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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro N 3642/2024 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, tutti Parte_4 Parte_5 Parte_6
elettivamente domiciliati in Genova, largo San Giuseppe, 3/16, presso lo Studio dell'avv. Luca Balbi,
che li rappresenta e difende come da mandato di cui agli atti
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma, rappresentato e difeso dal proprio Funzionario, dott. Calvi e domiciliato come da atti in Genova, Via Assarotti presso il relativo Ufficio
OGGETTO: carta docenti CONCLUSIONI PER I RICORRENTI: “Piaccia al Tribunale Ill.mo Ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta;
Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
1) In via principale,
ove del caso previo accertamento e declaratoria, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del
TUE; degli artt. 14,20 e 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, della sentenza
della causa C-450/21, degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del
29.11.2007, e previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha CP_2
specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono
assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano
stati sospesi per motivi disciplinari […]”; nonché del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del
successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è
assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo
indeterminato di cui al comma 1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali,
anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il diritto al beneficio dell'incentivo di euro
500,00 annui a favore di ciascuna parte ricorrente, ed in particolare, per ciascuno di essi, in
relazione ai periodi di lavoro dettagliati ai §§ da 1 a 7 della parte in fatto di ricorso, da intendersi
qui ritrascritti, ovvero e comunque, a decorrere dalla prima data contrattuale utile che emergerà in
corso di causa, in ogni caso non oltre l'anno 2022/2023 compreso, il tutto nelle modalità di
erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da
121 a 124 della L.107/2015, o come meglio ritenuto per il caso, e conseguentemente condannare il
qui convenuto alla sua erogazione/corresponsione/pagamento Controparte_1
a favore dei lavoratori. Il tutto oltre interessi e/o rivalutazione, come meglio e di legge;
disapplicazione, verticale e diretta, delle citate norme che ostano all'invocato riconoscimento che,
questa adita Autorità giudiziaria voglia accogliere le richieste di parte ricorrente, come qui di seguito
enunciate. Con particolare riferimento alla posizione della Prof. , oggi non più Parte_7
in forze ed alle dipendenze del resistente,- qualora Codesto Tribunale non dovesse ritenere CP_1 applicabile a favore della stessa la sentenza di condanna di cui sopra al punto 1) -stanti le peculiari
finalità e modalità esecutive della corresponsione degli importi-bonus Carta del docente-, in ogni
caso condannare il convenuto al pagamento a titolo risarcitorio contrattuale – che come CP_1
noto sconta una prescrizione decennale- ovvero extracontrattuale, anche in forma specifica e
seguendo le modalità di legge (con concessione/rilascio al fine di carta del docente, o come meglio)
per il danno subito (anche quale perdita di chance formativa) in conseguenza del mancato
versamento degli importi annuali e della mancata concessione della carta del docente, ovvero a titolo
indennitario o come meglio, per l'importo da quantificarsi parimenti in euro 500,00 annuali, con le
decorrenze sopra indicate per detta docente al precedente § 1 della parte in fatto, e richiamate al
precedente punto 1 delle conclusioni, ovvero da quantificarsi in via equitativa, tenendo conto
anzitutto della reiterazione e della durata dei contratti a tempo determinato e della relativa
prestazione di docenza svolta, senza sostanziale soluzione di continuità, e, quale riferimento
economico, il medesimo importo di euro 500,00 annuale ovvero, e complessivamente, per il risultato
economico che sarebbe stato raggiunto, qualora la lavoratrice fosse stata ancora in forze, e dunque
per non meno di anni 3 di bonus (e così al netto della ipotetica eccezione di prescrizione
quinquennale, per l'ipotesi che venga così sollevata, anche subordinatamente ed in concreto, da
parte del , laddove costituito). Il tutto oltre interessi e/o rivalutazione come meglio e di CP_1
legge; 3) Parimenti quanto sopra al precedente punto 2), viene qui richiesto in via soltanto ipotetica
e subordinata, per il caso in cui Codesto Tribunale non dovesse ritenere applicabile -stanti le
peculiari modalità esecutive della relativa condanna- la sentenza di condanna di cui sopra, a favore
