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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 22/01/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3231/2020 depositato il 15/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 258/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 06/03/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180081822336 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2000 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento n.09720180081822336, notificata in data 20/10/2018, nonché avverso la conseguente comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria fascicolo 2019/412930 documento
09776201900014938000 notificata in data 26/10/2019 nonché avverso il preavviso di fermo amministrativo fascicolo 2019/000181979 documento 09780201900073023000 notificato in data 03/10/2019 – relativi all' imposta di successione anno 2000 - emesso dall'Agenzia delle Entrate – OS -, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la Sig.ra Ricorrente_1 con il quale in via preliminare e pregiudiziale eccepiva la mancata notifica della cartella di pagamento. Eccepiva, altresì,
l'illegittimità della pretesa e di conseguenza degli altri due atti.
Nelle conclusioni chiedeva: 1) l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella di pagamento n.
09720180081822336, notificata in data 20/10/2018, nonché della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria fascicolo 2019/412930 documento 09776201900014938000 notificata in data 26/10/2019, nonché del preavviso di fermo amministrativo fascicolo 2019/000181979 documento 09780201900073023000 notificato in data 03/10/2019, per mancata notifica della cartella prodromica;
2) in via subordinata, che fosse annullata la cartella di pagamento n. 09720180081822336, notificata in data 20/10/2018, nonché della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria fascicolo 2019/412930 documento 09776201900014938000 notificata in data 26/10/2019, nonché del preavviso di fermo amministrativo fascicolo 2019/000181979 documento 09780201900073023000 notificato in data 03/10/2019, per intervenuta rottamazione da parte coobbligata solidale Nominativo_1 della cartella n.10620080001510384; 3) che fosse condannata l'Agenzia delle Entrate di Taranto e l'Agenzia OS al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. ; 4) in ogni caso, che fosse condannata l'Agenzia delle Entrate di Taranto e l'Agenzia OS al pagamento delle spese e competenze del procedimento da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con controdeduzioni datate 11/02/2020 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto con le quali precisava in via preliminare la violazione dell'art.17-bis del D.Lgs. n.546/1992.
Evidenziava la validità della notifica della cartella di pagamento eccependo la tardività del ricorso.
Con Nota di Precisazione depositata in data 29/11/2019 , la ricorrente spiegava di aver limitato la domanda alla sola cartella, e specificava che i due atti consequenziali erano stati indicati in ricorso al solo fine di compiutamente illustrare la vicenda.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.258 emessa in data 17/02/2020 rigettava il ricorso e condannava la parte ricorrente a rifondere all'Ufficio resistente le spese processuali, che liquidava in € 2.500,00.
Proponeva appello la Sig.ra Ricorrente_1, con il quale ripercorreva le stesse difese di prime cure e nelle conclusioni chiedeva la riforma della Sentenza impugnata e la condanna dell'Agenzia delle Entrate di
Taranto e dell'Agenzia OS al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Con controdeduzioni del 29/01/2021 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto – e contrastava punto per punto l'appello proposto e nelle conclusioni chiedeva: -)in via pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello, per violazione del combinato disposto dell'art.24 e 57 del D.Lgs. n.546 del 1992; -) in via preliminare, la riunione, ai sensi dell'articolo 29 del D.
Lgs. n.546 del 1992, dell'appello proposto avverso la medesima cartella di pagamento ed incardinato innanzi alla CTR Puglia – Sez. distaccata di Taranto – R.G. 3041/2020 per evidente connessione oggettiva;
-) in via meramente gradata, il rigetto del gravame;
-) la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con Istanza del 25/07/2023 la Sig.ra Ricorrente_1 depositava documentazione da cui emergeva la definizione agevolata effettuata e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta definizione agevolata ex legge 197/2020.
All'udienza del 22 DICEMBRE 2025 il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate di Taranto non si opponeva alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata ex l. 197/2020. Il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la richiesta agli atti della contribuente di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata e la dichiarazione resa in udienza dall'Agenzia delle Entrate di Taranto di non opposizione alle avverse richieste, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3231/2020 depositato il 15/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 258/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 06/03/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180081822336 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2000 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento n.09720180081822336, notificata in data 20/10/2018, nonché avverso la conseguente comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria fascicolo 2019/412930 documento
09776201900014938000 notificata in data 26/10/2019 nonché avverso il preavviso di fermo amministrativo fascicolo 2019/000181979 documento 09780201900073023000 notificato in data 03/10/2019 – relativi all' imposta di successione anno 2000 - emesso dall'Agenzia delle Entrate – OS -, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la Sig.ra Ricorrente_1 con il quale in via preliminare e pregiudiziale eccepiva la mancata notifica della cartella di pagamento. Eccepiva, altresì,
l'illegittimità della pretesa e di conseguenza degli altri due atti.
Nelle conclusioni chiedeva: 1) l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella di pagamento n.
09720180081822336, notificata in data 20/10/2018, nonché della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria fascicolo 2019/412930 documento 09776201900014938000 notificata in data 26/10/2019, nonché del preavviso di fermo amministrativo fascicolo 2019/000181979 documento 09780201900073023000 notificato in data 03/10/2019, per mancata notifica della cartella prodromica;
2) in via subordinata, che fosse annullata la cartella di pagamento n. 09720180081822336, notificata in data 20/10/2018, nonché della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria fascicolo 2019/412930 documento 09776201900014938000 notificata in data 26/10/2019, nonché del preavviso di fermo amministrativo fascicolo 2019/000181979 documento 09780201900073023000 notificato in data 03/10/2019, per intervenuta rottamazione da parte coobbligata solidale Nominativo_1 della cartella n.10620080001510384; 3) che fosse condannata l'Agenzia delle Entrate di Taranto e l'Agenzia OS al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. ; 4) in ogni caso, che fosse condannata l'Agenzia delle Entrate di Taranto e l'Agenzia OS al pagamento delle spese e competenze del procedimento da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con controdeduzioni datate 11/02/2020 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto con le quali precisava in via preliminare la violazione dell'art.17-bis del D.Lgs. n.546/1992.
Evidenziava la validità della notifica della cartella di pagamento eccependo la tardività del ricorso.
Con Nota di Precisazione depositata in data 29/11/2019 , la ricorrente spiegava di aver limitato la domanda alla sola cartella, e specificava che i due atti consequenziali erano stati indicati in ricorso al solo fine di compiutamente illustrare la vicenda.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.258 emessa in data 17/02/2020 rigettava il ricorso e condannava la parte ricorrente a rifondere all'Ufficio resistente le spese processuali, che liquidava in € 2.500,00.
Proponeva appello la Sig.ra Ricorrente_1, con il quale ripercorreva le stesse difese di prime cure e nelle conclusioni chiedeva la riforma della Sentenza impugnata e la condanna dell'Agenzia delle Entrate di
Taranto e dell'Agenzia OS al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Con controdeduzioni del 29/01/2021 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto – e contrastava punto per punto l'appello proposto e nelle conclusioni chiedeva: -)in via pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello, per violazione del combinato disposto dell'art.24 e 57 del D.Lgs. n.546 del 1992; -) in via preliminare, la riunione, ai sensi dell'articolo 29 del D.
Lgs. n.546 del 1992, dell'appello proposto avverso la medesima cartella di pagamento ed incardinato innanzi alla CTR Puglia – Sez. distaccata di Taranto – R.G. 3041/2020 per evidente connessione oggettiva;
-) in via meramente gradata, il rigetto del gravame;
-) la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con Istanza del 25/07/2023 la Sig.ra Ricorrente_1 depositava documentazione da cui emergeva la definizione agevolata effettuata e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta definizione agevolata ex legge 197/2020.
All'udienza del 22 DICEMBRE 2025 il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate di Taranto non si opponeva alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata ex l. 197/2020. Il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la richiesta agli atti della contribuente di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata e la dichiarazione resa in udienza dall'Agenzia delle Entrate di Taranto di non opposizione alle avverse richieste, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, Spese compensate.