Decreto cautelare 7 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 13 novembre 2023
Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/07/2025, n. 6649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6649 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06649/2025REG.PROV.COLL.
N. 03675/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3675 del 2024, proposto da
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Azienda Agricola Corgiat Mecio Mauro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 891/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Agricola Corgiat Mecio Mauro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Paolo Botasso, il procuratore dello Stato Ignazio Fresu e l'avvocato dello Stato Massimo di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 6 dicembre 2021 l’Azienda Agricola Corgiat Mecio Mauro ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Piemonte l'intimazione di pagamento n. 110 2021 90007007 54/000, notificata in data 29 ottobre 2021, dell'importo di € 101.443,63, nonché ogni ulteriore atto ad essa antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso e, ove occorra, l'atto di pignoramento presso terzi n. 110/2021/2416.
Ha, inoltre, chiesto l’accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 2007/2008.
1.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto le censure così rubricate:
1) Prescrizione del credito ;
2) Il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare ;
3) Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p.. Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale ;
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto molteplici profili. Violazione di legge in relazione agli artt. 8-ter e 8-quinquies del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito in legge 9.4.2009 n. 33 ed ai principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241 ;
5) Violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione ;
6) Violazione di legge in relazione agli artt. art. 3-bis, 6, 6-ter del d.lgs. 7.3.2005 n. 82; all’art. 16-ter del d.l. 18.10.2012 n. 179 ed all’art. 3-bis della legge 21.1.1994 n. 53: nullità della cartella impugnata per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica .
2. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha accolto il primo motivo di ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’impugnata intimazione.
In particolare, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente a mezzo del primo motivo di gravame osservando che “l’impugnata intimazione, riferita all’anno 2007, è stata notificata il 29 ottobre 2021, ben oltre il termine di prescrizione decennale. Infatti, dal dettaglio del debito riportato alla pagina 3 del gravato provvedimento risulta che la presupposta cartella esattoriale fu notificata il 31.10.2008. Assumendo tale data come dies a quo del decorso del termine di prescrizione decennale, risulta maturata la prescrizione estintiva prima della notifica dell’atto impugnato (avvenuta il 29.10.2021). Non induce a diversa conclusione la sospensione della prescrizione prevista dal legislatore per il periodo dal 1° aprile al 15 luglio 2019 (art. 8 quinquies, commi 10, 10 bis e 10 ter, della legge n. 33/2009 e successive modifiche) e dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche). Né le amministrazioni intimate hanno depositato in giudizio documenti comprovanti la notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione”.
Il primo giudice ha, quindi, disatteso espressamente il terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso di primo grado mentre non ha esaminato il secondo mezzo di gravame in quanto “proposto in via subordinata”.
3. Ora con ricorso notificato e depositato in data 8 maggio 2024 A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone, previa sospensione dell’esecutività ex art. 98 c.p.a., la riforma.
3.1 Ha affidato il gravame ad un unico motivo così rubricato:
1) Istanza di ammissione di prove documentali nuove assolutamente indispensabili ai fini della decisione della causa – art. 104 c.p.a. – per l’effetto, erroneità della sentenza, in fatto e in diritto, per avere ritenuto insussistente la notifica degli atti presupposti alle intimazioni oggetto del presente processo .
4. In data 23 maggio 2024 si è costituita per resistere avverso l’appello l’Azienda Agricola Corgiat Mecio Mauro.
4.1 La parte appellata ha, poi, depositato in data 27 maggio 2024 memoria difensiva eccependo l’inammissibilità della nuova documentazione prodotta da parte appellante, insistendo per la reiezione del gravame e dell’annessa domanda cautelare e riproponendo ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.a. le domande, i motivi di ricorso e le eccezioni dedotte in primo grado che il T.A.R. per il Piemonte ha dichiarato assorbite o non ha comunque esaminato.
In particolare, la difesa della azienda agricola ha evidenziato che “il ricorso introduttivo e gli atti impugnati si riferivano all’annata 2007/2008, mentre i documenti a sostegno dei motivi di impugnazione, riguardano la campagna lattiera 2006/2007”.
5. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 30 maggio 2024 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 2035 del 31 maggio 2024, ha respinto l’istanza cautelare proposta dalle appellanti ritenendola non assistita dai necessari presupposti.
6. In data 23 maggio 2025 parte appellata ha depositato memoria difensiva.
6.1 Il 5 giugno 2025 la difesa erariale ha depositato memorie in replica.
7. All’udienza pubblica del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
2. Con l’unico motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nell’accogliere il ricorso di primo grado, ha ritenuto estinto per prescrizione il credito azionato da A.G.E.A. a mezzo degli atti gravati in prime cure risultando decorso il termine ordinario decennale senza che fossero intervenuti atti interruttivi della medesima.
Le amministrazioni appellanti osservano, in particolare, che in relazione alla campagna lattiera 2006/2007 sarebbe stata, invero, notificata l’intimazione n. AGEA.AGA.2009.32697 del 19 giugno 2009, ricevuta dal ricorrente in data 20 luglio 2009, quale atto prodromico all’intimazione di pagamento; inoltre a tale intimazione avrebbe fatto seguito la presentazione della richiesta di rateizzazione da parte del produttore e che, successivamente, in data 18 marzo 2013 sarebbe stata inoltrata da A.G.E.A. dapprima la comunicazione di avvio del procedimento di accertamento del mancato pagamento delle rate scadute e, successivamente, il provvedimento di decadenza dalla rateizzazione.
2.1 Sotto altro profilo, la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui non ha considerato che l’azienda ricorrente in primo grado, dopo le rituali comunicazioni di fine campagna 2006/2007, avrebbe provveduto a depositare avverso tali atti ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, definito con sentenza n. 3868/2015 (oggetto a sua volta di ricorso in appello dichiarato inammissibile con la sentenza di questo Consiglio n. 3267/2022).
In particolare, parte appellante osserva che la pendenza del predetto giudizio, la notifica della suddetta intimazione ex Legge n. 33 del 2009 e della cartella di pagamento A.G.E.A. avrebbero impedito il decorrere del termine prescrizionale decennale.
3. Il motivo è fondato.
Preliminarmente deve essere, peraltro, disattesa l’eccezione, formulata dall’Azienda Agricola Corgiat Mecio Mauro, di inammissibilità della documentazione depositata da A.G.E.A. unitamente al ricorso in appello.
Si deve rilevare che ai sensi dell’art. 104, secondo comma, c.p.a. nel giudizio di appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Il Collegio - in disparte la considerazione che l’art. 104 c.p.a. sembra riferirsi al ricorrente che, soccombente in primo grado, propone appello, il quale non può ampliare il thema decidendum del giudizio dallo stesso instaurato, piuttosto che all’amministrazione appellante, la quale potrebbe non essere costituita in primo grado, se non nel caso in cui quest’ultima abbia già proposto in primo grado un’eccezione non rilevabile d’ufficio senza produrre un adeguato corredo probatorio (ex multis Con. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321) – condivide l’orientamento giurisprudenziale ampiamente prevalente, secondo cui la citata norma detta criteri alternativi e non cumulativi, destinati a essere analizzati separatamente, nel riferirsi all’ammissibilità di “nuovi documenti” (cfr. ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2023, n. 8301; Cons. Stato, sez. VI 9 giugno 2023, n. 5670).
Di talché, la produzione di nuovi documenti nel processo amministrativo è ammissibile in due ipotesi alternative: a) la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa; b) la impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile. In definitiva, la norma de qua permette l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto, in quanto materialmente sopravvenuti, e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, purché si tratti di documenti “indispensabili ai fini della decisione della causa”.
Venendo al caso di specie, va affermata l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., della produzione documentale in questo grado di giudizio essendo essa indispensabile ai fini della decisione della causa (Cons. Stato, sez. IV, n. 7052/2020; Corte Cassazione, Sez. VI, ordinanza 29 novembre 2021, n. 37220), che, avendo ad oggetto provviste finanziarie di derivazione eurounionale, impegna direttamente lo Stato nei confronti dell’Unione al recupero dell’indebito.
A ciò si aggiunga che il giudice di primo grado, nel basare l’accoglimento del ricorso in primo grado sulla intervenuta prescrizione del credito oggetto di intimazione di pagamento, si è limitato a rilevare la carenza di documentazione comprovante la notifica degli atti interruttivi del termine di prescrizione, senza esercitare i propri poteri istruttori officiosi.
3.1 Nel merito il motivo è fondato.
Anzitutto, la questione dell’individuazione dell’annualità di riferimento (2006-2007 ovvero 2007 – 2008, a fronte dell’ambigua indicazione nella cartella notificata il 31 ottobre 2008 n. 11020080064899410000, come “anno di riferimento del debito”, del “2007”) del credito azionato appare superata alla luce delle deduzioni svolte sul punto dalla difesa erariale nella memoria di replica del 5 giugno 2025.
Questa ha lumeggiato le potenziali ambiguità messe in evidenza dalla difesa di parte appellata chiarendo che l’odierno giudizio non può che riguardare la campagna 2006/2007. E ciò in quanto:
- la Regione Lombardia era solita indicare la campagna sulla base dell’anno di iscrizione a ruolo del debito, nel caso di specie il 2007, e non quello di riferimento della campagna lattiera, ossia il 2006;
- dall’esame del documento relativo ai dati di accertamento delle iscrizioni a ruolo 2007 (depositato il 5 maggio 2025) emerge che la cartella n. 11020080064899410000, prodromica all’intimazione oggetto del presente giudizio, riguarda un debito imputato nel 2007 con atto notificato in data 19 luglio 2007 sicché l’atto di imputazione del 19 luglio 2007, a differenza di quanto sostenuto da parte appellata, non può in alcun modo riguardare la campagna 2007/2008, i cui dati di
accertamento sono stati comunicati nel luglio 2008;
- il documento sulle iscrizioni a ruolo (depositato sempre il 5 maggio 2025), che associa la cartella di pagamento, prodromica all’intimazione oggetto del presente giudizio, alla campagna 2006/2007, indica come atto di imputazione il n. 133592793610, corrispondente a propria volta al numero della raccomandata inviata da A.G.E.A. alla produttrice per la comunicazione del prelievo supplementare relativo alla campagna 2006/07, come emerge dall’intimazione di pagamento prodotta all’atto dell’appello.
3.2 Alla luce delle suindicate considerazioni deve ritenersi che il credito azionato non fosse prescritto al momento dell’emissione dell’intimazione di pagamento gravata in prime cure ( id est il 29 ottobre 2021).
Dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale emerge infatti che:
- il 20 luglio 2009 è stata notificata all’azienda ricorrente in primo grado l’intimazione n. AGEA.AGA.2009.32697 del 19 giugno 2009 riguardante tanto la campagna lattiera 2006/2007 che la campagna lattiera 2007/2008;
- l’azienda ricorrente in primo grado ha impugnato gli esiti della procedura di restituzione e compensazione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2006/2007 dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma con ricorso R.G. n. 10065/2007 respinto con sentenza n. 3868 del 2015 (confermata ad ed esito di appello R.G. n. 9106/2015 proposto anche dall’attuale parte appellata - giudizio in cui è costituita A.G.E.A. - e dichiarato inammissibile con sentenza n. 3267 del 2022 di questo Consiglio).
Ne discende che, nel caso di specie, il corso della prescrizione è stato interrotto non solo per effetto della notifica dell’atto di intimazione del 19 giugno 2009 e della successiva istanza di rateizzazione presentata dal produttore e delle relative determinazioni (tra cui, in particolare, l’accertamento del mancato versamento della rata del prelievo latte dovuto del 18 marzo 2013 e la decadenza dalla rateizzazione del 17 dicembre 2014) ma anche dell’intrapresa da parte del debitore del suddetto giudizio di impugnazione. Inoltre, il corso della prescrizione è rimasto sospeso ex art. 2945 comma 2, c.c. fino alla pronuncia della sentenza definitiva che ha chiuso quest’ultimo (e cioè fino al 2022).
È, infatti, appena il caso di notare che secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Sezione (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609, 29 novembre 2023, n. 10303 e 2 gennaio 2024 n. 64) il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria, in esso costituendosi in resistenza il creditore, così riaffermando la propria pretesa.
4. Occorre, dunque, procedere, con l’esame dei motivi riproposti da parte appellata ex art.101, comma 2, c.p.a..
4.1 Gli stessi sono inammissibili e comunque infondati.
Va, infatti, in limine rilevato che, nella loro riproposizione con memoria del 27 maggio 2024 parte appellata si è limitata ad impiegare una formula di mero stile (“Ai sensi dell’art. 101 co. 2 c.p.a., parte appellata, depositando appunto la presente memoria nei termini di costituzione, intende riproporre le domande, i motivi di ricorso e le eccezioni dedotte in primo grado che il TAR Piemonte ha dichiarato assorbite o non ha comunque esaminato”).