degli altri docenti lavoratori che al momento della emananda sentenza (ovvero della successiva fase
di sua esecuzione), non fossero più in forze nell'amministrazione qui convenuta;
richiamando dunque
quale riferimento della presente domanda condizionata e subordinata i medesimi principi, titoli di
cui al precedente punto 2), nonché, per ciascuno dei lavoratori, le rispettive quantificazioni della
propria domanda principale, di cui ai §§ 2-9 della parte in fatto;
4) In ogni caso condannare parte resistente al pagamento degli onorari e delle spese del presente giudizio, oltre accessori previsti per
legge, con distrazione in favore dello scrivente avvocato che ne è antistatario”.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE: Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso
e, nel caso di soccombenza del , comunque riconoscere la dazione della cd “Carta CP_1
elettronica del docente” e non, genericamente, una somma di denaro. In ogni caso con vittoria di
spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 2.8.2024 , , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
ha dedotto di aver lavorato quale insegnanti Parte_8
non di ruolo per il resistente con vari contratti a tempo determinato, entrando in alcuni casi CP_1
in ruolo negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, Parte_1 Parte_2
dal 2015/2016 al 2021/2022, dal 2019/2020 al 2023/2024,
[...] Parte_3
dal 2015/2016 al 2023/2024, dal 2015/2016 al 2023/2024 Parte_4 Parte_5
dal 2015/2016 al 2023/2024 dal 2015/2016 al Parte_5 Parte_6
2023/2024 specificando anche i periodi lavorati, ed evidenziando di aver svolto mansioni di docente del tutto equiparabili a quelle di un docente di ruolo, escludendo per tutti quelli per cui è stato indicato la richiesta per l'anno 2023/2024 e chiedendo tutti gli ulteriori salvo il caso di eccepita prescrizione da parte del resistente CP_1
I ricorrenti hanno lamentato di non aver ricevuto, in quanto dal riservata ai soli docenti di CP_1
ruolo, con riferimento ai predetti anni scolastici, la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui) istituita dall'art 1
comma 121 della L 107/2015 a far data dall'a.s. 2015/2016, carta, come noto che conferisce ai docenti un bonus di 500 euro annui da utilizzare per l'acquisto di strumenti culturali e per la partecipazioni a corsi ed eventi o comunque con riferimento alla formazione o alla capacità di accesso alla formazione ed ottenibile mediante accesso ad una pagine web sul sito del , con possibilità di cumulo, CP_1
nell'anno successivo, di quanto non speso l'anno precedente. Contestando l'impossibilità
dell'accesso alla Carta, i ricorrenti hanno diffusamente richiamato la giurisprudenza del Consiglio di
Stato e della Corte di Cassazione a sostegno della propria tesi e le fonti eurounitarie invocando le esigenze di non discriminazione del trattamento dei docenti a tempo determinato rispetto a quelli di ruolo, con riferimento al contrasto che si verrebbe a creare con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva n° 1999/70/CE, riportandone le argomentazioni principali e hanno quindi concluso come in epigrafe
Si è costituito in giudizio il , contestando Controparte_1
radicalmente ogni pretesa dei ricorrenti, eccependo l'intervenuta prescrizione e argomentando diffusamente nonché offrendo la propria lettura della giurisprudenza in materia, ha concluso conformemente.
La controversia è stata brevemente trattata senza ritenuta necessità di istruttoria e, all'udienza del
2.4.2025 definita con lettura del dispositivo.
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria svolta, il ricorso proposto è risultato fondato e merita quindi accoglimento nei limiti che seguiranno, in ciò aderendo, sulle questioni di fondo legate al riconoscimento dei diritti vantati, all'orientamento già espresso, in particolare, da questo Tribunale
in più pronunce, le cui argomentazioni, ritenute condivisibili sulle questioni conformemente trattate,
devono ritenersi integralmente richiamate.
Per quanto concerne, in primo luogo, la domanda relativa alla carta elettronica del docente ( prevista dall'art. 1, c 121, L. 107/2015 : “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.) la limitazione nel caso applicata dal resistente trova fonte nel d.p.c.m. 23.9.2015 che ha CP_1
stabilito che la stessa spetti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato anche se nel periodo di formazione e prova, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con qualche specificazione successiva comunque non espressamente estensiva al caso dei docenti a tempo determinato.
Le finalità formative e di aggiornamento che la Carta persegue, trovano poi fonte normativa nel TU
297/94 e costanti riferimenti nella contrattazione collettiva vigente.
Il dpcm sopra richiamato è stato poi annullato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n 1842/2022,
proprio nella parte in cui lo stesso escludeva dalla erogazione della Carta i docenti non di ruolo,
ravvisando un aperto contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3, 35 e 97 della Carta
Fondamentale. Ciò per la ritenuta inammissibile sussistenza di un sistema di formazione “ a doppia trazione” che privilegerebbe la formazione dei soli docenti di ruolo, negando chances agli altri, in violazione anche dei principi di buona amministrazione scolastica, che non potrebbe che riguardare l'intero sistema di insegnamento, portato avanti da tutto il personale a tale funzione addetto e che deve essere ispirato alla qualità del servizio reso a chi vi accede ( finalità perseguita infatti dalla normativa anche con riferimento agli insegnanti part time e in prova, o non impegnati per vari motivi in attività didattica, in questo caso, senza operare distinzioni). Suggerendo quindi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente e ribadendo i principi fondamentali in materia di gerarchia delle fonti del diritto e dei loro rapporti, il Consiglio di Stato ha quindi concluso come premesso, creando un primo presupposto per l'estensione della erogazione della Carta oggetto del procedimento anche a docenti nella situazione dell'odierna parte ricorrente. Su tali aspetti, come pure segnalato dalla difesa di tale parte si è poi espressa anche la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n 450/2022, pronuncia che si colloca nel più ampio ambito del diritto interpretativo eurounitario diretto ad evitare un contrasto con le fonti comunitarie e, in particolare con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato di cui alla clausola 4 punto 1
dell'accordo quadro allegato alla direttiva con riferimento, nel caso, specifico, proprio alla Carta di cui si discute, ritenendo la relativa questione rientrante tra le “ condizioni di impiego” contemplate dalla predetta clausola, anche in ragione della generalizzata obbligatorietà della formazione continua da parte dei docenti.
La Corte ha ritenuto quindi e anche in questo caso, insussistenti ragioni oggettive di possibili giustificazioni della differenza di trattamento risultante fra le due tipologie di docenti, richiamando la necessità, nel contesto dei singoli ordinamenti di valutare la equiparabilità delle mansioni tra i lavoratori in comparazione, questione in concreto affrontata per più aspetti anche dalla Corte di
Cassazione, in senso del tutto favorevole alla tesi anche oggi sostenuta da parte ricorrente.
Né altre ragioni di giustificazione per un diverso trattamento possono ritenersi con riferimento, ad esempio, a brevi periodi di docenza, o evenienza che è possibile anche per i docenti di ruolo, qualora supplenti o a tempo parziale, o, ancora, docenti solo per una parte dell'anno scolastico oppure lontani dalla struttura scolastica ( come nel caso della didattica a distanza prevista per il periodo di pandemia da Covid) espressamente, nel tempo dichiarati aventi comunque diritto alla erogazione della Carta.
La Corte ha ritenuto quindi e anche in questo caso, insussistenti ragioni oggettive di possibili giustificazioni della differenza di trattamento risultante fra le due tipologie di docenti, richiamando la necessità, nel contesto dei singoli ordinamenti di valutare la equiparabilità delle mansioni tra i lavoratori in comparazione, questione in concreto affrontata per più aspetti anche dalla Corte di
Cassazione, in senso del tutto favorevole alla tesi anche oggi sostenuta da parte ricorrente. A riguardo,
la presente pronuncia si conforma, in particolare, anche ai principi, più specifici, espressi nel recentissimo intervento della Suprema Corte e di cui alla sentenza n. 29961/2023, nel contesto del quale si è chiaramente ribadita l'attinenza del diritto al rilascio della carta oggetto di causa alla formazione e all'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle dotazioni lavorative del singolo docente, intese in senso stretto.
Ciò, nell'ambito di un riconosciuto sostegno alla didattica sul piano di durata almeno annuale, da intendersi però esteso, atteso il riferimento, nella disciplina della carta, all' “anno scolastico” e proprio alla luce del diritto eurocomunitario, anche ai docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, in quanto rendono “una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”. Così argomentando la Corte ha quindi ribadito, precisandola, l'assenza di qualsiasi ragione per una valida discriminazione non solo con riferimento ai precari che abbiano prestato servizio su vacanze dell'organico di diritto al 31 agosto,
ma anche, su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art 4 commi 1 e 2 della L 124/99
, spettando la carta a quest'ultimi in misura piena, come agli altri, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro. Con ciò deve intendersi altresì e in tal modo superato ogni possibile dubbio interpretativo derivante dal limite posto dalla letterale previsione del dl 69/2023 (e successiva legge di conversione) per tale anno, solo alle supplenze fino al 31 agosto, risultando altresì ed infine irrilevante, per la Corte, l'eventuale precedente assegnazione ai docenti interessati, in corso di anno, di supplenze brevi, dal momento in cui ai medesimi sia stata in ogni caso poi assegnata una supplenza da considerarsi, per quanto detto
“annuale” al 31 agosto ma anche al 30 giugno.
