Articolo 6 della Legge 22 dicembre 1984, n. 888
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 gennaio 1985
Art. 6. (Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1985, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' esistenti in conto residui sui capitoli nn. 7504 e 7505 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' altresi' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le amministrazioni interessate, nonche' ad effettuare le eventuali successive variazioni, i fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7506 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1985, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela di beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985