Per contro, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa “l'esame dei motivi assorbiti in primo grado è consentito al giudice di appello solo se sia intervenuta un'apposita iniziativa della parte interessata che li richiami espressamente, giacché l'onere di riproposizione dei motivi assorbiti esige, per il suo rituale assolvimento, che la parte appellata indichi specificatamente le censure che intende devolvere alla cognizione del giudice di secondo grado, all'evidente fine di consentire a quest'ultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse; pertanto, un indeterminato rinvio agli atti di primo grado, senza alcuna ulteriore precisazione del loro contenuto, si rivela inidoneo ad introdurre nel giudizio d'appello i motivi in tal modo dedotti, trattandosi di formula di stile insufficiente a soddisfare l'onere di «espressa" riproposizione (Cons. St., Sez. III, 6 giugno 2011, n. 3371; Id., 13 maggio 2011, n. 2908)» (Consiglio di Stato, sez. V, 02 ottobre 2014 n. 4915).
Nello stesso solco (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 28 marzo 2022, n. 2238) si è osservato che “L’art. 101, comma 2, del c.p.a. costituisce un temperamento dell’effetto devolutivo dell’appello nel processo amministrativo, consistente nella riemersione automatica del materiale di cognizione di primo grado ed espressione della funzione rinnovatoria del gravame. Tale temperamento, manifestazione di diritto positivo del principio dispositivo, fa sì che la devoluzione in appello sia delimitata dal thema decidendum fissato dall’appellante. La disposizione del c.p.a., utilizzando il termine “espressamente” ha evidentemente inteso pretendere il requisito, ai fini del rituale assolvimento dell’onere, che la parte specifichi l’ambito della devoluzione al giudice di secondo grado, sì da mettere questi nelle condizioni di avere una conoscenza compiuta delle questioni, come pure alle controparti di contraddire sulle stesse […] Conseguentemente, l'esame dei motivi di ricorso assorbiti (o, comunque, non valutati) in primo grado è consentito al giudice di appello solo se la parte appellante indichi specificamente le censure che intende devolvere alla sua cognizione, proprio al fine di consentirgli una compiuta conoscenza delle relative questioni, ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3261 del 2013; Sez. II, n. 2838 del 2020). Al contrario, un rinvio indeterminato alle censure assorbite ed agli atti di primo grado che le contenevano, privo della precisazione del loro contenuto, è inidoneo ad introdurre nel giudizio di appello i motivi in tal modo solo genericamente richiamati e gli stessi devono intendersi rinunziati, a mente della medesima norma (cfr. ex multis Cons. giust. amm. Sic., n. 258 del 2017; Con. St., sez. VI, n. 2044 del 2019; sez. IV, n. 572 del 2020)”.
4.2 In ogni caso, i motivi riproposti non colgono nel segno.
Nel dettaglio, con la seconda censura del ricorso di primo grado (l’unica non esaminata nel merito dal T.A.R. e, quindi, l’unica riproponibile a mezzo di memoria ex art., 101, comma 2, c.p.a. senza proporre appello incidentale) la ricorrente ha dedotto il contrasto della normativa interna con quella comunitaria in relazione alla determinazione del prelievo supplementare.
In particolare ha denunciato l’illegittimità comunitaria derivata della intimazione impugnata per mancata disapplicazione della normativa interna in materia ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’amministrazione italiana in violazione dei regolamenti comunitari in materia sia per l’effettuazione di compensazioni/restituzioni eseguite sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario.
La doglianza in parola è priva di giuridico pregio.
Vale osservare che oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado è, nel caso che occupa, una intimazione di pagamento emessa a valle di un’imputazione di prelievo.
Ne discende che l’eventuale vizio di anticomunitarietà afferente l’imputazione di prelievo a monte non può essere surrettiziamente fatto valere, per la prima volta, in questa sede come inficiante in via derivata il successivo atto esecutivo. Trova, infatti, applicazione il consolidato orientamento di questa Sezione in subiecta materia (si veda, ex plurimis, Cons. St., sez. VI, n. 7609 del 2023 ma anche Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024 n. 64) secondo cui il vizio di violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità (e non come nullità) con l’assorbente, pratica conseguenza che intanto quel vizio può esser fatto valere, in quanto esso sia tempestivamente contestato gravando nei sessanta giorni il provvedimento che, per primo, ne è affetto.
5. Per le ragioni sopra esposte l’appello è fondato e va accolto; vanno, invece, disattesi i motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a..
Per l’effetto in riforma della sentenza impugnata va respinto il ricorso di primo grado.
6. Sussistono nondimeno, anche in ragione delle condizioni subiettive di parte appellata, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, respinti i motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a., in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO