CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 149/2021 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Cinzia Napolitano (C.F.: ), presso il cui C.F._2
studio, in Avellino, alla Via S. Esposito, n. 4, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._4 CP_3
), (C.F.: C.F._5 CP_4
), rappresentate e difese dagli Avv.ti Flavia C.F._6
Lenhardy (C.F.: ) e Paolo Renna (C.F.: C.F._7
), presso il cui studio, in Napoli, alla Via Cuma, C.F._8
n. 6, sono elettivamente domiciliate;
APPELLATE e contro
(C.F.: ; Controparte_5 C.F._9
APPELLATO - CONTUMACE avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il 09.12.2020, resa dal
G.U. del Tribunale di Avellino, in epilogo al giudizio civile n. 1286/2020
R.G.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., del 17.03.2020, Parte_1
adiva il G.U. del Tribunale di Avellino, invocando pronuncia ex art. 2932 c.c., in danno dei convenuti e ER , Controparte_5 CP_1
avente ad oggetto appartamento sito in Mercogliano, alla Via G.
Matteotti, in corso di costruzione, distinto in Catasto al fg. 6, ptc.lla
162, sub 1, compromesso in vendita con scrittura privata del
31.01.2018 e per il quale era stato interamente versato il prezzo, pari a complessivi € 120.000,00.
In subordine, avanzava domanda di risoluzione del richiamato preliminare, con condanna dei convenuti alla ripetizione del prezzo, oltre ai danni, da quantificarsi in via equitativa.
2. Il Tribunale, nel contraddittorio con le ER , contumace il CP_1
, all'esito della prima ed unica udienza, emetteva l'ordinanza CP_5
della cui impugnativa trattasi, e con la quale, disattesa la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, in accoglimento della subordinata istanza risolutoria, ha condannato il solo alla CP_5
restituzione del prezzo di acquisto, ritenendo le carenti di CP_1
titolarità passiva rispetto alle obbligazioni dedotte in lite dall'attore.
In particolare, il Giudice di prime cure ha rilevato:
a) che il preliminare del 31.01.2018 aveva ad oggetto la promessa di vendita di cosa altrui (delle ) e che pertanto, “La domanda CP_1 principale di di esecuzione specifica dell'obbligo di Parte_1
concludere il contratto definitivo non è ammissibile né nei confronti del
, che del bene non può disporre, né nei confronti delle CP_5
convenute , che non hanno preso parte al contratto preliminare CP_1
descritto. Come detto, parte ricorrente concorda sul fatto che sia stato promesso in vendita un bene altrui. Ma l'evenienza è documentata” (V. pag. 1 dell'ordinanza impugnata);
b) “il contratto preliminare di compravendita di cosa altrui è valido, benché insuscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art.
2932 c.c., e obbliga il promittente venditore a procurare il trasferimento al promissario acquirente del bene (o acquistandolo e ritrasferendolo al promissario acquirente oppure facendo in modo che il comproprietario addivenga alla stipulazione definitiva), rimanendo tale contratto assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore”
(V. pag. 2 dell'ordinanza impugnata);
c) ritenuta fondata la domanda di risoluzione per grave inadempimento del , il Tribunale ha disatteso la domanda restitutoria CP_5
avanzata anche in danno delle , sul rilievo che “E' evidente che CP_1
la domanda di restituzione del prezzo non può che essere accolta solo nei confronti del promittente venditore, che tale prezzo ha ricevuto;
nessuna legittimazione passiva di tipo contrattuale hanno le altre resistenti che non hanno avuto alcun ruolo contrattuale diretto e formale (è stato chiesto dal ricorrente in rimborso del prezzo “ in solido”)” (V. pag. 3 dell'ordinanza impugnata);
d) “Quanto ai danni da inadempimento contrattuale pure richiesti, legittimato passivo è pur sempre e solo il per quanto sopra CP_5
esposto (diretta parte contrattuale). Ora, il danno richiesto è ancorato al mancato uso dell'immobile, generica essendo la richiesta di ulteriori danni patrimoniali e non, pure formulata. Osta alla liquidazione del danno la mancata allegazione degli elementi minimi per una sua determinazione, sia pur equitativa” (V. pag. 3 dell'ordinanza impugnata).
3. Con atto notificato il 05.01.2021, ha proposto gravame lo , Pt_1
affidato a tre ordini motivi: omessa pronuncia in ordine all'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_6
acquirente, per atto pubblico, dalle dell'immobile già CP_1
compromesso in vendita dal (primo motivo); violazione del CP_5
combinato disposto di cui agli artt. 2932 e 2900 c.c., quanto all'erroneo rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica avanzata anche in danno delle (secondo motivo); erronea declaratoria CP_1
di difetto di titolarità passiva delle in ordine all'obbligazione CP_1
restitutoria del prezzo di acquisto, che ha visto soccombente il solo
; ed erroneo rigetto dell'istanza risarcitoria (terzo motivo). CP_5
3.1. Hanno resistito le sole;
mentre , sebbene CP_1 Controparte_5
ritualmente citato, è rimasto contumace.
3.2. All'udienza del 23.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
3.3. Con la memoria di replica conclusionale, depositate il 13.01.2025, parte appellante ha espressamente rinunciato ai primi due motivi di gravame, insistendo per l'accoglimento del terzo.
4. Preliminarmente, va dato atto della rinuncia da ultimo richiamata, motivata da parte appellante nei seguenti termini: “-
Responsabilmente questa difesa deve prendere atto che la gravità del danno subito dall'appellante non consiste solo nella perdita del bene della vita dedotto nel preliminare del 31.01.2018 da lui anticipatamente adempiuto con il pagamento dell'intero prezzo stabilito per
l'alienazione, ma nella sopportazione di ulteriori costi per il canone mensile che continua a versare a titolo di locazione per l'appartamento in cui vive con la sua famiglia. Ne conseguono - allo stato - difficoltà economiche dell'appellante tali da richiedere un urgente apporto di liquidità per evitare più gravi conseguenze. Non risponde a tale esigenza la condanna personale del solo , per quanto detto, CP_5
ma neppure il prosieguo di un iter giudiziale che per coltivare le domande principali impieghi tempi imponderabili, per la necessità di estendere il contraddittorio alla - Si Parte_2
rende quindi necessario rinunciare, come in effetti l'appellato rinuncia alla domanda preliminare “per omissione di pronuncia sulla istanza di chiamata in causa” ed alle domande principali di merito parimenti esposte nelle conclusioni al par. I) e II), e si insiste per l'accoglimento delle domande di cui ai par. III e seguenti, ribadite in calce al presente atto” (V. pag. 4 della comparsa conclusionale di replica di parte appellante).
Di seguito, parte appellante ha delimitato il thema decidendum del presente grado al terzo motivo di gravame, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “III) Dichiarando la risoluzione del preliminare di vendita del 31.01.18, con condanna di tutti i convenuti in solido, quindi anche delle ingiustamente CP_7
esentate dal Tribunale, stante la loro responsabilità extracontrattuale o in via residuale per ingiustificato arricchimento - al rimborso del prezzo di vendita versato dallo , oltre spese, secondo la quantificazione Pt_1
operata dal giudice di primo grado, con interessi e rivalutazione come per legge dal momento dell'esborso sino all'effettivo soddisfo. IV) In ogni caso, condannando tutti i convenuti in solido, ciascuno secondo il proprio titolo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente, comunque liquidabili in via equitativa anche alla luce del configurato fatto-reato” (V. pag. 7 della comparsa conclusionale di replica di parte appellante).
5. Le censure veicolate con il terzo motivo di gravame, quando non inammissibili, risultano senz'altro infondate.
5.1. Il Tribunale, dopo aver delineato i confini giuridici per un eventuale coinvolgimento del terzo nella istanza risarcitoria avanzata in danno di una parte contraente, ha escluso che la fattispecie dedotta in lite potesse integrare profili di responsabilità (extracontrattuale) delle
, dal momento che “è evidente che occorreva prova rigorosa di CP_1
una condotta illecita, di un coinvolgimento diretto delle nelle CP_1
attività del , che non sono emerse in alcun modo;
sono CP_5
rimaste del tutto indimostrate. Sono emersi al più rapporti paralleli tra il
e le . Occorreva poi dimostrare che la condotta CP_5 CP_1
illecita, se e laddove emersa, avesse in qualche modo compromesso la capacità di adempimento del promittente venditore o CP_5
anche che la condotta fosse in correlazione diretta ed immediata con il danno subito dal ricorrente;
occorreva, infine, anche la prova della esistenza del danno. Evenienze del tutto carenti in termini di allegazione e prova. In definitiva, se la dedotta responsabilità va inquadrata in ambito aquiliano era necessario che l'affermazione di responsabilità fosse corredata dall'accertamento di tutti i suoi presupposti, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, e dalla prova di un danno certo patito. Va, dunque, rigettata anche tale domanda di danno” (V. pagg. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata).
5.2. A fronte dell'ordito motivazionale posto alla base del rigetto della domanda risarcitoria avanzata in danno delle Vajana, l'appellante si è limitato ad opporre la configurabilità (sotto il profilo squisitamente giuridico) del concorso, ai sensi dell'art. 2055 c.c., tra la responsabilità contrattuale (del ) e quella extracontrattuale (delle ), CP_5 CP_1
trascurando, tuttavia, di prendere posizione in ordine al rilevato deficit probatorio del coinvolgimento delle odierne appellate, sia pure a differente titolo, con il comportamento inadempiente del . CP_5
Nel corpo del terzo motivo, infatti, si fa riferimento: “- da un lato, concorso ad una condotta anche penalmente sanzionabile a titolo di truffa, da accertarsi incidenter tantum, essendo evidente la collusione delle controparti (anche a seguito della parziale e surrettizia vendita immobiliare del 08.10.19) per distrarre o tentare di distrarre il bene dalla disponibilità in favore dello , dei cui diritti erano consapevoli Pt_1
a seguito della diffida del 25.06.19, cui non hanno dato alcun riscontro;
- dall'altro, in ogni caso, locupletato (in quanto attuali comproprietarie in misura di 990/1000) il risultato della ristrutturazione dell'immobile in causa censito al Foglio 6, p.lla 180, sub 1 (ex p.lla 163, sub 1) finanziata con i pagamenti effettuati dall'appellante sul prezzo di acquisto interamente versato. Chi si è arricchito senza giusta causa a danno di un'altra persona, è tenuto nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”
(V. pag. 18 dell'atto di appello).
Trattasi, all'evidenza, di profili giammai dedotti nel libello introduttivo il giudizio a quo, essendosi limitato, lo , ad allegare la Pt_1
responsabilità concorrente delle , sul generico rilievo che CP_1
l'obbligo restitutorio incombe “anche in solido sulle eredi , a CP_7
titolo di … responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o comunque ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (le seconde), posto che queste ultime (tutt'ora formalmente proprietarie del fabbricato che, nei rapporti interni, è stato trasferito o vi è obbligo di trasferire al ) hanno locupletato il risultato delle prestazioni CP_5
inerenti all'appalto per la cui retribuzione ha contribuito, con i suoi pagamenti, il ricorrente, che pertanto agisce nei confronti delle convenute, se del caso ex art. 2900 c.c., per la loro condanna in solido. In tal modo si corregge lo squilibrio determinato dall'esecuzione di prestazioni non più dovute ripetendole dagli effettivi beneficiari, diretti ed indiretti, che hanno concorso nella condotta illegittima attuata in danno del ricorrente”.
5.4. Anche la censura inerente alla istanza risarcitoria degli ulteriori danni, per mancato godimento dell'immobile compromesso in vendita
(V. pag. 19 dell'atto di appello), risulta viziata da radicale inammissibilità, perché non si misura con l'ordito motivazionale con il quale il Tribunale ha dato risalto alla circostanza che “l'immobile promesso in vendita era in corso di ristrutturazione (evenienza dedotta proprio dal ricorrente) e, quindi, nulla si sa della sua fruibilità in concreto, dei tempi di mancato godimento, del valore locativo;
nessuna prova orale è stata articolata negli atti introduttivi in osservanza delle preclusioni del rito ex art. 702 bis c.p.c. (le preclusioni istruttorie maturano negli atti introduttivi;
cfr. Cass. 2018, n.
24538); men che meno è accoglibile la richiesta di una c.t.u. del tutto esplorativa sul punto” (V. pag. 3 dell'ordinanza impugnata).
6. L'appello è, dunque, rigettato ed a tanto fa seguito la condanna dell'appellante, in favore delle appellate , delle spese del grado, CP_1
che, tenuto conto del valore della controversia (pari a 120.000,00 euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al
D.M. n. 147/2022, sono liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti del , rimasto contumace. CP_5
7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 30.5.2012, n. 115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 05.01.2021, da nei confronti di , , Parte_1 CP_3 CP_2
, e , avverso l'ordinanza CP_1 CP_4 Controparte_5
ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il 09.12.2020, resa dal G.U. del
Tribunale di Avellino, in epilogo al giudizio civile n. 1286/2020 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_5
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore delle appellate
, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € CP_1
12.154,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta;
con distrazione in favore degli Avv.ti Flavia Lenhardy
e Paolo Renna, dichiaratisi antistatari;
- nulla per le spese nei confronti dell'intimato contumace, CP_5
;
[...]
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo