Versione
7 febbraio 1992
7 febbraio 1992
Art. 9. Trasferibilita' delle licenze 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purche' iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
Commentari • 4
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 7.714464
[…] Da ciò deriverebbe l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata: infatti essa, prevedendo una deroga temporanea al limite quinquennale fissato per il trasferimento della licenza, altererebbe «il meccanismo diretto a regolare l'accesso al mercato», come definito dall'art. 9 della legge n. 21 del 1992, e dunque «le regole della concorrenza nello specifico settore, che anche le Regioni a statuto speciale devono seguire». […]
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Giurisprudenza • 219
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 06/07/2023, n. 11354Provvedimento: […] in applicazione dell'art. 9 comma 3 Legge 21/1992 (“ al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima ”). […] “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 21/1992- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA- DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - TRAVISAMENTO DEI FATTI - INGIUSTIZIA MANIFESTA, […] Solo così il Comune poteva accertare che la richiesta di rinnovo avanzata dal ricorrente difettava del presupposto necessario del decorso di 5 anni (previsto dall'art. 9 comma 3 della Legge n. 21/1992) per ottenere il trasferimento di altra licenza.Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 9 legge 21/1992·
- trasferimento licenza·
- compensazione delle spese di lite·
- autotutela amministrativa·
- diniego di rinnovo licenza NCC·
- violazione art. 19 e 21 legge 241/1990·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria