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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2251/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(c.f. ), deceduto in corso di causa il Parte_1 C.F._1 18.11.2021; proseguita dagli eredi (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. e (c.f.
[...] C.F._3 Parte_4
), quest'ultimo ammesso al gratuito patrocinio, tutti con il patrocinio dell'avv. C.F._4 EVA LANA, elettivamente domiciliati presso il difensore in Ragusa, Corso Italia n. 236;
ATTORI contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. TE C.F._5
MARIACHIARA GRAVAGNA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Pozzallo, via E. Giunta n. 78;
(c.f. ); Parte_5 C.F._6 CONVENUTI
OGGETTO: Successione ereditaria
CONCLUSIONI
Per le parti attrici (atto di citazione): accertare e dichiarare l'effettiva ed esclusiva proprietà dei genitori delle somme (22.928,55 euro= 8.000,00 + 7.000,00 + 7.928,00) depositate dal momento dell'accensione nel libretto postale n. 43125092, formalmente cointestato al padre e ai due figli ( e ), presso Poste Italiane di CP_1 Pt_5
Pozzallo, e della proprietà del solo padre delle successive somme pensionistiche e previdenziali (31.220,00 euro) ivi accreditate fino al suo decesso, avvenuto in data 01.07.2014; 2) accertare i prelievi fatti da e , pari ad un totale di 38.049,51 (ovvero 29.000,00 euro Pt_5 TE prelevati mentre il padre era in vita e 9.049,51 prelevati dopo il decesso); accertare i mesi effettivi di permanenza in casa di riposo del padre, chiedendone dimostrazione documentata al sig. e alla Pt_5 sig.ra e che siano stati destinati e pagati 1.000,00 euro mensili per le rette alla TE casa di riposo con la stessa provvista del conto cointestato padre e due figli. 4) dichiarare che l'asse ereditario è pari a 50.705,80 euro (al netto delle rette e comprensivo di 528,00 euro nel libretto bancario n. 023 550 0000842 42) salve ulteriori maggiori somme in altri rapporti di credito personali
o comuni dei genitori, ulteriormente da dividere e attribuire per legittima quota ereditaria. 5)
pagina 1 di 7 dichiarare il diritto dell'attore a ricevere in restituzione la somma di 16.725,66 euro, pari ad 1/3 della somma di 50.177,00 euro, considerato asse ereditario al netto delle rette per la casa di riposo del padre, secondo la quota legittima di legge 6) conseguentemente condannare il fratello e la Pt_5 sorella alla restituzione complessiva di 16.725,66 euro, ovvero 8.362,83 euro a carico di CP_1 ciascuno (= 9.059,00 dal residuo dei 27.177,00 +7.666,66 dai prelievi di 23.000), somma indebitamente sottratta e spettante al fratello IO come legittima quota di successione, nonché il pagamento aggiuntivo degli interessi legali dall'apertura della successione all'intero soddisfo. 7) Disporre la divisione della somma di 528,00 euro presente nel libretto bancario dei due genitori presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, sede di Pozzallo e la conseguente attribuzione di 176,00 euro, pari a 1/3 al sig. . Parte_1
Per la convenuta : TE
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art 164 c.p.c. per indeterminatezza e genericità della causa petendi;
- relativamente alla posizione della convenuta dichiarare la TE nullità della domanda ex art 164 c.p.c. per indeterminatezza del petitum laddove l'attore non specifica compiutamente quanto sarebbe stato dalla stessa prelevato indebitamente dal libretto di risparmio n.
43125092 acceso presso Poste Italiane e cointestato tra , e TE Parte_5
; - in subordine, nel merito, accertare lo scopo di liberalità del sig. Controparte_2 CP_2
nella cointestazione del libretto postale n. 43125092 con i figli e
[...] TE
; - dichiarare la sig.ra legittima cointestataria del libretto Parte_5 TE postale n. 43125092 e, pertanto, autorizzata ad operare sul conto, compresa la possibilità di effettuare prelievi;
- dichiarare, limitatamente al libretto postale n. 43125092 che è caduto in successione soltanto 1/3 del saldo attivo presente sul libretto postale al momento della morte del sig. CP_2 ; - con il favore delle spese e dei compensi difensivi.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.7.2020, conveniva in giudizio i fratelli Parte_1
e al fine di ottenere la restituzione della quota di propria Parte_5 TE spettanza sulle somme contenute nel libretto postale n. 43125092, formalmente cointestato ai due convenuti e al padre , deceduto in data 1.7.2014, oggetto dei prelievi effettuati Controparte_2 dai fratelli prima e dopo il decesso del padre.
Segnatamente, l'attore deduceva che il padre e la madre erano Controparte_2 Persona_1 contitolari di un libretto di risparmio acceso presso le Poste Italiane, ove venivano accreditate le rispettive pensioni, e di un libretto di deposito al risparmio unico presso la Banca Agricola Popolare di
Ragusa. In data 28.1.2014 i convenuti conducevano il padre presso l'Istituto di credito Poste Italiane e gli facevano prelevare, all'insaputa della moglie cointestataria e dell'odierno attore, la somma di € 8.000,00 dal libretto postale;
contestualmente, apriva presso lo stesso istituto il Controparte_2 nuovo libretto di risparmio n. 43125092, che cointestava a sé stesso e ai figli e ove Pt_5 CP_1 versava l'importo prelevato e ove altresì ordinava il trasferimento della ulteriore somma di € 7.000,00 dal libretto bancario sempre cointestato con la moglie. In data 11.2.14 prelevava Controparte_2 dal libretto postale in contitolarità con l'ulteriore somma di € 9.928,55, di cui € 7.928,55 Persona_1 venivano depositati sul libretto cointestato con i due figli. Le somme dovevano essere impiegate dagli odierni convenuti per provvedere al pagamento delle rette mensili della casa di riposo ove il era stato nel frattempo trasferito (fine gennaio 2014). CP_2
Al termine di tali operazioni, il libretto postale cointestato a e Controparte_2 Persona_1 risultava svuotato, sul libretto bancario comune residuavano € 144,51, mentre il libretto cointestato al e ai figli e presentava un saldo di € 22.928,55. A tali ultime somme si CP_2 Pt_5 CP_1 CP_ aggiungevano gli accrediti mensili delle pensioni paterne, nonché un accredito erogato dall' pari ad pagina 2 di 7 € 25.356,00 a titolo di conguaglio di arretrati per l'indennità di accompagnamento. Dal marzo del 2014, i cointestatari e effettuavano diversi prelievi sul conto, di Parte_5 TE ammontare di molto superiore rispetto a quanto necessario per il pagamento delle rette dalla casa di riposo, prelievi continuati anche dopo il decesso del padre, avvenuto l'1.7.2014.
Nel frattempo, privata di tutti i suoi risparmi e delle sostanze necessarie a provvedere ai Persona_1 propri bisogni quotidiani, chiedeva ai figli la restituzione di metà delle somme prelevate dai libretti cointestati con il marito, sporgendo anche formale denuncia nei loro confronti, ma tale richiesta restava inevasa;
la stessa decedeva in data 11.8.2016.
Promosso e fallito il tentativo di mediazione obbligatoria, instaurava il presente Parte_1 giudizio al fine di ottenere la restituzione delle quote di propria spettanza detenute dai fratelli e in qualità di erede legittimo di e Parte_5 TE Controparte_2
deceduti entrambi senza lasciare testamento;
deduce parte attrice in citazione di agire per Persona_1 la ricostituzione dell'asse ereditario monetario, mediante la restituzione di tutte le somme indebitamente sottratte in anticipo dagli altri coeredi (fratello e sorella) ed in misura eccedente alle loro quote legittime, attraverso i prelievi dai risparmi dei genitori e del solo padre.
Costituitasi in lite, preliminarmente eccepiva la nullità della domanda attorea per TE indeterminatezza e genericità della causa petendi e per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito, deduceva che la cointestazione di un libretto attribuisce a ciascun cointestatario il diritto di disporre liberamente delle somme ivi contenute in presenza del consenso espresso o tacito degli altri, e nel caso specifico il padre aveva autorizzato ogni operazione effettuata sul conto dai figli;
inoltre, affermava che la cointestazione del libretto n. 43125092 costituiva una liberalità indiretta che e Controparte_2 intendevano compiere nei confronti dei tre figli, poi realizzata nei confronti dei soli Persona_1
e a seguito del rifiuto della cointestazione da parte dell'odierno attore e della madre. Pt_5 CP_1
Con ordinanza del 13.10.2021 il Giudice ordinava ex art. 210 cpc agli uffici di Poste Italiane di comunicare i nominativi degli esecutori materiali dei prelievi dal libretto postale di risparmio n. 43125092.
In data 22.2.2022 si costituivano in giudizio, mediante comparsa di intervento volontario, gli eredi e dichiarando il decesso dell'attore Parte_2 Parte_3 Parte_4
avvenuto in data 18.11.2021, e il loro interesse alla prosecuzione del giudizio in Parte_1 qualità di suoi eredi;
nel merito, si riportavano alle difese e richieste del loro dante causa.
Successivamente, assunte le prove testimoniali ammesse ed effettuato un infruttuoso tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione il 3.7.2024 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparsa e repliche.
La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , che non si è costituito Parte_5 in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Sempre in via preliminare, si reputa infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della causa petendi. La giurisprudenza, invero, afferma che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
“l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163, cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. n. 11751/2013).
Parte convenuta valorizza l'atecnica doglianza dell'attore della lesione della propria quota legittima da parte del fratello e della sorella , con riferimento alle somme di risparmi e pensioni Pt_5 CP_1
pagina 3 di 7 dei genitori e successivi accrediti pensionistici previdenziali del padre, fatte confluire da rapporti di credito dei genitori nell'ultimo libretto postale, ma è evidente, dal tenore di tutto l'atto di citazione, che non è in discussione la tutela della posizione di legittimario, mai discorrendosi di donazioni o disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, sibbene la tutela dei diritti come erede legittimo.
L'attore pone cioè a fondamento della sua domanda la sua indubbia e incontestata qualità di erede legittimo di e la domanda va dunque interpretata come azione di Controparte_2 Persona_1 petizione di eredità volta a conseguire la quota di pertinenza delle somme giacenti sul conto corrente postale, indebitamente prelevate dai fratelli coeredi sia prima che dopo la morte dei genitori.
La giurisprudenza da tempo consolidata sull'art. 533 c.c. consente di chiedere sia la quota sia il valore di essa (Cass. 6 aprile 1960 n. 796) e, non contestandosi la qualità di erede, la domanda può assumere natura di accertamento o recuperatoria. L'azione di petizione ereditaria, prevista dall'art. 533 cod. civ. ha natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditari, con la conseguenza che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, in quanto la mancata contestazione della detta qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità fermo restando l'onere della dimostrazione - nei limiti relativi alla difesa della controparte - dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione (Cass. 5304/1984).
La petizione dell'eredità che, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., consente di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, può assumere natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria, ritenendosi che la domanda di divisione dell'asse ereditario - configurando l'azione di cui all'art. 533 cod. civ. - postula l'accertamento, fra l'attivo ereditario, anche del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte (Cass. 24034/2004).
L'azione di cui all'art. 533 c.c. si configura, quindi, non solo quando la stessa tenda al recupero della proprietà o di altri diritti reali, ma anche nel caso in cui l'erede intenda assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al de cuius, ove si tratti di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al de cuius. L'erede può reclamare con l'hereditatis petitio - azione nella quale l'erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo - solo i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario, compresi diritti di credito appartenenti al de cuius, anche se derivanti dall'illegittimo prelievo da parte di un cointestatario, senza tenere conto del rapporto interno che individua la titolarità sostanziale delle somme depositate (arg. Cass. 20024/2020, in motivazione).
Allo stesso modo, deve essere rigettata la domanda di nullità dell'atto citazione per indeterminatezza dell'oggetto limitatamente alla posizione di L'attore ha, infatti, provveduto a TE quantificare la somma complessiva di cui ha chiesto la restituzione, formulando altresì istanza di esibizione a Poste Italiane, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al fine di individuare gli esecutori materiali dei singoli prelievi e i rispettivi obblighi restitutori.
Nel merito, parte attrice ha allegato e provato gli elementi costitutivi del suo diritto alla quota di 1/3 delle somme contenute nel libretto postale n. 43125092, cointestato a , Controparte_2
e ovvero la titolarità sostanziale delle somme, tutta Parte_5 TE riconducibile ai suoi genitori, ed i prelievi appropriativi (incontestati) fatti da e Parte_5
. TE
pagina 4 di 7 La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso (Cass. n. 29324/2021). Parte attrice ha superato la presunzione di contitolarità delle somme contenute nel libretto di risparmio n. 43125092 in capo a , e Controparte_2 Parte_5
nella misura di 1/3 ciascuno, dimostrando che tale conto era alimentato in via TE esclusiva con proventi di e anche su tale punto, del resto, non cade Controparte_2 Persona_1 alcuna contestazione.
In particolare, dalla documentazione di Poste Italiane relativa ai movimenti del libretto postale in questione, prodotta dall'attore, si evince che:
- il primo versamento su tale libretto, pari ad € 8.000,00, veniva effettuato da in Controparte_2 data 28.1.2014 con denaro proveniente dal libretto postale di risparmio n. 21839889, cointestato allo stesso e a CP_2 Persona_1
- il secondo accredito, pari ad € 7.000,00, veniva effettuato in data 5.5.2014 su ordine di trasferimento di dal libretto bancario di deposito al risparmio n. 023 550 0000842 42, Controparte_2 cointestato allo stesso e a;
CP_2 Persona_1
- il terzo versamento, pari ad € 7.928,55, veniva effettuato da in data 11.2.2014 Controparte_2 con denaro proveniente dal libretto postale di risparmio n. 21839889, cointestato con la moglie;
- successivamente, confluivano nel libretto anche gli accrediti di pensione di dei Controparte_2 mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2014, per un totale di € 5.864,00, nonché un accredito erogato CP_ dall' in data 2.5.2014, pari ad € 25.356,00, a titolo di conguaglio per arretrati di indennità di accompagnamento dello stesso . CP_2
Pertanto, nonostante la formale cointestazione del libretto di risparmio n. 43125092 in capo a
, e le somme ivi confluite risultano di Controparte_2 Parte_5 TE esclusiva proprietà di e, in parte più piccola, di . Controparte_2 Persona_1
Non può accogliersi la ricostruzione di parte convenuta in base alla quale la cointestazione del libretto n. 43125092 a e integri una donazione indiretta voluta dal Parte_5 TE padre nei confronti dei due figli, donazione che avrebbe coinvolto, stando alla tesi della convenuta, anche beni altrui, ovvero le sostanze della coniuge, in difetto del consenso di quest'ultima.
L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. n. 25684/2021). Le parti convenute avrebbero, pertanto, dovuto dimostrare che la cointestazione del libretto fosse animata dallo spirito di liberalità di
, ma non hanno assolto a tale onere. Controparte_2
In merito, non risultano sufficienti le dichiarazioni dei testi e figli di Testimone_1 Testimone_2
e nipoti di e che affermano di essere venuti a TE Controparte_2 Persona_1 conoscenza dell'intento donativo parlandone “in famiglia” e “con i nonni”; risulta peraltro che l'intenzione sarebbe stata di beneficiare tutti i figli in parti uguali (teste : “..sapevo solo che i Tes_1 miei nonni volevano sistemare la situazione dei contanti, perché qualche anno prima avevano sistemato la situazione degli immobili;
ho avuto queste informazioni parlando con i nonni...so che l'intenzione dei figli era comune, era nel senso di accettarla (la liberalità attraverso la cointestazione), non ho parlato però con tutti i figli, cioè anche con i miei zii, lo so dalle parole del nonno...); successivamente il contrasto è avvenuto sull'operazione di cointestazione, alla quale si è opposta anche pagina 5 di 7 la madre non solo al punto da indurla a presentare querela contro i Persona_1 Parte_1 figli per lo svuotamento dei conti prima cointestati a lei e al marito.
