Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 22/01/2026, n. 261
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Altro
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dato che la contribuente ha effettuato una definizione agevolata e l'Agenzia delle Entrate non si è opposta.

  • Altro
    Intervenuta rottamazione da parte coobbligata solidale

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dato che la contribuente ha effettuato una definizione agevolata e l'Agenzia delle Entrate non si è opposta.

  • Altro
    Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dato che la contribuente ha effettuato una definizione agevolata e l'Agenzia delle Entrate non si è opposta.

  • Altro
    Condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 22/01/2026, n. 261
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 261
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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