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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 18/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 198/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. MAURA MANZI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. n. 198/2025 promossa da:
(C.F: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via Paganica n.13 presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Di Rocco, che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 12.02.2025, e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario a L'Aquila in data 08.07.2007 e che in costanza di matrimonio sono nati i figli (nato a [...] il Per_1
21.12.2011) e (nato a [...] il [...]), chiedevano congiuntamente Per_2
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 12.03.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4, IV comma, c.p.c., si osserva che i minori non sono stati ascoltati in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio a L'Aquila in data 08.07.2007 (trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (n.28 P.2 S.A. Vol.3 Uff. 3 Anno 2007) e che in costanza di matrimonio sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
29.03.2013), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di
L'Aquila di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare sita in Scoppito, Via Santa Maria a Colle n.71 resterà nella esclusiva disponibilità del Sig. , avendo la Sig.ra optato per una Parte_2 Parte_1 soluzione alternativa più gestibile e logisticamente più comoda in L'Aquila, già individuata in un appartamento sito in Pettino, Via Brasile n.2;
3) i figli minor i e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione sita in L'Aquila, loc. Pettino, Via Brasile n.2 ovvero in quella diversa ove la Sig.ra Parte_1
intendesse successivamente trasferirsi;
4) il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé con i figli, salvo diverso e migliore accordo tra le parti che tenga conto dell'interesse de i minori e delle esigenze lavorative di ambo le parti, viene così regolato: (i) a week end alternati dall'uscita della scuola del venerdì al lunedì mattina;
(ii) un pomeriggio infrasettimanale (di massima il mercoledì) con pernotto nella settimana nella quale i ragazzi trascorrono il weekend con il padre e due pomeriggi infrasettimanali (di massima il lunedì ed il mercoledì) con pernotto in quella nella quale lo trascorrono con la madre;
(iv) ad anni alterni nei giorni del 24/25 dicembre;
31 dicembre/1 gennaio;
5/6 gennaio, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli più giorni consecutivi da concordare entro il 30.11 di ogni anno;
(v) ad anni alterni nel giorno di Pasqua ovvero d i Pasquetta, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli più giorni consecutivi;
(vi) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni (così come per la madre), anche frazionati in due settimane, da concordare entro il 31.05. di ogni anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con reciproco obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione;
5) durante i periodi di rispettiva spettanza ciascuno dei genitori si farà carico di accompagnare i figli alle attività sportive nonché ludico/ricreative;
6) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, il giorno del proprio compleanno mentre quello dei minori verrà trascorso preferibilmente insieme;
7) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti le quali si impegnano a collaborare nella gestione dei figli ed a concertare tutte le decisioni che li riguardano nell'interesse di e e nel rispetto delle attitudini ed Per_1 Per_2 inclinazioni dei minori;
8) le parti si impegnano reciprocamente ad introdurre con gradualità eventuali terze persone nella vita dei figli al fine di evitare confusione nei ruoli genitoriali di riferimento;
9) il Sig. corrisponderà entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata Parte_2 alla Sig.ra la somma di € 600,00 rivalutabile ISTAT per il mantenimento Parte_1 ordinario dei figli mediante accredito su c/c che la stessa aprirà a suo nome;
10) le spese straordinarie relative ai minori verranno sostenute dai genitori in ragione del
50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di
L'Aquila;
11) l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli verrà percepito in via esclusiva dalla
Sig.ra ed a tal fine il Sig. si impegna a sottoscrivere Parte_1 Parte_2 eventuale modulistica necessaria;
12) l'autovettura Fiat 500 tg. FB504XJ, formalmente intestata alla Sig.ra Persona_3
(madre del Sig. ) resterà nella esclusiva disponibilità della Sig.ra Parte_2 [...]
, con impegno a carico di quest'ultima ad effettuare il passaggio di proprietà a Parte_1
suo nome e con formalizzato obbligo di manleva verso la intestataria per qualsivoglia onere/responsabilità connesso e conseguente alla circolazione del mezzo;
13) le somme giacenti sul c/c cointestato verranno divise tra le parti al 50% al pari CP_1 degli investimenti collegati al conto;
14) le parti si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
15) le parti restano solidalmente obbligate al pagamento delle spese legali.
Spese compensate.
Così deciso in videoconferenza il 14 marzo 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. MAURA MANZI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. n. 198/2025 promossa da:
(C.F: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via Paganica n.13 presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Di Rocco, che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 12.02.2025, e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario a L'Aquila in data 08.07.2007 e che in costanza di matrimonio sono nati i figli (nato a [...] il Per_1
21.12.2011) e (nato a [...] il [...]), chiedevano congiuntamente Per_2
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 12.03.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4, IV comma, c.p.c., si osserva che i minori non sono stati ascoltati in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio a L'Aquila in data 08.07.2007 (trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (n.28 P.2 S.A. Vol.3 Uff. 3 Anno 2007) e che in costanza di matrimonio sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
29.03.2013), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di
L'Aquila di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare sita in Scoppito, Via Santa Maria a Colle n.71 resterà nella esclusiva disponibilità del Sig. , avendo la Sig.ra optato per una Parte_2 Parte_1 soluzione alternativa più gestibile e logisticamente più comoda in L'Aquila, già individuata in un appartamento sito in Pettino, Via Brasile n.2;
3) i figli minor i e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione sita in L'Aquila, loc. Pettino, Via Brasile n.2 ovvero in quella diversa ove la Sig.ra Parte_1
intendesse successivamente trasferirsi;
4) il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé con i figli, salvo diverso e migliore accordo tra le parti che tenga conto dell'interesse de i minori e delle esigenze lavorative di ambo le parti, viene così regolato: (i) a week end alternati dall'uscita della scuola del venerdì al lunedì mattina;
(ii) un pomeriggio infrasettimanale (di massima il mercoledì) con pernotto nella settimana nella quale i ragazzi trascorrono il weekend con il padre e due pomeriggi infrasettimanali (di massima il lunedì ed il mercoledì) con pernotto in quella nella quale lo trascorrono con la madre;
(iv) ad anni alterni nei giorni del 24/25 dicembre;
31 dicembre/1 gennaio;
5/6 gennaio, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli più giorni consecutivi da concordare entro il 30.11 di ogni anno;
(v) ad anni alterni nel giorno di Pasqua ovvero d i Pasquetta, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli più giorni consecutivi;
(vi) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni (così come per la madre), anche frazionati in due settimane, da concordare entro il 31.05. di ogni anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con reciproco obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione;
5) durante i periodi di rispettiva spettanza ciascuno dei genitori si farà carico di accompagnare i figli alle attività sportive nonché ludico/ricreative;
6) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, il giorno del proprio compleanno mentre quello dei minori verrà trascorso preferibilmente insieme;
7) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti le quali si impegnano a collaborare nella gestione dei figli ed a concertare tutte le decisioni che li riguardano nell'interesse di e e nel rispetto delle attitudini ed Per_1 Per_2 inclinazioni dei minori;
8) le parti si impegnano reciprocamente ad introdurre con gradualità eventuali terze persone nella vita dei figli al fine di evitare confusione nei ruoli genitoriali di riferimento;
9) il Sig. corrisponderà entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata Parte_2 alla Sig.ra la somma di € 600,00 rivalutabile ISTAT per il mantenimento Parte_1 ordinario dei figli mediante accredito su c/c che la stessa aprirà a suo nome;
10) le spese straordinarie relative ai minori verranno sostenute dai genitori in ragione del
50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di
L'Aquila;
11) l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli verrà percepito in via esclusiva dalla
Sig.ra ed a tal fine il Sig. si impegna a sottoscrivere Parte_1 Parte_2 eventuale modulistica necessaria;
12) l'autovettura Fiat 500 tg. FB504XJ, formalmente intestata alla Sig.ra Persona_3
(madre del Sig. ) resterà nella esclusiva disponibilità della Sig.ra Parte_2 [...]
, con impegno a carico di quest'ultima ad effettuare il passaggio di proprietà a Parte_1
suo nome e con formalizzato obbligo di manleva verso la intestataria per qualsivoglia onere/responsabilità connesso e conseguente alla circolazione del mezzo;
13) le somme giacenti sul c/c cointestato verranno divise tra le parti al 50% al pari CP_1 degli investimenti collegati al conto;
14) le parti si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
15) le parti restano solidalmente obbligate al pagamento delle spese legali.
Spese compensate.
Così deciso in videoconferenza il 14 marzo 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli