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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Ghelardini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13176/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio degli Avv.ti CHIERRONI VITTORIO e MANDI ORGES, C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA DE' RONDINELLI 2 FIRENZE presso i loro difensori
Attori contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), con il patrocinio dell'Avv. MARZI MASSIMO, elettivamente domiciliati in C.F._4
VIA PIER CAPPONI 19 FIRENZE presso il loro difensore
Convenuti
OGGETTO: Uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da note conclusive depositate in data 3.4.2025 ovvero: “voglia l'Ecc.mo
Tribunale Civile di Firenze, respinta e disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni sopra esposte, accogliere le domande di parte attrice e, per l'effetto, previo
1) accertamento del diritto di comproprietà degli attori sul resede a comune contraddistinto al Catasto fabbricati del Comune di Fiesole al Foglio 17, particella 534,
1 2) condannare i convenuti alla cessazione di ogni utilizzo esclusivo del resede oggetto di giudizio e delle condotte illecite descritte sub par. 2 dell'atto di citazione, nonché di ogni altra condotta anche se qui non specificata che impedisca il godimento del resede da parte degli attori.
In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari di giudizio.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per testi articolata nella memoria ex art. 171- ter n. 2 c.p.c..”
Per i convenuti: come note conclusive depositate in data 1.4.2025 ovvero: in via istruttoria, per l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attrice e della prova per testi richiesti con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e per la chiamata del CTU a chiarimenti;
nel merito come segue: “Voglia
l'intestato Tribunale di Firenze,
- respingere le domande di parte attrice perché promosse su circostanza non contestata (1° capo di domanda – accertamento della comproprietà -), e perché formulate in maniera generica, infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrazione/trattazione, e comunque non provate. Con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dei convenuti ex artt. 91-96 cpc.
Con vittoria di competenze, spese generali 15%, spese vive e anticipazioni, IVA e CAP come da nota spese in atti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.11.2023 e 4.12.2023, Parte_1
e hanno citato nel presente giudizio e
[...] Parte_2 CP_1 CP_2
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di merito sopra riportate.
A sostegno delle proprie domande, gli attori hanno dedotto:
- di essere l'uno proprietario esclusivo di un immobile adibito a civile abitazione sito in Fiesole
(FI), Via Faentina n. 60 e catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Fiesole (FI), nel foglio di mappa 17, part. 85, sub 1 in forza della successione del padre e, l'altra Persona_1
comproprietaria ed unica proprietaria, rispettivamente, delle limitrofe unità immobiliari site in Fiesole
(FI) Via Faentina n. 62 e n. 64, catastalmente rappresentate al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune, nel foglio di mappa 17, part. 538, subb 500 e 501 e pervenutele la prima per atto di compravendita del 9.9.1974 e la seconda in forza della successione del padre Persona_2
2 - che con atto di compravendita del 27.1.2020 i convenuti avevano acquistato dalla Signora
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, con ogni accessorio, pertinenza, Persona_3
diritti e servitù, ivi compresa la comproprietà pro quota di ogni parte, spazio e servizio e comune, due unità immobiliari limitrofe alla propria, site in Fiesole (FI), Via Faentina n. 70 ed in particolare un appartamento per civile abitazione ed un'area urbana di pertinenza esclusiva catastalmente rappresentate, rispettivamente, al Catasto Fabbricati del medesimo Comune nel foglio di mappa 17,
part. 263, sub 500 e sub 535;
- che tutte le predette unità immobiliari, originariamente appartenenti ad un unico complesso edilizio, hanno in comune, tra l'altro, due resedi adibiti a passaggio, l'uno di 130 mq. e l'altro di 90
mq., entrambi catastalmente rappresentati al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Fiesole (FI), nel foglio 17, rispettivamente alle particelle 537 (già part. 85/e) e 534 (già 85/b);
- che peraltro i convenuti ritenevano, sia verbalmente che tramite comportamenti inequivocabili,
di aver acquistato anche la proprietà esclusiva del resede di cui alla particella 534, situato davanti all'entrata del proprio appartamento, cosicchè gli stessi avevano escluso gli altri comproprietari da qualsiasi uso o godimento dell'area;
- che nello specifico non solo il resede era costantemente occupato da autovetture ed altri mezzi di proprietà dei convenuti o dei loro ospiti, che impedivano la possibilità di parcheggiarne altre o comunque di fare un uso diverso del resede, ma gli stessi vi avevano costruito un barbecue in muratura a loro esclusivo uso, avevano posato della ghiaia col fine di dividerlo in uno spazio per il parcheggio delle autovetture, in uno spazio libero di fronte all'ingresso dell'appartamento ed in uno spazio aggiuntivo avevano messo un tavolo e delle sedie;
- che inoltre i convenuti frequentemente lasciavano libero all'interno del predetto resede un cane di grossa taglia.
Assumendo la illiceità di tali comportamenti ai sensi del disposto dell'art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso, secondo le loro necessità, e precisato che non avevano avuto alcun esito la diffida stragiudiziale inviata, né il successivo tentativo di mediazione, gli attori hanno quindi concluso come sopra.
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.4.2024 si sono costituiti CP_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
[...] CP_3
Nello specifico i convenuti, premesso di non contestare la comproprietà delle particelle 534 e
537 del foglio di mappa 17 del Catasto Terreni del Comune di Fiesole (FI), hanno rivendicato la legittimità del proprio operato, contestando di aver mai impedito agli altri comproprietari l'uso del resede oggetto di causa, peraltro utilizzato anche da soggetti non proprietari e non delimitato da cancelli o recinzioni.
Quanto al barbecue, hanno precisato che l'uso non era mai stato impedito agli altri comproprietari, e che comunque era posizionato non sull'area a comune, bensì sulla particella 535, di loro esclusiva proprietà.
Hanno aggiunto che nel maggio del 2020, avevano provveduto ad eseguire, a propria esclusiva cura e spese, dei lavori di ristrutturazione e ripristino anche del resede in questione, all'epoca in totale stato di abbandono e con aree fangose e ristagni d'acqua, provvedendo ad apporre della ghiaia proprio per consentirne un più agevole utilizzo.
Quanto al tavolo ed alle sedie posizionate su parte del resede ne hanno evidenziata la natura di beni mobili precari, utilizzati del tutto saltuariamente nel periodo primaverile ed estivo e rimossi al termine dell'uso.
Hanno contestato che il loro cane venisse liberato nel resede comune.
Gli stessi hanno quindi rivendicato la piena legittimità del proprio operato ai sensi dell'art. 1102
c.c..
La causa è stata quindi istruita documentalmente e mediante CTU.
A seguito dello scambio tra le parti di note conclusive autorizzate, nella cui sede, tra l'altro, i convenuti hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo anche la condanna degli attori al pagamento in proprio favore di una somma equitativamente determinata ai sensi degli artt. 91-96 c.p.c. in ragione della ritenuta indebita ingerenza nella propria vita privata da parte degli attori, all'udienza
24 c.m., le parti hanno discusso la presente causa ex art. 281-sexies c.p.c., e la causa è stata ritenuta in decisione ai sensi del comma 3 di tale disposizione.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4 1. La comproprietà del resede (part. 534) e le facoltà di uso ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Va premesso che è pacifico che il resede oggetto della domanda attorea, posto sul tergo dei fabbricati di proprietà delle parti in causa e catastalmente rappresentato come bene comune non censibile al Catasto Fabbricati del Comune di Fiesole (FI) e come ente urbano al Catasto Terreni del medesimo Comune nel foglio di mappa 17, particella 534 (docc. 15 e 19 del fascicolo di parte attrice e pagg. 3 e 7 CTU), sia oggetto di comproprietà tra gli attori, i convenuti ed altri soggetti terzi (vedi anche docc. 2, 3, 4, 5 e 6 del fascicolo di parte attrice).
Resta quindi superata la diversa impostazione degli attori, i quali inizialmente assumevano che i convenuti rivendicassero la proprietà esclusiva del bene.
Ciò chiarito, la valutazione in ordine alla liceità delle condotte di uso del resede da parte dei convenuti e contestate dagli attori, deve essere effettuata, essendo tra l'altro incontestata l'inesistenza di regolamento condominiale, ai sensi dell'art. 1102 c.c..
Ne segue in punto di diritto che, come è stato reiteratamente affermato, l'uso di un bene comune da parte di uno o più comproprietari è lecito qualora lo stesso non ne alteri la destinazione o impedisca il pari uso da parte degli altri comproprietari (tra le tante: Cass. n. 6458/2019; Cass. n. 5809/2022;
Cass. n. 8808/2003; Cass. n. 10453/2001).
Va poi precisato che ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene anche un uso maggiore o più intenso rispetto a quello degli altri, sempre che non si rientri in una delle due ipotesi sopra riportate (tra le tante: Cass. n. 10453/2001; Cass. n. 6458/2019; Cass. n. 8808/2003) e che la nozione di pari uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c. “non va intesa in termini di assoluta identità
dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello
spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a
proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra
i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione” (Cass. n. 8177/2022; conformi, tra le tante:
Cass. n. 6458/2019; Cass. n. 7466/2015; Cass. n. 3368/1995; Cass. n. 9649/1998).
Ancora, sul piano probatorio giova rammentare I che “il superamento dei limiti del pari uso
della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c. deve essere dedotto e provato dal comproprietario che
agisce in giudizio per ottenere la rimozione dell'opera nei confronti del che abbia CP_4
5 apportato modifiche alla "res", trattandosi di fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, laddove il convenuto può limitarsi”, come nel caso di specie, “a contestare genericamente
l'avversa domanda, salvo che invochi a suo favore fatti o titoli diversi, impeditivi, limitativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte, nel qual caso ne assume l'onere della prova” (Cass. n.
35213/2021; conformi: Cass. n. 5809/2022; Cass. n. 18038/2020).
Venendo al caso di specie, risulta opportuno analizzare separatamente, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie acquisite, le varie condotte asseritamente poste in essere dai convenuti per verificare se le stesse integrino o meno un uso illecito della cosa comune nel senso sopra indicato.
Va premesso, sulla base da quanto emerso in corso di CTU, che nessuna questione si pone in relazione all'antico lavabo in pietra posto sul cordolo o piede di fondazione del vetusto muro a retta che delimita il resede oggetto di causa e il sovrastante terreno rappresentato dalla particella 535, di proprietà degli odierni convenuti (docc. 7.1, 8 e 10 del fascicolo di parte attrice e pagg.
5-7 CTU).
Infatti, la presenza di tale manufatto non è oggetto di doglianza da parte degli attori, né risulta oggetto di domanda riconvenzionale dei convenuti.
Tale opera non rileva quindi nella presente controversia.
1.1. Il barbecue
In primo luogo, gli attori contestano l'illiceità ai sensi dell'art. 1102 c.c. della costruzione sul resede comune di un barbecue in muratura.
La doglianza è infondata.
La presenza di tale manufatto è documentale (docc. 7.1, 8, 10, 11 e 28 del fascicolo di parte attrice, doc. 2 del fascicolo di parte convenuta e pagg.
5-7 CTU), così come è circostanza pacifica che lo stesso è stato ivi collocato dai convenuti.
Esso è posizionato, come accertato dal CTU, sul cordolo o piede di fondazione del muro a retta in pietra posto a confine tra il resede oggetto di causa ed il sovrastante terreno rappresentato dalla particella 535, di proprietà degli odierni convenuti.
Come dà atto il CTU, trattasi di “un barbecue in prefabbricato delle dimensioni di circa
80Lx45P”, composto da “3/4 pezzi assemblati semplicemente appoggiati su un piano”, ovvero “sul piede di fondazione del muro in pietra già descritto” (pagg. 3 e 5-9 CTU).
6 Vi è contestazione tra le parti circa la natura comune ovvero la proprietà esclusiva dei convenuti del cordolo su cui è posizionato il barbecue.
Ad avviso del giudicante anche ad assumere la natura comune del cordolo il posizionamento del barbecue non integra alcuna condotta lesiva delle pari facoltà degli altri comproprietari.
Premesso che, come rilevato dal CTU con argomentazione condivisa da questo Giudicante, il barbecue non è opera fissa e stabile, ma è composto da componenti prefabbricati semplicemente appoggiati sul terreno, appare evidente che la sua collocazione rientra pienamente nell'ambito delle facoltà lecite del comproprietario.
Infatti, non solo non è ravvisabile alcuna occupazione stabile del cordolo, trattandosi di manufatto in prefabbricato rimovibile, ma nemmeno sussiste una concreta alterazione della destinazione d'uso del resede e /o del cordolo ovvero una limitazione del pari uso del bene da parte degli altri comproprietari.
Date le ridotte dimensioni, non solo non è impedito il passaggio sul resede alla pedona o con veicoli, ma residua anche la possibilità per gli altri comproprietari di collocare in modo precario e rimuovibile in altra zona del cordolo analogo o diverso manufatto.
Il tutto anche valorizzando il fatto che i convenuti hanno espressamente autorizzato l'uso del barbecue da parte degli altri comproprietari.
1.2. L'intervento manutentivo effettuato dai convenuti sul resede oggetto di causa
In secondo luogo, gli attori contestano l'apposizione di ghiaia su parte del resede con conseguente divisione dell'immobile in più zone.
Anche tale doglianza va disattesa.
Trattasi infatti di evidente miglioria del resede, funzionale a renderne più comodo l'utilizzo da parte dei comunisti.
Non è contestato infatti che il resede in precedenza era in terra battuta con presenza di pozze e fango durante la stagione piovosa.
E' evidente che la presenza della ghiaia da un lato limita il proliferare di erbacce, dall'altro comporta un certo drenaggio delle acque meteoriche, rendendo più comodo l'uso del resede.
7 La conclusione è che nemmeno può ravvisarsi alcuna rilevante alterazione della destinazione d'uso del resede, non impedendo, ed anzi favorendo la ghiaia il passaggio delle persone ed il parcheggio di veicoli.
D'altra parte, è anche da escludere che l'inghiaiamento di parte del resede impedisca in alcun modo il pari uso dello stesso da parte degli altri comproprietari, trattandosi di modifica del piano di calpestio che non pregiudica le facoltà dei comproprietari.
1.3. Il parcheggio di varie autovetture sul resede comune
Gli attori contestano l'abuso del resede come parcheggio da parte dei convenuti, i quali occupando anche con i veicoli dei loro ospiti l'intera area, impedirebbero il pari uso degli altri comproprietari.
Anche tale doglianza è infondata.
Va premesso che l'uso del resede di cui alla particella 534 come luogo di sosta e parcheggio per le autovetture dei comproprietari non solo è coerente con le caratteristiche dello stesso, ma è ammesso dagli stessi attori, che, anzi, nel proprio atto introduttivo ne rivendicano un pari uso proprio al fine di parcheggiare anche le loro vetture.
Ciò posto non è provata la occupazione stabile ed esclusiva del resede da parte dei convenuti.
Sebbene risulti dalle effigi fotografiche in atti che sul resede siano state parcheggiate diverse vetture di proprietà o in uso dei convenuti, della madre della convenuta e della collaboratrice domestica
(docc. 7.1, 9, 11 e 20-28 del fascicolo di parte attrice e doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), ritiene il tribunale che tali condotte siano pienamente lecite ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Invero non è contestato che il passaggio pedonale sia stato sempre possibile, né è allegata l'occupazione stabile del resede, anche solo parziale, per lunghi periodi mediante il ricovero di veicoli.
Le foto in atti (docc. 7.1, 8, 9, 11 e 28 del fascicolo di parte attrice e doc. 2 del fascicolo di parte convenuta) rappresentano infatti una situazione per cui da un lato il resede non appare mai totalmente occupato dai predetti veicoli, dall'altro che gli stessi venivano nel tempo utilizzati e parcheggiati sempre in posti diversi, (docc. 7.1., 8, 9, 11 e 28 del fascicolo di parte attrice e doc. 2 del fascicolo di parte convenuta).
8 Si deve quindi ritenere provato che si sia trattato del parcheggio di vetture temporaneo e saltuario, ancorché integrante uso più intenso del resede comune, che non impedisce peraltro un pari uso del resede da parte dei restanti comproprietari quando ci sia spazio disponibile.
Infatti non è in contestazione che sul resede possono essere parcheggiate non più di quattro autovetture ed è logico ritenere che il numero dei potenziali utilizzatori dell'area sia superiore.
In tale contesto è quindi normale che i vari comproprietari non riescano sempre a parcheggiare il proprio veicolo.
Al fine di razionalizzare l'uso dello stesso sarebbe applicabile l'adozione di un regolamento con eventuale assegnazione di posti in via esclusiva sul resede.
In questa sede peraltro non è possibile regolamentare l'uso del bene comune, non risultando neanche allegata la esistenza dei presupposti per cui in ambito condominiale è obbligatoria l'adozione del relativo regolamento (e cioè esistenza di più di 10 unità immobiliari ai sensi dell'articolo n. 1138
c.c.).
Non risulta quindi alcuna occupazione esclusiva del resede da parte dei convenuti o dei loro conoscenti o ad ospiti, trattandosi dell'ordinaria situazione che si verifica quando lo spazio disponibile nell'area a comune destinata al parcheggio sia insufficiente a contenere le autovetture di tutti i soggetti aventi titolo.
1.4. Il tavolo e le sedie posti in un angolo del resede comune
Il CTU nel corso del sopralluogo ha accertato la presenza sul resede di “un piccolo tavolino e 4 sedute in plastica o similari, posizionate nell'angolo sinistro in adiacenza” di una vecchia scala in pietra posta sul confine tra il resede e la sovrastante particella 532, gravata da servitù di passo e non oggetto di causa (docc. 7.1, del fascicolo di parte attrice e pagg.
3-7 CTU).
Anche rispetto a tali mobili non si ravvisano violazioni del disposto dell'art. 1102 c.c..
Premesso che la presenza su un resede tergale di tavolino e sedie da esterno costituisce evenienza assai ricorrente nella pratica, la presenza di tali oggetti non snatura in alcun modo la destinazione del resede, essendo comunque garantito il passaggio e l'area a parcheggio.
Rileva poi il fatto che l'uso di tali oggetti è stato espressamente consentito agli altri comproprietari.
9 Pertanto, anche sotto tale profilo la domanda è infondata.
2. La presenza del cane di grossa taglia lasciato sciolto
Sul punto la causa va rimessa in istruttoria, stante le conclusioni precisate anche in via istruttoria e le richieste tempestivamente formulate in merito dagli attori nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c..
D'altra parte, i convenuti hanno contestato di avere la proprietà o la custodia del cane di grossa taglia che risulta dalla foto prodotte, aggiungendo di non lasciare libero il proprio cane nelle aree a comune.
Va quindi ammesso il capitolo di prova testimoniale ivi richiesto sub 6).
3. La domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dai convenuti
La richiesta può essere decisa in questa sede in quanto chiaramente infondata.
La domanda di condanna degli attori al pagamento in favore dei convenuti di una somma equitativamente determinata ai sensi degli artt. 96 e 91 c.p.c., richiesta formulata nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione orale, si fonda sull'asserita violazione della propria privacy da parte degli attori, per avere gli stessi al fine di produrle in giudizio e quindi abusando del processo acquisito senza consenso immagini fotografiche e dati inerenti gli intestatari dei veicoli parcheggiati sul resede.
Le produzioni documentali e fotografiche depositate in corso di causa dagli attori, lungi dal costituire un abuso, sono infatti chiaramente funzionali all'esercizio del proprio diritto di difesa nel processo, e risultano quindi lecite.
Parimenti leciti sono gli accertamenti eseguiti sui proprietari dei veicoli parcheggiati in quanto frutto di visura al P.R.A., registro avente natura pubblica, la cui consultazione è stata anch'essa strumentale a far valere la presente azione giudiziaria.
Va quindi escluso che le condotte contestate integrino abuso di facoltà processuali, ovvero che da esse possano derivare responsabilità per danni.
4. Le spese di lite e di CTU
Le spese processuali, comprese quelle di CTU e dei CCTTPP, saranno regolate e liquidate con la sentenza definitiva.
10
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-sexies e ss. c.p.c., il Tribunale ordinario di Firenze, II sezione civile in
composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea ex art. 1102 c.c. in relazione alle condotte dei convenuti
descritte in parte motiva sub par. 1.1-1.4;
2) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dai convenuti;
4) spese di lite alla sentenza definitiva di merito.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è
condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Firenze, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Ghelardini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13176/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio degli Avv.ti CHIERRONI VITTORIO e MANDI ORGES, C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA DE' RONDINELLI 2 FIRENZE presso i loro difensori
Attori contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), con il patrocinio dell'Avv. MARZI MASSIMO, elettivamente domiciliati in C.F._4
VIA PIER CAPPONI 19 FIRENZE presso il loro difensore
Convenuti
OGGETTO: Uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da note conclusive depositate in data 3.4.2025 ovvero: “voglia l'Ecc.mo
Tribunale Civile di Firenze, respinta e disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni sopra esposte, accogliere le domande di parte attrice e, per l'effetto, previo
1) accertamento del diritto di comproprietà degli attori sul resede a comune contraddistinto al Catasto fabbricati del Comune di Fiesole al Foglio 17, particella 534,
1 2) condannare i convenuti alla cessazione di ogni utilizzo esclusivo del resede oggetto di giudizio e delle condotte illecite descritte sub par. 2 dell'atto di citazione, nonché di ogni altra condotta anche se qui non specificata che impedisca il godimento del resede da parte degli attori.
In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari di giudizio.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per testi articolata nella memoria ex art. 171- ter n. 2 c.p.c..”
Per i convenuti: come note conclusive depositate in data 1.4.2025 ovvero: in via istruttoria, per l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attrice e della prova per testi richiesti con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e per la chiamata del CTU a chiarimenti;
nel merito come segue: “Voglia
l'intestato Tribunale di Firenze,
- respingere le domande di parte attrice perché promosse su circostanza non contestata (1° capo di domanda – accertamento della comproprietà -), e perché formulate in maniera generica, infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrazione/trattazione, e comunque non provate. Con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dei convenuti ex artt. 91-96 cpc.
Con vittoria di competenze, spese generali 15%, spese vive e anticipazioni, IVA e CAP come da nota spese in atti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.11.2023 e 4.12.2023, Parte_1
e hanno citato nel presente giudizio e
[...] Parte_2 CP_1 CP_2
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di merito sopra riportate.
A sostegno delle proprie domande, gli attori hanno dedotto:
- di essere l'uno proprietario esclusivo di un immobile adibito a civile abitazione sito in Fiesole
(FI), Via Faentina n. 60 e catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Fiesole (FI), nel foglio di mappa 17, part. 85, sub 1 in forza della successione del padre e, l'altra Persona_1
comproprietaria ed unica proprietaria, rispettivamente, delle limitrofe unità immobiliari site in Fiesole
(FI) Via Faentina n. 62 e n. 64, catastalmente rappresentate al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune, nel foglio di mappa 17, part. 538, subb 500 e 501 e pervenutele la prima per atto di compravendita del 9.9.1974 e la seconda in forza della successione del padre Persona_2
2 - che con atto di compravendita del 27.1.2020 i convenuti avevano acquistato dalla Signora
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, con ogni accessorio, pertinenza, Persona_3
diritti e servitù, ivi compresa la comproprietà pro quota di ogni parte, spazio e servizio e comune, due unità immobiliari limitrofe alla propria, site in Fiesole (FI), Via Faentina n. 70 ed in particolare un appartamento per civile abitazione ed un'area urbana di pertinenza esclusiva catastalmente rappresentate, rispettivamente, al Catasto Fabbricati del medesimo Comune nel foglio di mappa 17,
part. 263, sub 500 e sub 535;
- che tutte le predette unità immobiliari, originariamente appartenenti ad un unico complesso edilizio, hanno in comune, tra l'altro, due resedi adibiti a passaggio, l'uno di 130 mq. e l'altro di 90
mq., entrambi catastalmente rappresentati al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Fiesole (FI), nel foglio 17, rispettivamente alle particelle 537 (già part. 85/e) e 534 (già 85/b);
- che peraltro i convenuti ritenevano, sia verbalmente che tramite comportamenti inequivocabili,
di aver acquistato anche la proprietà esclusiva del resede di cui alla particella 534, situato davanti all'entrata del proprio appartamento, cosicchè gli stessi avevano escluso gli altri comproprietari da qualsiasi uso o godimento dell'area;
- che nello specifico non solo il resede era costantemente occupato da autovetture ed altri mezzi di proprietà dei convenuti o dei loro ospiti, che impedivano la possibilità di parcheggiarne altre o comunque di fare un uso diverso del resede, ma gli stessi vi avevano costruito un barbecue in muratura a loro esclusivo uso, avevano posato della ghiaia col fine di dividerlo in uno spazio per il parcheggio delle autovetture, in uno spazio libero di fronte all'ingresso dell'appartamento ed in uno spazio aggiuntivo avevano messo un tavolo e delle sedie;
- che inoltre i convenuti frequentemente lasciavano libero all'interno del predetto resede un cane di grossa taglia.
Assumendo la illiceità di tali comportamenti ai sensi del disposto dell'art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso, secondo le loro necessità, e precisato che non avevano avuto alcun esito la diffida stragiudiziale inviata, né il successivo tentativo di mediazione, gli attori hanno quindi concluso come sopra.
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.4.2024 si sono costituiti CP_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
[...] CP_3
Nello specifico i convenuti, premesso di non contestare la comproprietà delle particelle 534 e
537 del foglio di mappa 17 del Catasto Terreni del Comune di Fiesole (FI), hanno rivendicato la legittimità del proprio operato, contestando di aver mai impedito agli altri comproprietari l'uso del resede oggetto di causa, peraltro utilizzato anche da soggetti non proprietari e non delimitato da cancelli o recinzioni.
Quanto al barbecue, hanno precisato che l'uso non era mai stato impedito agli altri comproprietari, e che comunque era posizionato non sull'area a comune, bensì sulla particella 535, di loro esclusiva proprietà.
Hanno aggiunto che nel maggio del 2020, avevano provveduto ad eseguire, a propria esclusiva cura e spese, dei lavori di ristrutturazione e ripristino anche del resede in questione, all'epoca in totale stato di abbandono e con aree fangose e ristagni d'acqua, provvedendo ad apporre della ghiaia proprio per consentirne un più agevole utilizzo.
Quanto al tavolo ed alle sedie posizionate su parte del resede ne hanno evidenziata la natura di beni mobili precari, utilizzati del tutto saltuariamente nel periodo primaverile ed estivo e rimossi al termine dell'uso.
Hanno contestato che il loro cane venisse liberato nel resede comune.
Gli stessi hanno quindi rivendicato la piena legittimità del proprio operato ai sensi dell'art. 1102
c.c..
La causa è stata quindi istruita documentalmente e mediante CTU.
A seguito dello scambio tra le parti di note conclusive autorizzate, nella cui sede, tra l'altro, i convenuti hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo anche la condanna degli attori al pagamento in proprio favore di una somma equitativamente determinata ai sensi degli artt. 91-96 c.p.c. in ragione della ritenuta indebita ingerenza nella propria vita privata da parte degli attori, all'udienza
24 c.m., le parti hanno discusso la presente causa ex art. 281-sexies c.p.c., e la causa è stata ritenuta in decisione ai sensi del comma 3 di tale disposizione.
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4 1. La comproprietà del resede (part. 534) e le facoltà di uso ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Va premesso che è pacifico che il resede oggetto della domanda attorea, posto sul tergo dei fabbricati di proprietà delle parti in causa e catastalmente rappresentato come bene comune non censibile al Catasto Fabbricati del Comune di Fiesole (FI) e come ente urbano al Catasto Terreni del medesimo Comune nel foglio di mappa 17, particella 534 (docc. 15 e 19 del fascicolo di parte attrice e pagg. 3 e 7 CTU), sia oggetto di comproprietà tra gli attori, i convenuti ed altri soggetti terzi (vedi anche docc. 2, 3, 4, 5 e 6 del fascicolo di parte attrice).
Resta quindi superata la diversa impostazione degli attori, i quali inizialmente assumevano che i convenuti rivendicassero la proprietà esclusiva del bene.
Ciò chiarito, la valutazione in ordine alla liceità delle condotte di uso del resede da parte dei convenuti e contestate dagli attori, deve essere effettuata, essendo tra l'altro incontestata l'inesistenza di regolamento condominiale, ai sensi dell'art. 1102 c.c..
Ne segue in punto di diritto che, come è stato reiteratamente affermato, l'uso di un bene comune da parte di uno o più comproprietari è lecito qualora lo stesso non ne alteri la destinazione o impedisca il pari uso da parte degli altri comproprietari (tra le tante: Cass. n. 6458/2019; Cass. n. 5809/2022;
Cass. n. 8808/2003; Cass. n. 10453/2001).
Va poi precisato che ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene anche un uso maggiore o più intenso rispetto a quello degli altri, sempre che non si rientri in una delle due ipotesi sopra riportate (tra le tante: Cass. n. 10453/2001; Cass. n. 6458/2019; Cass. n. 8808/2003) e che la nozione di pari uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c. “non va intesa in termini di assoluta identità
dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello
spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a
proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra
i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione” (Cass. n. 8177/2022; conformi, tra le tante:
Cass. n. 6458/2019; Cass. n. 7466/2015; Cass. n. 3368/1995; Cass. n. 9649/1998).
Ancora, sul piano probatorio giova rammentare I che “il superamento dei limiti del pari uso
della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c. deve essere dedotto e provato dal comproprietario che
agisce in giudizio per ottenere la rimozione dell'opera nei confronti del che abbia CP_4
5 apportato modifiche alla "res", trattandosi di fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, laddove il convenuto può limitarsi”, come nel caso di specie, “a contestare genericamente
l'avversa domanda, salvo che invochi a suo favore fatti o titoli diversi, impeditivi, limitativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte, nel qual caso ne assume l'onere della prova” (Cass. n.
35213/2021; conformi: Cass. n. 5809/2022; Cass. n. 18038/2020).
Venendo al caso di specie, risulta opportuno analizzare separatamente, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie acquisite, le varie condotte asseritamente poste in essere dai convenuti per verificare se le stesse integrino o meno un uso illecito della cosa comune nel senso sopra indicato.
Va premesso, sulla base da quanto emerso in corso di CTU, che nessuna questione si pone in relazione all'antico lavabo in pietra posto sul cordolo o piede di fondazione del vetusto muro a retta che delimita il resede oggetto di causa e il sovrastante terreno rappresentato dalla particella 535, di proprietà degli odierni convenuti (docc. 7.1, 8 e 10 del fascicolo di parte attrice e pagg.
5-7 CTU).
Infatti, la presenza di tale manufatto non è oggetto di doglianza da parte degli attori, né risulta oggetto di domanda riconvenzionale dei convenuti.
Tale opera non rileva quindi nella presente controversia.
1.1. Il barbecue
In primo luogo, gli attori contestano l'illiceità ai sensi dell'art. 1102 c.c. della costruzione sul resede comune di un barbecue in muratura.
La doglianza è infondata.
La presenza di tale manufatto è documentale (docc. 7.1, 8, 10, 11 e 28 del fascicolo di parte attrice, doc. 2 del fascicolo di parte convenuta e pagg.
5-7 CTU), così come è circostanza pacifica che lo stesso è stato ivi collocato dai convenuti.
Esso è posizionato, come accertato dal CTU, sul cordolo o piede di fondazione del muro a retta in pietra posto a confine tra il resede oggetto di causa ed il sovrastante terreno rappresentato dalla particella 535, di proprietà degli odierni convenuti.
Come dà atto il CTU, trattasi di “un barbecue in prefabbricato delle dimensioni di circa
80Lx45P”, composto da “3/4 pezzi assemblati semplicemente appoggiati su un piano”, ovvero “sul piede di fondazione del muro in pietra già descritto” (pagg. 3 e 5-9 CTU).
6 Vi è contestazione tra le parti circa la natura comune ovvero la proprietà esclusiva dei convenuti del cordolo su cui è posizionato il barbecue.
Ad avviso del giudicante anche ad assumere la natura comune del cordolo il posizionamento del barbecue non integra alcuna condotta lesiva delle pari facoltà degli altri comproprietari.
Premesso che, come rilevato dal CTU con argomentazione condivisa da questo Giudicante, il barbecue non è opera fissa e stabile, ma è composto da componenti prefabbricati semplicemente appoggiati sul terreno, appare evidente che la sua collocazione rientra pienamente nell'ambito delle facoltà lecite del comproprietario.
Infatti, non solo non è ravvisabile alcuna occupazione stabile del cordolo, trattandosi di manufatto in prefabbricato rimovibile, ma nemmeno sussiste una concreta alterazione della destinazione d'uso del resede e /o del cordolo ovvero una limitazione del pari uso del bene da parte degli altri comproprietari.
Date le ridotte dimensioni, non solo non è impedito il passaggio sul resede alla pedona o con veicoli, ma residua anche la possibilità per gli altri comproprietari di collocare in modo precario e rimuovibile in altra zona del cordolo analogo o diverso manufatto.
Il tutto anche valorizzando il fatto che i convenuti hanno espressamente autorizzato l'uso del barbecue da parte degli altri comproprietari.
1.2. L'intervento manutentivo effettuato dai convenuti sul resede oggetto di causa
In secondo luogo, gli attori contestano l'apposizione di ghiaia su parte del resede con conseguente divisione dell'immobile in più zone.
Anche tale doglianza va disattesa.
Trattasi infatti di evidente miglioria del resede, funzionale a renderne più comodo l'utilizzo da parte dei comunisti.
Non è contestato infatti che il resede in precedenza era in terra battuta con presenza di pozze e fango durante la stagione piovosa.
E' evidente che la presenza della ghiaia da un lato limita il proliferare di erbacce, dall'altro comporta un certo drenaggio delle acque meteoriche, rendendo più comodo l'uso del resede.
7 La conclusione è che nemmeno può ravvisarsi alcuna rilevante alterazione della destinazione d'uso del resede, non impedendo, ed anzi favorendo la ghiaia il passaggio delle persone ed il parcheggio di veicoli.
D'altra parte, è anche da escludere che l'inghiaiamento di parte del resede impedisca in alcun modo il pari uso dello stesso da parte degli altri comproprietari, trattandosi di modifica del piano di calpestio che non pregiudica le facoltà dei comproprietari.
1.3. Il parcheggio di varie autovetture sul resede comune
Gli attori contestano l'abuso del resede come parcheggio da parte dei convenuti, i quali occupando anche con i veicoli dei loro ospiti l'intera area, impedirebbero il pari uso degli altri comproprietari.
Anche tale doglianza è infondata.
Va premesso che l'uso del resede di cui alla particella 534 come luogo di sosta e parcheggio per le autovetture dei comproprietari non solo è coerente con le caratteristiche dello stesso, ma è ammesso dagli stessi attori, che, anzi, nel proprio atto introduttivo ne rivendicano un pari uso proprio al fine di parcheggiare anche le loro vetture.
Ciò posto non è provata la occupazione stabile ed esclusiva del resede da parte dei convenuti.
Sebbene risulti dalle effigi fotografiche in atti che sul resede siano state parcheggiate diverse vetture di proprietà o in uso dei convenuti, della madre della convenuta e della collaboratrice domestica
(docc. 7.1, 9, 11 e 20-28 del fascicolo di parte attrice e doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), ritiene il tribunale che tali condotte siano pienamente lecite ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Invero non è contestato che il passaggio pedonale sia stato sempre possibile, né è allegata l'occupazione stabile del resede, anche solo parziale, per lunghi periodi mediante il ricovero di veicoli.
