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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
3259/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica TAna
In Nome del Popolo TAno
Il Tribunale Monocratico di CA in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 13 .01.2025 , come sostituita dal deposito ex art. 127 ter cpc di note scritte , contenenti istanze e conclusioni , come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3259/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nata a [...] il [...] , c.f. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Aci Sant'Antonio ( CT ) , via G. Verdi n. 6 , col patrocinio dell'avv. Armando Verborosso , come da procura in atti depositata , , domiciliata presso il suo studio in CA CodiceFiscale_2
via Ammiraglio Caracciolo 96 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c.f. , con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri, giusta procura in atti , domiciliato in CA Piazza della
Repubblica 26 , presso avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e sotteso avviso di addebito MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.03.2024 parte attrice proponeva opposizione avverso” l'avviso di adde-
CP_ bito n. 59320180007930837000 ed il diritto di credito in esso incorporato , relativo ad contri
buti IVS , interessi , sanzioni , somme aggiuntive , anno 2016, 2017 e 2018, conosciuto a seguito
della consegna in data 07.03.2024 , di intimazione pagamento”( cfr. ricorso introduttivo).
Premetteva in fatto che l'intimazione di pagamento è un atto interruttivo della prescrizione con cui il creditore fa valere espressamente il credito, manifestando la volontà di riscuoterlo, con la minac-
cia di promuovere azioni esecutive , ai sensi del DPR 602/1973.
Deduceva che dall'esame dell'atto i contributi sembravano già prescritti , atteso che si riferivano agli anni 2016 , 2017 , 2018. Il ricorrente pertanto , per eliminare la situazione di incertezza circa
CP_ l'esistenza dei crediti in capo ad e per tutelare i propri beni dinanzi la possibile procedura esecutiva , non aveva altra scelta che adire questo Tribunale.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito in conseguenza della sua omessa rituale notifica , in violazione dell'art. 26 DPR 602/1973 poiché
il notificante non si era avvalso di pubblici ufficiali abilitati dalla legge a questa attività.
Precisava che l'omessa notifica era una lesione del diritto costituzionale di difesa di cui all'art. 24
Costituzione e che solo la notifica valida ai sensi legge garantiva la valida conoscenza dell'atto.
L'invalida notifica dell'avviso di addebito determinava l'illegittimità derivata dell'intero proce-
dimento di riscossione esattoriale. Pertanto eccepiva la nullità derivata del'atto consequenziale notificato , ovverosia l'intimazione di pagamento.
Sotto altro profilo eccepiva il decorso di prescrizione quinquennale dei contributi afferenti gli anni
2016 e 2017 , in applicazione dell'art. 3 comma 9 e 10 della legge n. 335/1995.
Chiedeva pertanto che il Tribunale , previa sospensione dell'atto impugnato , avviso di addebito ,
dichiarasse la nullità dell'avviso di addebito n. 59320180007930837000 in conseguenza dell'omes sa rituale notifica;
chiedeva altresì che fosse dichiarata la prescrizione della pretesa contributiva portata nel titolo opposto in riferimento agli anni 2016 e 2017 , per il decorso della prescrizione quinquennale dei contributi ex art. 3, commi 9 e 10 della Legge n. 335/1995.
Con vittoria di spese di giudizio. Il Tribunale non sospendeva l'atto impugnato non ravvisandone i presupposti e fissava udienza di discussione al 16.10.2024.
Successivamente in data 23.09.2024 si costituiva in giudizio l' che contestava Controparte_2
totalmente il ricorso chiedendone il rigetto. Deduceva la regolare notifica dell'avviso di addebito ,
la tardività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività. Evidenziava l'infondatezza di tutte le censure e la loro tardività ed evidenziava l'inconte-
stabilità del credito portato dall'avviso di addebito , non opposto nel termine di legge .
Deduceva l'impossibilità di fare valere la prescrizione del credito divenuto ormai definitivo prima della notifica , ritualmente eseguita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed evidenziava non solo la tardività ma l'infondatezza delle censure .
Allegava in giudizio documentazione idonea a provare la rituale notifica del titolo opposto tardiva-
mente e sotto il profilo di prescrizione , anche successiva , richiamava l'applicabilità alla fattispecie della normativa emergenziale da Covid-19 che aveva sospeso il decorso dei termini di prescrizione dei contributi e dell'attività di riscossione.
Chiedeva il rigetto del ricorso in quanto tardivo ed inammissibile nonché infondato , con vittoria di spese di giudizio .
All'esito dell'udienza del 16.10.2024 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione della causa. Sostituita l'udienza del 13 gennaio 2025 dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni e fissate le modalità di cui all'art. 127 ter cpc a seguito di istanza del ricorrente , scadu ti i termini per le note scritte , come in atti depositate , la causa viene decisa col presente provvedi-
mento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso introduttivo non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre evidenziare innanzi tutto la mancata impugnazione dell'avviso di addebito all'esame di giudizio nel termine di legge , ritenuto pacificamente perentorio.
L'omessa impugnazione dell'avviso di addebito 593 20180007930837000 , che risulta notificato
Il 17.01.2019 , determina l'inammissibilità del ricorso.
Parte ricorrente ha omesso di impugnare il titolo specificato nel termine perentorio di quaranta giorni, disposto dall'art. 24 , comma 5 , Decreto Legislativo n. 46/1999.
Pertanto risulta inammissibile l'azione promossa , nel tentativo di aggirare la decadenza dalla op-
posizione , attraverso l'intimazione di pagamento notificata dal concessionario per la riscossione.
Dalle evidenze documentali e probatorie l'avviso di addebito risulta notificato correttamente e legittimamente e parte ricorrente risulta decaduta dalla opposizione , proposta in violazione del termine perentorio.
In ordine alla perentorietà del termine di opposizione ,questo giudice si riporta all'insegnamento di cassazione , richiamando ex multis i seguenti principi : “…in tema di contributi previdenziali, per
contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio pre
visto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 , poiché, in caso contrario , il titolo diviene definitivo e il
diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
2.3 Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartel
la esattoriale prevista dal D.Lgs. 46 del 1999 , art. 24, richiede , perché sia evitata la definitività
del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ri-
corso giudiziale ( comma 5 ) , che da origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il
merito della pretesa contributiva regolato dall'art. 442 c.p.c. e ss. ( comma 6 ).
La richiesta proposizione dell'opposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposi-
zione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva
ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa;
ne discende che l'efficacia dell'opposizione quale atto idoneo ad impedire la definitività del titolo
e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva pro-
posizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente pre-
cluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata , ossia l'emanazione nell'ambito del giudizio
promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esat
toriale opposta”. ( si cfr. Cass. Civ. n. 17978/2008).
Sotto il profilo della legittimità della notifica dell'avviso di addebito opposto si osserva quanto segue.
Dalla documentazione depositata in atti dalla resistente odierna si evince la ritualità della notifica dell'avviso di addebito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.
L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento .
In questo caso l'avviso di addebito si considera notificato nella data indicata in avviso di ricevi-
mento, sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma art. 26 o dal portiere dello stabile.
Nella fattispecie la parte resistente deposita copia dell'avviso di addebito opposto 59320180007930
837000 , sul cui frontespizio è evidente il numero di raccomndata a. r. con il quale viene spedito
( 68953882282-1 ) , che si ritrova sull'avviso di ricevimento dell'atto, prodotto in atti , si legge la data di spedizione della raccomandata 22.12.2018 e sull'altro fronte dell'avviso di ricevimento si evince la data di recapito 17 .01.2019 , contrariamente a quanto affermato dal ricorrente.
I contributi iscritti a ruolo e riferiti alle annualità 2016 e 2017 non risultano prescritti alla data di notifica del'atto impugnato , ovverosia al 17.01.2019.
Tantomeno i contributi risultano prescritti alla data di intimazione di pagamento notificata il 07.
0dDa Covid-19 del decorso di prescrizione dei contributi.
L'art. 37 , comma 2 , D.L. 17.03.2020 n. 18 e l'art. 11 D.L. 31.12.2020 n. 183 hanno previsto due periodi di sospensione del decorso dei termini di prescrizione contributiva dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 ( 129 giorni ) e dal 31.12.2020 al 30 .06.2021 ( 182 giorni ).
Inoltre alla fattispecie è applicabile la sospensione dell'attività di riscossione disposta dall'art. 67
D.L. n. 18 del 17.03.2020 ( Cura TA ) , in forza del quale tutta l'attività di riscossione è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31agosto 2021.
Dispone il citato articolo :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti
da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica solu-
zione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso
di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 Settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce , poi , l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 : “ Le disposizioni in materia di sospensione dei
termini di versamento dei tributi , dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali , comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo ,
relativamente alle stesse entrate , la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche
processuali , nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo , accertamento , contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori,
degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposi-
zioni dell'articolo 3 , comma 3, della legge 27 luglio 2000 , n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensio-
ne . […]”.
Dalle superiori disposizioni consegue che , nel calcolare il termine di prescrizione della fattispe cieall'esame , deve tenersi conto del periodo di sospensione del decorso di prescrizione , previsto dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , dovendosi pertanto aggiungere un anno , cinque mesi e 23
giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi 542 giorni. ( in tal senso si sono espres se pronunce di questo Ufficio in casi analoghi, in cui ha trovato applicazione tale normativa:sent.
1427/2023 Pres. Dott. Laura Renda ).
Dalle superiori motivazioni e dalle disposizioni di legge richiamate , discende che nessuna prescri-
zione di contributi è decorsa. Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere confer mato l'avviso di addebito impugnato e l'intimazione di pagamento notificata il 07.03.2024.
Alla luce dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio le spese di giudizio sono irripetibili tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di CA in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3259/2024 R.G.Lavoro , promossa da con ricorso deposita- Parte_1
to il 27.03.2024, così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'avviso di addebito 593201880007930837000 con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio;
CA , 13.01.2024 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica TAna
In Nome del Popolo TAno
Il Tribunale Monocratico di CA in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 13 .01.2025 , come sostituita dal deposito ex art. 127 ter cpc di note scritte , contenenti istanze e conclusioni , come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3259/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nata a [...] il [...] , c.f. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Aci Sant'Antonio ( CT ) , via G. Verdi n. 6 , col patrocinio dell'avv. Armando Verborosso , come da procura in atti depositata , , domiciliata presso il suo studio in CA CodiceFiscale_2
via Ammiraglio Caracciolo 96 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c.f. , con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri, giusta procura in atti , domiciliato in CA Piazza della
Repubblica 26 , presso avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e sotteso avviso di addebito MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.03.2024 parte attrice proponeva opposizione avverso” l'avviso di adde-
CP_ bito n. 59320180007930837000 ed il diritto di credito in esso incorporato , relativo ad contri
buti IVS , interessi , sanzioni , somme aggiuntive , anno 2016, 2017 e 2018, conosciuto a seguito
della consegna in data 07.03.2024 , di intimazione pagamento”( cfr. ricorso introduttivo).
Premetteva in fatto che l'intimazione di pagamento è un atto interruttivo della prescrizione con cui il creditore fa valere espressamente il credito, manifestando la volontà di riscuoterlo, con la minac-
cia di promuovere azioni esecutive , ai sensi del DPR 602/1973.
Deduceva che dall'esame dell'atto i contributi sembravano già prescritti , atteso che si riferivano agli anni 2016 , 2017 , 2018. Il ricorrente pertanto , per eliminare la situazione di incertezza circa
CP_ l'esistenza dei crediti in capo ad e per tutelare i propri beni dinanzi la possibile procedura esecutiva , non aveva altra scelta che adire questo Tribunale.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito in conseguenza della sua omessa rituale notifica , in violazione dell'art. 26 DPR 602/1973 poiché
il notificante non si era avvalso di pubblici ufficiali abilitati dalla legge a questa attività.
Precisava che l'omessa notifica era una lesione del diritto costituzionale di difesa di cui all'art. 24
Costituzione e che solo la notifica valida ai sensi legge garantiva la valida conoscenza dell'atto.
L'invalida notifica dell'avviso di addebito determinava l'illegittimità derivata dell'intero proce-
dimento di riscossione esattoriale. Pertanto eccepiva la nullità derivata del'atto consequenziale notificato , ovverosia l'intimazione di pagamento.
Sotto altro profilo eccepiva il decorso di prescrizione quinquennale dei contributi afferenti gli anni
2016 e 2017 , in applicazione dell'art. 3 comma 9 e 10 della legge n. 335/1995.
Chiedeva pertanto che il Tribunale , previa sospensione dell'atto impugnato , avviso di addebito ,
dichiarasse la nullità dell'avviso di addebito n. 59320180007930837000 in conseguenza dell'omes sa rituale notifica;
chiedeva altresì che fosse dichiarata la prescrizione della pretesa contributiva portata nel titolo opposto in riferimento agli anni 2016 e 2017 , per il decorso della prescrizione quinquennale dei contributi ex art. 3, commi 9 e 10 della Legge n. 335/1995.
Con vittoria di spese di giudizio. Il Tribunale non sospendeva l'atto impugnato non ravvisandone i presupposti e fissava udienza di discussione al 16.10.2024.
Successivamente in data 23.09.2024 si costituiva in giudizio l' che contestava Controparte_2
totalmente il ricorso chiedendone il rigetto. Deduceva la regolare notifica dell'avviso di addebito ,
la tardività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività. Evidenziava l'infondatezza di tutte le censure e la loro tardività ed evidenziava l'inconte-
stabilità del credito portato dall'avviso di addebito , non opposto nel termine di legge .
Deduceva l'impossibilità di fare valere la prescrizione del credito divenuto ormai definitivo prima della notifica , ritualmente eseguita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed evidenziava non solo la tardività ma l'infondatezza delle censure .
Allegava in giudizio documentazione idonea a provare la rituale notifica del titolo opposto tardiva-
mente e sotto il profilo di prescrizione , anche successiva , richiamava l'applicabilità alla fattispecie della normativa emergenziale da Covid-19 che aveva sospeso il decorso dei termini di prescrizione dei contributi e dell'attività di riscossione.
Chiedeva il rigetto del ricorso in quanto tardivo ed inammissibile nonché infondato , con vittoria di spese di giudizio .
All'esito dell'udienza del 16.10.2024 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione della causa. Sostituita l'udienza del 13 gennaio 2025 dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni e fissate le modalità di cui all'art. 127 ter cpc a seguito di istanza del ricorrente , scadu ti i termini per le note scritte , come in atti depositate , la causa viene decisa col presente provvedi-
mento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso introduttivo non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre evidenziare innanzi tutto la mancata impugnazione dell'avviso di addebito all'esame di giudizio nel termine di legge , ritenuto pacificamente perentorio.
L'omessa impugnazione dell'avviso di addebito 593 20180007930837000 , che risulta notificato
Il 17.01.2019 , determina l'inammissibilità del ricorso.
Parte ricorrente ha omesso di impugnare il titolo specificato nel termine perentorio di quaranta giorni, disposto dall'art. 24 , comma 5 , Decreto Legislativo n. 46/1999.
Pertanto risulta inammissibile l'azione promossa , nel tentativo di aggirare la decadenza dalla op-
posizione , attraverso l'intimazione di pagamento notificata dal concessionario per la riscossione.
Dalle evidenze documentali e probatorie l'avviso di addebito risulta notificato correttamente e legittimamente e parte ricorrente risulta decaduta dalla opposizione , proposta in violazione del termine perentorio.
In ordine alla perentorietà del termine di opposizione ,questo giudice si riporta all'insegnamento di cassazione , richiamando ex multis i seguenti principi : “…in tema di contributi previdenziali, per
contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio pre
visto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 , poiché, in caso contrario , il titolo diviene definitivo e il
diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
2.3 Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartel
la esattoriale prevista dal D.Lgs. 46 del 1999 , art. 24, richiede , perché sia evitata la definitività
del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ri-
corso giudiziale ( comma 5 ) , che da origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il
merito della pretesa contributiva regolato dall'art. 442 c.p.c. e ss. ( comma 6 ).
La richiesta proposizione dell'opposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposi-
zione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva
ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa;
ne discende che l'efficacia dell'opposizione quale atto idoneo ad impedire la definitività del titolo
e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva pro-
posizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente pre-
cluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata , ossia l'emanazione nell'ambito del giudizio
promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esat
toriale opposta”. ( si cfr. Cass. Civ. n. 17978/2008).
Sotto il profilo della legittimità della notifica dell'avviso di addebito opposto si osserva quanto segue.
Dalla documentazione depositata in atti dalla resistente odierna si evince la ritualità della notifica dell'avviso di addebito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.
L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento .
In questo caso l'avviso di addebito si considera notificato nella data indicata in avviso di ricevi-
mento, sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma art. 26 o dal portiere dello stabile.
Nella fattispecie la parte resistente deposita copia dell'avviso di addebito opposto 59320180007930
837000 , sul cui frontespizio è evidente il numero di raccomndata a. r. con il quale viene spedito
( 68953882282-1 ) , che si ritrova sull'avviso di ricevimento dell'atto, prodotto in atti , si legge la data di spedizione della raccomandata 22.12.2018 e sull'altro fronte dell'avviso di ricevimento si evince la data di recapito 17 .01.2019 , contrariamente a quanto affermato dal ricorrente.
I contributi iscritti a ruolo e riferiti alle annualità 2016 e 2017 non risultano prescritti alla data di notifica del'atto impugnato , ovverosia al 17.01.2019.
Tantomeno i contributi risultano prescritti alla data di intimazione di pagamento notificata il 07.
0dDa Covid-19 del decorso di prescrizione dei contributi.
L'art. 37 , comma 2 , D.L. 17.03.2020 n. 18 e l'art. 11 D.L. 31.12.2020 n. 183 hanno previsto due periodi di sospensione del decorso dei termini di prescrizione contributiva dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 ( 129 giorni ) e dal 31.12.2020 al 30 .06.2021 ( 182 giorni ).
Inoltre alla fattispecie è applicabile la sospensione dell'attività di riscossione disposta dall'art. 67
D.L. n. 18 del 17.03.2020 ( Cura TA ) , in forza del quale tutta l'attività di riscossione è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31agosto 2021.
Dispone il citato articolo :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti
da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica solu-
zione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso
di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 Settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce , poi , l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 : “ Le disposizioni in materia di sospensione dei
termini di versamento dei tributi , dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali , comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo ,
relativamente alle stesse entrate , la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche
processuali , nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo , accertamento , contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori,
degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposi-
zioni dell'articolo 3 , comma 3, della legge 27 luglio 2000 , n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensio-
ne . […]”.
Dalle superiori disposizioni consegue che , nel calcolare il termine di prescrizione della fattispe cieall'esame , deve tenersi conto del periodo di sospensione del decorso di prescrizione , previsto dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , dovendosi pertanto aggiungere un anno , cinque mesi e 23
giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi 542 giorni. ( in tal senso si sono espres se pronunce di questo Ufficio in casi analoghi, in cui ha trovato applicazione tale normativa:sent.
1427/2023 Pres. Dott. Laura Renda ).
Dalle superiori motivazioni e dalle disposizioni di legge richiamate , discende che nessuna prescri-
zione di contributi è decorsa. Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere confer mato l'avviso di addebito impugnato e l'intimazione di pagamento notificata il 07.03.2024.
Alla luce dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio le spese di giudizio sono irripetibili tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di CA in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3259/2024 R.G.Lavoro , promossa da con ricorso deposita- Parte_1
to il 27.03.2024, così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'avviso di addebito 593201880007930837000 con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio;
CA , 13.01.2024 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo