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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/12/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU OP, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3160/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO NASO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA;
-resistente-
e di
, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO PAGLIARO;
Controparte_2
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
e premettendo di aver Controparte_1 Controparte_2 presentato, durante il periodo di aspettativa per dottorato di ricerca, domanda di assegnazione di incarico dirigenziale, in conformità alle previsioni di cui alle Circolari Controparte_3
.0014889 del 20-06-2024 e 0014964 del 21-06-2024, sia
[...] CP_3 pagina1 di 8
perché in scadenza di contratto triennale sia in ragione dell'avvenuta fusione dell' nell' di Vibo Valentia, del CP_4 CP_5 quale era dirigente scolastico.
Ha dedotto di essere stato inserito tra i dirigenti soprannumerari ed assegnato all'istituto scolastico San Giorgio OR – Maropati di
San Giorgio OR, non indicato in domanda fra le sedi di preferenza, piuttosto che all'istituto derivante dalla predetta fusione, al quale era stata assegnata la dott.ssa già dirigente Controparte_2 dell'istituto scolastico sottodimensionato ed avente un'anzianità di servizio in una delle sedi oggetto di fusione di 5 anni, cioè inferiore a quella vantata da esso ricorrente, pari a 6 anni.
Ha allegato che, in ragione della minore anzianità di servizio,
l'assegnazione della collega al nuovo istituto scolastico si palesava in contrasto con l'art. 9, comma 2, lett. b), del CCNL Area V Dirigenza del 15.07.2010 che, nel disciplinare la materia del mutamento di
Cont incarichi dirigenziali e richiamato espressamente dalla nota del prot. n. 86611 del 14.06.2024 in merito alle ipotesi di fusione tra scuole, individuava nella maggiore anzianità di servizio, in assenza di casi di particolare urgenza e di esigenze familiari, il criterio preferenziale da seguire nell'assegnazione della sede, unitamente al parametro, individuato alla precedente lett. a), delle “esperienze professionali e competenze maturate”, in ordine alle quali, però, nel caso di specie alcuna motivazione veniva offerta dall'amministrazione resistente nell'assegnazione della sede derivante dall'anzidetta fusione.
Ha, altresì, evidenziato che la circolare 14889 del 20.06.2024, nel disporre l'accantonamento di 3 sedi per “altrettanti dirigenti scolastici utilizzati in altri compiti e/o in aspettativa per dottorato
e/o in diversa posizione di stato”, aveva previsto fra le particolari posizioni di stato anche l'ipotesi dell'aspettativa per dottorato, con conseguente applicazione dell'art. 13, comma 4, CCNL 11.04.2006, nella parte ha previsto che “I dirigenti ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente al comando. Le sedi affidate per incarico
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nominale diventano disponibili per altro incarico”, con la conseguenza che ad esso ricorrente doveva essere disposta l'assegnazione di una sede nominale e non effettiva fino al termine del dottorato, cioè fino al 31.08.2025, e non l'assegnazione effettiva per un periodo di tre anni.
Ha, infine, dedotto che, ai sensi dell'art. 11 del predetto CCNL, il avrebbe comunque dovuto in via prioritaria disporre CP_1
l'assegnazione di una sede nella provincia di residenza di esso ricorrente, stante l'avvenuta assegnazione di altro incarico per ristrutturazione dell'ufficio dirigenziale.
Ha chiesto, pertanto, in via principale accertarsi il proprio diritto a vedersi attribuita la sede dell' e Controparte_6 [...]
, nato dalla predetta fusione, con condanna del CP_7 CP_1 ad assegnarlo presso detto istituto scolastico.
In via subordinata, ha chiesto accertarsi il proprio diritto, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente, all'attribuzione di una sede nominale per l'a.s. 2024/2025, in applicazione dell'art. 13 CCNL Area V Dirigenza 11.04.2006, al fine di consentirgli di poter partecipare alle operazioni di attribuzione e mutamento di incarico per l'a.s. 2025/2026, ovvero in alternativi l'accertamento del proprio diritto, con conseguente condanna del MINISTERO, all'assegnazione di una sede nella provincia di residenza, ai sensi dell'art. 11 CCNL Area
V Dirigenza dell'11.04.2006 e, nello specifico, alternativamente negli istituti , Controparte_8 C.F._1 Controparte_9
e VVIC803004. C.F._2 Controparte_10
1.1.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che, come
[...] rilevato dallo stesso ricorrente, il requisito dell'anzianità di servizio maturata in una delle sedi scolastiche oggetto di fusione è previsto unitamente all'ulteriore criterio di selezione, dato dalle
“esperienze professionali e competenze maturate”, oggetto di scelta discrezionale dell'amministrazione – come confermato dall'art. 19
D.Lgs. 165/2001 – e che, nell'ipotesi di specie, è stato valutato in pagina3 di 8
favore della dott.ssa anche in quanto titolare di una CP_2 maggiore anzianità di servizio, pari a 10 anni, rispetto a quella vantata dal ricorrente.
Ha, inoltre, contestato l'applicabilità degli artt. 11 e 13 CCNL Area
V Dirigenza dell'11.04.2006.
1.2.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_2 del ricorso, contestando specificamente i motivi posti a suo fondamento, in particolar modo evidenziando di avere maggiore anzianità di servizio nella qualifica di dirigente scolastico rispetto a quella posseduta dal ricorrente.
2.- Il ricorso è infondato.
3.- Con riferimento alla prima domanda, volta ad ottenere l'assegnazione dell'istituto scolastico sorto a fronte della fusione delle precedenti scuole, assegnate al ricorrente ed alla resistente, si premette che in forza dell'art. 139 D.Lgs. 112/1998, che ha attribuito alle Regioni in relazione all'istruzione secondaria superiore “a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione”, con deliberazione n. 1 del 04.01.2024 la giunta regionale della regione Calabria approvava il piano regionale di dimensionamento scolastico 2024/2025, con il quale disponeva, fra
Cont Cont Cont l'altro, la fusione dell' , e di Vibo Valentia, definito istituto accorpante ed assegnato al dirigente con Controparte_2
l' , definito istituto accorpato ed assegnato al dirigente CP_11
. Parte_1
Cont Con nota della Direzione generale del della Calabria n. 14964 del
21.06.2024 è stato previsto che, mentre nelle ipotesi di aggregazione di scuole, comportanti la soppressione e lo smantellamento di una scuola (c.d. aggregata) in favore di un altro istituto (c.d. aggregante), il dirigente scolastico “soprannumerario” e, quindi, destinatario di nuovo incarico doveva individuarsi nel Dirigente della scuola “aggregata”, cioè soppressa, nella distinta ipotesi di fusione tra scuole e, quindi, di creazione di un nuovo istituto scolastico,
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doveva tenersi conto delle precedenze di cui alla Legge 104/92, nonché dei criteri indicati all'articolo 9, rubricato “Mutamento dell'incarico”, CCNL Area V del 15.07.2010, sottoscritto in data
15/07/2010: a) “esperienze professionali e competenze maturate”; b)
“va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni
e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico”.
E' pacifico fra le parti che nell'ipotesi di specie gli istituti scolastici, ai quali erano assegnati il ricorrente ed il resistente siano stati interessati da una fusione, con conseguente creazione di
Cont Cont Cont un nuovo istituto “ , e e , non potendo, Controparte_7 pertanto, ritenersi operante il criterio di assegnazione, previsto dalla predetta nota con riferimento alla distinta ipotesi di
“aggregazione”, ma dovendo unicamente farsi riferimento ai parametri individuati dall'art. 9 del CCNL del 15.07.2010.
Si reputa corretto quanto argomentato dalla nella propria CP_2 memoria difensiva, allorché la stessa ha evidenziato che il criterio di cui alla lett. b) dell'art. 9, comma 2, sia residuale rispetto al criterio individuato dalla precedente lettera, suggerendo tale soluzione la circostanza che il parametro della maggiore anzianità nell'attuale sede di servizio rilevi solo “a parità di condizioni” e, quindi, nel caso in cui l'applicazione del criterio dell'esperienza professionale e delle competenze maturate non sia stato risolutivo.
Come correttamente evidenziato dal e da CP_1 Controparte_2 quest'ultima vantava all'epoca dell'assegnazione una maggiore esperienza professionale del , perché, pur avendo partecipato Pt_1 alla medesima procedura concorsuale, la prima era entrata di ruolo con decorrenza giuridica ed economica in data 01.091.2014, mentre il secondo aveva preso servizio con decorrenza dal 02.03.2016.
Pertanto, la domanda proposta in via principale deve essere rigettata.
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4.- Anche la prima delle domande formulate in via subordinata non è fondata.
Ritenendo la norma applicabile al caso di specie e, pertanto, anche alle ipotesi di congedi ottenuti per motivi di studio, il ricorrente ha allegato la violazione dell'art. 13, comma 4, CCNL per il personale dirigente dell'Area V dell'11.04.2006, posto che, in luogo dell'assegnazione di incarico nominale per il periodo di congedo, cioè fino al 31.08.2025, l'amministrazione resistente aveva sottoscritto con esso ricorrente “un contratto nei ruoli della Dirigenza presso
l'Istituto di San Giorgio OR (RC) per tre anni scolastici”. Ha, pertanto, chiesto, in via subordinata, accertarsi il proprio diritto a “vedersi attribuita una sede nominale per il corrente a.s. 2024/2025, in applicazione dell'art. 13 CCNL Area V Dirigenza 11.04.2006, al fine di consentire al predetto di poter partecipare alle operazioni di attribuzione e mutamento di incarico per l'a.s. 2025/2026”.
Dalle conclusioni formulate, si ritiene che il ricorrente abbia inteso chiedere l'assegnazione della sede unicamente per l'anno scolastico
2024/2025, con possibilità all'esito di partecipare ad operazioni di assegnazione e mutamento di incarico per il successivo anno scolastico.
Cont Il ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando che l'art. 13, comma 4, CCNL 11.04.2006 non può applicarsi alle ipotesi di aspettativa per dottorato.
Si osserva che l'art. 11, comma 4, CCNL per il personale dirigente Area
V dell'11.04.2006 prevede che l'incarico “ha la durata minima di tre anni e massima di cinque, decorrendo comunque dall'inizio dell'anno scolastico o accademico. In via eccezionale l'incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni.”
Pertanto, salvo l'ipotesi in cui il dirigente sia collocato a riposo,
l'incarico non può essere conferito per una durata inferiore ai tre anni.
Ciò detto, indipendentemente dall'applicabilità del successivo art. 13, comma 4, all'ipotesi di specie, si ritiene che non sia corretta pagina6 di 8
l'interpretazione data dal ricorrente a detta disposizione, nella parte in cui dispone che “I dirigenti ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente al comando. Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico”.
Detta norma, lungi dallo statuire, come dedotto dal la Pt_1 cessazione dell'incarico dirigenziale al termine del comando e, quindi, nell'ipotesi di specie al 31.08.2025, con conseguente possibilità di partecipare ad operazioni di attribuzione di nuovo incarico per l'anno scolastico 2025/2026, determina la cessazione della natura nominale dell'incarico, con rientro in sede del dirigente comandato.
Per tale ragione, le sedi affidate per incarico solo nominale diventano disponibili (e non vacanti) per altro incarico, per la durata del comando, come indicato dal successivo inciso del comma 4 (“Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico).
In conclusione, è conforme all'art. 11, comma 4, del CCNL in questione l'affidamento dell'incarico presso l'istituto di San Giorgio OR per la durata di tre anni.
5.- In ultimo, il dott. , ha chiesto accertarsi il diritto a Pt_1 vedersi assegnata una sede di servizio nella Provincia di residenza, in applicazione dell'art. 11 CCNL Area V Dirigenza 11.04.2006, nello specifico alternativamente tra gli istituti scolastici in tale sede indicati (I.C. VVIC83500G, CP_8 Controparte_9
VVIC81300P e VVIC803004). Controparte_10
La domanda non può essere accolta per genericità, avendo il ricorrente posto a fondamento della stessa unicamente la sua qualità di dirigente soprannumerario, a fronte del dimensionamento subito dall'istituto scolastico al quale era stato assegnato, senza, peraltro, indicare i motivi per i quali dovrebbe essere preferito ai dirigenti assegnati alle predette scuole, tenuto conto della circostanza che questi ultimi risultano essere a loro volta soprannumerari, come confermato dall'elenco allegato al D.D.G. prot. n. 18469 del 15.07.2024 il pagina7 di 8
(cfr. Controparte_13 allegato n. 7 al ricorso introduttivo).
8.- Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
9.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
PONE in capo al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna delle parti, in complessivi euro 1.854,50, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Antonio Pagliaro, dichiaratosi antistatario in relazione alla posizione processuale di Controparte_2
Palmi, 18/12/2025
Il giudice
LU OP
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