Le foto in atti (docc. 7.1, 8, 9, 11 e 28 del fascicolo di parte attrice e doc. 2 del fascicolo di parte convenuta) rappresentano infatti una situazione per cui da un lato il resede non appare mai totalmente occupato dai predetti veicoli, dall'altro che gli stessi venivano nel tempo utilizzati e parcheggiati sempre in posti diversi, (docc. 7.1., 8, 9, 11 e 28 del fascicolo di parte attrice e doc. 2 del fascicolo di parte convenuta).
8 Si deve quindi ritenere provato che si sia trattato del parcheggio di vetture temporaneo e saltuario, ancorché integrante uso più intenso del resede comune, che non impedisce peraltro un pari uso del resede da parte dei restanti comproprietari quando ci sia spazio disponibile.
Infatti non è in contestazione che sul resede possono essere parcheggiate non più di quattro autovetture ed è logico ritenere che il numero dei potenziali utilizzatori dell'area sia superiore.
In tale contesto è quindi normale che i vari comproprietari non riescano sempre a parcheggiare il proprio veicolo.
Al fine di razionalizzare l'uso dello stesso sarebbe applicabile l'adozione di un regolamento con eventuale assegnazione di posti in via esclusiva sul resede.
In questa sede peraltro non è possibile regolamentare l'uso del bene comune, non risultando neanche allegata la esistenza dei presupposti per cui in ambito condominiale è obbligatoria l'adozione del relativo regolamento (e cioè esistenza di più di 10 unità immobiliari ai sensi dell'articolo n. 1138
c.c.).
Non risulta quindi alcuna occupazione esclusiva del resede da parte dei convenuti o dei loro conoscenti o ad ospiti, trattandosi dell'ordinaria situazione che si verifica quando lo spazio disponibile nell'area a comune destinata al parcheggio sia insufficiente a contenere le autovetture di tutti i soggetti aventi titolo.
1.4. Il tavolo e le sedie posti in un angolo del resede comune
Il CTU nel corso del sopralluogo ha accertato la presenza sul resede di “un piccolo tavolino e 4 sedute in plastica o similari, posizionate nell'angolo sinistro in adiacenza” di una vecchia scala in pietra posta sul confine tra il resede e la sovrastante particella 532, gravata da servitù di passo e non oggetto di causa (docc. 7.1, del fascicolo di parte attrice e pagg.
3-7 CTU).
Anche rispetto a tali mobili non si ravvisano violazioni del disposto dell'art. 1102 c.c..
Premesso che la presenza su un resede tergale di tavolino e sedie da esterno costituisce evenienza assai ricorrente nella pratica, la presenza di tali oggetti non snatura in alcun modo la destinazione del resede, essendo comunque garantito il passaggio e l'area a parcheggio.
Rileva poi il fatto che l'uso di tali oggetti è stato espressamente consentito agli altri comproprietari.
9 Pertanto, anche sotto tale profilo la domanda è infondata.
2. La presenza del cane di grossa taglia lasciato sciolto
Sul punto la causa va rimessa in istruttoria, stante le conclusioni precisate anche in via istruttoria e le richieste tempestivamente formulate in merito dagli attori nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c..
D'altra parte, i convenuti hanno contestato di avere la proprietà o la custodia del cane di grossa taglia che risulta dalla foto prodotte, aggiungendo di non lasciare libero il proprio cane nelle aree a comune.
Va quindi ammesso il capitolo di prova testimoniale ivi richiesto sub 6).
3. La domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dai convenuti
La richiesta può essere decisa in questa sede in quanto chiaramente infondata.
La domanda di condanna degli attori al pagamento in favore dei convenuti di una somma equitativamente determinata ai sensi degli artt. 96 e 91 c.p.c., richiesta formulata nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione orale, si fonda sull'asserita violazione della propria privacy da parte degli attori, per avere gli stessi al fine di produrle in giudizio e quindi abusando del processo acquisito senza consenso immagini fotografiche e dati inerenti gli intestatari dei veicoli parcheggiati sul resede.
Le produzioni documentali e fotografiche depositate in corso di causa dagli attori, lungi dal costituire un abuso, sono infatti chiaramente funzionali all'esercizio del proprio diritto di difesa nel processo, e risultano quindi lecite.
Parimenti leciti sono gli accertamenti eseguiti sui proprietari dei veicoli parcheggiati in quanto frutto di visura al P.R.A., registro avente natura pubblica, la cui consultazione è stata anch'essa strumentale a far valere la presente azione giudiziaria.
Va quindi escluso che le condotte contestate integrino abuso di facoltà processuali, ovvero che da esse possano derivare responsabilità per danni.
4. Le spese di lite e di CTU
Le spese processuali, comprese quelle di CTU e dei CCTTPP, saranno regolate e liquidate con la sentenza definitiva.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 281-sexies e ss. c.p.c., il Tribunale ordinario di Firenze, II sezione civile in
composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea ex art. 1102 c.c. in relazione alle condotte dei convenuti
descritte in parte motiva sub par. 1.1-1.4;
2) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dai convenuti;
4) spese di lite alla sentenza definitiva di merito.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è
condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Firenze, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini
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