In ordine alla situazione specifica dei ricorrenti, va in primo luogo accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. Agli atti non risultano atti interruttivi e, pertanto e per tutti i CP_1 ricorrenti, le annualità dal 2015/2016 al 208/2019, qualora richiesta vanno escluse ( così come per nessuno è stata avanzata la richiesta per l'anno 2023/2024). Tutti i ricorrenti si è accertato essere poi ancora in forza nell'ambito del sistema scolastico.
Premesso quanto precede, la per gli anni dal 2020/2021 al 2022/2023, la Pt_1 Parte_2
per gli anni dal 2019/2020 al 2021/2023, la per gli anno 2021/2022 e 2022/2023, la Parte_3
, e per gli anni dal 2019/2020 al 2022/2023 risultano in atti Pt_4 Pt_5 Pt_5 Pt_6
aver ottenuto sempre supplenze fino al 31 agosto rientrando quindi nei predetti parametri, con una posizione più complessa per gli anni restanti per la ( anno 2019/2020 lavorato fino al 26 Pt_1
giugno e per un totale di 216 giorni) la ( anno 2019/2020 lavorato fino al 12 giugno per Parte_3
250 giorni e anno 2020/2021 lavorato fino al 6 giugno per 252 giorni) rispetto alla quale la difesa dei ricorrenti si è rimessa alle risultanze della documentazione prodotta in atti dal CP_1
Rispetto a tali ultime situazioni si ritiene che, sempre argomentando sulla base della pronuncia della
Suprema Corte ora in analisi, il diritto alla Carta per cui è causa debba essere comunque riconosciuto ai ricorrenti, anche se le supplenze non sono arrivate fino al 30 giugno, atteso che risultano comunque superati i 180 giorni di servizio.
Ciò si afferma atteso che la Corte ha inoltre ritenuto, in senso che può ritenersi favorevole alla complessiva tesi dei ricorrenti, che il termine di 180 giorni sia rilevante ( ed anzi, interpretando gli assunti della Corte, neppure vincolante dal punto di vista negativo) in quanto previsto da alcune norme del sistema scolastico per specifiche e diverse situazioni e se raggiunto ( e nel caso, come visto, superato) in linea con il senso della “annualità di una didattica” sussistendo comunque una continuità della stessa.
Per tali motivi, si ritiene di riconoscere il diritto delle ricorrenti e anche con Pt_1 Parte_3
riferimento agli anni scolastici di supplenza più breve. Tutto quanto sopra premesso e ritenuto e in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza richiamata, deve concludersi per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti parte ricorrente all'assegnazione della carta richiesta con l'accredito annuale previsto di € 500,00 per gli anni scolastici oggetto di richiesta come da dispositivo, nei limiti della prescrizione eccepita dal CP_1
resistente
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e pertanto, il va condannato al loro CP_1
rimborso in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo tenendo conto della breve trattazione nel caso richiesta
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI GENOVA, DOTT.SSA MARIA GIOVANNA DITO
QUALE GIUDICE DEL LAVORO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a usufruire della prestazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e formazione del docente richiesta e oggetto di causa, per l'importo di € 500,00
annui, corrispondente al valore previsto per ogni anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici per:
• dal 2019/2020 al 2022/2023 Parte_1
• dal 2019/2020 al 2021/2022 Parte_2
• dal 2019/2020 al 2022/2023 Parte_3
• dal 2019/2020 al 2022/2023 Parte_4
• dal 2019/2020 al 2022/2023 Parte_5 • dal 2019/2020 al 2022/2023 Parte_5
• dal 2019/2020 al 2022/2023 e, conseguentemente, Parte_6
dichiara tenuto e condanna il resistente ad assegnare ai ricorrenti la predetta Carta per gli CP_1
anni scolastici indicati e per gli importi risultanti, oltre accessori di legge;
condanna il resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese del processo che liquida in CP_1
complessivi €5.500,00 per compensi, oltre rimborso del CU, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 02/04/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito