato perché firmato in maniera autografa e/o digitale ma notificato in maniera cartacea, in palese violazione dell'art.42, comma 1, DPR 600/73 ed in violazione dell'art.11 – D.Lgs. n.507/93; mancanza di attestazione di conformità.
V) nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto e degli atti sottesi per assoluto difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt.7, 16 e 17 Legge
212/2000, dell'art.8 del D.lgs n.32/2001 nonché dell'art.24 Cost. ed art.3 Legge 241/90 in relazione a tutti gli atti richiamati negli atti impugnati;
VI) nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto per inefficacia dei ruoli quale conseguenza della violazione del combinato disposto di cui all'art.86 ed all'art.50 DPR 602/73 ovvero poiché non precedute dallenotifica degli avvisi di pagamento presupposti;
VII) nullità dell'atto di pignoramento e degli atti presupposti parimenti impugnati per difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi di mora sia dell'aggio applicati;
VIII) nullità dell'atto di pignoramento impugnato e degli atti sottesi per inesistenza giuridica della pretesa ed intervenuta prescrizione della pretesa vantata poiché fondato su titoli prescritti, non essendo stata provata né la ritualità delle notifiche di tutti gli atti impugnati (avviso di intimazione, cartelle di pagamento).
Il G.E. con ordinanza del 26 luglio 2023 ha sospeso l'esecuzione intrapresa assegnando termine perentorio di giorni 45 per l'inizio del giudizio di merito.
ha introdotto il giudizio di merito eccependo in Parte_1 via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito proposta avverso l'atto di pignoramento effettuato in forza di crediti tributari e basata sulla dedotta mancata o invalida previa notifica delle cartelle di pagamento.
Nel merito ha contestato punto per punto, tutte le doglianze spiegate dalla società.
Ha dunque chiesto al Tribunale:
2 in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario poiché trattasi di opposizione proposta avverso l'atto di pignoramento effettuato in forza di crediti tributari e basata sulla dedotta mancata o invalida previa notificazione delle cartelle di pagamento nonché dell'eccepita prescrizione;
ancora preliminarmente, revocare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata per carenza del fumus boni iuris necessario per l'accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento e per carenza del periculum in mora;
nel merito, in accoglimento della presente opposizione, rigettare il ricorso in opposizione spiegato perché infondato in fatto ed inammissibile in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore.
La si è costituita aderendo all'eccepito difetto di giurisdizione del G.O. Parte_2
Nel merito ha insistito nei motivi già spiegati in sede cautelare, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza giuridica sia delle relative notifiche dell'atto impugnato e degli atti presupposti sia l'inesistenza nel merito della pretesa e/o l'intervenuta decadenza e/o prescrizione.
Il terzo pignorato Controparte_2
ritualmente evocato è invece rimasto contumace.
[...]
Il procedimento è stato istruito a mezzo di produzioni documentali.
Dunque è stato trattenuto in decisione all'udienza del 23 settembre 2025, previa assegnazione dei termini ex art 189 c.p.c.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, va innanzitutto osservato che è inammissibile l'istanza dell' Parte_1 finalizzata a stimolare il giudice del merito a riesaminare la decisione del G.E.; è sufficiente osservare al riguardo che la fase “cautelare”, diretta a sospendere il prosieguo della procedura esecutiva, è necessariamente preliminare a quella “di merito” tesa invece all'esame dell'opposizione in un giudizio a cognizione piena e volta alla valutazione della sussistenza o meno del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto nessun provvedimento può essere adottato nella presente sede di merito in ordine alla revoca della sospensiva concessa dal G.E. essendosi il relativo potere consumato nella fase cautelare, avverso la cui efficacia avrebbe dovuto essere azionato da il CP_3 rimedio del reclamo ex art 669 terdecies cpc.
Ancora, preliminarmente, sull'allegato vizio della procura alle liti dedotto dalla
[...] si sottolinea che la circostanza che la procura sia sottoscritta in luogo diverso non Pt_2 osta alla sua validità in quanto deve documentare l'inequivoco conferimento del mandato per il giudizio di cui si discute (in argomento v, per il ricorso in Cassazione, Cass. n. 2075/2024);
3 e, nel caso in esame, la procura reca espressamente il riferimento al giudizio pendente dinanzi Tribunale di Agrigento tra e Parte_3 Parte_2
così conferendo certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza
[...] dando luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l'atto accede.
Venendo al merito si rileva che l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis
DPR n. 602/1973) n.29184202300000820001 si fonda su una serie di cartelle e avvisi di addebito ivi meglio elencati e, per come in effetti rilevato da entrambe le parti, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario per le pretese di natura tributaria.
E' noto difatti che con la nota sentenza a Sezioni Unite del 18 gennaio 2022, n. 1394 la
Suprema Corte ha affermato che:
“il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo;
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)“.
4 Conseguentemente, le doglianze proposte dalla poiché concernenti Parte_2 indiscutibilmente la legittimità e validità delle cartelle di pagamento riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale rientrano nella cognizione del giudice tributario in forza dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 – (cfr. Cass. S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio 2021 n. 20693 e, da ultimo, Cass. S.U., 28 luglio 2021 n. 21642).
Non può che conseguirne la giurisdizione del giudice tributario in relazione alle cartelle esattoriali di seguito indicate:
29120120028683700000 (tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale);
29120130015931759000 (tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale);
29120170004524025000 (IRES – IRES interessi);
29120170016816302000 (ritenute IRPEF e imposte sost. Redditi);
29120180003408715000 (IRES – IRES sanzioni e interessi);
29120190000857561000 (IRES -IVA);
29120190005185907000 (ritenute IRPEF);
29120190009050659000 (IVA- IVA sazioni e interessi);
29120190011466841000 (IRAP -IVA)
29120200002276101000 (IVA);
29120200027779933000 (limitatamente al ruolo Tassa automobilistica Regione Siciliana);
29120200027780034000 (IVA- IRES)
29120210016851709000 (IRAP -IVA);
29120210018683910000 (IRES);
29120210062219634000 (Tassa automobilistica Regione Siciliana);
29120220015565759000 (Tassa automobilistica Regione Siciliana);
29120220019475504000 (IRPEF);
29120220022549150000 (IRAP -IVA);
29120220024553203000 (IRES);
29120220025820225000 (IRAP -IVA);
29120230001178440000 (IRAP).
Diversamente si conclude per le cartelle che seguono:
29120160037527217000 (Contravv. codice strada l.689/81 anno di riferimento 2015);
29120200027779933000 (limitatamente al ruolo Contravv .codice strada l.689/81 anni di riferimento 2017 e 2018);
29120210016851608000 (Contravv codice strada l.689/81 anno di riferimento 2018);
29120220005659138000 (Contravv. codice strada l.689/81 anno di riferimento 2019);
29120230002154637000 (Contravv .codice strada l.689/81 anno di riferimento 2020)
5 avvisi di addebito 59120180001404653000 e n. 59120220001782948000 (Contributi CP_4
-DM10 e somme aggiuntive anni 2018 - 2022).
Ciò detto, passando dunque ad esaminare le doglianze svolte con riferimento alle cartelle e avvisi di addebito rientranti nella giurisdizione del GO va rilevato che le censure sintetizzate ai punti I, II e IV, correlate alla notifica via pec dell'atto di pignoramento crediti e degli avvisi di intimazione, sono inconsistenti, dovendosi aderire alla conclusioni raggiunte dalla Suprema
Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 30948 del 27/11/2019 secondo cui “In caso di notifica
a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (principio, riferibile alle cartelle di pagamento ma che trova applicazione analogica anche con riguardo agli atti esattoriali successivi).
La Suprema Corte, infatti, richiamando la normativa applicabile in materia ha ritenuto che la notifica può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo
(la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto nel caso di specie, dove il Controparte_5
ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un
[...] documento informatico in formato PDF, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta (cfr. pignoramento in all.to n. 4 fasc. ). CP_3
Da tale facoltà riconosciuta dalla legge al notificante di allegare al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico discende la legittimità della notifica dell'atto impositivo impugnato.
Si aggiunga, altresì, che ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD - come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 - «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta».
Nel caso in esame, le allegazioni sulla mancanza di conformità della copia informatica allegata alla PEC ricevuta, all'originale cartaceo in possesso dell'amministrazione si mostrano del tutto generiche, limitandosi la parte a mere asserzioni labiali, assenti allegazioni di specifica difformità.
Si consideri, peraltro e in aggiunta, che anche a voler ritenere l'irritualità della notifica dell'atto a mezzo PEC, non già di nullità potrebbe discorrersi, considerato che la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato
6 così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U.
18/04/2016, n. 7665), come comprovato dalla tempestiva impugnazione dell'atto di pignoramento con il deposito del ricorso dinnanzi al G.E.
Quanto alla doglianza di cui al punto III ( nullità dell'atto di pignoramento impugnato per difetto di legittimazione attiva di stante la mancata sottoscrizione del Direttore ma di CP_3 soggetto non ritualmente delegato) è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Suprema
Corte (Sent del 14/04/2020 n. 7800) ai sensi della quale, più in generale, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana;
la prova contraria è
a carico del destinatario ma anche in questa ipotesi il tutto si risolve in una generica contestazione dell'esistenza del potere senza specifica allegazione di elementi concreti.
Sul motivo indicato con il n. V), “nullità degli atti di pignoramento presso terzi opposti e delle cartelle di pagamento sottesi per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7,16 e 17 Legge 212/2000, dell'art. 8 – D.Lgs. n. 32/2001 nonché dell'art. 24 Cost.”, si osserva che l'atto di pignoramento opposto in conformità alla disposizione dettata dall'art. 543 c.p.c., richiamata dal D.P.R. 602/973 – contiene l'indicazione dei crediti per i quali si procede, l'elencazione dei titoli esecutivi con indicazione delle date di notifica. Tale espressa indicazione appare sufficiente, tenuto conto che le norme in materia di riscossione, dettate dal D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, non prevedono agli articoli 72 e ss. che l'Agente della riscossione debba allegare al pignoramento i titoli esecutivi. Né l'atto di pignoramento avrebbe dovuto indicare integralmente il contenuto degli atti presupposti. Peraltro, sulla scorta del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 11722/2010, e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nelle successive pronunce (Cass. civ. Sez. trib., 19.04.2013, n. 8321), può affermarsi che è consentita la motivazione per relationem e che, qualora l'atto, a cui si fa rinvio è stato già notificato non deve essere necessariamente allegato.
Anche la doglianza inerente alla mancata indicazione del calcolo degli interessi moratori dovuti è infondata, dovendo evidenziarsi che per costante giurisprudenza è sufficiente che venga indicata la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dal tipo di tributo cui accedono, non essendo dunque necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.
Ancora, con riguardo alle doglianze sulla mancata notifica delle cartelle presupposte – in effetti non presenti agli atti del fascicolo essendo stati depositati unicamente gli estratti di ruolo - va richiamato l'orientamento della Cassazione civile (v. sez. trib., 16/12/2024,
n.32671) ai sensi del quale ove si lamenti l'inesistenza, la mancanza o la nullità della
7 notifica della cartella di pagamento lo strumento è l'impugnazione, in funzione di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui il destinatario ha ricevuto la notifica, avendo quest'ultima valore equipollente ad una notifica valida della cartella, della quale il destinatario è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione.
Ciò posto, tenuto conto che la società opponente ha eccepito, altresì, la prescrizione delle pretese, esaminando le singole cartelle va osservato che:
- in relazione alle pretese portate dalla cartella n. 29120160037527217000 (Contravv. codice strada l.689/81 anno di riferimento 2015 -Verbale Polstrada del 9-9-2015), è maturata la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 L 24 novembre 1981, n. 689,
e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 Cod.
Strada; ciò in quanto, benché la cartella sia ricompresa nell'elencazione di cui all'avviso di intimazione 291 2023 90010092 16 000 ritualmente notificato a mezzo pec il 14.2.2023, non risultano atti interruttivi precedenti (non è stata fornita la prova della notifica della cartella in questione essendo stati depositati solo gli estratti di ruolo);
- anche in relazione alle pretese portate dalla cartella n. 29120200027779933000
(limitatamente al ruolo Contravv.codice strada l.689/81 anni di riferimento 2017 e 2018) è maturata la prescrizione quinquennale non essendo stati documentati atti interruttivi antecedenti all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato in data 20.07.2023 dovendo evidenziarsi che, anche in tal caso, non è documentata né la notifica della cartella né
i verbali presupposti (Verb. PolStrada 29402/X/17 del 17/10/17 e Verb. A/0028744/2018 -
27/04/18);
- le pretese portate dalla cartella n. 29120210016851608000 (Contravv.cod.strada l.689/81 VER.33496/A/18 - 22/09/18) per € 141,47 sono invece dovute in quanto, pur non essendovi prova della notifica della cartella e dei verbali presupposti, non è decorso il termine quinquennale alla data della notifica (20.7.2023) della dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi che, come già rilevato, per la Suprema Corte è lo strumento di impugnazione che consente di far valere eventuali doglianze avverso i vizi della cartella in assenza di valida notifica. Al riguardo, tuttavia, la società non ha spiegato alcuna specifica doglianza né sulla pretesa sostanziale né, tantomeno, su vizi propri del ruolo.
Le stesse considerazioni valgono per le pretese di cui alla cartella n.
29120220005659138000 (Contravv.cod.strada l.689/81 verbale Z/0793316/2019 DATA
13/12/2019) per € 234,53 e alla cartella n. 29120230002154637000 (Contravv .codice strada verbale 11217/S/20 - 23/07/20) per € 247,74.
Sono altresì dovute le somme relative all'avviso di addebito n. 59120180001404653000
(riportato nell'atto di intimazione n. 2912023900378708000, ritualmente notificato a mezzo
8 PEC, che include anche una dettagliata specifica circa la decorrenza degli interessi di mora e i relativi riferimenti normativi), nonché al più recente avviso n. 59120220001782948000
(concernente l'integrazione contributiva derivante dalle denunce mensili effettuate tramite il modello DM10 per l'anno 2022), per le quali l'opponente non ha sollevato alcuna specifica doglianza, neppure di natura sostanziale.
L'esito complessivo del giudizio suggerisce la compensazione di due terzi delle spese di lite poste a carico della per il restante terzo e liquidate in tale misura in Parte_2 dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (tenendo conto del valore indeterminabile e della bassa complessità).
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario per l'opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Fasc.
n.291/2023/000039013 e codice identificativo della procedura esecutiva n.29184202300000820001 del 17.07.2023, notificato in data 20.07.2023 in relazione alle seguenti cartelle:
29120120028683700000 (tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale);
29120130015931759000 (tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale);
29120170004524025000 (IRES – IRES interessi);
29120170016816302000 (ritenute IRPEF e imposte sost. Redditi);
29120180003408715000 (IRES – IRES sanzioni e interessi);
29120190000857561000 (IRES -IVA);
29120190005185907000 (ritenute IRPEF);
29120190009050659000 (IVA- IVA sazioni e interessi);
29120190011466841000 (IRAP -IVA)
29120200002276101000 (IVA);
29120200027779933000 (limitatamente al ruolo Tassa automobilistica Regione Siciliana);
29120200027780034000 (IVA- IRES)
29120210016851709000 (IRAP -IVA);
29120210018683910000 (IRES);
29120210062219634000 (Tassa automobilistica Regione Siciliana);
29120220015565759000 Tassa automobilistica Regione Siciliana);
29120220019475504000 (IRPEF);
29120220022549150000 (IRAP -IVA);
29120220024553203000 (IRES);
9 29120220025820225000 (IRAP -IVA);
29120230001178440000 (IRAP);
DICHIARA prescritte le pretese portate dalle cartelle n. 29120160037527217000, n.
29120200027779933000 (limitatamente al ruolo Contravv. codice strada l.689/81);
ACCERTA e DICHIARA che l ha diritto a Parte_1 procedere ad esecuzione forzata in danno di per le pretese portate dalle Parte_2 cartelle n. 29120210016851608000, n. 29120220005659138000, n.
29120230002154637000 e dagli avvisi di addebito n. 59120180001404653000 e n.
59120220001782948000;
ON la ala rifusione di 1/3 delle spese di lite sostenute dall' Parte_2
liquidate, nella predetta misura, in € 2000,00 per Parte_1 compensi professionali ed in € 545,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Angelo Tudisca, compensate per i restanti 2/3.
Così deciso in Agrigento il 16.10.2025 Il Giudice
IA NO
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IA NO, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2253 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1
C.F./P.IVA con sede in Roma alla Via PP Grezar n.14 - in persona del P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021 conv. con mod. dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Tudisca;
Controparte_1
ATTRICE
nei confronti di
Parte_2
con sede in Canicattì, C/da Gulfi S.S. 122 SN, C.F. , in persona del legale P.IVA_2 rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti
PP IN e IO UR;
CONVENUTA
E di:
Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro tempore – con sede in Canicatti al Viale Regina Margherita
n.63/65 ,
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti Parte_2 verso terzi n.291/2023/000039013 – cod. identif. della procedura esecutiva n.29184202300000820001 del 17.07.2023, notificato in data 20.07.2023 per i seguenti motivi:
I) nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per nullità e/o inesistenza giuridica della notifica in quanto comunicato tramite pec;
II) inesistenza giuridica della notifica degli atti impugnati in quanto inviati da un indirizzo pec del Concessionario che non risulta inserito negli elenchi del ReginDe dell'I.P.A.;
III) nullità dell'atto di pignoramento impugnato per difetto di legittimazione attiva di CP_3 stante la mancata sottoscrizione del Direttore ma di soggetto non ritualmente delegato;
IV) nullità e/o inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento impugnato perché firmato in maniera autografa e/o digitale ma notificato in maniera cartacea, in palese violazione dell'art.42, comma 1, DPR 600/73 ed in violazione dell'art.11 – D.Lgs. n.507/93; mancanza di attestazione di conformità.
V) nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto e degli atti sottesi per assoluto difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt.7, 16 e 17 Legge
212/2000, dell'art.8 del D.lgs n.32/2001 nonché dell'art.24 Cost. ed art.3 Legge 241/90 in relazione a tutti gli atti richiamati negli atti impugnati;
VI) nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto per inefficacia dei ruoli quale conseguenza della violazione del combinato disposto di cui all'art.86 ed all'art.50 DPR 602/73 ovvero poiché non precedute dallenotifica degli avvisi di pagamento presupposti;
VII) nullità dell'atto di pignoramento e degli atti presupposti parimenti impugnati per difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi di mora sia dell'aggio applicati;
VIII) nullità dell'atto di pignoramento impugnato e degli atti sottesi per inesistenza giuridica della pretesa ed intervenuta prescrizione della pretesa vantata poiché fondato su titoli prescritti, non essendo stata provata né la ritualità delle notifiche di tutti gli atti impugnati (avviso di intimazione, cartelle di pagamento).
Il G.E. con ordinanza del 26 luglio 2023 ha sospeso l'esecuzione intrapresa assegnando termine perentorio di giorni 45 per l'inizio del giudizio di merito.
ha introdotto il giudizio di merito eccependo in Parte_1 via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito proposta avverso l'atto di pignoramento effettuato in forza di crediti tributari e basata sulla dedotta mancata o invalida previa notifica delle cartelle di pagamento.
Nel merito ha contestato punto per punto, tutte le doglianze spiegate dalla società.
Ha dunque chiesto al Tribunale:
2 in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario poiché trattasi di opposizione proposta avverso l'atto di pignoramento effettuato in forza di crediti tributari e basata sulla dedotta mancata o invalida previa notificazione delle cartelle di pagamento nonché dell'eccepita prescrizione;
ancora preliminarmente, revocare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata per carenza del fumus boni iuris necessario per l'accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento e per carenza del periculum in mora;
nel merito, in accoglimento della presente opposizione, rigettare il ricorso in opposizione spiegato perché infondato in fatto ed inammissibile in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore.
La si è costituita aderendo all'eccepito difetto di giurisdizione del G.O. Parte_2
Nel merito ha insistito nei motivi già spiegati in sede cautelare, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza giuridica sia delle relative notifiche dell'atto impugnato e degli atti presupposti sia l'inesistenza nel merito della pretesa e/o l'intervenuta decadenza e/o prescrizione.
Il terzo pignorato Controparte_2
ritualmente evocato è invece rimasto contumace.
[...]
Il procedimento è stato istruito a mezzo di produzioni documentali.
Dunque è stato trattenuto in decisione all'udienza del 23 settembre 2025, previa assegnazione dei termini ex art 189 c.p.c.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, va innanzitutto osservato che è inammissibile l'istanza dell' Parte_1 finalizzata a stimolare il giudice del merito a riesaminare la decisione del G.E.; è sufficiente osservare al riguardo che la fase “cautelare”, diretta a sospendere il prosieguo della procedura esecutiva, è necessariamente preliminare a quella “di merito” tesa invece all'esame dell'opposizione in un giudizio a cognizione piena e volta alla valutazione della sussistenza o meno del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto nessun provvedimento può essere adottato nella presente sede di merito in ordine alla revoca della sospensiva concessa dal G.E. essendosi il relativo potere consumato nella fase cautelare, avverso la cui efficacia avrebbe dovuto essere azionato da il CP_3 rimedio del reclamo ex art 669 terdecies cpc.
Ancora, preliminarmente, sull'allegato vizio della procura alle liti dedotto dalla
[...] si sottolinea che la circostanza che la procura sia sottoscritta in luogo diverso non Pt_2 osta alla sua validità in quanto deve documentare l'inequivoco conferimento del mandato per il giudizio di cui si discute (in argomento v, per il ricorso in Cassazione, Cass. n. 2075/2024);
3 e, nel caso in esame, la procura reca espressamente il riferimento al giudizio pendente dinanzi Tribunale di Agrigento tra e Parte_3 Parte_2
così conferendo certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza
[...] dando luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l'atto accede.
Venendo al merito si rileva che l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis
DPR n. 602/1973) n.29184202300000820001 si fonda su una serie di cartelle e avvisi di addebito ivi meglio elencati e, per come in effetti rilevato da entrambe le parti, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario per le pretese di natura tributaria.
E' noto difatti che con la nota sentenza a Sezioni Unite del 18 gennaio 2022, n. 1394 la
Suprema Corte ha affermato che:
“il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo;
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)“.
4 Conseguentemente, le doglianze proposte dalla poiché concernenti Parte_2 indiscutibilmente la legittimità e validità delle cartelle di pagamento riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale rientrano nella cognizione del giudice tributario in forza dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 – (cfr. Cass. S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio 2021 n. 20693 e, da ultimo, Cass. S.U., 28 luglio 2021 n. 21642).
Non può che conseguirne la giurisdizione del giudice tributario in relazione alle cartelle esattoriali di seguito indicate:
29120120028683700000 (tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale);
29120130015931759000 (tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale);
29120170004524025000 (IRES – IRES interessi);
29120170016816302000 (ritenute IRPEF e imposte sost. Redditi);
29120180003408715000 (IRES – IRES sanzioni e interessi);
29120190000857561000 (IRES -IVA);
29120190005185907000 (ritenute IRPEF);
29120190009050659000 (IVA- IVA sazioni e interessi);
29120190011466841000 (IRAP -IVA)
29120200002276101000 (IVA);
29120200027779933000 (limitatamente al ruolo Tassa automobilistica Regione Siciliana);
29120200027780034000 (IVA- IRES)
29120210016851709000 (IRAP -IVA);
29120210018683910000 (IRES);
29120210062219634000 (Tassa automobilistica Regione Siciliana);
29120220015565759000 (Tassa automobilistica Regione Siciliana);
29120220019475504000 (IRPEF);
29120220022549150000 (IRAP -IVA);
29120220024553203000 (IRES);
29120220025820225000 (IRAP -IVA);
29120230001178440000 (IRAP).
Diversamente si conclude per le cartelle che seguono:
29120160037527217000 (Contravv. codice strada l.689/81 anno di riferimento 2015);
29120200027779933000 (limitatamente al ruolo Contravv .codice strada l.689/81 anni di riferimento 2017 e 2018);
29120210016851608000 (Contravv codice strada l.689/81 anno di riferimento 2018);
29120220005659138000 (Contravv. codice strada l.689/81 anno di riferimento 2019);
29120230002154637000 (Contravv .codice strada l.689/81 anno di riferimento 2020)
5 avvisi di addebito 59120180001404653000 e n. 59120220001782948000 (Contributi CP_4
-DM10 e somme aggiuntive anni 2018 - 2022).
Ciò detto, passando dunque ad esaminare le doglianze svolte con riferimento alle cartelle e avvisi di addebito rientranti nella giurisdizione del GO va rilevato che le censure sintetizzate ai punti I, II e IV, correlate alla notifica via pec dell'atto di pignoramento crediti e degli avvisi di intimazione, sono inconsistenti, dovendosi aderire alla conclusioni raggiunte dalla Suprema
Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 30948 del 27/11/2019 secondo cui “In caso di notifica
a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (principio, riferibile alle cartelle di pagamento ma che trova applicazione analogica anche con riguardo agli atti esattoriali successivi).
La Suprema Corte, infatti, richiamando la normativa applicabile in materia ha ritenuto che la notifica può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo
(la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto nel caso di specie, dove il Controparte_5
ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un
[...] documento informatico in formato PDF, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta (cfr. pignoramento in all.to n. 4 fasc. ). CP_3
Da tale facoltà riconosciuta dalla legge al notificante di allegare al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico discende la legittimità della notifica dell'atto impositivo impugnato.
Si aggiunga, altresì, che ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD - come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 - «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta».
Nel caso in esame, le allegazioni sulla mancanza di conformità della copia informatica allegata alla PEC ricevuta, all'originale cartaceo in possesso dell'amministrazione si mostrano del tutto generiche, limitandosi la parte a mere asserzioni labiali, assenti allegazioni di specifica difformità.
Si consideri, peraltro e in aggiunta, che anche a voler ritenere l'irritualità della notifica dell'atto a mezzo PEC, non già di nullità potrebbe discorrersi, considerato che la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato
6 così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U.
18/04/2016, n. 7665), come comprovato dalla tempestiva impugnazione dell'atto di pignoramento con il deposito del ricorso dinnanzi al G.E.
Quanto alla doglianza di cui al punto III ( nullità dell'atto di pignoramento impugnato per difetto di legittimazione attiva di stante la mancata sottoscrizione del Direttore ma di CP_3 soggetto non ritualmente delegato) è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Suprema
Corte (Sent del 14/04/2020 n. 7800) ai sensi della quale, più in generale, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana;
la prova contraria è
a carico del destinatario ma anche in questa ipotesi il tutto si risolve in una generica contestazione dell'esistenza del potere senza specifica allegazione di elementi concreti.
Sul motivo indicato con il n. V), “nullità degli atti di pignoramento presso terzi opposti e delle cartelle di pagamento sottesi per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7,16 e 17 Legge 212/2000, dell'art. 8 – D.Lgs. n. 32/2001 nonché dell'art. 24 Cost.”, si osserva che l'atto di pignoramento opposto in conformità alla disposizione dettata dall'art. 543 c.p.c., richiamata dal D.P.R. 602/973 – contiene l'indicazione dei crediti per i quali si procede, l'elencazione dei titoli esecutivi con indicazione delle date di notifica. Tale espressa indicazione appare sufficiente, tenuto conto che le norme in materia di riscossione, dettate dal D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, non prevedono agli articoli 72 e ss. che l'Agente della riscossione debba allegare al pignoramento i titoli esecutivi. Né l'atto di pignoramento avrebbe dovuto indicare integralmente il contenuto degli atti presupposti. Peraltro, sulla scorta del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 11722/2010, e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nelle successive pronunce (Cass. civ. Sez. trib., 19.04.2013, n. 8321), può affermarsi che è consentita la motivazione per relationem e che, qualora l'atto, a cui si fa rinvio è stato già notificato non deve essere necessariamente allegato.
Anche la doglianza inerente alla mancata indicazione del calcolo degli interessi moratori dovuti è infondata, dovendo evidenziarsi che per costante giurisprudenza è sufficiente che venga indicata la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dal tipo di tributo cui accedono, non essendo dunque necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.
Ancora, con riguardo alle doglianze sulla mancata notifica delle cartelle presupposte – in effetti non presenti agli atti del fascicolo essendo stati depositati unicamente gli estratti di ruolo - va richiamato l'orientamento della Cassazione civile (v. sez. trib., 16/12/2024,
n.32671) ai sensi del quale ove si lamenti l'inesistenza, la mancanza o la nullità della
7 notifica della cartella di pagamento lo strumento è l'impugnazione, in funzione di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui il destinatario ha ricevuto la notifica, avendo quest'ultima valore equipollente ad una notifica valida della cartella, della quale il destinatario è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione.
Ciò posto, tenuto conto che la società opponente ha eccepito, altresì, la prescrizione delle pretese, esaminando le singole cartelle va osservato che:
- in relazione alle pretese portate dalla cartella n. 29120160037527217000 (Contravv. codice strada l.689/81 anno di riferimento 2015 -Verbale Polstrada del 9-9-2015), è maturata la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 L 24 novembre 1981, n. 689,
e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 Cod.
Strada; ciò in quanto, benché la cartella sia ricompresa nell'elencazione di cui all'avviso di intimazione 291 2023 90010092 16 000 ritualmente notificato a mezzo pec il 14.2.2023, non risultano atti interruttivi precedenti (non è stata fornita la prova della notifica della cartella in questione essendo stati depositati solo gli estratti di ruolo);
- anche in relazione alle pretese portate dalla cartella n. 29120200027779933000
(limitatamente al ruolo Contravv.codice strada l.689/81 anni di riferimento 2017 e 2018) è maturata la prescrizione quinquennale non essendo stati documentati atti interruttivi antecedenti all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato in data 20.07.2023 dovendo evidenziarsi che, anche in tal caso, non è documentata né la notifica della cartella né
i verbali presupposti (Verb. PolStrada 29402/X/17 del 17/10/17 e Verb. A/0028744/2018 -
27/04/18);
- le pretese portate dalla cartella n. 29120210016851608000 (Contravv.cod.strada l.689/81 VER.33496/A/18 - 22/09/18) per € 141,47 sono invece dovute in quanto, pur non essendovi prova della notifica della cartella e dei verbali presupposti, non è decorso il termine quinquennale alla data della notifica (20.7.2023) della dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi che, come già rilevato, per la Suprema Corte è lo strumento di impugnazione che consente di far valere eventuali doglianze avverso i vizi della cartella in assenza di valida notifica. Al riguardo, tuttavia, la società non ha spiegato alcuna specifica doglianza né sulla pretesa sostanziale né, tantomeno, su vizi propri del ruolo.
Le stesse considerazioni valgono per le pretese di cui alla cartella n.
29120220005659138000 (Contravv.cod.strada l.689/81 verbale Z/0793316/2019 DATA
13/12/2019) per € 234,53 e alla cartella n. 29120230002154637000 (Contravv .codice strada verbale 11217/S/20 - 23/07/20) per € 247,74.
Sono altresì dovute le somme relative all'avviso di addebito n. 59120180001404653000
(riportato nell'atto di intimazione n. 2912023900378708000, ritualmente notificato a mezzo
8 PEC, che include anche una dettagliata specifica circa la decorrenza degli interessi di mora e i relativi riferimenti normativi), nonché al più recente avviso n. 59120220001782948000
(concernente l'integrazione contributiva derivante dalle denunce mensili effettuate tramite il modello DM10 per l'anno 2022), per le quali l'opponente non ha sollevato alcuna specifica doglianza, neppure di natura sostanziale.
L'esito complessivo del giudizio suggerisce la compensazione di due terzi delle spese di lite poste a carico della per il restante terzo e liquidate in tale misura in Parte_2 dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (tenendo conto del valore indeterminabile e della bassa complessità).
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario per l'opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Fasc.
n.291/2023/000039013 e codice identificativo della procedura esecutiva n.29184202300000820001 del 17.07.2023, notificato in data 20.07.2023 in relazione alle seguenti cartelle:
29120120028683700000 (tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale);
29120130015931759000 (tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale);
29120170004524025000 (IRES – IRES interessi);
29120170016816302000 (ritenute IRPEF e imposte sost. Redditi);
29120180003408715000 (IRES – IRES sanzioni e interessi);
29120190000857561000 (IRES -IVA);
29120190005185907000 (ritenute IRPEF);
29120190009050659000 (IVA- IVA sazioni e interessi);
29120190011466841000 (IRAP -IVA)
29120200002276101000 (IVA);
29120200027779933000 (limitatamente al ruolo Tassa automobilistica Regione Siciliana);
29120200027780034000 (IVA- IRES)
29120210016851709000 (IRAP -IVA);
29120210018683910000 (IRES);
29120210062219634000 (Tassa automobilistica Regione Siciliana);
29120220015565759000 Tassa automobilistica Regione Siciliana);
29120220019475504000 (IRPEF);
29120220022549150000 (IRAP -IVA);
29120220024553203000 (IRES);
9 29120220025820225000 (IRAP -IVA);
29120230001178440000 (IRAP);
DICHIARA prescritte le pretese portate dalle cartelle n. 29120160037527217000, n.
29120200027779933000 (limitatamente al ruolo Contravv. codice strada l.689/81);
ACCERTA e DICHIARA che l ha diritto a Parte_1 procedere ad esecuzione forzata in danno di per le pretese portate dalle Parte_2 cartelle n. 29120210016851608000, n. 29120220005659138000, n.
29120230002154637000 e dagli avvisi di addebito n. 59120180001404653000 e n.
59120220001782948000;
ON la ala rifusione di 1/3 delle spese di lite sostenute dall' Parte_2
liquidate, nella predetta misura, in € 2000,00 per Parte_1 compensi professionali ed in € 545,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Angelo Tudisca, compensate per i restanti 2/3.
Così deciso in Agrigento il 16.10.2025 Il Giudice
IA NO
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