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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai SIg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 654/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. DE VIRGILIIS GUIDO, OGGETTO: Parte_1
Comunione e elettivamente domiciliato in VIA ROTONDA DEI MILLE 1 24121 BERGAMO
presso il suo studio
Parte_2
APPELLANTE impugnazione di delibera c o n t r o assembleare - spese
, rappresentato e difeso dall'avv. condom. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Gravallese Via Giovanni Controparte_2
XXIII, 86 24100 BERGAMO presso il suo studio
APPELLATO –APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza n. 1342/2023 del Tribunale di Bergamo quarta sezione pagina 1 di 10 in data 20/06/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere, per i motivi tutti
esposti in narrativa all'atto di appello, il presente gravame e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 1342/23, R.G. 5675/20 emessa dal Tribunale di Bergamo Quarta
Sezione Civile del 20.06.23 depositata in pari data, accogliere tutte le conclusioni
avanzate in prime cure che qui si intendono integralmente trascritte e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
spese generali oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio.
Dell'appellato: NEL MERITO Per tutte le motivazioni di cui in premessa, rigettarsi
l'appello proposto dalla SI.ra in quanto infondato in fatto e diritto, Parte_1
con conseguente conferma della decreto ingiuntivo opposto e quindi della statuizione
gravata; IN VIA ULTERIORE DI MERITO In accoglimento dello spiegato appello
incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la condanna
di parte appellata ex art. 96 c.p.c., in considerazione del fatto che per i motivi
dedotti ricorrono i presupposti per l'applicazione della succitata norma, in quanto
nel corso del giudizio di primo grado si è fornita prova della non commendevole
condotta di parte avversa con riguardo alla produzione in giudizio, da parte di
quest'ultima, di documenti attestanti la falsa disposizione di un bonifico e pedissequa
sua falsa registrazione in conto corrente, al fine di indurre in errore il giudicante ed
pagina 2 di 10 ottenere una riduzione del credito vantato dal condominio, così da svilirne la
fondatezza ex art. 633 e ss. c.p.c.;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui i presupposti per la condanna
ex art. 96 c.p.c., fossero da questa Corte ritenuti non ricorrenti in seno al primo
grado, valutare di contro questi ultimi come sussistenti in relazione al presente
grado, attesa le motivazioni di cui all'appello incidentale spiegato da questa parte
processuale e vista la documentazione nuovamente posta a sostegno del gravame da
parte appellante, la quale, medesima che nel primo grado, nuovamente appare
affetta da falsità materiale;
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede infine, laddove ritenuto d'uopo dalla Corte adita,
disporsi CTU tecnico - contabile, intesa a verificare la genuinità e la provenienza
del file denominato “doc._1_.pdf” in quanto allegato alle note d'udienza Pt_1
depositate in data 11.12.2020 e dello stralcio di estratto conto prodotto dalla difesa
a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., onde compiere Pt_1
verifiche contabili ed informatiche inerenti alla genuinità dei documenti prodotti ed
alla loro corrispondenza tra quanto riportato nella distinta di versamento
denominata doc._1_.pdf in relazione all'effettivo accredito sul conto corrente del
e conseguente ordine di emissione e addebito sul Controparte_1
conto corrente dell'attrice opponente.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese
generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 10 Con atto di citazione in opposizione notificato il 30/07/2020 Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 1819/2020 del Tribunale di Bergamo con il quale le era stato ingiunto di pagare € 5.141,16 a favore del Controparte_3
per mancato pagamento delle prime (7 su complessive 10) rate condominiali
[...]
da imputarsi al periodo 01.11.2019 - 01.05.2020 (doc. 4 fs monitorio).
Deduceva l'opponente che la somma esposta nel ricorso per ingiunzione era del tutto indeterminabile in riferimento ai mesi dei ratei indicati.
Riteneva che nell'importo azionato vi fosse un saldo di gestione per il 2018 (€
2.584,44) a cui andavano aggiunti i successivi ratei (nov./dic. 2018 e gennaio-agosto
2019), ma che avendo corrisposto somme ratealmente per € 6.500 il residuo per la gestione 2018/2019 era di soli € 309 a cui andavano aggiunti i successivi ratei fino ad agosto 2020, per un totale Euro 2.250,25, inferiore alla cifra ingiunta.
Si costituiva il Condominio opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Esponeva che l'opposizione non era basata su prova scritta, che i calcoli effettuati erano errati, dato che i bonifici prodotti da (docc. 3-7) erano già stati Per_1
conteggiati e detratti rispetto alla somma ingiunta, con la sola eccezione di un presunto (contestato) bonifico di € 1.500 asseritamente pagato dall'opponente, ma di cui non vi era traccia nel conto corrente del condominio
Con la sentenza gravata il Tribunale rigettava la domanda, confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'attrice al rimorso delle spese di lite.
Riteneva il giudice che:
pagina 4 di 10 il aveva provato con la documentazione agli atti (verbale approvazione Parte_2
consuntivo e preventivo esercizio 2019/210; piani di riparto ect) la fonte del suo credito;
al contrario l'opponente non aveva provato il fatto estintivo del pagamento neppure parziale del debito oggetto di ingiunzione;
i bonifici prodotti da parte opponente (per euro 5.000 -docc. 3,5,6,7), già detratti dal totale delle spese condominiali ancora dovute (cfr. doc.12 fs parte opposta), non erano stati oggetto della richiesta ingiunzione (€ 5.141,16);
quanto poi all'ulteriore presunto bonifico di € 1.500 del 04/02/2019 (contestato come falsificato digitalmente dal ), dalla copia (peraltro solo in stralcio) Parte_2
depositata da su ordine ex art. 210 cpc del giudice, questo non risultava Pt_1
effettuato, come peraltro confermato anche dall'estratto conto (doc. 13) versato in atti dal;
Parte_2
non sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi per la condanna ex art. 96 cpc.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande tutte Parte_1
già svolte in primo grado.
Si costituiva il condominio residenza al Parco che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata ed in via di appello incidentale insisteva per la condanna ex art. 96 cpc .
All'udienza collegiale del 29/01/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per errata o omessa valutazione delle risultanze istruttorie.
Il giudice considerato il precedente decreto ingiuntivo n. 1505/19 del 09/04/2019 di
Euro 5.143,22 (docc. 1-2) e gli acconti versati per euro 6.500 (docc. 2, 3, 4, 5, 6, 7),
tenuto conto quindi di un credito a favore di di euro 1.356,78, avrebbe Pt_1
dovuto accertare che la somma a debito per la nuova gestione 2019/2020 della era di euro 3.784,38, rispetto a quella maggiore (€ 5.141,16+ spese) Pt_1
ingiunta con il successivo DI n. 1819/2020 qui opposto.
Con il secondo motivo contesta poi la sentenza ove il giudice non ha ritenuto provato l'effettivo versamento della somma di € 1.500 del 04/12/2019 (doc. 4) che non sarebbe a suo avviso stata contestata dalla difesa del . Parte_2
Ritiene poi irrilevante la documentazione depositata dall'appellato (estratto conto mese dicembre 2019 del doc. 13), che attesterebbe la mancata ricezione Parte_2
di detto importo, ed altresì non motivata l'affermazione del giudicante ove, in riferimento alla documentazione (bonifico) versata in atti, ex art. 210 c.p.c., rileva la presenza di “incongruenze sulle coincidenze dei numeri identificativi dei bonifici”.
Ciò che a suo avviso dovrebbe valere è solo la conferma dell'addebito della citata somma (€ 1.500) sul suo conto corrente, di cui il giudice avrebbe dovuto tenere conto decurtandolo da quanto richiesto.
***
L'appello va rigettato.
I conteggi fatti dall'appellante, finalizzati a dimostrare che l'importo richiesto a saldo pagina 6 di 10 dell'esercizio di gestione 2018/2019 (azionato con un precedente DI 1505/19 del
09/04/2019 per € 5.143,22 –docc.
1-2 fs Balsamo) fosse stato interamente saldato con la corresponsione di bonifici per € 6.500, risultano errati.
L'appellante non tiene conto infatti che a seguito del precedente DI n.1505/19 del
09/04/2019 (che riguardava solo le prime 7 rate fino al 01/04/2019) quanto da lei dovuto era di € 6.276,85 (capitale più spese liquidate –vd precetto doc.7 fs
) e a tale somma andavano aggiunte le spese successive (tassa registro e Parte_2
successive occorrende) ed i successivi ratei delle spese condominiali fino ad agosto
2019.
Come risulta chiaramente dal riparto consuntivo/preventivo per l'esercizio
2019/2020 (doc.4 fs ), emesso a seguito dell'assemblea condominiale del Parte_2
24/09/2019 (doc.1), quanto dovuto da per il saldo dell'esercizio precedente Pt_1
(appunto 2018/2019) era di euro 7.529,32, a cui si aggiungeva il preventivo per la gestione 2019/2020 di ulteriori € 3.731,19.
Dall'importo complessivo di € 11.260,51, nel riparto, venivano regolarmente detratti gli acconti (per euro 4.000-vd docc.5,6,7 fs ) fino a quel momento versati Pt_1
(nel 2019) dalla condomina, residuava quindi un importo di € 7.260,51 da pagare in
10 rate mensili nel periodo da novembre 2019 a agosto 2020.
Nel DI n. 1819/2020 del 17/06/2020 (per euro 5.141,16), oggetto della presente opposizione, il agiva per il pagamento delle prime 7 rate di spese da Parte_2
imputarsi al periodo 01.11.2019 - 01.05.2020 (doc. 4 fs monitorio), tenendo altresì
conto dell'ulteriore acconto di € 1.000 versato da in data 06/02/2020 (doc. 3 Pt_1
fs ). Pt_1
pagina 7 di 10 L'importo quindi ingiunto per euro 5.141,16 dal è corretto e tiene conto Parte_2
di tutte le somme effettivamente corrisposte dall'appellante.
Non è stato giustamente riconosciuto dal giudice di primo grado il presunto bonifico di € 1.500 datato 04/12/2019 (doc. 1 fs allegato alle note 11/12/20), perché Pt_1
detta somma non risulta pervenuta all'incasso del condominio (vd. estratto conto corrente del Condominio-doc.13).
La copia del bonifico prodotta dall'appellante per detto importo presenta poi evidenti anomalie in quanto il numero TNR (0306915226973204481110053100IT) ivi indicato, rilasciato in modo automatico dalla banca per identificare ogni transazione in modo univoco, è del tutto identico al numero riportato in altro bonifico di pari importo eseguito il medesimo giorno a favore di un beneficiario estraneo alla presente vertenza ( doc.4). Persona_2
Il mancato riconoscimento, a favore dell'appellante, di detta somma rende superfluo indagare sulla veridicità o meno della copia del bonifico depositata, ne consegue il rigetto dell'appello incidentale in punto alla condanna ex art. 96 1 comma cpc.
Considerato tuttavia che la Corte di Cassazione (245446/14) ha espressamente statuito che: “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la
condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc, la parte che abbia insistito
colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo
giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica
avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame”, e rilevato che parte appellante si è limitata per lo più a reiterare le argomentazioni già
svolte in primo grado, con giustificazioni pretestuose che denotano mala fede pagina 8 di 10 processuale finalizzata a procrastinare un pagamento dovuto, si condanna l'appellante a pagare a parte appellata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma cpc, un importo che viene determinato in via equitativa, in € 1.983 pari alla metà delle spese processuali di seguito liquidate
Visto l'esito complessivo del giudizio, la sostanziale conferma della sentenza impugnata e conseguentemente del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'appello incidentale proposto solo sul punto di minore importanza di condanna ex art. 96 1 comma cpc, l'appellante va condannata a rimborsare a parte Parte_1
appellata le spese del grado liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro €. 5.141,16)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale ed incidentale avverso la sentenza n.
1342/2023 del Tribunale di Bergamo quarta sezione in data 20/06/2023 così dispone:
respinge l'appello principale;
respinge l'appello incidentale;
condanna la parte appellante a rimborsare al appellato le spese del Parte_2
grado, che liquida in euro1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna altresì l'appellante, ai sensi dell'art. 96 3 comma cpc, al pagamento in favore del appellato della somma di € 1.983, oltre interessi legali dalla Parte_2
pronuncia al saldo;
pagina 9 di 10 dichiara l'appellante principale tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
dichiara altresì il appellante incidentale tenuto al versamento di un Parte_2
importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai SIg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 654/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. DE VIRGILIIS GUIDO, OGGETTO: Parte_1
Comunione e elettivamente domiciliato in VIA ROTONDA DEI MILLE 1 24121 BERGAMO
presso il suo studio
Parte_2
APPELLANTE impugnazione di delibera c o n t r o assembleare - spese
, rappresentato e difeso dall'avv. condom. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Gravallese Via Giovanni Controparte_2
XXIII, 86 24100 BERGAMO presso il suo studio
APPELLATO –APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza n. 1342/2023 del Tribunale di Bergamo quarta sezione pagina 1 di 10 in data 20/06/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere, per i motivi tutti
esposti in narrativa all'atto di appello, il presente gravame e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 1342/23, R.G. 5675/20 emessa dal Tribunale di Bergamo Quarta
Sezione Civile del 20.06.23 depositata in pari data, accogliere tutte le conclusioni
avanzate in prime cure che qui si intendono integralmente trascritte e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
spese generali oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio.
Dell'appellato: NEL MERITO Per tutte le motivazioni di cui in premessa, rigettarsi
l'appello proposto dalla SI.ra in quanto infondato in fatto e diritto, Parte_1
con conseguente conferma della decreto ingiuntivo opposto e quindi della statuizione
gravata; IN VIA ULTERIORE DI MERITO In accoglimento dello spiegato appello
incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la condanna
di parte appellata ex art. 96 c.p.c., in considerazione del fatto che per i motivi
dedotti ricorrono i presupposti per l'applicazione della succitata norma, in quanto
nel corso del giudizio di primo grado si è fornita prova della non commendevole
condotta di parte avversa con riguardo alla produzione in giudizio, da parte di
quest'ultima, di documenti attestanti la falsa disposizione di un bonifico e pedissequa
sua falsa registrazione in conto corrente, al fine di indurre in errore il giudicante ed
pagina 2 di 10 ottenere una riduzione del credito vantato dal condominio, così da svilirne la
fondatezza ex art. 633 e ss. c.p.c.;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui i presupposti per la condanna
ex art. 96 c.p.c., fossero da questa Corte ritenuti non ricorrenti in seno al primo
grado, valutare di contro questi ultimi come sussistenti in relazione al presente
grado, attesa le motivazioni di cui all'appello incidentale spiegato da questa parte
processuale e vista la documentazione nuovamente posta a sostegno del gravame da
parte appellante, la quale, medesima che nel primo grado, nuovamente appare
affetta da falsità materiale;
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede infine, laddove ritenuto d'uopo dalla Corte adita,
disporsi CTU tecnico - contabile, intesa a verificare la genuinità e la provenienza
del file denominato “doc._1_.pdf” in quanto allegato alle note d'udienza Pt_1
depositate in data 11.12.2020 e dello stralcio di estratto conto prodotto dalla difesa
a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., onde compiere Pt_1
verifiche contabili ed informatiche inerenti alla genuinità dei documenti prodotti ed
alla loro corrispondenza tra quanto riportato nella distinta di versamento
denominata doc._1_.pdf in relazione all'effettivo accredito sul conto corrente del
e conseguente ordine di emissione e addebito sul Controparte_1
conto corrente dell'attrice opponente.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese
generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 10 Con atto di citazione in opposizione notificato il 30/07/2020 Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 1819/2020 del Tribunale di Bergamo con il quale le era stato ingiunto di pagare € 5.141,16 a favore del Controparte_3
per mancato pagamento delle prime (7 su complessive 10) rate condominiali
[...]
da imputarsi al periodo 01.11.2019 - 01.05.2020 (doc. 4 fs monitorio).
Deduceva l'opponente che la somma esposta nel ricorso per ingiunzione era del tutto indeterminabile in riferimento ai mesi dei ratei indicati.
Riteneva che nell'importo azionato vi fosse un saldo di gestione per il 2018 (€
2.584,44) a cui andavano aggiunti i successivi ratei (nov./dic. 2018 e gennaio-agosto
2019), ma che avendo corrisposto somme ratealmente per € 6.500 il residuo per la gestione 2018/2019 era di soli € 309 a cui andavano aggiunti i successivi ratei fino ad agosto 2020, per un totale Euro 2.250,25, inferiore alla cifra ingiunta.
Si costituiva il Condominio opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Esponeva che l'opposizione non era basata su prova scritta, che i calcoli effettuati erano errati, dato che i bonifici prodotti da (docc. 3-7) erano già stati Per_1
conteggiati e detratti rispetto alla somma ingiunta, con la sola eccezione di un presunto (contestato) bonifico di € 1.500 asseritamente pagato dall'opponente, ma di cui non vi era traccia nel conto corrente del condominio
Con la sentenza gravata il Tribunale rigettava la domanda, confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'attrice al rimorso delle spese di lite.
Riteneva il giudice che:
pagina 4 di 10 il aveva provato con la documentazione agli atti (verbale approvazione Parte_2
consuntivo e preventivo esercizio 2019/210; piani di riparto ect) la fonte del suo credito;
al contrario l'opponente non aveva provato il fatto estintivo del pagamento neppure parziale del debito oggetto di ingiunzione;
i bonifici prodotti da parte opponente (per euro 5.000 -docc. 3,5,6,7), già detratti dal totale delle spese condominiali ancora dovute (cfr. doc.12 fs parte opposta), non erano stati oggetto della richiesta ingiunzione (€ 5.141,16);
quanto poi all'ulteriore presunto bonifico di € 1.500 del 04/02/2019 (contestato come falsificato digitalmente dal ), dalla copia (peraltro solo in stralcio) Parte_2
depositata da su ordine ex art. 210 cpc del giudice, questo non risultava Pt_1
effettuato, come peraltro confermato anche dall'estratto conto (doc. 13) versato in atti dal;
Parte_2
non sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi per la condanna ex art. 96 cpc.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande tutte Parte_1
già svolte in primo grado.
Si costituiva il condominio residenza al Parco che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata ed in via di appello incidentale insisteva per la condanna ex art. 96 cpc .
All'udienza collegiale del 29/01/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per errata o omessa valutazione delle risultanze istruttorie.
Il giudice considerato il precedente decreto ingiuntivo n. 1505/19 del 09/04/2019 di
Euro 5.143,22 (docc. 1-2) e gli acconti versati per euro 6.500 (docc. 2, 3, 4, 5, 6, 7),
tenuto conto quindi di un credito a favore di di euro 1.356,78, avrebbe Pt_1
dovuto accertare che la somma a debito per la nuova gestione 2019/2020 della era di euro 3.784,38, rispetto a quella maggiore (€ 5.141,16+ spese) Pt_1
ingiunta con il successivo DI n. 1819/2020 qui opposto.
Con il secondo motivo contesta poi la sentenza ove il giudice non ha ritenuto provato l'effettivo versamento della somma di € 1.500 del 04/12/2019 (doc. 4) che non sarebbe a suo avviso stata contestata dalla difesa del . Parte_2
Ritiene poi irrilevante la documentazione depositata dall'appellato (estratto conto mese dicembre 2019 del doc. 13), che attesterebbe la mancata ricezione Parte_2
di detto importo, ed altresì non motivata l'affermazione del giudicante ove, in riferimento alla documentazione (bonifico) versata in atti, ex art. 210 c.p.c., rileva la presenza di “incongruenze sulle coincidenze dei numeri identificativi dei bonifici”.
Ciò che a suo avviso dovrebbe valere è solo la conferma dell'addebito della citata somma (€ 1.500) sul suo conto corrente, di cui il giudice avrebbe dovuto tenere conto decurtandolo da quanto richiesto.
***
L'appello va rigettato.
I conteggi fatti dall'appellante, finalizzati a dimostrare che l'importo richiesto a saldo pagina 6 di 10 dell'esercizio di gestione 2018/2019 (azionato con un precedente DI 1505/19 del
09/04/2019 per € 5.143,22 –docc.
1-2 fs Balsamo) fosse stato interamente saldato con la corresponsione di bonifici per € 6.500, risultano errati.
L'appellante non tiene conto infatti che a seguito del precedente DI n.1505/19 del
09/04/2019 (che riguardava solo le prime 7 rate fino al 01/04/2019) quanto da lei dovuto era di € 6.276,85 (capitale più spese liquidate –vd precetto doc.7 fs
) e a tale somma andavano aggiunte le spese successive (tassa registro e Parte_2
successive occorrende) ed i successivi ratei delle spese condominiali fino ad agosto
2019.
Come risulta chiaramente dal riparto consuntivo/preventivo per l'esercizio
2019/2020 (doc.4 fs ), emesso a seguito dell'assemblea condominiale del Parte_2
24/09/2019 (doc.1), quanto dovuto da per il saldo dell'esercizio precedente Pt_1
(appunto 2018/2019) era di euro 7.529,32, a cui si aggiungeva il preventivo per la gestione 2019/2020 di ulteriori € 3.731,19.
Dall'importo complessivo di € 11.260,51, nel riparto, venivano regolarmente detratti gli acconti (per euro 4.000-vd docc.5,6,7 fs ) fino a quel momento versati Pt_1
(nel 2019) dalla condomina, residuava quindi un importo di € 7.260,51 da pagare in
10 rate mensili nel periodo da novembre 2019 a agosto 2020.
Nel DI n. 1819/2020 del 17/06/2020 (per euro 5.141,16), oggetto della presente opposizione, il agiva per il pagamento delle prime 7 rate di spese da Parte_2
imputarsi al periodo 01.11.2019 - 01.05.2020 (doc. 4 fs monitorio), tenendo altresì
conto dell'ulteriore acconto di € 1.000 versato da in data 06/02/2020 (doc. 3 Pt_1
fs ). Pt_1
pagina 7 di 10 L'importo quindi ingiunto per euro 5.141,16 dal è corretto e tiene conto Parte_2
di tutte le somme effettivamente corrisposte dall'appellante.
Non è stato giustamente riconosciuto dal giudice di primo grado il presunto bonifico di € 1.500 datato 04/12/2019 (doc. 1 fs allegato alle note 11/12/20), perché Pt_1
detta somma non risulta pervenuta all'incasso del condominio (vd. estratto conto corrente del Condominio-doc.13).
La copia del bonifico prodotta dall'appellante per detto importo presenta poi evidenti anomalie in quanto il numero TNR (0306915226973204481110053100IT) ivi indicato, rilasciato in modo automatico dalla banca per identificare ogni transazione in modo univoco, è del tutto identico al numero riportato in altro bonifico di pari importo eseguito il medesimo giorno a favore di un beneficiario estraneo alla presente vertenza ( doc.4). Persona_2
Il mancato riconoscimento, a favore dell'appellante, di detta somma rende superfluo indagare sulla veridicità o meno della copia del bonifico depositata, ne consegue il rigetto dell'appello incidentale in punto alla condanna ex art. 96 1 comma cpc.
Considerato tuttavia che la Corte di Cassazione (245446/14) ha espressamente statuito che: “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la
condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc, la parte che abbia insistito
colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo
giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica
avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame”, e rilevato che parte appellante si è limitata per lo più a reiterare le argomentazioni già
svolte in primo grado, con giustificazioni pretestuose che denotano mala fede pagina 8 di 10 processuale finalizzata a procrastinare un pagamento dovuto, si condanna l'appellante a pagare a parte appellata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma cpc, un importo che viene determinato in via equitativa, in € 1.983 pari alla metà delle spese processuali di seguito liquidate
Visto l'esito complessivo del giudizio, la sostanziale conferma della sentenza impugnata e conseguentemente del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'appello incidentale proposto solo sul punto di minore importanza di condanna ex art. 96 1 comma cpc, l'appellante va condannata a rimborsare a parte Parte_1
appellata le spese del grado liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro €. 5.141,16)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale ed incidentale avverso la sentenza n.
1342/2023 del Tribunale di Bergamo quarta sezione in data 20/06/2023 così dispone:
respinge l'appello principale;
respinge l'appello incidentale;
condanna la parte appellante a rimborsare al appellato le spese del Parte_2
grado, che liquida in euro1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna altresì l'appellante, ai sensi dell'art. 96 3 comma cpc, al pagamento in favore del appellato della somma di € 1.983, oltre interessi legali dalla Parte_2
pronuncia al saldo;
pagina 9 di 10 dichiara l'appellante principale tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
dichiara altresì il appellante incidentale tenuto al versamento di un Parte_2
importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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