Art. 17.
Per l'anno 1981 e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle forze armate per il concorso alla protezione civile e il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamita', per l'acquisizione di beni mobili e immobili, attrezzature e servizi.
Si applicano le disposizioni contenute mel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e nell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 , e successive modificazioni.
Per ognuno degli anni 1982 e 1983 e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Per l'anno 1981 e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle forze armate per il concorso alla protezione civile e il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamita', per l'acquisizione di beni mobili e immobili, attrezzature e servizi.
Si applicano le disposizioni contenute mel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e nell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 , e successive modificazioni.
Per ognuno degli anni 1982 e 1983 e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.