Rigetto
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/05/2025, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04104/2025REG.PROV.COLL.
N. 05670/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5670 del 2023, proposto da RT IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Caretti, Riccardo Tagliaferri, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Tagliaferri in Roma, via Bisagno n.14;
contro
Comune di SS, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Antichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di SS, non costituita in giudizio;
nei confronti
CA NI, LE SO AN, RT MA, DR MA, DA CI, AN EP AN, AL SA di RA AN & C, non costituiti in giudizio;
Tenuta Poggione società agricola s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00313/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di SS e della Tenuta Poggione società agricola s.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO
1. Il sign. IO è proprietario di un terreno, sito in SS, loc. il Poggione, via Amalfi n. 25 e distinto in catasto al foglio n 73, particella 1752; l’immobile confina con l’area identificata dalla scheda TR 12A allegata al vigente Regolamento Urbanistico dello stesso Comune ed oggetto di un piano di lottizzazione, sulla quale insiste anche una servitù di passaggio a vantaggio del fondo del ricorrente.
Con deliberazione 27 ottobre 2016, n. 79, il Consiglio comunale di SS adottava il piano attuativo di iniziativa privata relativo alla scheda TR 12A del vigente Regolamento Urbanistico dello stesso Comune, presentato dai proprietari dell’area; non essendo pervenute osservazioni, il Dirigente il Settore Gestione del Territorio-Servizio di pianificazione urbanistica del Comune di SS, con la determinazione 17 gennaio 2017, n. 64, prendeva atto, ai sensi dell’art. 111, 5° comma della l.r. 10 novembre 2014 n. 65 – Toscana (norme per il governo del territorio), della definitiva efficacia del piano e disponeva la pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso.
2. I due atti da ultimo richiamati erano impugnati dal sig. TT con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che risultava affidato alle seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione art. 36 e ss. l.r.t. n. 65/2014; 2) violazione e falsa applicazione art. 21 e ss. l.r.t. n. 10/2010, art. 36 l.r.t. n. 65/2014 (sotto ulteriore profilo); 3) violazione e falsa applicazione art. 21 e ss. l.r.t. n. 10/2010 (sotto ulteriore profilo); 4) violazione e falsa applicazione art. 20 e 21 e ss. l.r.t. n. 10/2010 (sotto ulteriore profilo); 5) violazione e falsa applicazione art. 107 l.r.t n. 65/2014, violazione e falsa applicazione della scheda TR12 del Regolamento urbanistico di SS, sviamento di potere; 6) violazione e falsa applicazione art. 107 l.r.t n. 65/2014 (sotto ulteriore profilo), violazione e falsa applicazione della scheda TR12 del Regolamento urbanistico di SS (sotto ulteriore profilo), violazione e falsa applicazione art. 24 del Regolamento urbanistico di SS, sviamento di potere (sotto altro profilo); 7) violazione e falsa applicazione art. 18 legge n. 765/1967, violazione della scheda TR12 del Regolamento urbanistico di SS (sotto ulteriore profilo); 8) violazione e falsa applicazione art. 9 d.m. n. 1444/1968, violazione della scheda TR12 del Regolamento urbanistico di SS (sotto ulteriore profilo); 9) violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del Regolamento urbanistico di SS, violazione art. 2 cod. strada e art. 28 relativo regolamento di attuazione, violazione della scheda TR12 del Regolamento urbanistico di SS (sotto ulteriore profilo); 10) eccesso di potere per eccesso di istruttoria; 11) violazione e falsa applicazione dell’art. 111 l.r.t. 65/2014, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 4 e 42, secondo comma, lett. b) del d.lgs. 267/2000, incompetenza.
3. In data 27 luglio 2017, la controinteressata Tenuta Poggione Società Agricola s.a.s. presentava l’opposizione di cui all’art. 10, 1° comma del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ed il ricorso era quindi trasposto in sede giurisdizionale e prendeva il numero di ruolo R.G. n. 1173/2017.
4. Con deliberazione 26 marzo 2018, n. 60, il Consiglio comunale di SS approvava definitivamente una variante al Piano attuativo relativo alla scheda TR 12A, presentata dai proprietari dell’area in data 9 giugno 2017.
Anche detta deliberazione era impugnata dal ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che risulta affidato sostanzialmente alle stesse censure poste a base del primo ricorso (ad eccezione di quarto ed undicesimo motivo, riproposti solo attraverso il meccanismo dell’invalidità derivata), oltre ad una sola nuova censura di violazione e falsa applicazione art. 112 l.r.t. n. 65/2014, eccesso di potere per carenza dei presupposti.
5. Anche in questo caso, la controinteressata Tenuta Poggione Società Agricola s.a.s. presentava, in data 26 settembre 2018, l’opposizione di cui all’art. 10, 1° comma del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ed il ricorso era quindi trasposto in sede giurisdizionale e prendeva il numero di ruolo R.G. n. 1394/2018.
Con la prima serie di motivi aggiunti al detto ricorso depositata in data 9 giugno 2020, il ricorrente impugnava poi i permessi di costruire 24 ottobre 2019 n. 529 (relativo alla realizzazione di una strada al margine della lottizzazione) e 28 gennaio 2020 n. 32 (relativo alle restanti opere di urbanizzazione primaria) rilasciati dal Dirigente il Settore Gestione del Territorio-Edilizia Privata del Comune di SS; a base della nuova impugnazione erano poste censure di: 1) illegittimità derivata; 2) violazione e falsa applicazione art. 158 d.lgs 285/1992, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione; 3) violazione falsa applicazione art 13 d.lgs. 285/1992, violazione e falsa applicazione d.m. 19 aprile 2006, violazione e falsa applicazione d.m. 5 novembre 2001, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione (sotto altro profilo), illogicità manifesta; 4) violazione e falsa applicazione artt. 1 e 16, d.P.R. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione artt. 35 e 36, d.lgs n. 50/2016, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione (sotto altro profilo), illogicità manifesta (sotto altro profilo).
Con la seconda serie di motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1394/2018 depositata in data 11 giugno 2020, parte ricorrente impugnava anche il permesso di costruire 3 marzo 2020 n. 100 (relativo alla realizzazione di 12 unità immobiliari all’interno della lottizzazione), articolando censure di: 1) illegittimità derivata; 2) illegittimità derivata (sotto ulteriore motivo); 3) violazione e falsa applicazione artt. 5 e 11, d.m. 22 gennaio 2008 n. 37, eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; 4) violazione e falsa applicazione all’art. 26 e segg.. l. n. 16/1991, eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione (sotto ulteriori profili), 5) violazione e falsa applicazione di cui alla scheda “area di trasformazione TR 12a – via senese” del R.U. di SS, eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione (sotto ulteriori profili).
6. Il T.a.r. con la decisione 28 marzo 2023, n. 313, dopo aver riunito i ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., li dichiarava in parte inammissibile e in parte infondati.
7. L’originario ricorrente ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
8. Si sono costituiti nel giudizio di secondo grado il Comune di SS e la Tenuta Poggione società agricola s.s., chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
9. All’udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisone.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio rileva che, secondo la logica della ragione più liquida (cfr. Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3. lett. a), può prescindersi dall’esame della eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado, riproposta in questa sede dalla parte Tenuta Poggione società agricola s.s. (cfr. memoria depositata in data 17 febbraio 2025), in considerazione della infondatezza del gravame nel merito.
2. Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha respinto la censura relativa alla pretesa omissione dell'attività informativa prevista dagli artt. 36 e ss. l. reg. n. 65/2014 da parte del Garante dell'informazione.
2.1. Ad avviso dell’appellante, contrariamente a quanto rilevato nella decisione impugnata, tale attività informativa non sarebbe facoltativa, posto che la facoltà sarebbe stata introdotta solo con la l. reg. n. 69/2019, che ha aggiunto il comma 2 bis all'art. 36 cit., non applicabile tuttavia al caso di specie ratione temporis ; insiste comunque che 10 anche in caso di facoltà il Comune avrebbe dovuto attivare la procedura informativa per il rilevante impatto dell'intervento, paragonabile alla creazione di “un piccolo paese”.
2.3. Il motivo non è fondato.
2.4. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'attività di informazione in termini di mera facoltà per i piani attuativi era già prevista prima dell'introduzione del comma 2 bis, segnatamente dal comma 2, secondo periodo, a tenore del quale “nell'ambito del procedimento di formazione dei piani attuativi, le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti, tenuto conto dei livelli prestazionali indicati dal regolamento di cui al comma 4”; le previsioni del regolamento (d.P.G.R. 14 febbraio 2017, n. 4/R) confermano inoltre detta facoltà.
2.5. Del resto, il Collegio osserva che l'attività di informazione era stata pienamente assicurata nella procedura di formazione del Regolamento Urbanistico, che, nella Scheda Normativa denominata “Area di Trasformazione TR 12A - Via Senese”, già contemplava l'esatta consistenza e configurazione dell'intervento (di talché il relativo impatto, a prescindere dalla sua effettiva entità, andava esaminato in tale ambito, non durante l'iter di formazione del piano attuativo, come erroneamente sostiene l'appellante).
3. Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibili per l’omessa impugnazione del provvedimento di esclusione dalla VAS il secondo ed il terzo motivo di ricorso, entrambi relativi al mancato assoggettamento del piano (e della variante) alla VAS.
3.1. Ad avviso della parte appellante, il capo di sentenza in esame sarebbe da riformare, poiché nella fattispecie non verrebbero in rilievo questioni rilevabili d’ufficio, le quali sarebbero circoscritte a quelle processuali (difetto di giurisdizione e/o competenza) ed a quelle pregiudiziali di rito (tardività della notificazione o del deposito del ricorso, ovvero nullità del ricorso o della notificazione).
3.2. Il motivo è palesemente infondato.
L’assunto dell’appellante urta, infatti, contro la piana esegesi letterale dell’art. 35, c.p.a. che tra le pronunce d’ufficio include espressamente anche quelle di inammissibilità quando, come avvenuto nel caso in esame, è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
4. Con un terzo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha disatteso il motivo con il quale in primo grado era stata lamentata la mancata valutazione in punto di VAS del piano attuativo dopo l’intervenuta variazione a seguito della variante normativa al R.U. Secondo il ricorrente la variazione sarebbe ravvisabile nell’incremento di volumetria di quasi mille metri cubi in più, passandosi da 33.971 a 34.867 mc.
4.1. Il motivo non è fondato.
Il Collegio in senso contrario evidenzia come nel documento preliminare relativo all’assoggettabilità a VAS è esplicitata la sola volumetria residenziale, che è pari a 33.971 mc..
Analoga misurazione è riportata anche nella relazione tecnica allegata al piano. In quest’ultima, inoltre, è esplicitata anche la volumetria commerciale (poi peraltro eliminata con la variante), pari a 896 mc., che, sommata a quella residenziale, dà, appunto, il risultato di 34.867 mc.
Ne discende che tra l’intervento sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS e quello oggetto di adozione (e poi approvazione) del piano non vi è alcuna differenza.
5. Con un quarto mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso il motivo con il quale in primo grado era stato dedotto l’asserito contrasto tra il piano attuativo impugnato ed i contenuti della scheda TR 12 del R.U., sotto i seguenti profili:
i)il piano attuativo indicherebbe una volumetria di 34.867 mc, quasi mille in più rispetto a quanto previsto dalla scheda TR12A del R.U. (33.971 mc.), con conseguente indebito incremento anche degli abitanti virtuali; ii) il piano non rispetterebbe la percentuale minima di destinazione a servizi in rapporto alla residenza (3%) stabilita nella già citata scheda; iii) il piano prevedrebbe gli spazi destinati a parcheggio in una misura inferiore (1878 mq.) rispetto a quanto previsto nella scheda (3850 mq.); iv) non sarebbe rispettata la distanza dell'edificato dalle intersezioni stradali, stabilita in 20 mt. dall'art. 110 R.U., mentre nel piano risulterebbe soltanto di 7,14 mt.
5.1. Il motivo non è fondato.
Non fondata, in particolare, è la doglianza con la quale si fa valere il contrasto tra il piano attuativo impugnato ed i contenuti della scheda TR 12 del R.U.
La prospettazione della parte appellante, come in parte già evidenziato in occasione dell’esame del terzo motivo di appello, muove, infatti, da una lettura dei dati che non trova corrispondenza nelle risultanze procedimentali, trovando nel caso in esame applicazione la previsione di cui all’art. 22, 5° comma delle N.T.A. al Regolamento urbanistico di SS (nel testo modificato dalla variante normativa approvata con la delib. C.C. 27 ottobre 2016, n. 76) che espressamente consente al piano di “annullare” la quota minima di immobili da destinare ad attività commerciali di vicinato, ovvero l’unica destinazione ad attività commerciale che era espressamente garantita dalla scheda TR12 allegata al Regolamento urbanistico di SS (che delinea già una strutturazione essenzialmente destinata alla residenza per una percentuale pari almeno al 95% delle nuove volumetrie realizzabili).
In relazione ai profili sub ii), iii) e iv) del presente motivo di appello, il Collegio rileva che, trattandosi di censure che la parte appellante reitera, rispettivamente, con il quinto, il sesto e l’ottavo mezzo di gravame, essi saranno esaminati in occasione dell’esame di questi ultimi motivi di appello.
6. Con un quinto mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha disatteso il motivo con il quale in primo grado era stato dedotta la violazione della quota minima (3%) riservata dalla scheda normativa TR 12 del R.U. agli esercizi commerciali di vicinato.
Nella prospettiva in esame, il piano attuativo, che con l'approvazione della variante ha azzerato tale quota, si porrebbe pertanto in contrasto con la disciplina urbanistica.
Ad avviso della parte appellante, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l’art. 22, comma 5, NTA del R.U., nel testo modificato dalla variante normativa approvata con deliberazione C.C. 27 ottobre 2016, n. 76, sarebbe rivolto ai nuovi piani attuativi, non a quelli già adottati. Inoltre la disposizione consentirebbe una mera sottrazione, senza alcuna conseguente alterazione della quota originariamente destinata alla residenza.
6.1. Il motivo non è fondato.
In senso contrario è sufficiente rilevare che il piano attuativo (e la sua variante) sono stati approvati dopo l'introduzione del citato art. 22, comma 5, di talché non si vede come questa previsione non potrebbe trovare applicazione.
7. Con un sesto motivo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha disatteso il motivo con il quale in primo grado era stato dedotto il mancato rispetto delle proporzioni tra gli spazi per parcheggio e cubatura realizzata previste dall'art. 18 l. n. 765/1967.
Ad avviso dell'appellante, ai sensi dell'art. 111 l. reg. n. 65/2014 gli spazi per parcheggio sono un contenuto necessario dei piani attuativi, sicché pienamente ammissibile (e fondata) è la relativa censura mossa contro il piano in esame.
7.1. Il motivo non è fondato.
A partire dagli anni 60 del secolo scorso, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento atmosferico e di arginare il fenomeno della congestione delle strade pubbliche, il legislatore italiano ha introdotto una specifica disciplina giuridica in materia di parcheggi. I due principali testi normativi, riconducibili alle definizioni di "legge-Ponte” (legge n. 765/1967) e "legge-Tognoli"(legge. n. 122/1989), hanno quindi delineato un quadro normativo peculiare, caratterizzato da specifici obblighi e divieti riconducibili alla realizzazione e alla circolazione di parcheggi.
Le discipline dei suddetti parcheggi (i quali sono stati rispettivamente definiti, in modo atecnico, "parcheggi Ponte" e "parcheggi Tognoli") presentano però significativi profili differenziali: mentre con riguardo ai primi (realizzati ai sensi della legge Ponte) si rileva un obbligo pubblicistico a carico del costruttore di riservare appositi spazi a ciò finalizzati (ed in capo al proprietario di non modificarne la destinazione d'uso), i parcheggi "Tognoli", di interesse nella presente disamina, presentano una disciplina giuridica differente.
Ed in effetti, il legislatore, volendo incentivare la costruzione di ulteriori posti auto connessi ad abitazioni già esistenti, ha consentito la costruzione di siffatti spazi (nel sottosuolo o in locali esistenti al piano terra del fabbricato, nonché nel sottosuolo di aree pertinenziali ad esso esterne) con un regime fiscale ed urbanistico fortemente agevolativo. Al contempo, però, con l'obiettivo di evitare possibili speculazioni rispetto a tale possibilità, ha previsto un vincolo pertinenziale con l'unità immobiliare correlata, determinando anche uno specifico divieto di cessione separata: l'originaria formulazione dell'art. 9, comma 5, legge n. 122/1989, infatti, prevedeva che i parcheggi "Tognoli" non potevano "... essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
I relativi atti di cessione sono nulli". Il risultato di tale formulazione normativa, pertanto, implicava un vero e proprio divieto di cessione autonoma dell'immobile principale o del parcheggio/posto-auto ad esso collegato, i quali quindi non potevano circolare liberamente. Tale disposizione, in effetti, imponeva a carico di tutti gli immobili costruiti ai sensi della legge n. 122/1989, una destinazione "vincolata" ed "inscindibile" in deroga al comma 2 dell'art. 818 c.c., il quale afferma che "Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici".
Il rigore di tale previsione, però, è stato mitigato dal D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35), il quale ha modificato il contenuto del predetto art. 9, comma 5. Quest’ultimo, infatti, oggi prevede che :“…la possibilità di trasferire i parcheggi di cui all'art. 9, comma 1,L. 24 marzo 1989, n. 122, separatamente dall'unità principale "... solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune".
Per effetto della riforma legislativa, in sostanza, è stata recepita quella prassi amministrativa, già in uso in alcuni Comuni, che consentiva il trasferimento del vincolo pertinenziale sul parcheggio dall'appartamento del venditore all'appartamento dell'acquirente. Si è passati, quindi, da una inderogabile inscindibilità del vincolo, ad una scindibilità condizionata alla contestuale destinazione pertinenziale di altre unità immobiliari site nello stesso Comune.
È bene rilevare, ad ogni modo, che tale superamento del divieto è stato disposto in relazione ai soli parcheggi su area privata di cui all'art. 9 comma 1 (da ciò, pertanto, ne è derivata una significativa distinzione di disciplina tra questi ultimi ed i parcheggi costruiti su area comunale). Tale liberalizzazione, inoltre, ha legittimato la circolazione di tali parcheggi anche in relazione ai rapporti con le amministrazioni territoriali. Infatti, ai sensi del nuovo art. 9, comma 5, primo periodo, si prevede che il relativo diritto di proprietà possa essere trasferito anche in deroga ai relativi titoli edilizi ed ai successivi atti convenzionali.
7.2. Tanto premesso sul piano generale, come correttamente rilevato nella decisione impugnata, l’art. 18, l. n. 765/1967, si riferisce ai parcheggi privati che ogni nuova costruzione deve garantire, di talché risulta del tutto inconferente contestarne la violazione in un contesto destinato all'approvazione di uno strumento attuativo e non all'autorizzazione all'edificazione.
L’errore concettuale in cui incorre la parte appellante è quello di sovrapporre la categoria dei parcheggi pubblici destinati a soddisfare gli standard con quelli privati di pertinenza dei fabbricati residenziali.
Dall’analisi della Tav. 4.2. (Azzonamento e individuazione standard) si ricava come le aree destinate a parcheggio dal piano sono pari ad una superficie di 5.719,74 mq. (e non 1.878,50 mq, come erroneamente indicato nell'appello, che pare ricavare tale dato dalla somma dei parcheggi privati previsti nei singoli lotti), di gran lunga superiore alla quantità minima richiesta dalla legge, pari a 3.705 mq. (risultato che si ottiene dalla moltiplicazione del numero di abitanti virtuali del nuovo insediamento, pari a 436, per la quantità di mq. 2,50 per aree a parcheggio prevista dall’art. 3, comma 2, lett. d del d.M. n. 1444/1968). Quanto infine ai parcheggi privati, il cui dimensionamento, come correttamente si evidenzia nella sentenza di primo grado, deve comunque essere verificato non in sede di piano, ma di rilascio dei titoli edilizi relativi ai vari lotti, il rispetto dei quantitativi di legge, ed anzi il netto superamento dei minimi, risulta dalle Tavole, allegate al piano, recanti i limiti dimensionali dei singoli lotti (cfr. Tavole da 6.1 a 6.9).
8. Con il settimo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso il motivo con il quale in primo grado era stato dedotta la violazione dell'art. 9, comma 3 d.M. n. 1444/1968 in punto di mancato rispetto della distanza tra i fabbricati e le strade.
Ad avviso della parte appellante, la norma in esame varrebbe solo per la viabilità interna dell'area di intervento individuata dal piano attuativo, mentre tale non sarebbe quella che separa i lotti 6 e 7, i lotti 3 e 4 ed i lotti 4 e 7, e che prevede una distanza inferiore al minimo prescritto di 7,50 m.
