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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12834/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12834/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASSIA STEFANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
NICHELINO il 17/10/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 113 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, nato il [...] ed nato il [...]. Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15/05/2019. Con ricorso depositato il 22/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per AFFIDA in via condivisa i figli minori, ed , ad ambo i genitori, con esercizio disgiunto Per_2 della responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
Per DISPONE che i figli minori, ed , mantengano residenza e collocamento presso la Per_2 madre in Vinovo (TO), Via Stupinigi n. 62/3, già casa coniugale;
DA' ATTO che le parti dichiarano che il figlio , divenuto ormai maggiorenne, manterrà la Per_1 residenza anagrafica presso la madre, ma che sarà libero di concordare autonomamente tempi e modalità di visita e di permanenza presso ciascun genitore, proprio in virtù del raggiungimento della maggiore età;
DISPONE che, tenuto conto che il figlio frequenta l'ultimo anno della scuola secondaria di II Per_1 grado e non è ancora economicamente autosufficiente, ciascun genitore provveda alle esigenze e al mantenimento ordinario del figlio quando l'avrà con sé;
DISPONE, in merito al diritto di frequentazione e permanenza, che ciascun genitore tenga con sé i figli minori a settimane alterne, dal lunedì al venerdì compresi, compatibilmente con le attività scolastiche e gli altri impegni sociali-ricreativi dei minori. I figli trascorreranno i fine settimana, dal sabato alla domenica compresi, alternativamente con il genitore con cui non hanno trascorso il resto della settimana;
DISPONE, in aderenza al regime di permanenza adottato dai coniugi e ferma restando la possibilità per gli stessi di definire di volta in volta gli incontri ed il pernottamento dei minori, le seguenti condizioni:
a) che ciascun dei due genitori si occupi di prelevare i figli presso la casa dell'altro genitore quando gli stessi dovranno iniziare la permanenza presso il medesimo;
b) che i figli trascorrano il periodo delle vacanze di Natale e Capodanno rispettivamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore;
c) che le vacanze Pasquali, salvo diversi accordi tra i coniugi, vengano trascorse dai minori con ciascun genitore ad anni alternati;
d) che durante le vacanze scolastiche estive i genitori trascorrano con i figli minori quindici giorni consecutivi, concordando tra loro il periodo entro il 31 maggio di ciascun anno, con obbligo di comunicazione del luogo di soggiorno e della reperibilità telefonica;
e) che i minori trascorreranno le festività scolastiche, oltre agli ulteriori giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico, alternativamente con il padre o con la madre avendo cura che, qualora la festività sia unita ad un fine settimana, la stessa venga accorpata al weekend di competenza di quel genitore;
f) che i genitori trascorrano con i minori, ad anni alternati, il giorno del compleanno dei figli;
DA' ATTO che le parti si impegnano a comunicarsi, con un preavviso di almeno 24 ore, eventuali impegni che impediscano loro di tenere con sé i figli nei giorni stabiliti. Per tali eventualità si concorda inoltre la possibilità di recupero degli incontri mancati;
DA' ATTO che nel periodo dal termine dell'attività didattica alla ripresa della scuola (indicativamente da inizio giugno a metà settembre) i coniugi di comune accordo demandano l'accudimento dei minori ai nonni e, nel caso di indisponibilità di quest'ultimi, i minori frequenteranno i centri estivi organizzati, con spesa a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
DISPONE che ciascun genitore provveda autonomamente al mantenimento dei figli minori durante il periodo di tempo di propria competenza in cui li terrà con sé.
