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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1946/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Improta C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._2 in Torre del Greco alla via Alcide de Gasperi n. 135/a e che ai sensi degli art. 136 c.p.c. e 179 co. 4 c.p.c, dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura all'indirizzo p.e.c. Email_1
=Appellante
E
(C.F , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F. , in virtù di procura generale alle liti a C.F._3 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio Persona_1 digitale e p.e.c. t. Email_2
= Appellato
FATTO E DIRITTO
Con rituale ricorso depositato presso questa Corte proponeva appello Parte_1
parziale avverso la sentenza del Tribunale di AP , in funzione di giudice del
1 lavoro n.7357/2023 del 5.12.2023 con la quale era stata integralmente accolta la domanda avanzata dalla stessa intesa ad accertare il proprio diritto alla percezione di pensione per cieco assoluto e della relativa indennità di accompagnamento a decorrere da gennaio 2021, sussistendone tutti i requisiti sanitario e socio-reddituali .
Il Tribunale adito infatti aveva così statuito : accoglie la domanda e dichiara che l'attore ha diritto alle prestazioni di assistenza indicate in motivazione a decorrere dal gennaio 2021; 2) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati con la CP_1 rivalutazione monetaria e/o interessi legali così come precisato in motivazione (art. 429 c.p.c.; art.16/6° c. L. n. 412/1991); 3) condanna l' – al pagamento delle spese del CP_1 giudizio che si liquidano in €. 2697,00 per esborsi, diritti ed onorari, oltre R.S.G., iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore costituito.
Ha lamentato l'appellante la erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014, dal momento che il Tribunale non aveva tenuto conto del valore della causa compresa nello scaglione tra €26.001,00 ed €52.000,00 nonché della fase istruttoria espletata;
deduceva ancora l'erroneità della sentenza che non aveva riconosciuto ai sensi dell'art. 4 comma
1 Bis D.M. 55/2014, la maggiorazione del 30% , atteso tutti gli atti del giudizio di primo grado erano stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, ovvero utilizzando collegamenti ipertestuali nonché permettendo la navigazione all'interno del testo.
Chiedeva pertanto all'adita Corte :Accertare che la liquidazione complessiva di €2697,00 oltre spese forfettarie I.v.a. e c.p.a. operata dal giudice di prime cure relativamente alle spese ed ai compensi professionali per l'attività espletata nel giudizio di primo grado è immotivatamente ed illegittimamente inferiore ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 (come integrato dal D.M. 147/2022) relativamente al valore della causa ed alle fasi espletate e, per l'effetto, rideterminare l'importo delle spese e dei compensi professionali nell'importo complessivo di €4638,00 oltre spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., oppure nella maggior somma ritenuta di giustizia;
Riconoscere sui compensi così rideterminati, ai sensi dell'art. 4 comma 1 Bis D.M.55/2014 la maggiorazione del 30% in quanto tutti gli atti del giudizio di primo grado sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, ovvero utilizzando collegamenti ipertestuali nonché permettendo la navigazione all'interno del testo;
Condannare, per l'effetto, l' al pagamento delle spese e dei compensi professionali del primo grado così CP_1 rideterminati, oltre spese forfettarie, iva e c.p.a. con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario. Condannare, altresì, parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – riconoscendo altresì la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 Bis (attese le tecniche
2 di redazione tese ad agevolare la consultazione degli atti utilizzate anche nel presente grado) – con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
L si costituiva chiedendo il rigetto del gravame;
vinte le spese. CP_1
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre .
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe il solo governo delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
In particolare la doglianza attiene alla quantificazione dei compensi professionali liquidati dal primo giudice in euro 2.697,00.
Sul punto l'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione delle quattro fasi ( fase di studio , introduttiva, istruttoria/ trattazione e decisionale ) nonché del valore della controversia compresa nello scaglione da euro 26.000,00 a €52.000,00 oltre, ai sensi dell'art. 4 comma 1 Bis
D.M. 55/2014, la maggiorazione del 30%.
E' pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 , in vigore dal 3 aprile 2014, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. Se. n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato
Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti.
3 Al riguardo l'art. 4 del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi.
Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
4 c) per fase istruttoria/trattazione: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene 5 conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
In generale, dunque, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n.
55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Quanto ai criteri generali per la liquidazione del compenso, come si è detto, questo essere individuato tenendo conto: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
-dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
-delle condizioni soggettive del cliente,- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Va anche detto che le soglie numeriche sopra indicate a mezzo percentuale , sia nei minimi che nei massimi ,non sono vincolanti per la liquidazione stessa come si desume dall'art. 4 , comma 1 , che utilizza la locuzione “ di regola”. Del resto l'art. 1 comma 7 del DM 140/2012 stabiliva espressamente che :” In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”
La giurisprudenza di legittimità anche di recente ha avuto ampiamente modo di affermare che la liquidazione delle spese legali secondo i parametri tabellari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo, non richiede una specifica motivazione ( Cassazione n. 14198/2022).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che tutte le fasi sopra indicate siano state espletate , ivi compresa la fase istruttoria/ trattazione. Ed invero dai verbali di primo grado emerge che sono stati visionati alcuni documenti dai quali emerge chiaramente che la fase istruttoria è stata svolta , avendo parte ricorrente , su richiesta del Giudice,provveduto al deposito della documentazione inviata all'istituto in data 2.10.23 e in data 1.12.23 (v. verbale del 5.12.2023).
Di conseguenza detta fase va liquidata nelle spese di giudizio.
6 Venendo adesso alla quantificazione dei compensi professionali ,il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' ed individuato tra euro 26.000,00 ed CP_1
euro 52.000,00 ; ed infatti ,come si evince dal dispositivo di sentenza sopra trascritto, il ricorso è stato integralmente accolto .
Del resto, come si evince dagli atti l'importo effettivamente corrisposto è pari ad
€27.319,70 per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023.
Pertanto, tenuto conto del criterio del decisum, è evidente il valore della causa risulti nello scaglione tra €26,100,00 ed €52.000,00.
Parte appellante ha chiesto la liquidazione dei parametri minimi stabiliti: fase di studio = euro € 851,00 ;fase introduttiva= euro € 602,00 ; fase istruttoria
/trattazione = euro € 1.347,00 ;fase decisionale = euro € 1.838,00 , per un totale di euro 4638,00.
Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta è stata di euro 2.697,00, e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari.
Sui compensi come sopra rideterminati, va inoltre riconosciuta la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 Bis D.M. 55/2014, in quanto tutti gli atti del giudizio di primo grado sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, ovvero utilizzando collegamenti ipertestuali nonché permettendo la navigazione all'interno del testo.
Ed invero riguardo alla richiesta maggiorazione si osserva che effettivamente il
Tribunale ha omesso di pronunciare su tale domanda , in violazione dell'art. 112
c.p.c. nonostante l'istanza espressamente formulata in primo grado , domanda che ha una sua autonomia nell'ambito della liquidazione delle spese.
Va ricordato che l'art. 4 co. 1bis D.M. 55/2014 prevede che << (1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la
7 fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto)>>.
Nel caso di specie il ricorso di primo grado era stato redatto con l'utilizzo punto per punto di collegamenti ipertestuali nonché consentendo la navigazione all'interno dell'atto , per cui l' va condannato al pagamento delle CP_1
spese e dei compensi professionali del primo grado così rideterminati in complessivi €6029,40 già comprensivi della predetta maggiorazione del 30%, oltre spese forfettarie i.v.a. e c.p.a., con attribuzione al procuratore anticipatario.
