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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31587/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 31587/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 17/10/2024 e promosso da: quale nuova denominazione di con sede in Roma, Parte_1 Parte_2
Via Mario Carucci n. 131, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Roma , R.E.A. di Roma n. 30794, partita IVA società con un unico P.IVA_1 P.IVA_2 socio ed iscritta al n. 32447 dell'Albo degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 D.lgs. n.
385/1993, in persona della Dott.ssa , a tanto abilitata giusta procura speciale Parte_3
conferitale con atto in data 1° luglio 2020 autenticato dal Dott. coadiutore del Persona_1
Dott. Notaio in Milano, ai nn. Rep. 188751 Rog. 19218, rappresentata e Persona_2 difesa dall'Avv. Roberto Malizia, C.F. , giusta procura depositata CodiceFiscale_1
telematicamente ed allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Roma, Via Vittorio Veneto, n. 108
OPPONENTE contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
, (C.F. ), nata a [...], il Parte_4 C.F._3
16/10/1958, residente in [...] rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katia Ventura, (C.F.
) del foro di Como e dall'Avv. Mirko Ventura, (C.F. C.F._4
) del foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei C.F._5
1 medesimi sito in Cantù (CO), Via Giovanni da Cermenate n. 97, giusta procura depositata telematicamente ed allegata alla comparsa di risposta
OPPOSTI
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 6067/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere:
I) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
quale servicer di Sestante Finance s.r.l., in relazione alla pretesa degli attori e, per
[...] l'effetto, l'inammissibilità per carenza di legittimazione passiva o, in ogni caso, l'infondatezza della domanda proposta;
II) Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità ed invalidità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare e dichiarare nullo lo stesso.
Con condanna degli opposti al pagamento delle spese di lite”
per la parte opposta: “IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE
- ritenere e dichiarare la legittimazione ad agire e della titolarità del diritto controverso della opponente nel presente procedimento per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, per l'effetto, disporre il procedimento di mediazione con onere a carico della opponente;
NEL MERITO:
- rigettare l'opposizione ex adverso avanzata perché infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 6067/2021 del 25.3.2021, emesso dal Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento n. 16017/2021 R.G., con condanna della opponente al risarcimento danni per la responsabilità ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 25/3/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso di e Controparte_1
emetteva il decreto ingiuntivo n. 6067/2021, N.R.G. n. 16017/2021, con Parte_4
cui ingiungeva alla la consegna dei seguenti documenti: la perizia di stima Parte_2
dell'immobile ipotecato, la dichiarazione di consenso e l'informativa sul trattamento dei dati personale e la dichiarazione di antiriciclaggio firmate dalle ricorrenti, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
I ricorrenti davano atto di aver stipulato, in data 20/6/2003, il contratto di mutuo ipotecario di originari € 108.000,00, repertorio n. 8616, raccolta n. 996, con la e che, con Controparte_2
la missiva del 27/9/2019, consegnata in pari data, avevano chiesto, ai sensi dell'art. 119 del
2 D.Lgs. n. 385/1993, la consegna dei documenti inerenti al contratto, ma che la controparte non aveva consegnato i documenti sopra indicati.
2. Con atto di citazione notificato in data 3/5/2021 la in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale CP_1
e , proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 6067/2021,
[...] Parte_4
N.R.G. n. 16017/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 25/3/2021, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite.
L'opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la Parte_2
mero servicer mandatario della Sestante Finance s.r.l., attuale titolare del credito derivante
[...]
dal contratto di mutuo per cui è causa e, nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa, essendo stati gli ingiungenti informati in modo esaustivo delle condizioni del contratto di mutuo de quo all'atto della sua stipulazione.
3. Con comparsa del 5/8/2021 si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...]
, eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del Parte_4
tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e, nel merito, ne chiedevano il rigetto. La parte opposta ribadiva la fondatezza della pretesa sottesa al monitorio, contestando l'avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziando la mancanza di prova delle cessioni di credito indicate dalla controparte e ritenendo sussistente la prova che l fosse in possesso dei documenti di cui al monitorio. Parte_2
4. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 17/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c.. Con la comparsa conclusionale, la rappresentava di aver mutato la Parte_2
propria denominazione in giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Parte_1
soci in data 20/12/2021, verbalizzata dal notaio con atto rep. n. Controparte_3
18387/12230, autorizzata dalla Banca d'Italia il 4/2/2022, mentre, con la memoria di replica, gli opposti davano atto di aver depositato la comparsa conclusionale e depositavano all'uopo la relativa ricevuta di avvenuta consegna del 16/12/2024, portante un documento denominato atto.enc.
***
5. E' fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, rectius di titolarità del rapporto dal lato passivo, sollevata dall'opponente.
3 L'eccezione, da qualificarsi come contestazione della titolarità dei crediti controversi, è priva di pregio. La questione sollevata attiene, invero, al difetto di titolarità del diritto sostanziale, non alla carenza della legitimatio ad causam, non avendo l'eccipiente addotto che la controparte abbia esercitato nel presente in nome proprio un diritto altrui (ex art. 81 c.p.c.), bensì la mancanza di titolarità del credito controverso in capo alla controparte.
Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto
4 del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
5 l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, il contratto di mutuo sotteso al monitorio fu stipulato in data 20/6/2003 tra gli odierni ingiungenti e la Melior Banca S.p.A., la quale, il 15/5/2004, stipulò con la CP_4
un contratto quadro di cessione di crediti pro-soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato
[...]
disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 (legge sulla cartolarizzazione) e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), aventi per oggetto portafogli di crediti derivanti da mutui ipotecari erogati dalla stessa identificati nel medesimo atto di Controparte_2
cessione e ritrascritti negli avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (25 maggio 2004 n.121; 6 luglio 2004 n.156; 3 agosto 2004 n.180; 2 settembre 2004
n.206; 5 ottobre 2004 n. 234; 4 novembre 2004 n.259; 25 marzo 2005 n.70; 25 giugno 2005
n.146; 27 settembre 2005 n.225; 2 gennaio 2006 n.1; 22 marzo 2006 n. 68, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 130 del 1999 e dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.).
Per effetto della cessione, la è succeduta a titolo particolare nei crediti di cui era Controparte_4
titolare la Controparte_2
La con contratto stipulato il 17/12/2010, ha ceduto in blocco, con efficacia Controparte_4
economica dal 1°/1/2011, i crediti di cui sopra, ex artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e 58 del D.Lgs.
n. 385/1993, alla Sestante Finance s.r.l. e di detta cessione è stato dato avviso mediante
6 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle Inserzioni, n. 153 del 28/12/2010 ai sensi dell'art. 4 della L. n. 130 del 1999 e dell'art. 58 del D. lgs. n. 385/1993.
La Sestante Finance s.r.l., con atto del 22/6/2011, rep. n. 33925, rogito n. 10705, ha conferito all'odierna opponente la procura ad intervenire negli atti in rappresentanza della Sestante
Finance s.r.l., attribuendole, in particolare, i poteri di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di cui si era resa cessionaria.
Ciò posto, l'opponente non è cessionaria del contratto controverso, né di eventuali crediti della mutuante, quindi, a prescindere dalla circostanza se sia in possesso dei documenti di cui gli ingiungenti hanno chiesto la consegna, non può essere destinataria di un ordine di consegna ex art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, da rivolgersi alla controparte contrattuale o all'attuale titolare del credito fondato sul rapporto controverso.
L'opposizione deve essere, quindi, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
6067/2021, N.R.G. n. 16017/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 25/3/2021.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria degli opposti ex art. 96 c.p.c., stante la fondatezza dell'opposizione e, conseguentemente, la soccombenza della parte opposta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 3/5/2021 dalla che ha mutato la propria Parte_2
denominazione in in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Parte_1
e , contrariis reiectis: Controparte_1 Parte_4
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 6067/2021, N.R.G.
16017/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 25/3/2021;
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta da e Controparte_1 [...]
avverso la nuova denominazione dell' Parte_4 Parte_1 Parte_2
CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Parte_4
favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 8/1/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 31587/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 17/10/2024 e promosso da: quale nuova denominazione di con sede in Roma, Parte_1 Parte_2
Via Mario Carucci n. 131, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Roma , R.E.A. di Roma n. 30794, partita IVA società con un unico P.IVA_1 P.IVA_2 socio ed iscritta al n. 32447 dell'Albo degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 D.lgs. n.
385/1993, in persona della Dott.ssa , a tanto abilitata giusta procura speciale Parte_3
conferitale con atto in data 1° luglio 2020 autenticato dal Dott. coadiutore del Persona_1
Dott. Notaio in Milano, ai nn. Rep. 188751 Rog. 19218, rappresentata e Persona_2 difesa dall'Avv. Roberto Malizia, C.F. , giusta procura depositata CodiceFiscale_1
telematicamente ed allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Roma, Via Vittorio Veneto, n. 108
OPPONENTE contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
, (C.F. ), nata a [...], il Parte_4 C.F._3
16/10/1958, residente in [...] rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katia Ventura, (C.F.
) del foro di Como e dall'Avv. Mirko Ventura, (C.F. C.F._4
) del foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei C.F._5
1 medesimi sito in Cantù (CO), Via Giovanni da Cermenate n. 97, giusta procura depositata telematicamente ed allegata alla comparsa di risposta
OPPOSTI
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 6067/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere:
I) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
quale servicer di Sestante Finance s.r.l., in relazione alla pretesa degli attori e, per
[...] l'effetto, l'inammissibilità per carenza di legittimazione passiva o, in ogni caso, l'infondatezza della domanda proposta;
II) Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità ed invalidità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare e dichiarare nullo lo stesso.
Con condanna degli opposti al pagamento delle spese di lite”
per la parte opposta: “IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE
- ritenere e dichiarare la legittimazione ad agire e della titolarità del diritto controverso della opponente nel presente procedimento per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, per l'effetto, disporre il procedimento di mediazione con onere a carico della opponente;
NEL MERITO:
- rigettare l'opposizione ex adverso avanzata perché infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 6067/2021 del 25.3.2021, emesso dal Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento n. 16017/2021 R.G., con condanna della opponente al risarcimento danni per la responsabilità ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 25/3/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso di e Controparte_1
emetteva il decreto ingiuntivo n. 6067/2021, N.R.G. n. 16017/2021, con Parte_4
cui ingiungeva alla la consegna dei seguenti documenti: la perizia di stima Parte_2
dell'immobile ipotecato, la dichiarazione di consenso e l'informativa sul trattamento dei dati personale e la dichiarazione di antiriciclaggio firmate dalle ricorrenti, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
I ricorrenti davano atto di aver stipulato, in data 20/6/2003, il contratto di mutuo ipotecario di originari € 108.000,00, repertorio n. 8616, raccolta n. 996, con la e che, con Controparte_2
la missiva del 27/9/2019, consegnata in pari data, avevano chiesto, ai sensi dell'art. 119 del
2 D.Lgs. n. 385/1993, la consegna dei documenti inerenti al contratto, ma che la controparte non aveva consegnato i documenti sopra indicati.
2. Con atto di citazione notificato in data 3/5/2021 la in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale CP_1
e , proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 6067/2021,
[...] Parte_4
N.R.G. n. 16017/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 25/3/2021, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite.
L'opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la Parte_2
mero servicer mandatario della Sestante Finance s.r.l., attuale titolare del credito derivante
[...]
dal contratto di mutuo per cui è causa e, nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa, essendo stati gli ingiungenti informati in modo esaustivo delle condizioni del contratto di mutuo de quo all'atto della sua stipulazione.
3. Con comparsa del 5/8/2021 si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...]
, eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del Parte_4
tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e, nel merito, ne chiedevano il rigetto. La parte opposta ribadiva la fondatezza della pretesa sottesa al monitorio, contestando l'avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziando la mancanza di prova delle cessioni di credito indicate dalla controparte e ritenendo sussistente la prova che l fosse in possesso dei documenti di cui al monitorio. Parte_2
4. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 17/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c.. Con la comparsa conclusionale, la rappresentava di aver mutato la Parte_2
propria denominazione in giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Parte_1
soci in data 20/12/2021, verbalizzata dal notaio con atto rep. n. Controparte_3
18387/12230, autorizzata dalla Banca d'Italia il 4/2/2022, mentre, con la memoria di replica, gli opposti davano atto di aver depositato la comparsa conclusionale e depositavano all'uopo la relativa ricevuta di avvenuta consegna del 16/12/2024, portante un documento denominato atto.enc.
***
5. E' fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, rectius di titolarità del rapporto dal lato passivo, sollevata dall'opponente.
3 L'eccezione, da qualificarsi come contestazione della titolarità dei crediti controversi, è priva di pregio. La questione sollevata attiene, invero, al difetto di titolarità del diritto sostanziale, non alla carenza della legitimatio ad causam, non avendo l'eccipiente addotto che la controparte abbia esercitato nel presente in nome proprio un diritto altrui (ex art. 81 c.p.c.), bensì la mancanza di titolarità del credito controverso in capo alla controparte.
Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto
4 del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
5 l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, il contratto di mutuo sotteso al monitorio fu stipulato in data 20/6/2003 tra gli odierni ingiungenti e la Melior Banca S.p.A., la quale, il 15/5/2004, stipulò con la CP_4
un contratto quadro di cessione di crediti pro-soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato
[...]
disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 (legge sulla cartolarizzazione) e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), aventi per oggetto portafogli di crediti derivanti da mutui ipotecari erogati dalla stessa identificati nel medesimo atto di Controparte_2
cessione e ritrascritti negli avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (25 maggio 2004 n.121; 6 luglio 2004 n.156; 3 agosto 2004 n.180; 2 settembre 2004
n.206; 5 ottobre 2004 n. 234; 4 novembre 2004 n.259; 25 marzo 2005 n.70; 25 giugno 2005
n.146; 27 settembre 2005 n.225; 2 gennaio 2006 n.1; 22 marzo 2006 n. 68, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 130 del 1999 e dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.).
Per effetto della cessione, la è succeduta a titolo particolare nei crediti di cui era Controparte_4
titolare la Controparte_2
La con contratto stipulato il 17/12/2010, ha ceduto in blocco, con efficacia Controparte_4
economica dal 1°/1/2011, i crediti di cui sopra, ex artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e 58 del D.Lgs.
n. 385/1993, alla Sestante Finance s.r.l. e di detta cessione è stato dato avviso mediante
6 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle Inserzioni, n. 153 del 28/12/2010 ai sensi dell'art. 4 della L. n. 130 del 1999 e dell'art. 58 del D. lgs. n. 385/1993.
La Sestante Finance s.r.l., con atto del 22/6/2011, rep. n. 33925, rogito n. 10705, ha conferito all'odierna opponente la procura ad intervenire negli atti in rappresentanza della Sestante
Finance s.r.l., attribuendole, in particolare, i poteri di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di cui si era resa cessionaria.
Ciò posto, l'opponente non è cessionaria del contratto controverso, né di eventuali crediti della mutuante, quindi, a prescindere dalla circostanza se sia in possesso dei documenti di cui gli ingiungenti hanno chiesto la consegna, non può essere destinataria di un ordine di consegna ex art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, da rivolgersi alla controparte contrattuale o all'attuale titolare del credito fondato sul rapporto controverso.
L'opposizione deve essere, quindi, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
6067/2021, N.R.G. n. 16017/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 25/3/2021.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria degli opposti ex art. 96 c.p.c., stante la fondatezza dell'opposizione e, conseguentemente, la soccombenza della parte opposta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 3/5/2021 dalla che ha mutato la propria Parte_2
denominazione in in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Parte_1
e , contrariis reiectis: Controparte_1 Parte_4
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 6067/2021, N.R.G.
16017/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 25/3/2021;
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta da e Controparte_1 [...]
avverso la nuova denominazione dell' Parte_4 Parte_1 Parte_2
CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Parte_4
favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 8/1/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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