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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15332/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza C. Battisti N. 125 00041 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 355922 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11842/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl si oppone all'avviso di accertamento IMU 2019 – provvedimento n. 355922, notificato il 11.06.2024, con il quale il Comune di Anzio richiede un totale, comprensivo di sanzioni ed interessi, di € 8.342,00 in relazione ad una serie di immobili puntualmente indicati nell'avviso di accertamento.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e come primo motivo di impugnazione eccepisce la mancanza del presupposto impositivo relativamente agli immobili contraddistinti con il n.
196086, 196087, 196088, 196089, 196090, 196091, 196092, 196093, 196094, 196095, 196096 in quanto beni merce.
Parte ricorrente eccepisce inoltre l'inesistenza del presupposto impositivo anche in relazione agli immobili contraddistinti con il n. 56432, 57592 e 57593 in quanto demoliti e quindi non imponibili e in corso di costruzione sino al 9 luglio 2019 allorquando venivano costituiti catastalmente con i numeri 196086, 196087,
196088, 196089, 196090, 196091, 196092, 196093, 196094, 196095, 196096.
Il Comune di Anzio si costituisce in giudizio ribadendo la legittimità della pretesa in assenza di dichiarazione riguardo lo stato dei beni merci e in presenza di piena imponibilità riguardo gli immobili demoliti non essendo nuove costruzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente appaiono parzialmente fondate.
Quanto agli immobili distinti in catasto al foglio dati il numero 56432, 57592 e 57593, oggetto di variazione catastale di demolizione e ricostruzione, la Corte osserva che nei casi di demolizione, costruzione o ristrutturazione del fabbricato rileva l'area dall'inizio dei lavori e quindi viene in considerazione, ai fini impositivi, solo il fondo sul quale il fabbricato insiste.
In particolare, il co.746, L.160/2019, disposizione che ripropone, per l'IMU, quanto previsto dall'art.5, co.6,
D.Lgs 504/1992, stabilisce espressamente che “…In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato…”.
A tale conclusione perviene la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15976 del 15/06/2025 che, applicata al caso di specie, implica che sino al 9 luglio 2019 gli immobili contrassegnati con il numero 56432, 57592
e 57593, in corso di costruzione, debbano essere considerati non soggetti ad IMU come fabbricati. Quanto all'altro motivo di impugnazione relativo alla esenzione degli altri immobili in quanto beni merce la
Corte ritiene di non scostarsi dal principio secondo il quale le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e richiedono la prova puntuale di tutti i presupposti da parte di chi intende beneficiarne
(per ultimo Cassazione n. 18944/2025) spettando al contribuente, in caso di contestazione, fornire la prova che la realtà fattuale, indipendentemente dalla presentazione o meno della dichiarazione, corrisponde a quanto richiesto dalla legge e che i requisiti siano stati rispettati per l'intero periodo d'imposta.
Nel caso di specie la società ricorrente si limita a sostenere il diritto alla esenzione per gli immobili “beni merce” senza tuttavia fornire in giudizio validi elementi probatori quali l'assenza di locazione, la destinazione alla vendita e l'inserimento in bilancio nello stato patrimoniale.
Per le ragioni esposte gli immobili indicati nel ricorso come beni merce devono essere sottoposti a tassazione.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 26.11.2025
Il Presidente estensore
ND TI
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15332/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza C. Battisti N. 125 00041 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 355922 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11842/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl si oppone all'avviso di accertamento IMU 2019 – provvedimento n. 355922, notificato il 11.06.2024, con il quale il Comune di Anzio richiede un totale, comprensivo di sanzioni ed interessi, di € 8.342,00 in relazione ad una serie di immobili puntualmente indicati nell'avviso di accertamento.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e come primo motivo di impugnazione eccepisce la mancanza del presupposto impositivo relativamente agli immobili contraddistinti con il n.
196086, 196087, 196088, 196089, 196090, 196091, 196092, 196093, 196094, 196095, 196096 in quanto beni merce.
Parte ricorrente eccepisce inoltre l'inesistenza del presupposto impositivo anche in relazione agli immobili contraddistinti con il n. 56432, 57592 e 57593 in quanto demoliti e quindi non imponibili e in corso di costruzione sino al 9 luglio 2019 allorquando venivano costituiti catastalmente con i numeri 196086, 196087,
196088, 196089, 196090, 196091, 196092, 196093, 196094, 196095, 196096.
Il Comune di Anzio si costituisce in giudizio ribadendo la legittimità della pretesa in assenza di dichiarazione riguardo lo stato dei beni merci e in presenza di piena imponibilità riguardo gli immobili demoliti non essendo nuove costruzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente appaiono parzialmente fondate.
Quanto agli immobili distinti in catasto al foglio dati il numero 56432, 57592 e 57593, oggetto di variazione catastale di demolizione e ricostruzione, la Corte osserva che nei casi di demolizione, costruzione o ristrutturazione del fabbricato rileva l'area dall'inizio dei lavori e quindi viene in considerazione, ai fini impositivi, solo il fondo sul quale il fabbricato insiste.
In particolare, il co.746, L.160/2019, disposizione che ripropone, per l'IMU, quanto previsto dall'art.5, co.6,
D.Lgs 504/1992, stabilisce espressamente che “…In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato…”.
A tale conclusione perviene la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15976 del 15/06/2025 che, applicata al caso di specie, implica che sino al 9 luglio 2019 gli immobili contrassegnati con il numero 56432, 57592
e 57593, in corso di costruzione, debbano essere considerati non soggetti ad IMU come fabbricati. Quanto all'altro motivo di impugnazione relativo alla esenzione degli altri immobili in quanto beni merce la
Corte ritiene di non scostarsi dal principio secondo il quale le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e richiedono la prova puntuale di tutti i presupposti da parte di chi intende beneficiarne
(per ultimo Cassazione n. 18944/2025) spettando al contribuente, in caso di contestazione, fornire la prova che la realtà fattuale, indipendentemente dalla presentazione o meno della dichiarazione, corrisponde a quanto richiesto dalla legge e che i requisiti siano stati rispettati per l'intero periodo d'imposta.
Nel caso di specie la società ricorrente si limita a sostenere il diritto alla esenzione per gli immobili “beni merce” senza tuttavia fornire in giudizio validi elementi probatori quali l'assenza di locazione, la destinazione alla vendita e l'inserimento in bilancio nello stato patrimoniale.
Per le ragioni esposte gli immobili indicati nel ricorso come beni merce devono essere sottoposti a tassazione.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 26.11.2025
Il Presidente estensore
ND TI