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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 757/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6177/2019 depositato il 11/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1278/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 11
e pubblicata il 11/03/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150034766467 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 11 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Palermo impugnava la sentenza n. 1278/11/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo, Sezione XI, depositata l'11 marzo 2019, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società
Resistente_1 S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 29620150034766467, relativa ad IRAP per l'anno d'imposta 2011.
Il giudizio veniva regolarmente incardinato dinanzi a questa Corte.
All'udienza pubblica del 24 aprile 2023 il difensore della parte appellata insisteva sull'istanza di sospensione del processo, già depositata il 6 aprile 2023, dichiarando che la contribuente intendeva avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, commi 186 ss., L. 197/2022.
Il rappresentante dell'Ufficio non si opponeva.
Conseguentemente, questo Collegio disponeva la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 1, comma 197,
L. 197/2022, come risulta dal verbale di udienza.
Successivamente, in data 31.12.2025 veniva presentata telematicamente la domanda di definizione agevolata.
All'udienza del 19.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che il giudizio sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere quando sopravvengono fatti che eliminano la ragione della lite.
Di recente ha affermato Cass. 29574/2025 che “con l'art. 12-bis, D.L. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, L. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Nel caso di specie parte contribuente ha depositato una copia della domanda di definizione della controversia fiscale pendente unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica della stessa domanda. Dalla domanda e dalla relativa ricevuta emerge che le somme pagate in pendenza di lite erano pari a quelle dovute ai fini della definizione.
Pertanto, la presentazione della domanda ha perfezionato la definizione agevolata.
Tale sopravvenienza fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e impone, pertanto, la dichiarazione di estinzione del presente appello per cessata materia del contendere (art. 46 cit.).
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate pure considerato che la condanna alle spese del ricorrente contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass. n. 10198/2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo, 19.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
LE LO IO OV
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6177/2019 depositato il 11/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1278/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 11
e pubblicata il 11/03/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150034766467 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 11 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Palermo impugnava la sentenza n. 1278/11/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo, Sezione XI, depositata l'11 marzo 2019, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società
Resistente_1 S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 29620150034766467, relativa ad IRAP per l'anno d'imposta 2011.
Il giudizio veniva regolarmente incardinato dinanzi a questa Corte.
All'udienza pubblica del 24 aprile 2023 il difensore della parte appellata insisteva sull'istanza di sospensione del processo, già depositata il 6 aprile 2023, dichiarando che la contribuente intendeva avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, commi 186 ss., L. 197/2022.
Il rappresentante dell'Ufficio non si opponeva.
Conseguentemente, questo Collegio disponeva la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 1, comma 197,
L. 197/2022, come risulta dal verbale di udienza.
Successivamente, in data 31.12.2025 veniva presentata telematicamente la domanda di definizione agevolata.
All'udienza del 19.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che il giudizio sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere quando sopravvengono fatti che eliminano la ragione della lite.
Di recente ha affermato Cass. 29574/2025 che “con l'art. 12-bis, D.L. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, L. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Nel caso di specie parte contribuente ha depositato una copia della domanda di definizione della controversia fiscale pendente unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica della stessa domanda. Dalla domanda e dalla relativa ricevuta emerge che le somme pagate in pendenza di lite erano pari a quelle dovute ai fini della definizione.
Pertanto, la presentazione della domanda ha perfezionato la definizione agevolata.
Tale sopravvenienza fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e impone, pertanto, la dichiarazione di estinzione del presente appello per cessata materia del contendere (art. 46 cit.).
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate pure considerato che la condanna alle spese del ricorrente contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass. n. 10198/2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo, 19.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
LE LO IO OV