CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 618/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN NC, Presidente
CHINE' GIUSEPPE, Relatore
SAVO AMODIO ANTONINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 291/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Marco Ricorrente_1 Società_1 C/o Studio Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6981/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220178174005000 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 386/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Società_1 S.r.l. impugna, per la integrale riforma, la sentenza della CGT di I grado di Roma n. 6981 del 27 maggio 2024, con la quale è stato respinto il ricorso della odierna appellante avverso la cartella di pagamento n. 09720220178174005000 emessa, per l'anno di imposta 2018 e all'esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi, su ruolo dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale III di
Roma per l'importo complessivo di euro 25.443,87.
2. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di censura:
I) Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per difetto dei requisiti previsti dall'art. 36 d. l.gs. n. 546 del 1992 e per moitivazione carente ed illegittima;
II) Mancata considerazione dell'istanza di rettifica relativa alla comunicazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e non debenza delle somme previste.
3. Per resistere all'atto di gravame si è costituita nel presente giudizio di secondo grado l'appellata Agenzia delle Entrate depositando memoria di controdeduzioni.
4. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è integralmente infondato.
6. Con il primo motivo, parte appellante denuncia l'asserita illegittimità e nullità della sentenza di prime cure per mancanza dei requisiti di cui al n. 3 dell'art. 36 del d. lgs. n. 546 del 1992 e per carenza di motivazione.
Deduce, in particolare, che nel testo della decisione non risultano trascritte le conclusioni delle parti e che la motivazione redatta dal primo giudice non farebbe riferimento a rilievi specifici articolati al secondo e quarto motivo di ricorso.
6.1. Il motivo si palesa privo di pregio.
6.2. In primo luogo, parte appellante, richiamando la dicitura presente nel frontespizio della sentenza
("Richieste delle parti: ...Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente"), lamenta la violazione dell'art. 36, comma 2, d. lgs. n. 546 del 1992, laddove impone che la sentenza debba contenere "3) le richieste delle parti".
Trattasi, all'evidenza, di censura non condivisibile dal Collegio, in quanto non solo la predetta dicitura è riportata in tutti i modelli di sentenza tributaria e non risponde affatto al contenuto obbligatorio previsto dalla norma sopra richiamata, ma per la ragione sostanziale che la decisione, sia nella parte relativa allo
"svolgimento del processo", sia nei "motivi della decisione", sintetizza la controversia e da atto, esaminandole in sequenza, delle singole censure e eccezioni formulate dalle parti.
Ne consegue che non è ravvisabile la denunciata violazione.
6.3. In secondo luogo, non è nella specie ravvisabile il denunciato vizio motivazionale, né tanto meno quello di motivazione apparante.
Per giurisprudenza affatto consolidata presso la Corte di Cassazione (cfr. ex multis, Cass. 14 dicembre 2025, n. 32594), "In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta".
Dalla semplice lettura della decisione gravata si evince che il primo giudice - dopo avere rammentato quale sia la natura giuridica della cartella di pagamento - ha provveduto alla scrutinio delle singole doglianze denunciate dal ricorrente, respingendo l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per difetto di allegazioni nonché quella di omessa e irrituale notifica della cartella stessa.
Sussiste, pertanto, un logico e organico percorso motivazionale seguito dal primo giudice per argomentare,
e rendere pienamente comprensibili da parte del contribuente, le ragioni poste a sostegno del rigetto del ricorso.
7. Del pari privo di pregio si palesa il secondo motivo di appello.
7.1. Con esso parte appellante sostiene di avere effettuato una dichiarazione in rettifica a seguito dell'accertamento di un errore nella contabilizzazione di un costo nel bilancio 2018, di talché l'Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto emettere il ruolo sulla base dell'accertamento automatizzato sulla dichiarazione, ma avrebbe dovuto attivarsi con un ordinario procedimento di verifica e, all'esito, con un ordinario atto di accertamento fiscale.
In sintesi, secondo la prospettazione dell'appellante, l'Amministrazione non poteva disconoscere un credito di imposta in assenza di adeguato contraddittorio e senza l'esame di documentazione in possesso dell'Amministrazione stessa da cui risultava una "considerevole perdita di esercizio".
7.2. Risulta pacifico in atti che la dichiarazione integrativa richiamata dall'appellante, e riferita all'anno di imposta 2018, è stata proposta in data 28.04.2021.
Ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, "... nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".
7.3. Pertanto, l'odierna appellante non solo non poteva indicare il credito d'imposta nella dichiarazione integrativa presentata in data 28.04.2021 (in quanto, trattandosi di modifica ultrannuale della dichiarazione, il relativo credito di imposta avrebbe dovuto essere evidenziato nel modello relativo alla annualità in cu in cui si colloca la rettifica: ex art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998), ma avrebbe dovuto rispettare sul punto la richiamata disposizione dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998.
7.4. In definitiva, il denunciato vizio di legittimità non ricorre nel caso controverso.
8. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto in quanto integralmente infondato.
9. Le spese del grado seguono per legge la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 1, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a pagare le spese di giudizio che liquida in euro 2600, oltre accessori.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN NC, Presidente
CHINE' GIUSEPPE, Relatore
SAVO AMODIO ANTONINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 291/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Marco Ricorrente_1 Società_1 C/o Studio Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6981/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220178174005000 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 386/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Società_1 S.r.l. impugna, per la integrale riforma, la sentenza della CGT di I grado di Roma n. 6981 del 27 maggio 2024, con la quale è stato respinto il ricorso della odierna appellante avverso la cartella di pagamento n. 09720220178174005000 emessa, per l'anno di imposta 2018 e all'esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi, su ruolo dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale III di
Roma per l'importo complessivo di euro 25.443,87.
2. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di censura:
I) Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per difetto dei requisiti previsti dall'art. 36 d. l.gs. n. 546 del 1992 e per moitivazione carente ed illegittima;
II) Mancata considerazione dell'istanza di rettifica relativa alla comunicazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e non debenza delle somme previste.
3. Per resistere all'atto di gravame si è costituita nel presente giudizio di secondo grado l'appellata Agenzia delle Entrate depositando memoria di controdeduzioni.
4. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è integralmente infondato.
6. Con il primo motivo, parte appellante denuncia l'asserita illegittimità e nullità della sentenza di prime cure per mancanza dei requisiti di cui al n. 3 dell'art. 36 del d. lgs. n. 546 del 1992 e per carenza di motivazione.
Deduce, in particolare, che nel testo della decisione non risultano trascritte le conclusioni delle parti e che la motivazione redatta dal primo giudice non farebbe riferimento a rilievi specifici articolati al secondo e quarto motivo di ricorso.
6.1. Il motivo si palesa privo di pregio.
6.2. In primo luogo, parte appellante, richiamando la dicitura presente nel frontespizio della sentenza
("Richieste delle parti: ...Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente"), lamenta la violazione dell'art. 36, comma 2, d. lgs. n. 546 del 1992, laddove impone che la sentenza debba contenere "3) le richieste delle parti".
Trattasi, all'evidenza, di censura non condivisibile dal Collegio, in quanto non solo la predetta dicitura è riportata in tutti i modelli di sentenza tributaria e non risponde affatto al contenuto obbligatorio previsto dalla norma sopra richiamata, ma per la ragione sostanziale che la decisione, sia nella parte relativa allo
"svolgimento del processo", sia nei "motivi della decisione", sintetizza la controversia e da atto, esaminandole in sequenza, delle singole censure e eccezioni formulate dalle parti.
Ne consegue che non è ravvisabile la denunciata violazione.
6.3. In secondo luogo, non è nella specie ravvisabile il denunciato vizio motivazionale, né tanto meno quello di motivazione apparante.
Per giurisprudenza affatto consolidata presso la Corte di Cassazione (cfr. ex multis, Cass. 14 dicembre 2025, n. 32594), "In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta".
Dalla semplice lettura della decisione gravata si evince che il primo giudice - dopo avere rammentato quale sia la natura giuridica della cartella di pagamento - ha provveduto alla scrutinio delle singole doglianze denunciate dal ricorrente, respingendo l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per difetto di allegazioni nonché quella di omessa e irrituale notifica della cartella stessa.
Sussiste, pertanto, un logico e organico percorso motivazionale seguito dal primo giudice per argomentare,
e rendere pienamente comprensibili da parte del contribuente, le ragioni poste a sostegno del rigetto del ricorso.
7. Del pari privo di pregio si palesa il secondo motivo di appello.
7.1. Con esso parte appellante sostiene di avere effettuato una dichiarazione in rettifica a seguito dell'accertamento di un errore nella contabilizzazione di un costo nel bilancio 2018, di talché l'Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto emettere il ruolo sulla base dell'accertamento automatizzato sulla dichiarazione, ma avrebbe dovuto attivarsi con un ordinario procedimento di verifica e, all'esito, con un ordinario atto di accertamento fiscale.
In sintesi, secondo la prospettazione dell'appellante, l'Amministrazione non poteva disconoscere un credito di imposta in assenza di adeguato contraddittorio e senza l'esame di documentazione in possesso dell'Amministrazione stessa da cui risultava una "considerevole perdita di esercizio".
7.2. Risulta pacifico in atti che la dichiarazione integrativa richiamata dall'appellante, e riferita all'anno di imposta 2018, è stata proposta in data 28.04.2021.
Ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, "... nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".
7.3. Pertanto, l'odierna appellante non solo non poteva indicare il credito d'imposta nella dichiarazione integrativa presentata in data 28.04.2021 (in quanto, trattandosi di modifica ultrannuale della dichiarazione, il relativo credito di imposta avrebbe dovuto essere evidenziato nel modello relativo alla annualità in cu in cui si colloca la rettifica: ex art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998), ma avrebbe dovuto rispettare sul punto la richiamata disposizione dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998.
7.4. In definitiva, il denunciato vizio di legittimità non ricorre nel caso controverso.
8. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto in quanto integralmente infondato.
9. Le spese del grado seguono per legge la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 1, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a pagare le spese di giudizio che liquida in euro 2600, oltre accessori.