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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/08/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 823 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Denise Gibellato ed elettivamente domiciliata ad
Abano Terme (PD), via Stella n. 4, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. , CP C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Daniele ed elettivamente domiciliato a
Legnaro (PD), piazza S. M. Kolbe n. 3, presso lo studio del difensore;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 5242 del 28 febbraio 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito: sia obbligato a corrispondere a , a CP Parte_1 titolo di concorso al mantenimento dei due figli, e , la somma Per_1 Per_2 di € 1.200,00 (€ 600,00 ciascuno), entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi
pagina 1 di 12 annualmente secondo gli indici ISTAT, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del
Tribunale di Padova.
In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati con
l'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 5242 del 28.02.2024, adottarsi tutte le conseguenti statuizioni al fine di quantificare esattamente
l'assegno mensile posto a carico di a titolo di concorso al CP mantenimento dei due figli, in somma non inferiore ad € 1.200,00 (€ 600,00 ciascuno), stabilendo altresì la data di decorrenza dello stesso, anche ai fini della quantificazione degli arretrati.
- Con rifusione delle spese e competenze di lite dei precedenti gradi di giudizio, del presente giudizio di rinvio e delle eventuali spese di C.T.U., secondo il principio di soccombenza.
Ai sensi della normativa in materia di contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che il contributo non è dovuto trattandosi di giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c. al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli
In via istruttoria:
- sentirsi i figli e sulle concrete modalità di Controparte_2 Controparte_3 esercizio dell'affido condiviso dei figli dopo la separazione dei genitori e fino al raggiungimento della maggiore età;
- ordinarsi al resistente l'esibizione della dichiarazione di successione di ER
, nato a [...] il [...] e deceduto in Saonara (PD) il
[...]
27.04.2022;
- ordinarsi al resistente l'esibizione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari intestati al medesimo e relativi agli ultimi tre anni;
- ordinarsi al resistente l'esibizione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari intestati alla con Controparte_4 sede legale in Saonara (PD), via Caovilla n. 54, P.IVA/C.F.: , dalla P.IVA_1 data di costituzione sino ad oggi;
pagina 2 di 12 - disporsi ogni utile indagine per il tramite della Polizia Tributaria e/o della
Guardia di Finanza presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con accesso al Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), ovvero all'Agenzia agricoltura ); Controparte_5 CP_6
- disporsi l'assunzione di ulteriori informazioni relative a (C.F.: CP [...]
), nonché alla C.F._3 CP_4 Controparte_4
(P. IVA/C.F.: ), con sede legale in Saonara (PD), via Caovilla n.
[...] P.IVA_1
54, presso l' . Controparte_7
- disporsi C.T.U. per la stima del patrimonio immobiliare e mobiliare ereditato da
per successione mortis causa di , nato a [...]_3
(PD) il 09.10.1935 e deceduto in Saonara (PD) il 27.04.2022;
- disporsi inoltre C.T.U. per la stima del patrimonio immobiliare di CP
(C.F.: ), e della CodiceFiscale_3 Controparte_4
(P. IVA/C.F.: ), con sede legale in Saonara (PD), via
[...] P.IVA_1
Caovilla n. 54, tenendo conto anche dei criteri di stima già rappresentati dal tecnico di parte ricorrente, geom. con perizia del 26.04.2024 CP_8
(doc. c).
Che il C.T.U. incaricato sia autorizzato ad ogni utile sopralluogo, anche sui singoli appezzamenti di terreno e, all'esito delle indagini espletate, accerti la compatibilità tra i dati dei flussi reddituali dichiarati da (C.F.: CP [...]
) e dalla C.F._3 Controparte_4
(P. IVA/C.F.: ) ed il dato complessivo delle entità delle acquisizioni P.IVA_1 patrimoniali.
Per CP
Nel merito: rideterminarsi l'ammontare del contributo complessivo al mantenimento del solo figlio , attualmente convivente con la madre, in Per_1 misura non superiore all'importo stabilito dal Tribunale di Padova nella sentenza di separazione e confermato dalla Corte di Appello di Venezia nella sentenza
n.2095/2022, da versarsi direttamente al figlio come da previsione di cui all'art.
337 septies c.c. entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che il figlio concorderà Per_1
pagina 3 di 12 direttamente con l'obbligato, nulla essendo dovuto, invece, a titolo di contributo per il figlio in quanto autosufficiente per i motivi indicati in comparsa Per_2 ovvero determinarsi l'obbligo del resistente e le relative modalità di assolvimento secondo quanto sarà ritenuto di giustizia.
In via istruttoria: ordinarsi all'Agenzia delle Entrate l'esibizione: i) della dichiarazione di successione in morte di , ii) delle risultanze Persona_4 delle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, ivi compreso l'Archivio dei rapporti bancari e finanziari intestati alla ricorrente. Si formula in ogni caso espressa riserva di produrre direttamente detta documentazione in quanto già oggetto di istanza di accesso agli atti, qualora la stessa fosse resa disponibile prima dell'udienza.
Ordinarsi inoltre alla ricorrente l'esibizione degli estratti conto relativamente ai rapporti bancari e finanziari di cui è intestataria per gli ultimi tre anni.
Confermarsi il rigetto dell'istanza di C.T.U.
Spese e competenze professionali rifuse o quantomeno compensate, così come rifuse o quantomeno compensate le spese e competenze professionali del procedimento per cassazione, vista la soccombenza reciproca di cui al giudizio avanti la Corte di Cassazione che ha accolto i primi due motivi trattandoli congiuntamente e rigettato il terzo.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1542/2021, dichiarava la separazione dei coniugi e;
assegnava la casa coniugale alla Parte_1 CP
affinché ci vivesse con i figli e;
disattendeva la Parte_1 Per_2 Per_1 richiesta della di riconoscimento di un assegno di separazione;
poneva Parte_1
a carico del l'obbligo di corrispondere al coniuge separato, a titolo di CP concorso al mantenimento dei due figli, la somma di euro 400 per ciascuno rivalutabile annualmente.
La Corte di appello di Venezia, a seguito dell'impugnazione principale presentata dalla e dell'impugnazione incidentale del , con sentenza n. Parte_1 CP
2095/2022, osservava che se vi era stato uno squilibrio fra le posizioni economiche delle parti, questo era venuto meno da quando la aveva Parte_1
pagina 4 di 12 ottenuto l'assegnazione della casa familiare come genitore collocatario della prole e il aveva dovuto prendere in locazione un immobile ad uso abitativo. CP
Escludeva che la avesse diritto a un assegno di mantenimento a suo Parte_1 vantaggio, tenuto conto che la stessa aveva ormai la possibilità, stante l'età dei figli, di incrementare con orario pieno il proprio stipendio e di poter cogliere occasioni di avanzamento/conversione professionale destinate a migliorare il suo reddito, mettendo a frutto la laurea conseguita in costanza di matrimonio.
Ricordava, inoltre, che il richiedente l'assegno di mantenimento non può porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione dello stile di vita matrimoniale quando emerga che egli, pur potendo, non si sia doverosamente adoperato per reperire o migliorare un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini/capacità.
Confermava la misura del contributo dovuta dal padre per il mantenimento dei figli e , tenuto conto, da una parte, del presumibile Per_1 Per_2 incremento dei suoi guadagni, dall'altra dell'aumento delle esigenze dei discendenti e dei relativi oneri economici.
Avverso la sentenza della Corte di appello proponeva ricorso Parte_1 per cassazione prospettando tre motivi di doglianza:
1) la violazione dell'art. 132, II comma n. 4, c.p.c., anche in relazione agli artt.
111 Cost., 115 e 116 c.p.c. atteso che la Corte distrettuale aveva rigettato il terzo motivo di appello, con cui era stato richiesto un incremento dell'assegno per il mantenimento dei figli e , con una motivazione che, Per_1 Per_2 essendo coincidente con quella del rigetto dell'appello incidentale svolto da
(che, invece, aveva domandato di ridurre la misura dell'assegno) e CP focalizzata solo su quest'ultima pretesa, non consentiva di percepire le ragioni poste a suo fondamento;
2) la violazione degli artt. 316 bis e 337 ter c.c., anche in relazione agli artt. 115
e 116 c.p.c., atteso che la Corte territoriale, pur dando atto del decesso del padre del , non aveva valutato, nel considerare le sue condizioni CP patrimoniali, l'ingente patrimonio immobiliare ricevuto in eredità dall'appellato;
pagina 5 di 12 3) la violazione dell'art. 156 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo omesso la Corte di appello di valutare le risorse patrimoniali conseguite dal a seguito della morte del genitore ai fini del CP riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore.
si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP
Con ordinanza n. n. 5242/2024 la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il terzo motivo e accoglieva i primi due motivi rinviando per la decisione alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
In particolare, la Suprema Corte, esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, perché entrambi relativi al contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, osservava: “L'art. 316-bis, comma 1, cod. civ. (al pari del precedente art. 148 cod. civ.), nel prescrivere che entrambi i coniugi devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati (Cass. 10901/1991). Ne discende che, nella determinazione di tale contributo, non è affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, poiché a queste va direttamente ragguagliata l'entità del mantenimento, così da assicurare ai figli, per quanto possibile, anche in regime di separazione, un tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia. La Corte d'appello, avendo registrato che non risultava proprietario di alcun immobile CP
e coadiuvava il padre (proprietario, invece, di numerosi fabbricati e terreni utilizzati per la propria impresa agricola) nella sua attività, era dunque tenuta ad accertare (compiendo le indagini e gli accertamenti relativi anche d'ufficio: cfr.
Cass. 10268/1996) il variare delle condizioni patrimoniali (ed eventualmente
pagina 6 di 12 reddituali) dell'obbligato, conseguenti al decesso del genitore, al fine di parametrare il contributo di mantenimento riguardo a queste nuove condizioni.
Accertamento che, invece, non è stato effettuato in termini puntuali, poiché la
Corte distrettuale, dopo aver dato atto del recente decesso di , si Persona_3
è limitata a considerare che ora la gestione dell'azienda agricola era presumibilmente stata affidata all'appellato e al fratello, con un aumento dei guadagni rispetto al passato. La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., costituisce la rappresentazione dell'iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, di modo che la stessa assume i caratteri dell'apparenza ove sia intrinsecamente inidonea ad assolvere una simile funzione...La Corte distrettuale, nel prendere in esame congiuntamente le domande di decremento (nel senso richiesto dal padre) o incremento (come voluto, invece, dalla madre) del contributo al mantenimento dei figli, ha spiegato compiutamente perché non era possibile procedere a una diminuzione dell'assegno, ma non ha fatto cenno ad alcuna ragione idonea a motivare il rigetto della contrapposta pretesa. Il rigetto del motivo di appello presentato sul punto dalla risulta così non giustificato, perché la Parte_1 lettura della decisione impugnata rende percepibili le ragioni di diniego dell'incremento, ma non consente di capire i motivi per cui i giudici distrettuali hanno ritenuto di non riconoscere l'aumento sollecitato dalla madre. Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda. Rimane perciò viziata, anche per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dalla Corte di merito a proposito della possibilità di riconoscere un incremento dell'assegno di mantenimento per i figli”.
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2024 ha riassunto il Parte_1 giudizio ai fini dell'esatta quantificazione dell'assegno, posto a carico di CP
, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, dovendosi tenere conto delle
[...] variazioni delle condizioni patrimoniali (ed eventualmente reddituali) del CP conseguenti al decesso del genitore, . Persona_3
pagina 7 di 12 Si è costituito chiedendo che sia rideterminato l'ammontare del CP contributo complessivo al mantenimento del solo figlio , attualmente Per_1 convivente con la madre, in misura non superiore all'importo stabilito dal
Tribunale di Padova nella sentenza di separazione, e confermato dalla Corte di appello di Venezia nella sentenza n. 2095/2022, da versarsi direttamente al figlio,
e che nulla sia invece disposto in favore del figlio in quanto Per_2 autosufficiente.
Con ordinanza del 24 ottobre 2024 la Corte, ritenendo di dovere procedere all'accertamento delle variazioni delle condizioni patrimoniali e reddituali del
, conseguenti al decesso del genitore, al fine di parametrare il CP contributo di mantenimento riguardo a queste nuove condizioni, come richiesto dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di rinvio, ha ordinato ad di CP esibire: la dichiarazione di successione di;
le sue dichiarazioni dei Persona_3 redditi degli ultimi tre anni;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari a lui intestati degli ultimi tre anni.
All'esito di tale produzione, all'udienza del 25 giugno 2025 le parti hanno proceduto alla discussione e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
A questo Giudice del rinvio è chiesto di stabilire se la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, posto a carico di , possa essere CP incrementata in considerazione della modifica delle condizioni patrimoniali del predetto conseguenti al decesso del padre . Persona_3
Occorre premettere che in tema di assegno di mantenimento dei figli maggiorenni l'art. 337 septies c.c. non richiede espressamente, ai fini della decisione sulla spettanza dell'assegno in questione, né la valutazione della situazione economica del genitore obbligato – rilevante ai soli fini della determinazione del quantum – né il compimento di un'età determinata, dopo la quale il figlio perde il diritto al mantenimento. La norma, infatti, impone semplicemente al giudice di accertare, valutate le circostanze del caso concreto, se i figli siano o meno economicamente indipendenti.
pagina 8 di 12 L'accertamento in questione coinvolge diversi profili, fra cui quello relativo alla valutazione della condotta del figlio che ancora non ha trovato un'occupazione stabile dopo il raggiungimento della maggiore età, in quanto vi è una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione e all'educazione e diritto al mantenimento, nel senso che il dovere dei genitori di educare, istruire e mantenere i figli, previsto dall'art. 30, I comma, Cost, ricomprende anche quello di consentire loro di portare a termine un progetto formativo in linea con le loro capacità, inclinazioni e aspirazioni, tenuto conto della meritevolezza dei risultati conseguiti.
Nella fattispecie si osserva che , con invalidità certificata, Controparte_2 sebbene abbia raggiunto la maggiore età e si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, avendo da ultimo reperito un lavoro part- time a tempo determinato presso una società di distribuzione di prodotti di elettronica ed elettrodomestici (Unieuro), non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economico reddituale.
Lo stesso manifesta la sua preoccupazione per la situazione del CP figlio proprio affermando che non ci sia certezza che il rapporto Per_1 lavorativo continuerà nel futuro (pag. 5 comparsa in riassunzione).
Quanto a , lo stesso risulta residente con la madre Controparte_3 [...]
(doc. h fascicolo di parte riassumente) e la circostanza che egli Parte_1 frequenti la facoltà di ingegneria presso l'Accademia Militare di Modena, percependo una retribuzione mensile, permette di affermare, conformemente al resistente (pag. 5 comparsa in riassunzione), che vi siano delle buone prospettive di indipendenza economica ma non che egli l'abbia raggiunta, tenuto anche conto che allo stato frequenta il secondo anno di corso. Per_2
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il mantenimento del figlio resta a carico dei genitori fintanto che non si sia esaurito in congruo termine, la fase di formazione e inserimento nel mondo del lavoro (Cass. n. 35494/2023).
Venendo, ora, ad affrontare l'accertamento demandato a questa Corte di verificare se le nuove condizioni patrimoniali e reddituali di CP impongano e giustifichino l'aumento dell'assegno mensile in favore dei figli, si pagina 9 di 12 deve dare atto che nel corso del presente giudizio di rinvio è stato ordinato ad di esibire la dichiarazione di successione di;
le CP Persona_5 sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari a lui intestati degli ultimi tre anni.
Orbene, da tale documentazione risulta in modo incontrovertibile che l'odierno resistente è divenuto proprietario, assieme al fratello , di Controparte_4 numerosi fabbricati e terreni, classificati a seminativo, seminativo arboreo, vigneto, immobili di cui era precedentemente proprietario e che Persona_3 erano utilizzati per la sua impresa individuale (come già accertato dalla Guardia di Finanza e indicato nella relazione depositata nel giudizio di primo grado).
Si deve, però, rilevare che il valore dei terreni non appare dirimente nella fattispecie atteso che si tratta di fattori di produzione che sono utilizzati per la gestione dell'azienda agricola e che non determinano un significativo mutamento della capacità reddituale di . CP
Tali mutamenti non emergono neanche dall'esame delle denunce dei redditi di
, tenendo, però, presente che l'imprenditore agricolo nella CP dichiarazione dei redditi non indica il proprio reddito effettivo, ma il reddito agrario.
Diversamente, dall'esame degli estratti dei conti correnti intestati ad CP
, a e alla
[...] Controparte_9 Controparte_4
si evince una maggiore disponibilità economica del
[...]
, sia in considerazione dei bonifici ricevuti dal (settembre 2022; CP CP ottobre 2022; ottobre 2023) e dalla società semplice, di cui il è socio CP insieme al fratello , provenienti dal conto corrente di CP_4 Controparte_9
(febbraio 2023; novembre 2023; febbraio 2024), sia in considerazione
[...] dei numerosi prelievi in contanti effettuati sia dal conto corrente di
[...]
(dal luglio 2022 fino al luglio 2024) che da quello della società Controparte_9 semplice (agosto 2023 e dall'aprile 2024), prelievi che presumibilmente sono stati effettuati da entrambi i soci per le proprie esigenze personali, in assenza di diverse causali.
pagina 10 di 12 Tenuto conto che il contributo al mantenimento dei figli da parte del genitore è un obbligo che persiste e può variare in base a diversi fattori, tra cui l'età e il reddito del figlio, nonché la situazione economica dei genitori, ritiene il Collegio che la misura dell'assegno di mantenimento, nella fattispecie, possa essere determinato, come già stabilito nella sentenza del Tribunale di Padova, nella misura di euro 400,00 mensili per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie, in quanto, a fronte della maggiori disponibilità economiche di , che potrebbero giustificare CP un aumento dell'assegno rispetto a quanto stabilito dal Giudice di primo grado, occorre tenere in considerazione e comparare le risorse economiche di Per_1
e che, seppur non permettano di ritenere sussistente la loro Controparte_3 autosufficienza economica, consentono agli stessi di fare parzialmente fronte alle loro esigenze personali.
Alla luce dell'esito della controversia e tenuto conto della particolarità dell'oggetto del giudizio, stante le vicende che hanno modificato le situazioni patrimoniali dei soggetti interessati, nonché in considerazione del fatto che sono state riconosciute e respinte reciproche pretese, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei vari gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio,
- dichiara tenuto a versare a , entro il giorno CP Parte_1
10 di ogni mese a titolo di concorso al mantenimento dei figli e Per_1
la somma di euro 400,00 ciascuno, importo soggetto ad Per_2 automatico adeguamento alle variazioni annuali dell'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal luglio 2021, data della pronuncia di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei vari gradi di giudizio.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
pagina 11 di 12 Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 823 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Denise Gibellato ed elettivamente domiciliata ad
Abano Terme (PD), via Stella n. 4, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. , CP C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Daniele ed elettivamente domiciliato a
Legnaro (PD), piazza S. M. Kolbe n. 3, presso lo studio del difensore;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 5242 del 28 febbraio 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito: sia obbligato a corrispondere a , a CP Parte_1 titolo di concorso al mantenimento dei due figli, e , la somma Per_1 Per_2 di € 1.200,00 (€ 600,00 ciascuno), entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi
pagina 1 di 12 annualmente secondo gli indici ISTAT, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del
Tribunale di Padova.
In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati con
l'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 5242 del 28.02.2024, adottarsi tutte le conseguenti statuizioni al fine di quantificare esattamente
l'assegno mensile posto a carico di a titolo di concorso al CP mantenimento dei due figli, in somma non inferiore ad € 1.200,00 (€ 600,00 ciascuno), stabilendo altresì la data di decorrenza dello stesso, anche ai fini della quantificazione degli arretrati.
- Con rifusione delle spese e competenze di lite dei precedenti gradi di giudizio, del presente giudizio di rinvio e delle eventuali spese di C.T.U., secondo il principio di soccombenza.
Ai sensi della normativa in materia di contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che il contributo non è dovuto trattandosi di giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c. al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli
In via istruttoria:
- sentirsi i figli e sulle concrete modalità di Controparte_2 Controparte_3 esercizio dell'affido condiviso dei figli dopo la separazione dei genitori e fino al raggiungimento della maggiore età;
- ordinarsi al resistente l'esibizione della dichiarazione di successione di ER
, nato a [...] il [...] e deceduto in Saonara (PD) il
[...]
27.04.2022;
- ordinarsi al resistente l'esibizione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari intestati al medesimo e relativi agli ultimi tre anni;
- ordinarsi al resistente l'esibizione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari intestati alla con Controparte_4 sede legale in Saonara (PD), via Caovilla n. 54, P.IVA/C.F.: , dalla P.IVA_1 data di costituzione sino ad oggi;
pagina 2 di 12 - disporsi ogni utile indagine per il tramite della Polizia Tributaria e/o della
Guardia di Finanza presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con accesso al Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), ovvero all'Agenzia agricoltura ); Controparte_5 CP_6
- disporsi l'assunzione di ulteriori informazioni relative a (C.F.: CP [...]
), nonché alla C.F._3 CP_4 Controparte_4
(P. IVA/C.F.: ), con sede legale in Saonara (PD), via Caovilla n.
[...] P.IVA_1
54, presso l' . Controparte_7
- disporsi C.T.U. per la stima del patrimonio immobiliare e mobiliare ereditato da
per successione mortis causa di , nato a [...]_3
(PD) il 09.10.1935 e deceduto in Saonara (PD) il 27.04.2022;
- disporsi inoltre C.T.U. per la stima del patrimonio immobiliare di CP
(C.F.: ), e della CodiceFiscale_3 Controparte_4
(P. IVA/C.F.: ), con sede legale in Saonara (PD), via
[...] P.IVA_1
Caovilla n. 54, tenendo conto anche dei criteri di stima già rappresentati dal tecnico di parte ricorrente, geom. con perizia del 26.04.2024 CP_8
(doc. c).
Che il C.T.U. incaricato sia autorizzato ad ogni utile sopralluogo, anche sui singoli appezzamenti di terreno e, all'esito delle indagini espletate, accerti la compatibilità tra i dati dei flussi reddituali dichiarati da (C.F.: CP [...]
) e dalla C.F._3 Controparte_4
(P. IVA/C.F.: ) ed il dato complessivo delle entità delle acquisizioni P.IVA_1 patrimoniali.
Per CP
Nel merito: rideterminarsi l'ammontare del contributo complessivo al mantenimento del solo figlio , attualmente convivente con la madre, in Per_1 misura non superiore all'importo stabilito dal Tribunale di Padova nella sentenza di separazione e confermato dalla Corte di Appello di Venezia nella sentenza
n.2095/2022, da versarsi direttamente al figlio come da previsione di cui all'art.
337 septies c.c. entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che il figlio concorderà Per_1
pagina 3 di 12 direttamente con l'obbligato, nulla essendo dovuto, invece, a titolo di contributo per il figlio in quanto autosufficiente per i motivi indicati in comparsa Per_2 ovvero determinarsi l'obbligo del resistente e le relative modalità di assolvimento secondo quanto sarà ritenuto di giustizia.
In via istruttoria: ordinarsi all'Agenzia delle Entrate l'esibizione: i) della dichiarazione di successione in morte di , ii) delle risultanze Persona_4 delle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, ivi compreso l'Archivio dei rapporti bancari e finanziari intestati alla ricorrente. Si formula in ogni caso espressa riserva di produrre direttamente detta documentazione in quanto già oggetto di istanza di accesso agli atti, qualora la stessa fosse resa disponibile prima dell'udienza.
Ordinarsi inoltre alla ricorrente l'esibizione degli estratti conto relativamente ai rapporti bancari e finanziari di cui è intestataria per gli ultimi tre anni.
Confermarsi il rigetto dell'istanza di C.T.U.
Spese e competenze professionali rifuse o quantomeno compensate, così come rifuse o quantomeno compensate le spese e competenze professionali del procedimento per cassazione, vista la soccombenza reciproca di cui al giudizio avanti la Corte di Cassazione che ha accolto i primi due motivi trattandoli congiuntamente e rigettato il terzo.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1542/2021, dichiarava la separazione dei coniugi e;
assegnava la casa coniugale alla Parte_1 CP
affinché ci vivesse con i figli e;
disattendeva la Parte_1 Per_2 Per_1 richiesta della di riconoscimento di un assegno di separazione;
poneva Parte_1
a carico del l'obbligo di corrispondere al coniuge separato, a titolo di CP concorso al mantenimento dei due figli, la somma di euro 400 per ciascuno rivalutabile annualmente.
La Corte di appello di Venezia, a seguito dell'impugnazione principale presentata dalla e dell'impugnazione incidentale del , con sentenza n. Parte_1 CP
2095/2022, osservava che se vi era stato uno squilibrio fra le posizioni economiche delle parti, questo era venuto meno da quando la aveva Parte_1
pagina 4 di 12 ottenuto l'assegnazione della casa familiare come genitore collocatario della prole e il aveva dovuto prendere in locazione un immobile ad uso abitativo. CP
Escludeva che la avesse diritto a un assegno di mantenimento a suo Parte_1 vantaggio, tenuto conto che la stessa aveva ormai la possibilità, stante l'età dei figli, di incrementare con orario pieno il proprio stipendio e di poter cogliere occasioni di avanzamento/conversione professionale destinate a migliorare il suo reddito, mettendo a frutto la laurea conseguita in costanza di matrimonio.
Ricordava, inoltre, che il richiedente l'assegno di mantenimento non può porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione dello stile di vita matrimoniale quando emerga che egli, pur potendo, non si sia doverosamente adoperato per reperire o migliorare un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini/capacità.
Confermava la misura del contributo dovuta dal padre per il mantenimento dei figli e , tenuto conto, da una parte, del presumibile Per_1 Per_2 incremento dei suoi guadagni, dall'altra dell'aumento delle esigenze dei discendenti e dei relativi oneri economici.
Avverso la sentenza della Corte di appello proponeva ricorso Parte_1 per cassazione prospettando tre motivi di doglianza:
1) la violazione dell'art. 132, II comma n. 4, c.p.c., anche in relazione agli artt.
111 Cost., 115 e 116 c.p.c. atteso che la Corte distrettuale aveva rigettato il terzo motivo di appello, con cui era stato richiesto un incremento dell'assegno per il mantenimento dei figli e , con una motivazione che, Per_1 Per_2 essendo coincidente con quella del rigetto dell'appello incidentale svolto da
(che, invece, aveva domandato di ridurre la misura dell'assegno) e CP focalizzata solo su quest'ultima pretesa, non consentiva di percepire le ragioni poste a suo fondamento;
2) la violazione degli artt. 316 bis e 337 ter c.c., anche in relazione agli artt. 115
e 116 c.p.c., atteso che la Corte territoriale, pur dando atto del decesso del padre del , non aveva valutato, nel considerare le sue condizioni CP patrimoniali, l'ingente patrimonio immobiliare ricevuto in eredità dall'appellato;
pagina 5 di 12 3) la violazione dell'art. 156 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo omesso la Corte di appello di valutare le risorse patrimoniali conseguite dal a seguito della morte del genitore ai fini del CP riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore.
si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP
Con ordinanza n. n. 5242/2024 la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il terzo motivo e accoglieva i primi due motivi rinviando per la decisione alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
In particolare, la Suprema Corte, esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, perché entrambi relativi al contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, osservava: “L'art. 316-bis, comma 1, cod. civ. (al pari del precedente art. 148 cod. civ.), nel prescrivere che entrambi i coniugi devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati (Cass. 10901/1991). Ne discende che, nella determinazione di tale contributo, non è affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, poiché a queste va direttamente ragguagliata l'entità del mantenimento, così da assicurare ai figli, per quanto possibile, anche in regime di separazione, un tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia. La Corte d'appello, avendo registrato che non risultava proprietario di alcun immobile CP
e coadiuvava il padre (proprietario, invece, di numerosi fabbricati e terreni utilizzati per la propria impresa agricola) nella sua attività, era dunque tenuta ad accertare (compiendo le indagini e gli accertamenti relativi anche d'ufficio: cfr.
Cass. 10268/1996) il variare delle condizioni patrimoniali (ed eventualmente
pagina 6 di 12 reddituali) dell'obbligato, conseguenti al decesso del genitore, al fine di parametrare il contributo di mantenimento riguardo a queste nuove condizioni.
Accertamento che, invece, non è stato effettuato in termini puntuali, poiché la
Corte distrettuale, dopo aver dato atto del recente decesso di , si Persona_3
è limitata a considerare che ora la gestione dell'azienda agricola era presumibilmente stata affidata all'appellato e al fratello, con un aumento dei guadagni rispetto al passato. La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., costituisce la rappresentazione dell'iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, di modo che la stessa assume i caratteri dell'apparenza ove sia intrinsecamente inidonea ad assolvere una simile funzione...La Corte distrettuale, nel prendere in esame congiuntamente le domande di decremento (nel senso richiesto dal padre) o incremento (come voluto, invece, dalla madre) del contributo al mantenimento dei figli, ha spiegato compiutamente perché non era possibile procedere a una diminuzione dell'assegno, ma non ha fatto cenno ad alcuna ragione idonea a motivare il rigetto della contrapposta pretesa. Il rigetto del motivo di appello presentato sul punto dalla risulta così non giustificato, perché la Parte_1 lettura della decisione impugnata rende percepibili le ragioni di diniego dell'incremento, ma non consente di capire i motivi per cui i giudici distrettuali hanno ritenuto di non riconoscere l'aumento sollecitato dalla madre. Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda. Rimane perciò viziata, anche per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dalla Corte di merito a proposito della possibilità di riconoscere un incremento dell'assegno di mantenimento per i figli”.
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2024 ha riassunto il Parte_1 giudizio ai fini dell'esatta quantificazione dell'assegno, posto a carico di CP
, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, dovendosi tenere conto delle
[...] variazioni delle condizioni patrimoniali (ed eventualmente reddituali) del CP conseguenti al decesso del genitore, . Persona_3
pagina 7 di 12 Si è costituito chiedendo che sia rideterminato l'ammontare del CP contributo complessivo al mantenimento del solo figlio , attualmente Per_1 convivente con la madre, in misura non superiore all'importo stabilito dal
Tribunale di Padova nella sentenza di separazione, e confermato dalla Corte di appello di Venezia nella sentenza n. 2095/2022, da versarsi direttamente al figlio,
e che nulla sia invece disposto in favore del figlio in quanto Per_2 autosufficiente.
Con ordinanza del 24 ottobre 2024 la Corte, ritenendo di dovere procedere all'accertamento delle variazioni delle condizioni patrimoniali e reddituali del
, conseguenti al decesso del genitore, al fine di parametrare il CP contributo di mantenimento riguardo a queste nuove condizioni, come richiesto dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di rinvio, ha ordinato ad di CP esibire: la dichiarazione di successione di;
le sue dichiarazioni dei Persona_3 redditi degli ultimi tre anni;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari a lui intestati degli ultimi tre anni.
All'esito di tale produzione, all'udienza del 25 giugno 2025 le parti hanno proceduto alla discussione e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
A questo Giudice del rinvio è chiesto di stabilire se la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, posto a carico di , possa essere CP incrementata in considerazione della modifica delle condizioni patrimoniali del predetto conseguenti al decesso del padre . Persona_3
Occorre premettere che in tema di assegno di mantenimento dei figli maggiorenni l'art. 337 septies c.c. non richiede espressamente, ai fini della decisione sulla spettanza dell'assegno in questione, né la valutazione della situazione economica del genitore obbligato – rilevante ai soli fini della determinazione del quantum – né il compimento di un'età determinata, dopo la quale il figlio perde il diritto al mantenimento. La norma, infatti, impone semplicemente al giudice di accertare, valutate le circostanze del caso concreto, se i figli siano o meno economicamente indipendenti.
pagina 8 di 12 L'accertamento in questione coinvolge diversi profili, fra cui quello relativo alla valutazione della condotta del figlio che ancora non ha trovato un'occupazione stabile dopo il raggiungimento della maggiore età, in quanto vi è una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione e all'educazione e diritto al mantenimento, nel senso che il dovere dei genitori di educare, istruire e mantenere i figli, previsto dall'art. 30, I comma, Cost, ricomprende anche quello di consentire loro di portare a termine un progetto formativo in linea con le loro capacità, inclinazioni e aspirazioni, tenuto conto della meritevolezza dei risultati conseguiti.
Nella fattispecie si osserva che , con invalidità certificata, Controparte_2 sebbene abbia raggiunto la maggiore età e si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, avendo da ultimo reperito un lavoro part- time a tempo determinato presso una società di distribuzione di prodotti di elettronica ed elettrodomestici (Unieuro), non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economico reddituale.
Lo stesso manifesta la sua preoccupazione per la situazione del CP figlio proprio affermando che non ci sia certezza che il rapporto Per_1 lavorativo continuerà nel futuro (pag. 5 comparsa in riassunzione).
Quanto a , lo stesso risulta residente con la madre Controparte_3 [...]
(doc. h fascicolo di parte riassumente) e la circostanza che egli Parte_1 frequenti la facoltà di ingegneria presso l'Accademia Militare di Modena, percependo una retribuzione mensile, permette di affermare, conformemente al resistente (pag. 5 comparsa in riassunzione), che vi siano delle buone prospettive di indipendenza economica ma non che egli l'abbia raggiunta, tenuto anche conto che allo stato frequenta il secondo anno di corso. Per_2
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il mantenimento del figlio resta a carico dei genitori fintanto che non si sia esaurito in congruo termine, la fase di formazione e inserimento nel mondo del lavoro (Cass. n. 35494/2023).
Venendo, ora, ad affrontare l'accertamento demandato a questa Corte di verificare se le nuove condizioni patrimoniali e reddituali di CP impongano e giustifichino l'aumento dell'assegno mensile in favore dei figli, si pagina 9 di 12 deve dare atto che nel corso del presente giudizio di rinvio è stato ordinato ad di esibire la dichiarazione di successione di;
le CP Persona_5 sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari a lui intestati degli ultimi tre anni.
Orbene, da tale documentazione risulta in modo incontrovertibile che l'odierno resistente è divenuto proprietario, assieme al fratello , di Controparte_4 numerosi fabbricati e terreni, classificati a seminativo, seminativo arboreo, vigneto, immobili di cui era precedentemente proprietario e che Persona_3 erano utilizzati per la sua impresa individuale (come già accertato dalla Guardia di Finanza e indicato nella relazione depositata nel giudizio di primo grado).
Si deve, però, rilevare che il valore dei terreni non appare dirimente nella fattispecie atteso che si tratta di fattori di produzione che sono utilizzati per la gestione dell'azienda agricola e che non determinano un significativo mutamento della capacità reddituale di . CP
Tali mutamenti non emergono neanche dall'esame delle denunce dei redditi di
, tenendo, però, presente che l'imprenditore agricolo nella CP dichiarazione dei redditi non indica il proprio reddito effettivo, ma il reddito agrario.
Diversamente, dall'esame degli estratti dei conti correnti intestati ad CP
, a e alla
[...] Controparte_9 Controparte_4
si evince una maggiore disponibilità economica del
[...]
, sia in considerazione dei bonifici ricevuti dal (settembre 2022; CP CP ottobre 2022; ottobre 2023) e dalla società semplice, di cui il è socio CP insieme al fratello , provenienti dal conto corrente di CP_4 Controparte_9
(febbraio 2023; novembre 2023; febbraio 2024), sia in considerazione
[...] dei numerosi prelievi in contanti effettuati sia dal conto corrente di
[...]
(dal luglio 2022 fino al luglio 2024) che da quello della società Controparte_9 semplice (agosto 2023 e dall'aprile 2024), prelievi che presumibilmente sono stati effettuati da entrambi i soci per le proprie esigenze personali, in assenza di diverse causali.
pagina 10 di 12 Tenuto conto che il contributo al mantenimento dei figli da parte del genitore è un obbligo che persiste e può variare in base a diversi fattori, tra cui l'età e il reddito del figlio, nonché la situazione economica dei genitori, ritiene il Collegio che la misura dell'assegno di mantenimento, nella fattispecie, possa essere determinato, come già stabilito nella sentenza del Tribunale di Padova, nella misura di euro 400,00 mensili per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie, in quanto, a fronte della maggiori disponibilità economiche di , che potrebbero giustificare CP un aumento dell'assegno rispetto a quanto stabilito dal Giudice di primo grado, occorre tenere in considerazione e comparare le risorse economiche di Per_1
e che, seppur non permettano di ritenere sussistente la loro Controparte_3 autosufficienza economica, consentono agli stessi di fare parzialmente fronte alle loro esigenze personali.
Alla luce dell'esito della controversia e tenuto conto della particolarità dell'oggetto del giudizio, stante le vicende che hanno modificato le situazioni patrimoniali dei soggetti interessati, nonché in considerazione del fatto che sono state riconosciute e respinte reciproche pretese, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei vari gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio,
- dichiara tenuto a versare a , entro il giorno CP Parte_1
10 di ogni mese a titolo di concorso al mantenimento dei figli e Per_1
la somma di euro 400,00 ciascuno, importo soggetto ad Per_2 automatico adeguamento alle variazioni annuali dell'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal luglio 2021, data della pronuncia di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei vari gradi di giudizio.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
pagina 11 di 12 Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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