DISPONE che le spese mediche non coperte da SSN, scolastiche e sportive e ricreative, previamente concordate e documentate, vengano divise al 50% tra i genitori, come da Protocollo di intesa siglato in materia dal Tribunale di Torino;
DA' ATTO che le parti concordano che le spese relative ai viaggi, sia culturali che ricreativi dei figli, siano a totale carico del genitore che li organizzerà, salvo diversi accordi;
DA' ATTO che le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali impegni di lavoro che impediscano loro di tenere con sé i figli nei giorni stabiliti. Per tale eventualità dovrà essere prevista la possibilità di recupero degli incontri;
DA' ATTO che le parti concordano che, nell'ipotesi di impossibilità di uno dei genitori a stare con i figli nelle giornate e/o nel periodo concordato, entrambi genitori si impegnino a preferire l'altro genitore oppure altra persona di comune accordo già conosciuta e/o gradita ai figli;
DA' ATTO che le parti dichiarano che, visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 legge n. 3/2003, si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla legge 20 novembre 2009 n. 166, autorizzano il rilascio del passaporto personale per i minori;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia aiuto economico;
DA' ATTO che le parti dichiarano di avere risolto in maniera amichevole ogni altro rapporto economico fra di loro intercorrente;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
5/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12834/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASSIA STEFANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
NICHELINO il 17/10/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 113 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, nato il [...] ed nato il [...]. Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15/05/2019. Con ricorso depositato il 22/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per AFFIDA in via condivisa i figli minori, ed , ad ambo i genitori, con esercizio disgiunto Per_2 della responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
Per DISPONE che i figli minori, ed , mantengano residenza e collocamento presso la Per_2 madre in Vinovo (TO), Via Stupinigi n. 62/3, già casa coniugale;
DA' ATTO che le parti dichiarano che il figlio , divenuto ormai maggiorenne, manterrà la Per_1 residenza anagrafica presso la madre, ma che sarà libero di concordare autonomamente tempi e modalità di visita e di permanenza presso ciascun genitore, proprio in virtù del raggiungimento della maggiore età;
DISPONE che, tenuto conto che il figlio frequenta l'ultimo anno della scuola secondaria di II Per_1 grado e non è ancora economicamente autosufficiente, ciascun genitore provveda alle esigenze e al mantenimento ordinario del figlio quando l'avrà con sé;
DISPONE, in merito al diritto di frequentazione e permanenza, che ciascun genitore tenga con sé i figli minori a settimane alterne, dal lunedì al venerdì compresi, compatibilmente con le attività scolastiche e gli altri impegni sociali-ricreativi dei minori. I figli trascorreranno i fine settimana, dal sabato alla domenica compresi, alternativamente con il genitore con cui non hanno trascorso il resto della settimana;
DISPONE, in aderenza al regime di permanenza adottato dai coniugi e ferma restando la possibilità per gli stessi di definire di volta in volta gli incontri ed il pernottamento dei minori, le seguenti condizioni:
a) che ciascun dei due genitori si occupi di prelevare i figli presso la casa dell'altro genitore quando gli stessi dovranno iniziare la permanenza presso il medesimo;
b) che i figli trascorrano il periodo delle vacanze di Natale e Capodanno rispettivamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore;
c) che le vacanze Pasquali, salvo diversi accordi tra i coniugi, vengano trascorse dai minori con ciascun genitore ad anni alternati;
d) che durante le vacanze scolastiche estive i genitori trascorrano con i figli minori quindici giorni consecutivi, concordando tra loro il periodo entro il 31 maggio di ciascun anno, con obbligo di comunicazione del luogo di soggiorno e della reperibilità telefonica;
e) che i minori trascorreranno le festività scolastiche, oltre agli ulteriori giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico, alternativamente con il padre o con la madre avendo cura che, qualora la festività sia unita ad un fine settimana, la stessa venga accorpata al weekend di competenza di quel genitore;
f) che i genitori trascorrano con i minori, ad anni alternati, il giorno del compleanno dei figli;
DA' ATTO che le parti si impegnano a comunicarsi, con un preavviso di almeno 24 ore, eventuali impegni che impediscano loro di tenere con sé i figli nei giorni stabiliti. Per tali eventualità si concorda inoltre la possibilità di recupero degli incontri mancati;
DA' ATTO che nel periodo dal termine dell'attività didattica alla ripresa della scuola (indicativamente da inizio giugno a metà settembre) i coniugi di comune accordo demandano l'accudimento dei minori ai nonni e, nel caso di indisponibilità di quest'ultimi, i minori frequenteranno i centri estivi organizzati, con spesa a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
DISPONE che ciascun genitore provveda autonomamente al mantenimento dei figli minori durante il periodo di tempo di propria competenza in cui li terrà con sé.
DISPONE che le spese mediche non coperte da SSN, scolastiche e sportive e ricreative, previamente concordate e documentate, vengano divise al 50% tra i genitori, come da Protocollo di intesa siglato in materia dal Tribunale di Torino;
DA' ATTO che le parti concordano che le spese relative ai viaggi, sia culturali che ricreativi dei figli, siano a totale carico del genitore che li organizzerà, salvo diversi accordi;
DA' ATTO che le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali impegni di lavoro che impediscano loro di tenere con sé i figli nei giorni stabiliti. Per tale eventualità dovrà essere prevista la possibilità di recupero degli incontri;
DA' ATTO che le parti concordano che, nell'ipotesi di impossibilità di uno dei genitori a stare con i figli nelle giornate e/o nel periodo concordato, entrambi genitori si impegnino a preferire l'altro genitore oppure altra persona di comune accordo già conosciuta e/o gradita ai figli;
DA' ATTO che le parti dichiarano che, visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 legge n. 3/2003, si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla legge 20 novembre 2009 n. 166, autorizzano il rilascio del passaporto personale per i minori;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia aiuto economico;
DA' ATTO che le parti dichiarano di avere risolto in maniera amichevole ogni altro rapporto economico fra di loro intercorrente;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
5/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.