Tali testimonianze, generiche e di dubbia attendibilità, risultano smentite dalle dichiarazioni della teste segretaria della casa di riposo Villa Alba ove era ospite il , che alla Testimone_3 CP_2 domanda “È vero o no, che in sua presenza, il sig. dopo avere rivisto la moglie in casa di CP_4 riposo, chiedeva ai figli e di provvedere alle necessità della loro madre e questi CP_1 Pt_5 rispondevano: “i soldi del libretto sono solo tuoi, non devi darli a nessuno, né a IO né alla mamma, perché servono solo a te, per pagare le rette di 1.000 euro alla Casa di Riposo e per curarti, devi pensare solo a te stesso?”, ha risposto “è vero è successo al momento del pagamento della retta, che avveniva per lo più alla presenza della figlia;
una volta ricordo che disse alla CP_1 CP_2 figlia di dare dei soldi alla moglie, ma la figlia rispondeva che i soldi dovevano servire per le sue esigenze (del padre). Ricordo che lui diceva alla figlia di prendere una parte dei soldi e darli alla moglie, perché lei (la moglie) gli diceva che era senza soldi. Ci trovavamo nella saletta quando ho sentito questo”. Da ciò si desume che non aveva rinunciato alla possibilità di disporre del suo Controparte_2 denaro (che poi non era integralmente suo, ma in parte era anche della moglie), e che al più ha inteso portare a termine l'operazione di cointestazione (strumentale al più comodo pagamento della retta della casa di riposo) anche senza l'adesione della moglie e del figlio IO, ciò che non implica necessariamente una volontà donativa rivolta solo a beneficiare due dei tre figli.
Per tutto quanto sopra esposto deve accogliersi la domanda attorea volta ad ottenere la quota di 1/3 delle somme confluite nel libretto postale n. 43125092, originariamente di proprietà di CP_2
e successivamente cointestate a , e
[...] Persona_1 Controparte_2 Parte_5
e, in parte, prelevate da questi ultimi. TE
Procedendo alla quantificazione degli obblighi restitutori, occorre anzitutto considerare che l'ammontare complessivo delle attività del libretto postale è di € 54.148,55, già al netto di € 2.000,00 destinati al pagamento della retta della casa di riposo, trattenuti dal de cuius durante il trasferimento fondi dell'11.2.14; sottraendo l'ulteriore somma di € 4.000,00 per i restanti 4 mesi di permanenza nella casa di riposto si arriva ad una somma di € 50.148,55.
Sulla base della documentazione prodotta da Poste Italiane, in adempimento dell'obbligo giudiziale di esibizione, risulta che:
- ha effettuato un totale di prelevamenti sul conto pari ad € 19.048,51 (in TE particolare, € 10.000,00 il 12.6.2014 ed € 9.048,51 il 16.2.2018), pacificamente non utilizzati, neppure in parte, per il pagamento della retta della casa di riposo (vds. prima memoria 183 cpc della convenuta);
- ha effettuato un totale di prelevamenti sul conto pari ad € 24.049,51 (in Parte_5 particolare, € 1.500,00 il 4.6.2014; € 2.500 il 5.5.2014; € 11.000,00 l'11.6.2014 ed € 9.049,51 l'11.8.2014);
A queste somme non deve aggiungersi l'importo di circa € 9.000,00, non oggetto di prelievo e giacente ancora sul conto formalmente cointestato al de cuius e ai due fratelli convenuti, in ordine al quale non sorge contestazione sul fatto che sia caduto in successione;
tale somma spetta dunque a ciascuna delle tre parti in misura pari ad un terzo. Lo stesso è a dirsi per la somma di € 528,00 giacente sul libretto bancario n. 023550 000084242, cointestato a e . Controparte_2 Persona_1
La somma € 19.048,51+ € 24.049,51+ € 9.000,00=52.098,02 è di poco superiore alla somma di 50.148,55; la differenza deve imputarsi al pagamento della retta della casa di riposo, ragionevolmente riferibile ai prelievi effettuati da . Parte_5
pagina 6 di 7 In conclusione, è tenuta al pagamento della somma di € 19.048,51/3= 6349,50 in TE favore di parte attrice.
è tenuto al pagamento di € 24.049,51 – 2.000=22049,51/3= 7349,83. Parte_5
L'accoglimento dell'azione di petizione ereditaria comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese, sicché, ove sia ordinata la restituzione di somme di denaro, sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di credito di valore (Cass. 22005/16); il dies a quo va fissato alla data di apertura della successione della madre (11.8.2016).
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo;
le stesse vanno compensate solo per metà nei confronti del contumace, che ha dimostrato solo a causa molto inoltrata adesione alla proposta conciliativa formulata da parte attrice, per un importo sostanzialmente coincidente (la quota parte dell'importo giacente sul conto + 2050); il pagamento va disposto in parte in favore dello Stato, ovvero per la difesa di (fase studio, Parte_1 introduttiva e decisionale), per la restante parte in favore dei suoi eredi, la cui ammissione va revocata per intervenuto superamento dei limiti di reddito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2251/2020, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna a corrispondere in favore solidale di TE Parte_2 Parte_3
e quali eredi legittimi di la somma di € 6349,50,
[...] Parte_4 Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione dal 12.8.2016 fino al pagamento;
condanna a corrispondere in favore solidale di Parte_5 Parte_2 Parte_3
e quali eredi legittimi di la somma di € 7349,83,
[...] Parte_4 Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione dal 12.8.2016 fino al pagamento;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di TE Parte_2
e che si liquidano in complessivi € 2.800,00, di cui € Parte_3 Parte_4
1.800,00 in favore dello Stato, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
condanna al pagamento di metà (1.400) delle spese di lite in favore di Parte_5 Parte_2
e che si liquidano nell'intero in complessivi €
[...] Parte_3 Parte_4
2.800,00, di cui € 900,00 (da corrispondere) in favore dello Stato, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
le compensa nella restante parte (1.400).
Ragusa, 07/01/2025.
Il Giudice
dott. IO Giampiccolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(c.f. ), deceduto in corso di causa il Parte_1 C.F._1 18.11.2021; proseguita dagli eredi (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. e (c.f.
[...] C.F._3 Parte_4
), quest'ultimo ammesso al gratuito patrocinio, tutti con il patrocinio dell'avv. C.F._4 EVA LANA, elettivamente domiciliati presso il difensore in Ragusa, Corso Italia n. 236;
ATTORI contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. TE C.F._5
MARIACHIARA GRAVAGNA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Pozzallo, via E. Giunta n. 78;
(c.f. ); Parte_5 C.F._6 CONVENUTI
OGGETTO: Successione ereditaria
CONCLUSIONI
Per le parti attrici (atto di citazione): accertare e dichiarare l'effettiva ed esclusiva proprietà dei genitori delle somme (22.928,55 euro= 8.000,00 + 7.000,00 + 7.928,00) depositate dal momento dell'accensione nel libretto postale n. 43125092, formalmente cointestato al padre e ai due figli ( e ), presso Poste Italiane di CP_1 Pt_5
Pozzallo, e della proprietà del solo padre delle successive somme pensionistiche e previdenziali (31.220,00 euro) ivi accreditate fino al suo decesso, avvenuto in data 01.07.2014; 2) accertare i prelievi fatti da e , pari ad un totale di 38.049,51 (ovvero 29.000,00 euro Pt_5 TE prelevati mentre il padre era in vita e 9.049,51 prelevati dopo il decesso); accertare i mesi effettivi di permanenza in casa di riposo del padre, chiedendone dimostrazione documentata al sig. e alla Pt_5 sig.ra e che siano stati destinati e pagati 1.000,00 euro mensili per le rette alla TE casa di riposo con la stessa provvista del conto cointestato padre e due figli. 4) dichiarare che l'asse ereditario è pari a 50.705,80 euro (al netto delle rette e comprensivo di 528,00 euro nel libretto bancario n. 023 550 0000842 42) salve ulteriori maggiori somme in altri rapporti di credito personali
o comuni dei genitori, ulteriormente da dividere e attribuire per legittima quota ereditaria. 5)
pagina 1 di 7 dichiarare il diritto dell'attore a ricevere in restituzione la somma di 16.725,66 euro, pari ad 1/3 della somma di 50.177,00 euro, considerato asse ereditario al netto delle rette per la casa di riposo del padre, secondo la quota legittima di legge 6) conseguentemente condannare il fratello e la Pt_5 sorella alla restituzione complessiva di 16.725,66 euro, ovvero 8.362,83 euro a carico di CP_1 ciascuno (= 9.059,00 dal residuo dei 27.177,00 +7.666,66 dai prelievi di 23.000), somma indebitamente sottratta e spettante al fratello IO come legittima quota di successione, nonché il pagamento aggiuntivo degli interessi legali dall'apertura della successione all'intero soddisfo. 7) Disporre la divisione della somma di 528,00 euro presente nel libretto bancario dei due genitori presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, sede di Pozzallo e la conseguente attribuzione di 176,00 euro, pari a 1/3 al sig. . Parte_1
Per la convenuta : TE
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art 164 c.p.c. per indeterminatezza e genericità della causa petendi;
- relativamente alla posizione della convenuta dichiarare la TE nullità della domanda ex art 164 c.p.c. per indeterminatezza del petitum laddove l'attore non specifica compiutamente quanto sarebbe stato dalla stessa prelevato indebitamente dal libretto di risparmio n.
43125092 acceso presso Poste Italiane e cointestato tra , e TE Parte_5
; - in subordine, nel merito, accertare lo scopo di liberalità del sig. Controparte_2 CP_2
nella cointestazione del libretto postale n. 43125092 con i figli e
[...] TE
; - dichiarare la sig.ra legittima cointestataria del libretto Parte_5 TE postale n. 43125092 e, pertanto, autorizzata ad operare sul conto, compresa la possibilità di effettuare prelievi;
- dichiarare, limitatamente al libretto postale n. 43125092 che è caduto in successione soltanto 1/3 del saldo attivo presente sul libretto postale al momento della morte del sig. CP_2 ; - con il favore delle spese e dei compensi difensivi.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.7.2020, conveniva in giudizio i fratelli Parte_1
e al fine di ottenere la restituzione della quota di propria Parte_5 TE spettanza sulle somme contenute nel libretto postale n. 43125092, formalmente cointestato ai due convenuti e al padre , deceduto in data 1.7.2014, oggetto dei prelievi effettuati Controparte_2 dai fratelli prima e dopo il decesso del padre.
Segnatamente, l'attore deduceva che il padre e la madre erano Controparte_2 Persona_1 contitolari di un libretto di risparmio acceso presso le Poste Italiane, ove venivano accreditate le rispettive pensioni, e di un libretto di deposito al risparmio unico presso la Banca Agricola Popolare di
Ragusa. In data 28.1.2014 i convenuti conducevano il padre presso l'Istituto di credito Poste Italiane e gli facevano prelevare, all'insaputa della moglie cointestataria e dell'odierno attore, la somma di € 8.000,00 dal libretto postale;
contestualmente, apriva presso lo stesso istituto il Controparte_2 nuovo libretto di risparmio n. 43125092, che cointestava a sé stesso e ai figli e ove Pt_5 CP_1 versava l'importo prelevato e ove altresì ordinava il trasferimento della ulteriore somma di € 7.000,00 dal libretto bancario sempre cointestato con la moglie. In data 11.2.14 prelevava Controparte_2 dal libretto postale in contitolarità con l'ulteriore somma di € 9.928,55, di cui € 7.928,55 Persona_1 venivano depositati sul libretto cointestato con i due figli. Le somme dovevano essere impiegate dagli odierni convenuti per provvedere al pagamento delle rette mensili della casa di riposo ove il era stato nel frattempo trasferito (fine gennaio 2014). CP_2
Al termine di tali operazioni, il libretto postale cointestato a e Controparte_2 Persona_1 risultava svuotato, sul libretto bancario comune residuavano € 144,51, mentre il libretto cointestato al e ai figli e presentava un saldo di € 22.928,55. A tali ultime somme si CP_2 Pt_5 CP_1 CP_ aggiungevano gli accrediti mensili delle pensioni paterne, nonché un accredito erogato dall' pari ad pagina 2 di 7 € 25.356,00 a titolo di conguaglio di arretrati per l'indennità di accompagnamento. Dal marzo del 2014, i cointestatari e effettuavano diversi prelievi sul conto, di Parte_5 TE ammontare di molto superiore rispetto a quanto necessario per il pagamento delle rette dalla casa di riposo, prelievi continuati anche dopo il decesso del padre, avvenuto l'1.7.2014.
Nel frattempo, privata di tutti i suoi risparmi e delle sostanze necessarie a provvedere ai Persona_1 propri bisogni quotidiani, chiedeva ai figli la restituzione di metà delle somme prelevate dai libretti cointestati con il marito, sporgendo anche formale denuncia nei loro confronti, ma tale richiesta restava inevasa;
la stessa decedeva in data 11.8.2016.
Promosso e fallito il tentativo di mediazione obbligatoria, instaurava il presente Parte_1 giudizio al fine di ottenere la restituzione delle quote di propria spettanza detenute dai fratelli e in qualità di erede legittimo di e Parte_5 TE Controparte_2
deceduti entrambi senza lasciare testamento;
deduce parte attrice in citazione di agire per Persona_1 la ricostituzione dell'asse ereditario monetario, mediante la restituzione di tutte le somme indebitamente sottratte in anticipo dagli altri coeredi (fratello e sorella) ed in misura eccedente alle loro quote legittime, attraverso i prelievi dai risparmi dei genitori e del solo padre.
Costituitasi in lite, preliminarmente eccepiva la nullità della domanda attorea per TE indeterminatezza e genericità della causa petendi e per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito, deduceva che la cointestazione di un libretto attribuisce a ciascun cointestatario il diritto di disporre liberamente delle somme ivi contenute in presenza del consenso espresso o tacito degli altri, e nel caso specifico il padre aveva autorizzato ogni operazione effettuata sul conto dai figli;
inoltre, affermava che la cointestazione del libretto n. 43125092 costituiva una liberalità indiretta che e Controparte_2 intendevano compiere nei confronti dei tre figli, poi realizzata nei confronti dei soli Persona_1
e a seguito del rifiuto della cointestazione da parte dell'odierno attore e della madre. Pt_5 CP_1
Con ordinanza del 13.10.2021 il Giudice ordinava ex art. 210 cpc agli uffici di Poste Italiane di comunicare i nominativi degli esecutori materiali dei prelievi dal libretto postale di risparmio n. 43125092.
In data 22.2.2022 si costituivano in giudizio, mediante comparsa di intervento volontario, gli eredi e dichiarando il decesso dell'attore Parte_2 Parte_3 Parte_4
avvenuto in data 18.11.2021, e il loro interesse alla prosecuzione del giudizio in Parte_1 qualità di suoi eredi;
nel merito, si riportavano alle difese e richieste del loro dante causa.
Successivamente, assunte le prove testimoniali ammesse ed effettuato un infruttuoso tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione il 3.7.2024 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparsa e repliche.
La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , che non si è costituito Parte_5 in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Sempre in via preliminare, si reputa infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della causa petendi. La giurisprudenza, invero, afferma che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
“l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163, cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. n. 11751/2013).
Parte convenuta valorizza l'atecnica doglianza dell'attore della lesione della propria quota legittima da parte del fratello e della sorella , con riferimento alle somme di risparmi e pensioni Pt_5 CP_1
pagina 3 di 7 dei genitori e successivi accrediti pensionistici previdenziali del padre, fatte confluire da rapporti di credito dei genitori nell'ultimo libretto postale, ma è evidente, dal tenore di tutto l'atto di citazione, che non è in discussione la tutela della posizione di legittimario, mai discorrendosi di donazioni o disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, sibbene la tutela dei diritti come erede legittimo.
L'attore pone cioè a fondamento della sua domanda la sua indubbia e incontestata qualità di erede legittimo di e la domanda va dunque interpretata come azione di Controparte_2 Persona_1 petizione di eredità volta a conseguire la quota di pertinenza delle somme giacenti sul conto corrente postale, indebitamente prelevate dai fratelli coeredi sia prima che dopo la morte dei genitori.
La giurisprudenza da tempo consolidata sull'art. 533 c.c. consente di chiedere sia la quota sia il valore di essa (Cass. 6 aprile 1960 n. 796) e, non contestandosi la qualità di erede, la domanda può assumere natura di accertamento o recuperatoria. L'azione di petizione ereditaria, prevista dall'art. 533 cod. civ. ha natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditari, con la conseguenza che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, in quanto la mancata contestazione della detta qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità fermo restando l'onere della dimostrazione - nei limiti relativi alla difesa della controparte - dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione (Cass. 5304/1984).
La petizione dell'eredità che, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., consente di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, può assumere natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria, ritenendosi che la domanda di divisione dell'asse ereditario - configurando l'azione di cui all'art. 533 cod. civ. - postula l'accertamento, fra l'attivo ereditario, anche del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte (Cass. 24034/2004).
L'azione di cui all'art. 533 c.c. si configura, quindi, non solo quando la stessa tenda al recupero della proprietà o di altri diritti reali, ma anche nel caso in cui l'erede intenda assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al de cuius, ove si tratti di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al de cuius. L'erede può reclamare con l'hereditatis petitio - azione nella quale l'erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo - solo i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario, compresi diritti di credito appartenenti al de cuius, anche se derivanti dall'illegittimo prelievo da parte di un cointestatario, senza tenere conto del rapporto interno che individua la titolarità sostanziale delle somme depositate (arg. Cass. 20024/2020, in motivazione).
Allo stesso modo, deve essere rigettata la domanda di nullità dell'atto citazione per indeterminatezza dell'oggetto limitatamente alla posizione di L'attore ha, infatti, provveduto a TE quantificare la somma complessiva di cui ha chiesto la restituzione, formulando altresì istanza di esibizione a Poste Italiane, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al fine di individuare gli esecutori materiali dei singoli prelievi e i rispettivi obblighi restitutori.
Nel merito, parte attrice ha allegato e provato gli elementi costitutivi del suo diritto alla quota di 1/3 delle somme contenute nel libretto postale n. 43125092, cointestato a , Controparte_2
e ovvero la titolarità sostanziale delle somme, tutta Parte_5 TE riconducibile ai suoi genitori, ed i prelievi appropriativi (incontestati) fatti da e Parte_5
. TE
pagina 4 di 7 La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso (Cass. n. 29324/2021). Parte attrice ha superato la presunzione di contitolarità delle somme contenute nel libretto di risparmio n. 43125092 in capo a , e Controparte_2 Parte_5
nella misura di 1/3 ciascuno, dimostrando che tale conto era alimentato in via TE esclusiva con proventi di e anche su tale punto, del resto, non cade Controparte_2 Persona_1 alcuna contestazione.
In particolare, dalla documentazione di Poste Italiane relativa ai movimenti del libretto postale in questione, prodotta dall'attore, si evince che:
- il primo versamento su tale libretto, pari ad € 8.000,00, veniva effettuato da in Controparte_2 data 28.1.2014 con denaro proveniente dal libretto postale di risparmio n. 21839889, cointestato allo stesso e a CP_2 Persona_1
- il secondo accredito, pari ad € 7.000,00, veniva effettuato in data 5.5.2014 su ordine di trasferimento di dal libretto bancario di deposito al risparmio n. 023 550 0000842 42, Controparte_2 cointestato allo stesso e a;
CP_2 Persona_1
- il terzo versamento, pari ad € 7.928,55, veniva effettuato da in data 11.2.2014 Controparte_2 con denaro proveniente dal libretto postale di risparmio n. 21839889, cointestato con la moglie;
- successivamente, confluivano nel libretto anche gli accrediti di pensione di dei Controparte_2 mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2014, per un totale di € 5.864,00, nonché un accredito erogato CP_ dall' in data 2.5.2014, pari ad € 25.356,00, a titolo di conguaglio per arretrati di indennità di accompagnamento dello stesso . CP_2
Pertanto, nonostante la formale cointestazione del libretto di risparmio n. 43125092 in capo a
, e le somme ivi confluite risultano di Controparte_2 Parte_5 TE esclusiva proprietà di e, in parte più piccola, di . Controparte_2 Persona_1
Non può accogliersi la ricostruzione di parte convenuta in base alla quale la cointestazione del libretto n. 43125092 a e integri una donazione indiretta voluta dal Parte_5 TE padre nei confronti dei due figli, donazione che avrebbe coinvolto, stando alla tesi della convenuta, anche beni altrui, ovvero le sostanze della coniuge, in difetto del consenso di quest'ultima.
L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. n. 25684/2021). Le parti convenute avrebbero, pertanto, dovuto dimostrare che la cointestazione del libretto fosse animata dallo spirito di liberalità di
, ma non hanno assolto a tale onere. Controparte_2
In merito, non risultano sufficienti le dichiarazioni dei testi e figli di Testimone_1 Testimone_2
e nipoti di e che affermano di essere venuti a TE Controparte_2 Persona_1 conoscenza dell'intento donativo parlandone “in famiglia” e “con i nonni”; risulta peraltro che l'intenzione sarebbe stata di beneficiare tutti i figli in parti uguali (teste : “..sapevo solo che i Tes_1 miei nonni volevano sistemare la situazione dei contanti, perché qualche anno prima avevano sistemato la situazione degli immobili;
ho avuto queste informazioni parlando con i nonni...so che l'intenzione dei figli era comune, era nel senso di accettarla (la liberalità attraverso la cointestazione), non ho parlato però con tutti i figli, cioè anche con i miei zii, lo so dalle parole del nonno...); successivamente il contrasto è avvenuto sull'operazione di cointestazione, alla quale si è opposta anche pagina 5 di 7 la madre non solo al punto da indurla a presentare querela contro i Persona_1 Parte_1 figli per lo svuotamento dei conti prima cointestati a lei e al marito.
Tali testimonianze, generiche e di dubbia attendibilità, risultano smentite dalle dichiarazioni della teste segretaria della casa di riposo Villa Alba ove era ospite il , che alla Testimone_3 CP_2 domanda “È vero o no, che in sua presenza, il sig. dopo avere rivisto la moglie in casa di CP_4 riposo, chiedeva ai figli e di provvedere alle necessità della loro madre e questi CP_1 Pt_5 rispondevano: “i soldi del libretto sono solo tuoi, non devi darli a nessuno, né a IO né alla mamma, perché servono solo a te, per pagare le rette di 1.000 euro alla Casa di Riposo e per curarti, devi pensare solo a te stesso?”, ha risposto “è vero è successo al momento del pagamento della retta, che avveniva per lo più alla presenza della figlia;
una volta ricordo che disse alla CP_1 CP_2 figlia di dare dei soldi alla moglie, ma la figlia rispondeva che i soldi dovevano servire per le sue esigenze (del padre). Ricordo che lui diceva alla figlia di prendere una parte dei soldi e darli alla moglie, perché lei (la moglie) gli diceva che era senza soldi. Ci trovavamo nella saletta quando ho sentito questo”. Da ciò si desume che non aveva rinunciato alla possibilità di disporre del suo Controparte_2 denaro (che poi non era integralmente suo, ma in parte era anche della moglie), e che al più ha inteso portare a termine l'operazione di cointestazione (strumentale al più comodo pagamento della retta della casa di riposo) anche senza l'adesione della moglie e del figlio IO, ciò che non implica necessariamente una volontà donativa rivolta solo a beneficiare due dei tre figli.
Per tutto quanto sopra esposto deve accogliersi la domanda attorea volta ad ottenere la quota di 1/3 delle somme confluite nel libretto postale n. 43125092, originariamente di proprietà di CP_2
e successivamente cointestate a , e
[...] Persona_1 Controparte_2 Parte_5
e, in parte, prelevate da questi ultimi. TE
Procedendo alla quantificazione degli obblighi restitutori, occorre anzitutto considerare che l'ammontare complessivo delle attività del libretto postale è di € 54.148,55, già al netto di € 2.000,00 destinati al pagamento della retta della casa di riposo, trattenuti dal de cuius durante il trasferimento fondi dell'11.2.14; sottraendo l'ulteriore somma di € 4.000,00 per i restanti 4 mesi di permanenza nella casa di riposto si arriva ad una somma di € 50.148,55.
Sulla base della documentazione prodotta da Poste Italiane, in adempimento dell'obbligo giudiziale di esibizione, risulta che:
- ha effettuato un totale di prelevamenti sul conto pari ad € 19.048,51 (in TE particolare, € 10.000,00 il 12.6.2014 ed € 9.048,51 il 16.2.2018), pacificamente non utilizzati, neppure in parte, per il pagamento della retta della casa di riposo (vds. prima memoria 183 cpc della convenuta);
- ha effettuato un totale di prelevamenti sul conto pari ad € 24.049,51 (in Parte_5 particolare, € 1.500,00 il 4.6.2014; € 2.500 il 5.5.2014; € 11.000,00 l'11.6.2014 ed € 9.049,51 l'11.8.2014);
A queste somme non deve aggiungersi l'importo di circa € 9.000,00, non oggetto di prelievo e giacente ancora sul conto formalmente cointestato al de cuius e ai due fratelli convenuti, in ordine al quale non sorge contestazione sul fatto che sia caduto in successione;
tale somma spetta dunque a ciascuna delle tre parti in misura pari ad un terzo. Lo stesso è a dirsi per la somma di € 528,00 giacente sul libretto bancario n. 023550 000084242, cointestato a e . Controparte_2 Persona_1
La somma € 19.048,51+ € 24.049,51+ € 9.000,00=52.098,02 è di poco superiore alla somma di 50.148,55; la differenza deve imputarsi al pagamento della retta della casa di riposo, ragionevolmente riferibile ai prelievi effettuati da . Parte_5
pagina 6 di 7 In conclusione, è tenuta al pagamento della somma di € 19.048,51/3= 6349,50 in TE favore di parte attrice.
è tenuto al pagamento di € 24.049,51 – 2.000=22049,51/3= 7349,83. Parte_5
L'accoglimento dell'azione di petizione ereditaria comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese, sicché, ove sia ordinata la restituzione di somme di denaro, sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di credito di valore (Cass. 22005/16); il dies a quo va fissato alla data di apertura della successione della madre (11.8.2016).
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo;
le stesse vanno compensate solo per metà nei confronti del contumace, che ha dimostrato solo a causa molto inoltrata adesione alla proposta conciliativa formulata da parte attrice, per un importo sostanzialmente coincidente (la quota parte dell'importo giacente sul conto + 2050); il pagamento va disposto in parte in favore dello Stato, ovvero per la difesa di (fase studio, Parte_1 introduttiva e decisionale), per la restante parte in favore dei suoi eredi, la cui ammissione va revocata per intervenuto superamento dei limiti di reddito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2251/2020, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna a corrispondere in favore solidale di TE Parte_2 Parte_3
e quali eredi legittimi di la somma di € 6349,50,
[...] Parte_4 Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione dal 12.8.2016 fino al pagamento;
condanna a corrispondere in favore solidale di Parte_5 Parte_2 Parte_3
e quali eredi legittimi di la somma di € 7349,83,
[...] Parte_4 Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione dal 12.8.2016 fino al pagamento;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di TE Parte_2
e che si liquidano in complessivi € 2.800,00, di cui € Parte_3 Parte_4
1.800,00 in favore dello Stato, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
condanna al pagamento di metà (1.400) delle spese di lite in favore di Parte_5 Parte_2
e che si liquidano nell'intero in complessivi €
[...] Parte_3 Parte_4
2.800,00, di cui € 900,00 (da corrispondere) in favore dello Stato, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
le compensa nella restante parte (1.400).
Ragusa, 07/01/2025.
Il Giudice
dott. IO Giampiccolo
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