Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00742/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01798/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2025, proposto da
NN OG, rappresentata e difesa dall'avvocato LO Campanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
nei confronti
CL DA, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Emilia - Romagna, sede di Bologna, Sezione II, n. 1247 del 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visto l'art. 34, co. 5, c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. LO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Espone l’odierna ricorrente che con sentenza n. 1247/2025 pubblicata in data 27/10/2025 e notificata il 2/11/2025, passata in giudicato, l’adito T.A.R. accoglieva il ricorso proposto dalla Prof. NN SOMOGYI avverso il parziale diniego sulle due istanze di accesso avanzate dalla ricorrente all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna ex artt. 22 e segg. legge n. 241/1990, riconsegnate via p.e.c. il 29/05/2025 rimaste parzialmente prive di riscontro.
Le istanze di accesso ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 traevano origine dal mancato superamento della prova orale da parte della ricorrente e, quindi, dall’esclusione al “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” di cui al D.D.G. n. 2575 dd. 06/12/2023 (c.d. concorso PNNR1) per la classe di concorso “A015-Discipline Sanitarie” per la regione Friuli-Venezia Giulia.
A riscontro di quanto sopra perveniva dall’U.S.R. Emilia-Romagna, in data 20/11/2025, una p.e.c. contenente a dire della ricorrente una parziale ostensione della documentazione (nota prot. 46620 dd. 20/11/2025 – doc. 15) in quanto non è stata data ottemperanza relativamente alle richieste di cui all’istanza di accesso e precisamente:
gli atti ed i documenti comprovanti i requisiti del presidente, dei commissari e dei componenti aggregati di cui agli artt. 15 -16-17 D.M. n. 205/2023;
gli atti con i quali l’Amministrazione ha verificato le autocertificazioni e/o l’insussistenza delle condizioni personali ostative dei componenti la commissione nominati art. 18 D.M. n. 205/2023 e dei requisiti per la loro nomina artt. 15- 16-17 D.M. n. 205/2023);
le istanze presentate dal presidente e commissari nominati art. 19 D.M. n. 205/2023.
Ad aviso della prof.ssa Somogy dalla mera “schermata” e dal Decreto n. 168/2025 non sono evincibili le verifiche effettuate circa il possesso dei requisiti autocertificati (tra cui anche relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione ex art 16 co 1 D.M. n. 205/2023) dal cui esito discende la regolarità della costituzione e del funzionamento della medesima Commissione giudicatrice.
Tanto premesso parte ricorrente lamenta l’inottemperanza parziale della predetta sentenza chiedendo la nomina di un commissario ad acta tenuto anche conto della trattazione in data 6 maggio 2026 del ricorso pendente presso il T.a.r. Lazio per l’annullamento della suindicata procedura concorsuale. Chiede altresì la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all’art.114 c.p.a.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione rappresentando la pendenza di interlocuzioni tra gli uffici al fine di verificare se vi sia eventuale documentazione mancante, considerata l’ampiezza della pretesa ostensiva azionata e riconosciuta, eccependo comunque l’infondatezza del ricorso.
In data 25 marzo 2026 ha depositato documentazione comprovante l’avvenuta integrale ostensione dei documenti richiesti.
Con memoria di replica depositata il 2 aprile 2026 parte ricorrente ha eccepito la tardività della documentazione versata in giudizio il 25 marzo 2026 (ovvero l’ultimo giorno di scadenza del termine ex art. 73 co. 1 e 87 co 3 c.p.a.) poiché dopo le ore 12.
In data 14 aprile 2026 alle ore 15 e 30 la difesa erariale ha depositato ulteriore documentazione avente ad oggetto le domande di partecipazione alla Commissione da parte dei componenti e le dichiarazioni circa l’insussistenza di situazioni di incompatibilità.
Sempre il 14 aprile 2026 alle ore 15 e 42 la difesa della ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza nulla eccepire in merito all’ultimo deposito documentale dell’Amministrazione.
Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, udito l’avvocato dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Alla luce dell’ampia documentazione depositata dall’Amministrazione resistente, in assenza di contestazioni da parte della ricorrente circa la completezza dell’ultimo deposito effettuato seppur tardivamente il 14 aprile, la sentenza di cui si chiede ottemperanza risulta interamente eseguita in senso satisfattivo per la pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di DE, Presidente
LO LL, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LL | GO Di DE |
IL SEGRETARIO