In ordine alle spese del grado ( il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti , rientranti nello scaglione tra
€1.101,00 ed €5.200,00.) , le stesse seguono la soccombenza a carico dell' e si liquidano come da successivo dispositivo, (già Controparte_2
comprensivi della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 Bis ,attese le tecniche di redazione tese ad agevolare la consultazione degli atti utilizzate anche nel presente grado).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma , condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, CP_1
delle spese e dei compensi professionali del primo grado di giudizio così rideterminati in complessivi € 6029,40 (già comprensivi della maggiorazione del
30% ) , oltre spese forfettarie i.v.a. e c.p.a., con attribuzione al procuratore anticipatario;
- condanna, altresì , l' al pagamento delle spese del secondo grado, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.250,60 ( già comprensivi della maggiorazione del
30%)oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in AP, li 14.7.2025
Il Presidente est. rel. 8 (dr. Anna Carla Catalano)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1946/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Improta C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._2 in Torre del Greco alla via Alcide de Gasperi n. 135/a e che ai sensi degli art. 136 c.p.c. e 179 co. 4 c.p.c, dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura all'indirizzo p.e.c. Email_1
=Appellante
E
(C.F , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F. , in virtù di procura generale alle liti a C.F._3 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio Persona_1 digitale e p.e.c. t. Email_2
= Appellato
FATTO E DIRITTO
Con rituale ricorso depositato presso questa Corte proponeva appello Parte_1
parziale avverso la sentenza del Tribunale di AP , in funzione di giudice del
1 lavoro n.7357/2023 del 5.12.2023 con la quale era stata integralmente accolta la domanda avanzata dalla stessa intesa ad accertare il proprio diritto alla percezione di pensione per cieco assoluto e della relativa indennità di accompagnamento a decorrere da gennaio 2021, sussistendone tutti i requisiti sanitario e socio-reddituali .
Il Tribunale adito infatti aveva così statuito : accoglie la domanda e dichiara che l'attore ha diritto alle prestazioni di assistenza indicate in motivazione a decorrere dal gennaio 2021; 2) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati con la CP_1 rivalutazione monetaria e/o interessi legali così come precisato in motivazione (art. 429 c.p.c.; art.16/6° c. L. n. 412/1991); 3) condanna l' – al pagamento delle spese del CP_1 giudizio che si liquidano in €. 2697,00 per esborsi, diritti ed onorari, oltre R.S.G., iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore costituito.
Ha lamentato l'appellante la erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014, dal momento che il Tribunale non aveva tenuto conto del valore della causa compresa nello scaglione tra €26.001,00 ed €52.000,00 nonché della fase istruttoria espletata;
deduceva ancora l'erroneità della sentenza che non aveva riconosciuto ai sensi dell'art. 4 comma
1 Bis D.M. 55/2014, la maggiorazione del 30% , atteso tutti gli atti del giudizio di primo grado erano stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, ovvero utilizzando collegamenti ipertestuali nonché permettendo la navigazione all'interno del testo.
Chiedeva pertanto all'adita Corte :Accertare che la liquidazione complessiva di €2697,00 oltre spese forfettarie I.v.a. e c.p.a. operata dal giudice di prime cure relativamente alle spese ed ai compensi professionali per l'attività espletata nel giudizio di primo grado è immotivatamente ed illegittimamente inferiore ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 (come integrato dal D.M. 147/2022) relativamente al valore della causa ed alle fasi espletate e, per l'effetto, rideterminare l'importo delle spese e dei compensi professionali nell'importo complessivo di €4638,00 oltre spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., oppure nella maggior somma ritenuta di giustizia;
Riconoscere sui compensi così rideterminati, ai sensi dell'art. 4 comma 1 Bis D.M.55/2014 la maggiorazione del 30% in quanto tutti gli atti del giudizio di primo grado sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, ovvero utilizzando collegamenti ipertestuali nonché permettendo la navigazione all'interno del testo;
Condannare, per l'effetto, l' al pagamento delle spese e dei compensi professionali del primo grado così CP_1 rideterminati, oltre spese forfettarie, iva e c.p.a. con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario. Condannare, altresì, parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – riconoscendo altresì la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 Bis (attese le tecniche
2 di redazione tese ad agevolare la consultazione degli atti utilizzate anche nel presente grado) – con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
L si costituiva chiedendo il rigetto del gravame;
vinte le spese. CP_1
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre .
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe il solo governo delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
In particolare la doglianza attiene alla quantificazione dei compensi professionali liquidati dal primo giudice in euro 2.697,00.
Sul punto l'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione delle quattro fasi ( fase di studio , introduttiva, istruttoria/ trattazione e decisionale ) nonché del valore della controversia compresa nello scaglione da euro 26.000,00 a €52.000,00 oltre, ai sensi dell'art. 4 comma 1 Bis
D.M. 55/2014, la maggiorazione del 30%.
E' pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 , in vigore dal 3 aprile 2014, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. Se. n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato
Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti.
3 Al riguardo l'art. 4 del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi.
Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
4 c) per fase istruttoria/trattazione: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene 5 conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
In generale, dunque, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n.
55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Quanto ai criteri generali per la liquidazione del compenso, come si è detto, questo essere individuato tenendo conto: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
-dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
-delle condizioni soggettive del cliente,- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Va anche detto che le soglie numeriche sopra indicate a mezzo percentuale , sia nei minimi che nei massimi ,non sono vincolanti per la liquidazione stessa come si desume dall'art. 4 , comma 1 , che utilizza la locuzione “ di regola”. Del resto l'art. 1 comma 7 del DM 140/2012 stabiliva espressamente che :” In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”
La giurisprudenza di legittimità anche di recente ha avuto ampiamente modo di affermare che la liquidazione delle spese legali secondo i parametri tabellari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo, non richiede una specifica motivazione ( Cassazione n. 14198/2022).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che tutte le fasi sopra indicate siano state espletate , ivi compresa la fase istruttoria/ trattazione. Ed invero dai verbali di primo grado emerge che sono stati visionati alcuni documenti dai quali emerge chiaramente che la fase istruttoria è stata svolta , avendo parte ricorrente , su richiesta del Giudice,provveduto al deposito della documentazione inviata all'istituto in data 2.10.23 e in data 1.12.23 (v. verbale del 5.12.2023).
Di conseguenza detta fase va liquidata nelle spese di giudizio.
6 Venendo adesso alla quantificazione dei compensi professionali ,il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' ed individuato tra euro 26.000,00 ed CP_1
euro 52.000,00 ; ed infatti ,come si evince dal dispositivo di sentenza sopra trascritto, il ricorso è stato integralmente accolto .
Del resto, come si evince dagli atti l'importo effettivamente corrisposto è pari ad
€27.319,70 per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023.
Pertanto, tenuto conto del criterio del decisum, è evidente il valore della causa risulti nello scaglione tra €26,100,00 ed €52.000,00.
Parte appellante ha chiesto la liquidazione dei parametri minimi stabiliti: fase di studio = euro € 851,00 ;fase introduttiva= euro € 602,00 ; fase istruttoria
/trattazione = euro € 1.347,00 ;fase decisionale = euro € 1.838,00 , per un totale di euro 4638,00.
Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta è stata di euro 2.697,00, e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari.
Sui compensi come sopra rideterminati, va inoltre riconosciuta la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 Bis D.M. 55/2014, in quanto tutti gli atti del giudizio di primo grado sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, ovvero utilizzando collegamenti ipertestuali nonché permettendo la navigazione all'interno del testo.
Ed invero riguardo alla richiesta maggiorazione si osserva che effettivamente il
Tribunale ha omesso di pronunciare su tale domanda , in violazione dell'art. 112
c.p.c. nonostante l'istanza espressamente formulata in primo grado , domanda che ha una sua autonomia nell'ambito della liquidazione delle spese.
Va ricordato che l'art. 4 co. 1bis D.M. 55/2014 prevede che << (1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la
7 fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto)>>.
Nel caso di specie il ricorso di primo grado era stato redatto con l'utilizzo punto per punto di collegamenti ipertestuali nonché consentendo la navigazione all'interno dell'atto , per cui l' va condannato al pagamento delle CP_1
spese e dei compensi professionali del primo grado così rideterminati in complessivi €6029,40 già comprensivi della predetta maggiorazione del 30%, oltre spese forfettarie i.v.a. e c.p.a., con attribuzione al procuratore anticipatario.
In ordine alle spese del grado ( il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti , rientranti nello scaglione tra
€1.101,00 ed €5.200,00.) , le stesse seguono la soccombenza a carico dell' e si liquidano come da successivo dispositivo, (già Controparte_2
comprensivi della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 Bis ,attese le tecniche di redazione tese ad agevolare la consultazione degli atti utilizzate anche nel presente grado).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma , condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, CP_1
delle spese e dei compensi professionali del primo grado di giudizio così rideterminati in complessivi € 6029,40 (già comprensivi della maggiorazione del
30% ) , oltre spese forfettarie i.v.a. e c.p.a., con attribuzione al procuratore anticipatario;
- condanna, altresì , l' al pagamento delle spese del secondo grado, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.250,60 ( già comprensivi della maggiorazione del
30%)oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in AP, li 14.7.2025
Il Presidente est. rel. 8 (dr. Anna Carla Catalano)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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