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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CI AN, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4166/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120019558683000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170044592271000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002267129000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3654/2025 depositato il
07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento indicate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il concessionario non si è costituito in giudizio.
Il 24 ottobre 2025, l'Agenzia ha depositato documentazione.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal concessionario in data
24 ottobre 2025 - ritualmente eccepita dalla difesa di parte ricorrente - poiché non depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass. civ. n. 10549/2025, ord.), sicché non vi è prova della regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, omissione che parte ricorrente ha eccepito con il primo motivo di ricorso.
Anche il terzo motivo di ricorso è fondato poiché indubbiamente - stante la mancata prova della regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento - tutti i termini di decadenza ex art. 25, comma 1, lettera a, del d.P.R. 602/73 sono ormai spirati.
In conclusione, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, le cartelle impugnate vanno annullate.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei conffronti del concessionario cui è imputabile l'insorgenza della lite;
da compensarsi, invece, con rifermento all'Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
condanna il concessionario al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, del contributo unificato e degli ulteriori accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. Spese compensate con l'Agenzia delle entrate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CI AN, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4166/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120019558683000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170044592271000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002267129000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3654/2025 depositato il
07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento indicate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il concessionario non si è costituito in giudizio.
Il 24 ottobre 2025, l'Agenzia ha depositato documentazione.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal concessionario in data
24 ottobre 2025 - ritualmente eccepita dalla difesa di parte ricorrente - poiché non depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass. civ. n. 10549/2025, ord.), sicché non vi è prova della regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, omissione che parte ricorrente ha eccepito con il primo motivo di ricorso.
Anche il terzo motivo di ricorso è fondato poiché indubbiamente - stante la mancata prova della regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento - tutti i termini di decadenza ex art. 25, comma 1, lettera a, del d.P.R. 602/73 sono ormai spirati.
In conclusione, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, le cartelle impugnate vanno annullate.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei conffronti del concessionario cui è imputabile l'insorgenza della lite;
da compensarsi, invece, con rifermento all'Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
condanna il concessionario al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, del contributo unificato e degli ulteriori accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. Spese compensate con l'Agenzia delle entrate.