8.1. Il motivo non è fondato.
Come correttamente rilevato dalla decisione impugnata, l’art. 9, comma 3, ultimo alinea, d.M. n. 1444/1968, prevede la possibilità di stabilire deroghe alle distanze precedentemente indicate per quei gruppi di edifici che, come quello di che trattasi, formano oggetto, tra l’altro, di piani di lottizzazione.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, la norma in esame si riferisce alle distanze relative a tutti i gruppi di edifici compresi nel piano, compresa la viabilità che separa i vari lotti che formano il piano.
9. Con l’ottavo mezzo di gravame di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso il motivo con il quale in primo grado era stato dedotta la classificazione della via Senese, nella parte in cui lambisce la zona interessata dal piano attuativo, quale strada urbana di scorrimento di tipo D o addirittura C.
Da tale qualificazione discenderebbe, ad avviso dell’appellante, che, in base all'art. 28 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, le costruzioni dovrebbero trovarsi ad una distanza minima di 20 o 30 metri. Distanza che nel piano attuativo non sarebbe rispettata.
Tale conclusione, nella prospettiva in esame, sarebbe avvalorata dal rilievo per cui la via Senese viene chiamata nel R.U. S.S. di Paganico n. 223. Tanto basterebbe, secondo l’appellante, a classificarla come di tipo D o addirittura C con le conseguenze già viste.
9.1. Il motivo non è fondato.
In senso contrario il Collegio rileva che, contrariamente alla generica prospettazione della parte appellante, dalle risultanze procedimentali si ricava che la strada in esame risulta qualificabile come di tipo E, Strada urbana di quartiere, che, ai sensi del già ricordato art. 28, comma 2 Reg. esec. non prevede alcuna fascia di rispetto.
Da tale qualificazione discende che rispetto ad essa deve trovare applicazione il secondo comma del già citato art. 28, che, con riferimento alle strade di tipo E ed F, non prevede distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
Del resto, le caratteristiche strutturali della strada rispecchiano tale classificazione, posto che è formata da un’unica carreggiata larga circa 7 m. e da una sola corsia per senso di marcia (v. pag. 19 relazione Ing. Biagini, estratto da google maps ), e non da due corsie per senso di marcia, come erroneamente indicato nella relazione dell’Arch. Leonini prodotta dalla parte appellante.
9.2. In ogni caso, anche a volere aderire alla prospettiva qualificatoria della parte appellante, sarebbe comunque rispettata la fascia di rispetto dei venti metri prevista per la tipologia D.
In relazione al lotto 1 occorre, infatti, rilevare che la Tavola prodotta dalla parte appellante a supporto della propria affermazione è relativa al piano attuativo ed è superata dalla successiva variante, che, proprio con riferimento al lotto 1, ha, per libera scelta progettuale dei lottizzanti, modificato la collocazione dei fabbricati arretrandoli sensibilmente rispetto alla via Senese, ad una distanza nettamente superiore a 20 metri (v. Tav. Dis. N. 4.2 allegata alla variante; nonché relazione Ing. Biagini, pagg. 20-22).
9.3. È, infine, destituita di fondamento l’affermazione della parte appellante secondo cui la via Senese potrebbe addirittura essere classificata nella tipologia C- Strada extraurbana secondaria, con fascia di rispetto di 30 m., posto che la via Senese, nel tratto di rilievo per il presente giudizio, si trova all’interno del centro abitato.
10. Con il nono mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso il motivo con il quale in primo grado era stato dedotto il pregiudizio che l’intervento previsto dal piano arrecherebbe alla propria servitù di passaggio, anche alla luce del suo mancato coinvolgimento in relazione alla formazione del piano.
Ad avviso della parte appellante, la previsione planimetrica degli edifici previsti dal piano attuativo sui lotti nn. 9 e 10 reciderebbe (con i muri di recinzione dei lotti) la servitù esistente.
10.1. Il motivo è infondato.
L’assunto della parte appellante non trova adeguato riscontro nella documentazione in atti.
Nel piano (e nella variante) tale servitù, opportunamente evidenziata negli elaborati progettuali, rimane perfettamente immutata.
Depone in tal senso la tavola DIS. N. 3.1 – Planivolumetrico di progetto allegata alla variante in cui la servitù di passaggio è evidenziata sul piano grafico esattamente con le stesse dimensioni attuali.
10.2. Priva di consistenza è, inoltre, l’affermazione secondo cui la titolarità della servitù avrebbe comportato il diritto dell’appellante di essere coinvolto nella proposizione del piano esprimendo il suo consenso allo stesso. Come correttamente rilevato nella decisione impugnata, tale preteso diritto non appare adeguatamente riscontrato sul piano del diritto positivo.
In senso contrario occorre rilevare che tale coinvolgimento presuppone la titolarità dello ius edificandi , che ovviamente non rientra nelle facoltà insite nel diritto di servitù.
11. Con il decimo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso il motivo con il quale in primo grado era stata censurata, sotto il profilo dell'incompetenza, la determinazione dirigenziale n. 64, del 17 gennaio 2017, con cui è stato perfezionato il procedimento di approvazione del piano attuativo.
11.1. Il motivo non è fondato.
L'art. 111 prevede, in alternativa, due diverse procedure di approvazione dei piani attuativi (al comma 1 si parla espressamente, appunto, di procedure di approvazione al plurale, intendendosi così che ve ne sono più d’una).
La prima si configura quando, in seguito all’adozione del piano, sono presentate le osservazioni al medesimo.
Ciò implica evidentemente una nuova fase deliberativa che non può che essere demandata al Consiglio comunale (organo competente ai sensi dell’art. 42 TUEL), che dovrà motivare le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate, approvando il piano. Qualora, tuttavia, non siano presentate osservazioni (come avvenuto nel caso di specie), viene meno la necessità di una nuova fase decisoria ed il piano può diventare efficace senza il passaggio di una nuova deliberazione del consiglio comunale.
In tal senso dispone espressamente l’art. 111, comma 5, l. reg. n. 65/2014 secondo cui “qualora non siano pervenute osservazioni, il piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T dell'avviso che ne dà atto”.
Ne discende che il Comune ha coerentemente applicato, con la determina dirigenziale impugnata dall'appellante, quest’ultima previsione normativa.
12. Con l’undicesimo mezzo gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso il motivo con il quale in primo grado era stata censurata l’approvazione della variante al piano attuativo per il tramite della procedura semplificata di cui all'art. 112 l. reg. n. 65/2014.
Secondo l'appellante, non sussisterebbero i presupposti relativi alla predetta procedura semplificata in ragione dell'importante intensificazione dell'edificato nell'area che sarebbe stata determinata dalla suddetta variante.
12.1. Il motivo è infondato.
In senso contrario occorre osservare come il dato dell'edificazione che rileva ai fini della variazione è quello complessivo, di talché un aumento dell'edificato residenziale non rileva se è compensato, come nel caso in esame, dalla minor edificazione di altre funzioni.
Dal confronto tra le relazioni tecniche di cui al piano ed alla successiva variante si ricava, in effetti, che l'edificazione della superficie utile lorda complessiva rimane invariata.
Parimenti invariati il perimetro dell'intervento e gli standard.
Di talché, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, sussistevano nel caso in esame i presupposti per l’approvazione della variante con un unico atto ai sensi del citato art. 112.
13. Con il dodicesimo mezzo gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso la censura, articolata con il ricorso per motivi aggiunti in primo grado, relativa alla violazione dell’art. 158 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cd. nuovo codice della strada.
Ad avviso della parte appellante, la pretesa violazione consisterebbe nel fatto che nel caso in esame sarebbero previsti posti di sosta auto a meno dei cinque metri di distanza dalle intersezioni prescritti dall’art. 158, comma 1, lett. f.. e che, in ogni caso, mancherebbero isole ecologiche.
13.1. Il motivo è infondato.
La premessa da cui trae le mosse la censura in esame non trova, infatti, adeguato corrispondenza nelle risultanze del giudizio.
Lungo tutta la strada di margine non esiste, infatti, nessun posto di sosta. Ciò si ricava chiaramente dalla Tavola 3 relativa alla planimetria della strada ed allegata al permesso di costruire.
Parimenti smentita dalle risultanze procedimentali è l’assunto, contenuto nella relazione tecnica della parte appellante, redatta dall'Arch. Leonini, secondo cui negli elaborati progettuali non sarebbero state previste le isole ecologiche di raccolta dei rifiuti, con conseguente sovradimensionamento degli standard indicati nella progettazione, che saranno inevitabilmente ridotti per far posto, nella realtà, ai cassonetti.
In senso contrario, il Collegio rileva che dall’esame della Tavola 5.4 - Piano dei rifiuti allegata al piano attuativo si ricava la puntuale localizzazione delle isole ecologiche a servizio di ciascun singolo lotto
14. Con il tredicesimo motivo di appello la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso la censura con la quale in primo grado si è dedotto il mancato rispetto, da parte della previsione dell'innesto della nuova strada di lottizzazione nella via Senese, della normativa sulla costruzione delle intersezioni dettata a tutela della sicurezza della circolazione stradale, in particolare sotto il profilo della mancata verifica del Traffico Medio Giornaliero (T.M.G.), che, ad avviso della parte appellante, sarebbe particolarmente elevato (oltre 35.000 veicoli al giorno).
14.1. Il motivo non è fondato.
Come correttamente rilevato nella decisione impugnata, tale, in verità, del tutto generica censura è nettamente smentita dal Piano regionale della mobilità che evidenzia valori medi di traffico assolutamente inferiori, il cui picco è pari a 4.544 veic./giorno.
15. Con il quattordicesimo mezzo gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso il motivo con il quale in primo grado era stata dedotta la necessità di affidare, secondo le procedure di evidenza pubblica, i lavori di realizzazione delle strade di lottizzazione.
16.1. Il motivo è inammissibile.
Come correttamente rilevato dalla decisione impugnata, il motivo in esame è inammissibile per difetto di legittimazione poiché l'appellante è privo di legittimazione ad agire rispetto ad una normativa (quella in materia di appalti pubblici) che protegge interessi (presidiare l’imparzialità e la correttezza amministrativa, salvaguardare la concorrenza, promuovere la convenienza e l’efficienza dei contratti pubblici)estranei alla posizione fatta valere in giudizio che si incentra sulla sua qualità di confinante.
In altri termini, quando, come nel caso di che trattasi, si prospetta una censura con cui si lamenta la violazione delle norme di scelta del contraente, legittimati a proporla potrebbero essere soltanto gli operatori economici del settore interessati a concorrere per realizzare le opere.
17. Con il quindicesimo mezzo gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso il motivo con il quale in primo grado era stato dedotto l’omesso deposito della progettazione degli impianti prevista dal d.M. n. 37/2008.
17.1. Il motivo non è fondato.
In senso contrario occorre osservare che l’art. 5, comma 6, del citato d.M. dispone il deposito del progetto presso lo sportello unico edilizio del Comune solo con riferimento agli impianti ivi indicati (in sostanza, i più complessi e/o più potenti), mentre nel caso in esame non ricorre la presenza di siffatti impianti.
18. Con il sedicesimo mezzo gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso il motivo con il quale in primo grado era stata dedotta l’omessa presentazione della progettazione riguardante le unità immobiliari di cui al permesso di costruire n. 100/2020 con riferimento a quella prescritta dalla disciplina sul risparmio di consumo energetico.
18.1. Il motivo non è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto della parte appellante, dalla documentazione presente agli atti del giudizio (cfr. relazione tecnica e lo schema dell'impianto) si ricava che la progettazione in esame è stata regolarmente prodotta tra gli elaborati allegati alla domanda di permesso di costruire.
19. Con il diciassettesimo mezzo gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso il motivo con il quale in primo grado era stato dedotto che il permesso di costruire impugnato, relativo alla realizzazione di fabbricati privati, sarebbe stato rilasciato senza che “ siano stati nè realizzati, nè avviati, nè assentiti i lavori di cui alle opere pubbliche ”, come previsto dalla scheda normativa TR 12A del R.U..
19.1. Il motivo non è fondato non trovando adeguato riscontro nelle risultanze del presente giudizio, dalle quali si ricava, di contro, che i lavori relativi alle opere di urbanizzazione sono stati non solo assentiti (con i permessi impugnati dall’odierna appellante), ma anche avviati prima del rilascio del titolo relativo ai fabbricati, con comunicazione di inizio lavori del 18 dicembre 2019 (in relazione al permesso di costruire n. 529/2019) e del 29 gennaio 2020 (relativa al permesso n. 32/2020) e, infine, realizzati, contestualmente (come previsto dalla scheda normativa) alla costruzione dei primi fabbricati residenziali.
20. Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, l’appello deve essere dichiarato infondato.
21. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 20.000,00 (ventimila), oltre accessori di legge, in favore, pro quota , del Comune di SS e della Tenuta Poggione società agricola s.s.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
EP Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO