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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 3669/2020 R.G., avente ad oggetto “responsabilità professionale”, vertente
TRA
(c.f: ), rappresentata e difesa, in forza Parte_1 C.F._1
di mandato agli atti, dagli avv.ti Antonello Matrone (c.f.: e C.F._2
Marika Matrone (c.f. ) ed elett.te domiciliata presso il loro C.F._3 studio, in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla via Tortora, n. 28 ed al seguente indirizzo pec: Email_1
ATTRICE
E
(C.F. Controparte_1
e P.IVA ), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, in P.IVA_1 forza di mandato agli atti, dall'avv. Lydia D'Amore (c.f.: , con C.F._4
la quale è elett.te domiciliata in alla contrada Amoretta presso la sede legale CP_1 dell'Ente ed al seguente indirizzo pec: t Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti e da note scritte di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, l' Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non)
[...] subiti in conseguenza della negligente ed imperita condotta medica dei sanitari.
Quantificava i danni nella somma di Euro 26.000,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi legali dall'evento al soddisfo, rivalutazione monetaria e spese mediche come documentate.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: che, in data 10.12.2018, si era ricoverata presso la U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di
Solofra(AV), con la diagnosi di “fibromiomatosi uterina”; - che, in data 11.12.2018, era stata sottoposta ad intervento chirurgico di “laparoisterectomia totale con annessiectomia bilaterale per utero multimiomatoso”; - che due giorni dopo le dimissioni, a causa di forti dolori addominali, era stata condotta d'urgenza al Pronto
Soccorso del medesimo Presidio Ospedaliero, ove, all'esito di TAC addominale, le erano state riscontrate una peritonite allo stato iniziale, l'adesione di un'ansa ileale al di sotto della porzione iniziale in senso cranio-caudale della ferita laparotomica, la presenza di un cospicuo versamento sottocutaneo, nonché di un ileo meccanico;
- che, pertanto, era stata ricoverata, con la diagnosi di “sub occlusione intestinale”, presso la
U.O. di Ostetricia e Ginecologia, ove, in data 20.12.2018, era stata sottoposta ad un secondo intervento chirurgico;
- che tale intervento, non solo non aveva risolto le problematiche residuate in conseguenza del primo intervento, ma le aveva comportato ingenti perdite ematiche, con consequenziale anemia;
- che non aveva ricevuto un'adeguata informativa rispetto ad entrambi gli interventi.
L'attrice allegava all'atto introduttivo consulenza tecnica di parte a firma del dottor , secondo cui a causa dell'erronea esecuzione del primo intervento CP_2 chirurgico effettuato dai sanitari dell' l'attrice aveva Controparte_1 riportato una “sindrome aderenziale” con frequenti dolori addominali, ed un danno biologico nella misura del 10%.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio l'
[...]
che chiedeva il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 attesa la mancanza di prova dell'illecito e del nesso causale fra i danni lamentati dall'attrice e l'intervento.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di CTU medico-legale.
pag. 2/10 All'udienza del 1.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che sussistono le condizioni di procedibilità della domanda, essendo stata previamente esperita dall'attrice la procedura di mediazione obbligatoria, come da prova documentale (cfr. invito della convenuta al primo incontro presso l'Organismo di mediazione ritualmente notificato, allegato all'atto introduttivo).
Passando ad esaminare il merito, va qualificata l'azione proposta ed individuato il “thema decidendum”.
L'attrice, sulla scorta della consulenza tecnica di parte ha dedotto che, in data
11.12.2018, all'esisto dell'intervento chirurgico di “laparoisterectomia totale con annessiectomia bilaterale per utero multimiomatoso” sopra descritto, a causa del comportamento negligente ed imperito dei sanitari e della necessità di un secondo intervento chirurgico del 20.12.2018, le residuavano i danni alla salute descritti nella
CTP allegata all'atto introduttivo.
L'attrice ha, poi, dedotto, di non essere stata preventivamente ed adeguatamente informata in ordine agli interventi cui veniva sottoposta ed ha chiesto il risarcimento dei danni da mancato consenso informato.
L' convenuta non ha contestato l'effettiva esecuzione Controparte_1 dell'intervento, ma ha negato esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento ed i danni lamentati.
Così delineato l'oggetto del contendere, va, innanzitutto, precisato, in punto di diritto, che, trattandosi di fatti avvenuti nell'anno 2018, la disciplina applicabile è la legge c.d. “ ”, entrata in vigore il 1° aprile 2017. CP_3
Orbene, essendo pacifici il ricovero e l'esecuzione dell'intervento chirurgico sopra indicato presso la struttura ospedaliera convenuta, la fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Invero, l'art. 7 della legge n. 24/2017, mentre ha “decontrattualizzato” la responsabilità del medico (assunta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della sussistenza di un pregresso contratto d'opera professionale stipulato con il pag. 3/10 paziente); invece, in ordine alla responsabilità della struttura ospedaliera, ha legislativamente affermato che essa va qualificata come responsabilità contrattuale, in ragione dell'avvenuta stipulazione del contratto atipico di spedalità, mediante l'acquisizione del consenso, anche implico (accettazione) del paziente.
La legge Gelli-Bianco, infatti, recependo l'indirizzo giurisprudenziale introdotto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 577/2008 (preceduta dalla sentenza delle SS.UU n. 576/2008), ha previsto espressamente che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Dalla natura contrattuale della responsabilità, discende, ai fini del riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante».
Ciò comporta che «l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno», gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Ancora più di recente si è chiarito che spetta pur sempre all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 2018
n. 16366).
pag. 4/10 Quanto al nesso di causalità, va ricordato che la sua valutazione, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Più in particolare, in tema di responsabilità civile del medico, per stabilire la sussistenza del nesso causale, si applica la regola del “più probabile che non” e, a tal fine, è necessario verificare se sia molto probabile che la condotta o l'omissione del medico abbiano cagionato l'evento, ovvero, ragionando al contrario, se si possa sostenere che, qualora il medico avesse tenuto la condotta corretta, l'evento non si sarebbe verificato.
Anche nell'illecito civile, infatti, la c.d. causalità materiale trova disciplina negli artt. 40
e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). Come chiarito dalle Sezioni
Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto, nel primo, vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi pag. 5/10 (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Tale probabilità deve avere natura non meramente statistica, ma logico-razionale.
Tanto chiarito in punto di diritto ed in linea generale, occorre passare all'esame della fattispecie concreta e verificare se sussistano i profili di “inadempimento qualificato” dedotti dall'attrice.
Orbene, le risultanze processuali, alla luce dei principi sopra enunciati, consentono di affermare, secondo la regola del “più probabile che non”, che non sussiste alcuna correlazione causale tra l'esecuzione dell'intervento di
“laparoisterectomia totale con annessiectomia bilaterale” presso la struttura ospedaliera convenuta ed i danni lamentati dall'attrice.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, va rilevata l'assenza di qualsivoglia responsabilità dei sanitari dell' convenuta. Controparte_1
Il CTU, invero, ha evidenziato come la “complicanza” insorta dopo l'intervento, ovvero la sindrome aderenziale, con l'adesione patologica di un'ansa di intestino tenue e susseguenti manifestazioni occlusive, fosse “inevitabile” e, dunque, non imputabile ad un errore medico.
La paziente, difatti, come emergeva dall'anamnesi, aveva familiarità per carcinoma uterino ed aveva precedentemente effettuato tre parti cesarei, da cui erano residuati un notevole piastrone aderenziale fra parete uterina anteriore e faccia interna o posteriore della parete addominale e notevoli esiti aderenziali anche viscero-viscerali. Poi, va evidenziato che la paziente già soffriva di “anemia secondaria ahb 6,3 a sviluppo emorragico recidivante”. Tant'è che, all'apertura dell'addome, si apprezzava utero in ventrofissazione per la presenza di multiple aderenze interessanti l'intera parete anteriore. L'organo asportato, all'esame istopatologico, appariva di notevoli dimensioni, con leomiomi multipli, adenomiosi e cervicite cronica.
Nonostante ciò, il CTU ha evidenziato come l'intervento, corretto nella sua indicazione e nella diagnosi pre-operatoria, è stato eseguito come da programma, con un decorso post-operatorio normale;
la paziente veniva dimessa in pieno recupero anatomico-
pag. 6/10 funzionale. La ripresa della paziente era rapida e completa, con una mera reazione febbrile, fisiologica in ogni intervento che comporti un periodo di ileo dinamico normale successivo.
Anche la diagnosi della complicanza, afferma il CTU, è stata precisa, puntuale e rapida.
Infatti, in breve tempo (nel giro di 24 ore), per evitare danni al tratto di intestino occluso e per scongiurare eventuali patologie associate, i sanitari decidevano di effettuare un nuovo intervento, con una equipe mista (come consigliato, in queste evenienze, dalle più importanti società scientifiche di settore). Il re-intervento consisteva in una
“adesiolisi” manuale dell'ansa a parete e di un'ansa aderente alla cupola vaginale, con il ripristino completo della peristalsi intestinale. L'intervento, poi, terminava con la toilette parietale di una modesta raccolta ematica (ematoma organizzato) del diametro di soli 4 cm. Anche in riferimento al secondo intervento, il decorso post-operatorio era nella norma. In particolare, nonostante il pregresso quadro di anemia, la paziente non necessitava di emotrasfusioni ed il drenaggio pelvico veniva rimosso dopo 24 ore.
Dunque, anche il trattamento della complicanza era adeguato e soddisfacente. Dunque, non si possono ritenere eziologicamente riconducibili alla “complicanza” le patologie lamentate dall'attrice.
Ebbene, il Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU, facendole proprie, perché frutto di accertamenti approfonditi ed attenti ed immune da vizi logici e giuridici.
Inammissibile e, comunque, destituita di fondamento è l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale.
L'attrice censura l'elaborato peritale sotto due profili: mancata nomina di un collegio peritale nonostante la specifica previsione della legge Gelli-Bianco; - situazione di
“conflitto di interessi” del CTU, attesi i pregressi rapporti di collaborazione con l' convenuta. Controparte_1
Orbene, l'eccezione di nullità della consulenza tecnica, per violazione dell'art. 15
L.24/2017, è stata proposta tardivamente ed è, quindi, inammissibile. In ogni caso, detta eccezione non ha pregio giuridico, in quanto la mancata nomina di un Collegio peritale non determina di automaticamente l'invalidità dell'elaborato.
Infatti, la sanzione di nullità dell'elaborato peritale non è espressamente prevista e sanzionata dalla norma, essendo necessario che il Giudice valuti se la perizia può essere pag. 7/10 idonea ad offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie a una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio (Cass.Pen. 45719/2022).
Nel caso in esame, il CTU, oltre ad essere uno specialista ginecologo, ha anche la qualifica di medico legale. Quindi, deve ritenersi salvaguardata la ratio della norma, che
è quella di consentire al Giudice di fruire sia di competenze metodologiche provenienti dalla medicina legale, sia di competenze argomentative provenienti dalla specifica branca sanitaria pertinente alla fattispecie oggetto del procedimento.
Quanto, poi, al dedotto “conflitto di interessi”, va osservato, da un lato, che l'attrice non ha proposto formale istanza di ricusazione del CTU nei termini di legge, e, dall'altro lato, che il consulente d'ufficio (dott. ), invitato a chiarire la sua Persona_1
posizione con specifico provvedimento del Giudice, ha dichiarato la sua completa estraneità rispetto all' . Controparte_1
Ed ancora, va detto che la relazione tecnica di parte prodotta dall'attrice non è idonea a contrastare le risultanze della CTU espletata.
Il CTP dell'attrice, invero, ha affermato che la paziente avrebbe avuto la necessità di effettuare un secondo intervento, a causa, non di una sub-occlusione, quanto piuttosto, di una peritonite da perforazione iatrogena di un'ansa ileale al momento della chiusura della parete addominale all'atto del primo intervento. La peritonite sarebbe stata, a sua volta, determinata dalla colpevole dimenticanza di un corpo estraneo, poi, rimosso.
Tuttavia, quanto asserito dal ctp non è stato supportato da oggettivi riscontri.
Il CTU ha, sul punto, esaustivamente illustrato che la peritonite addominale è contraddistinta, fin dalle sue fasi iniziali, da febbre elevata con brivido, rapida alterazione ingravescente dei parametri vitali, coinvolgimento degli apparati respiratorio, digestivo e circolatorio, vomito, pallore cutaneo e mucoso nella fase della vasocostrizione.
Ebbene, tali sintomi non vengono rilevati né al momento del secondo ricovero, né successivamente. Neppure l'attrice lamenta la sussistenza di tale sintomatologia, descrivendo, invece, in atti, della comparsa di forti dolori addominali, prevalentemente in sede epigastrica, con addome meteorico e distensione localizzata in sede sotto e para- ombelicale. Segni obiettivi di mancato od ostacolato transito del materiale enterico, compatibili con la diagnosi di stato sub-occlusivo effettuata al momento del secondo ricovero.
pag. 8/10 L'ipotesi formulata dal CTP (perforazione da sutura incauta dell'ansa alla guaina dei retti) è anche inverosimile, aggiunge il CTU, in quanto la paziente avrebbe dovuto presentare una reazione allergica violenta dei tessuti parietali e del peritoneo addominale e pelvico, cui si sarebbero dovuti associare sintomi clinici locali e generali
(come lo spandimento violento del materiale enterico pre-fecale nei tessuti parietali), non riscontrati neppure al controllo Tac con Gastrografin.
Dunque, la domanda principale è destituita di fondamento.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento dei danni da mancato e/o inadeguato consenso informato, sia quale presunta violazione del diritto all'autodeterminazione, sia quale lesione del diritto alla salute.
Innanzitutto, l'attrice non ha fornito la prova che, laddove adeguatamente informata, non si sarebbe sottoposta all'intervento. Appare significativa la circostanza che l'attrice abbia completamente omesso di indicare l'esistenza di possibili soluzioni chirurgiche o terapeutiche alternative, meno rischiose o prive di complicanze, ugualmente efficaci, per le quali avrebbe eventualmente optato.
In ogni caso, l'attrice non ha dedotto e provato di aver subito, a causa del deficit informativo, un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale (e, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente (Cass. sent. 16633/2023).
In definitiva, la domanda dell'attrice va rigettata.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell' convenuta, nella misura indicata in Controparte_1
dispositivo, determinata sulla base delle tariffe di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto dello scaglione di riferimento come da domanda (da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00) ed applicando i valori medi.
PQM
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1
1. rigetta la domanda;
pag. 9/10 2. condanna l'attrice al pagamento, in favore dell'azienda Controparte_1
delle spese di lite, che liquida nella somma di Euro 5.077,00,
[...]
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge;
3. pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attrice, con obbligo di quest'ultima di rimborsare alla convenuta quanto eventualmente versato a tale titolo al CTU.
Così deciso in Avellino in data 31.1.2024
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 10/10