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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/10/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7138/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7138 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Boscagli, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Chiarantano, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.01.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 27.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.10.2017 ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 rappresentando:
- di aver contratto matrimonio con in Genzano di Roma (RM) il 4.07.1998; Controparte_1
- che dall'unione coniugale era nato il figlio (6.10.2008); Per_1 - che all'esito dell'udienza presidenziale celebratasi in data 15.10.2015 nell'ambito del giudizio di separazione recante R.G. n. 2055/2015 erano stati assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti;
- che nell'ambito del predetto procedimento, in data 2.03.2016, veniva emessa sentenza non definitiva, con la quale il Tribunale di Velletri dichiarava la separazione personale dei coniugi;
- che le parti avevano vissuto ininterrottamente separate, essendo venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicchè dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.01.2018 si costituiva in giudizio
, la quale chiedeva confermarsi i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con Controparte_1 ordinanza presidenziale emessa nel corso del giudizio di separazione, formulando altresì domanda di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
All'udienza presidenziale entrambe le parti sono comparse personalmente ed il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della Legge n. 898/1970.
Con memoria integrativa depositata in data 23.03.2018 il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genzano di Roma il 4 luglio 1998 (atto n. 39 p. II serie A del 1998) tra i signori e con Parte_1 Controparte_1 obbligo dell'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza nei Registri dello Stato
Civile;
- Revocare l'assegno di mantenimento in favore della signora a far data la domanda;
CP_1
- Dichiarare che alcun assegno divorzile deve essere corrisposto in favore della signora
poiché non dovuto per insussistenza dei presupposti in fatto e/o diritto;
CP_1
- Disporre l'affidamento congiunto del figlio minore , con collocamento prevalente Per_1 dello stesso presso il padre;
- Disporre il diritto di visita della signora nella misura di due pomeriggi a settimana CP_1 da concordare, anche compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino, due weekend al mese non consecutivi, dal sabato mattina ore 10:00 alla domenica sera alle ore 19:00,
15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, festività pasquali e natalizie ad anni alterni, salva la possibilità di concordare modalità e tempi di maggior favore per il coniuge non collocatario;
- Determinare la somma di euro 100,00 mensili, o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di mantenimento del bambino, oltre le spese straordinarie, tra cui si elencano le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche e quelle sportive, tutte da concordarsi preventivamente tra i coniugi, che la signora dovrà corrispondere entro il 5 CP_1 di ogni mese presso il domicilio del signor Pt_1
- In subordine, nella deprecata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra esposte conclusioni, si chiede:
- in caso di disposizione del collocamento del minore presso la madre, che il padre possa vederlo secondo le modalità di frequentazione weekend con il padre dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera entro le ore 22:00; durante la sospensione delle attività scolastiche e compatibilmente con i turni di lavoro paterni entro le ore 10:00 del lunedì. Due giorni a settimana con pernotto. Ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale ad anni alterni dal primo giorno di vacanza delle festività pasquali alla mattina di Pasqua e dal pomeriggio della stessa giornata al martedì successivo. trascorrerà i Per_1 ponti scolastici alternativamente con ciascun genitore. Per il periodo estivo 30 giorni ciascuno da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e in caso di disaccordo la prima quindicina del mese di luglio e la prima quindicina del mese di agosto ad anni alterni;
Il giorno del compleanno del minore il pranzo con la madre e la cena con il padre;
i compleanni dei genitori con ciascuno di loro indipendentemente dal piano di frequentazione.
- nella deprecata ipotesi che venga mantenuto il collocamento prevalente del minore verso la madre, che il padre versi alla madre l'importo mensile di euro 200,00, da corrispondere entro il 5 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT annuale a decorrere dall'anno successivo alla sentenza, in favore del figlio a titolo di contributo al mantenimento;
Per_1
- che le spese straordinarie occorrenti per il figlio, previamente concordate, vengano divise tra le Parti al 50%.
- nella deprecata ipotesi che il Tribunale non ravvisi l'autonomia economica dei signori
e che venga contenuto nel limite massimo di 100,00 euro l'importo dovuto in Pt_1 CP_1 favore della signora a titolo di assegno divorzile, da corrispondere entro il 5 di ogni CP_1 mese, con aggiornamento ISTAT annuale a decorrere dall'anno successivo alla sentenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Con memoria integrativa depositata in data 27.04.2018 , contestanto tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, chiedendo di:
“- assegnare la casa coniugale sita in Genzano di Roma Via Giovanni Amendola n. 4, con tutti gli arredi ed il mobilio, alla sig.ra che continuerà a viverci unitamente al figlio Controparte_1 minore;
Persona_2 - disporre l'affido congiunto del figlio minore con collocamento prevalente Persona_2 dello stesso presso la resistente nella casa coniugale sita in Genzano di Roma Via G. Amendola
N. 4;
- disporre a carico del sig. un assegno divorzile a favore della sig.ra Parte_1
di €. 700,00 mensile ed a favore della sig.ra quale assegno di Controparte_1 Controparte_1 mantenimento per il minore dell'ulteriore somma di €. 700,00 mensili oltre le Persona_2 spese mediche straordinarie, tra cui quelle non coperte dal SSN, le spese mediche scolastiche e quelle sportive. I suddetti assegni dovranno essere corrisposti a favore della sig.ra entro CP_1
e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Il tutto da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
- il sig. potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dalle ore Persona_2
10,00 del sabato mattina alle ore 19,00 della domenica oltre che due pomeriggi a settimana, da concordarsi preventivamente tra i coniugi, e compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive del minore e dei genitori, dalle ore 16,30 alle ore 19,30 in giorni ed orari da concordarsi tra i genitori. Le festività verranno così disciplinate:- in merito alle festività natalizie, una settimana ad anni alterni dal 25 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, verranno alternati tra i genitori i giorni di pasqua e Pasquetta, quindici giorni durante le vacanze estive continuativi da concordarsi entro fine maggio di ogni anno.
- ci si oppone a tutte le richieste e/o domande formulate da parte ricorrente sia in via principale che in via subordinata nella memoria integrativa del 21.03.2018 in quanto infondate in fatto ed in diritto e, pertanto, se ne chiede il rigetto.
- Il tutto con vittoria di spese come per legge.”.
Con sentenza non definitiva n. 983/2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale, consulenza tecnica d'ufficio di natura psicologica ed acquisizione della documentazione complessivamente prodotta dalle parti.
All'udienza del 27.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'affidamento, il collocamento, la frequentazione ed il mantenimento del figlio minore ed il riconoscimento del diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile dall'ex coniuge.
2.1 Sull'affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio Per_1 In ordine all'affidamento del figlio , deve essere disposto l'affidamento condiviso del Per_1 minore ad entrambi i genitori, non essendo emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio ragioni che giustifichino la deroga al paradigma normativo disposto ai sensi degli artt. 337 ter e
337 quater c.c., volto a garantire il diritto dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre ed al quale corrisponde un dovere di pari responsabilità genitoriale.
Deve essere altresì confermato – per ragioni di stabilità di vita del minore – il collocamento prevalente dello stesso presso il padre, le cui capacità accudenti non sono state poste in discussione dal nominato consulente tecnico e trattandosi, in ogni caso, di collocamento corrispondente alla volontà espressa dal minore, che ha ormai 17 anni e che coabita con il padre da oltre due anni e mezzo.
Con riguardo al regime di frequentazione con la madre, il Collegio ritiene di dover confermare la proposta formulata dal C.T.U. in sede di elaborato peritale e, peraltro, già vigente tra le parti.
Di conseguenza, salvi più ampi e diversi accordi tra i genitori, tenendo in debito conto le esigenze e la volontà del minore, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le Per_1 seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 o da diverso orario di uscita da scuola del venerdì sino alle ore 22.00 della domenica, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
- tutti i martedì dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 22.00, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
- nei week-end di competenza del padre, il giovedì dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino al venerdì mattina, allorquando lo accompagnerà a scuola o, nei periodi di chiusura della scuole, presso l'abitazione paterna;
- durante le vacanze estive (mesi di luglio ed agosto), fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie, il 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre e il 1 gennaio sempre con il padre, considerato che la madre, in quanto Testimone di Geova, non festeggia il Natale;
- la Festa della mamma con la madre e la Festa del papà con il padre;
- il compleanno del figlio ad anni alterni con ciascun genitore.
Quanto al contributo dovuto a titolo di mantenimento del figlio, ritiene il Collegio che – tenuto conto dei tempi di permanenza del minore, di ormai 17 anni, presso ciascuna delle parti – ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio nei periodi di rispettiva competenza, con conseguente revoca, a decorrere dall'emissione della presente sentenza e fermi restando per il passato i provvedimenti sino ad ora vigenti, dell'assegno di mantenimento versato dal padre in favore della madre a titolo di mantenimento del figlio. Entrambi i genitori dovranno, poi, contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente richiamato.
2.2 Sulla domanda di assegno divorzile
Parte resistente ha formulato domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, richiesto nella misura di € 500,00 mensili.
La domanda merita accoglimento nei limiti che seguono.
In punto di diritto si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio
2018, ha affermato il principio di diritto secondo cui “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
La Suprema Corte ha sottolineato, in particolare, che “l'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, e, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina.”.
Ne consegue che, alla luce della funzione non solo assistenziale ma in pari misura anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, il giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, della
Legge n. 898/1970, verificando, in particolare, se la riscontrata sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio.
All'esito di tale operazione il giudice deve quantificare l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo che il medesimo ha fornito alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge.
Fermo quanto precede, la successiva giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito ulteriormente che “A fronte di una accertata non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente,
l'assegno divorzile può anche fondarsi in via prevalente o esclusiva sul criterio assistenziale, senza valutare, o anche laddove non si possa valutare compiutamente, il profilo perequativo o compensativo.” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/09/2020, n. 18681). Ciò anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle richiamate Sezioni Unite, atteso che “l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa”, sicchè può
“ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorchè equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari. Anche in tale ipotesi, tuttavia, è necessario procedere preliminarmente all'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, non potendosi escludere che lo scioglimento del vincolo, specie se conseguente ad una durata limitata dell'unione matrimoniale, renda entrambi gli ex coniugi economicamente non autosufficienti. Sul versante opposto si colloca l'ipotesi della conservazione di una condizione economico patrimoniale di rilevante entità per entrambi gli ex coniugi che determina un livello reddituale molto elevato anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In questa seconda ipotesi, secondo il parametro composito che è stato oggetto dell'elaborazione interpretativa delle S.U., occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.” (cfr. Cass. civ., sez. I,
30/08/2019, n. 21926).
In sostanza, il criterio puramente assistenziale troverà, quindi, applicazione quando la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge debole non consenta allo stesso, senza sua colpa, di raggiungere una esistenza libera e dignitosa. In aggiunta al criterio assistenziale, dovranno tenersi in considerazione i criteri compensativo e perequativo se, pur raggiungendo il coniuge più debole un livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise che abbiano portato al sacrificio di aspettative reddituali o professionali anche in relazione alla durata del matrimonio, all'effettiva potenzialità delle capacità lavorative future parametrate all'età e alla conformazione del mercato del lavoro. In particolare, il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente.
Nel caso di specie, può certamente ritenersi che tra le parti sussista uno squilibrio economico di non modesta entità tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno richiesto, in applicazione dei principi solidaristici di cui alla Carta costituzionale. In primo luogo, è doverso evidenziare come la circostanza, allegata dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni e relativa alla perdita del posto di lavoro – non rappresenta elemento idoneo, ipso facto, a ritenere l'insussistenza della dedotta disparità economico- reddituale, trattandosi di mutamento intervenuto in corso di causa avente carattere meramente temporaneo che, alla luce degli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio, non consente di escludere un dovere di solidarietà da parte del ricorrente nei confronti della ex coniuge.
Difatti, costituisce circostanza incontestata che ha sempre svolto l'attività di Parte_1 meccanico presso la Mercedes Benz Roma S.p.a., con una retribuzione media pari, negli anni successivi alla separazione, a circa € 1.100,00 mensili. Parallelamente a detto impiego il ricorrente ha altresì svolto – così come emerso all'esito dell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio
(cfr. in particolare, dichiarazioni rese dai testi e – Testimone_1 Testimone_2 attività di meccanico quale libero professionista, che gli ha ceratmente consentito di implementare i guadagni derivanti dal lavoro svolto come dipendente.
Il ricorrente ha maturato, dunque, nel corso degli anni una professionalità che, a prescindere dalla circostanza relativa alla temporanea perdita del rapporto di lavoro con la predetta società automobilistica, gli consente certamente di ricollocarsi nel mondo del lavoro, tenuto conto sia della pregressa specifica esperienza maturata nel settore meccanico sia dell'età anagrafica (50 anni) ancora compatibile con il mondo lavorativo.
A ciò si aggiunga l'ulteriore circostanza, mai contestata, secondo cui il ricorrente è altresì beneficiario di un importo pari a € 500,00 mensili a titolo di canone di locazione, entrata patrimoniale che gli consente certamente di incrementare le proprie risorse economiche.
Non vi è dubbio, poi, che lo squilibrio economico-reddituale tra le parti sussistesse già all'epoca della convivenza matrimoniale, durante la quale – così come emerso all'esito delle escussioni testimoniali – la resistente non ha svolto, per scelta matrimoniale condivisa con il coniuge, un'attività lavorativa, limitandosi piuttosto a svolgere saltuari lavori quale promoter nel settore della cosmetica a domicilio o di natura sartoriale, che tuttavia non costituivano il fondamento del sostegno economico posto alla base del menage familiare, di sostanziale appannaggio del marito.
Sotto il profilo del quantum, ritiene, tuttavia, il Collegio di non poter riconoscere alla resistente la somma da quest'ultima richiesta, atteso che la stessa svolge attività lavorativa per la quale percepisce una retribuzione pari a € 552,00 mensili, circostanza questa che giustifica l'accoglimento della domanda nel minore importo di € 250,00 mensili, somm ritenuta congrua tenuto conto della durata del matrimonio (17 anni) e dell'età della beneficiaria (49 anni), e fatti salvi per il passato i provvedimenti sino ad ora vigenti in punto di corresponsione da parte del marito di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
2.3 Sulla domanda di corresponsione della quota di TFR
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la domanda con la quale la resistente ha chiesto il riconoscimento in suo favore della quota del 40% del TFR maturato dall'ex coniuge a seguito della conclusione del rapporto di lavoro, essendo stata la stessa formulata solo in sede di comparsa conclusionale e, dunque, oltre le preclusioni processuali.
3. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, ritiene il Collegio ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
Le spese di C.T.U. sono poste a definitivo carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 7138/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale con le seguenti modalità: le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
b) dispone che il figlio sia collocato in via prevalente presso il padre;
c) dispone che la madre veda e tenga con sé il figlio, salvi più ampi e diversi accordi tra i genitori, tenendo in debito conto le esigenze e la volontà del minore, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 o da diverso orario di uscita da scuola del venerdì sino alle ore 22.00 della domenica, allorquando la madre accompagnerà il figlio presso l'abitazione paterna;
- tutti i martedì dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 22.00, allorquando la madre accompagnerà il figlio presso l'abitazione paterna;
- nei week-end di competenza del padre, il giovedì dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino al venerdì mattina, allorquando la madre accompagnerà il figlio a scuola o, nei periodi di chiusura della scuole, presso l'abitazione paterna;
- durante le vacanze estive (mesi di luglio ed agosto), fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie, il 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre e il 1 gennaio sempre con il padre, considerato che la madre, in quanto Testimone di Geova, non festeggia il Natale;
- la Festa della mamma con la madre e la Festa del papà con il padre;
- il compleanno del figlio ad anni alterni con ciascun genitore.
d) dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento ordinario diretto del figlio nei periodi di rispettiva competenza, con conseguente revoca, a decorrere dall'emissione della presente sentenza e fermi restando per il passato i provvedimenti sino ad ora vigenti, dell'assegno di mantenimento versato dal padre in favore della madre a titolo di mantenimento del figlio;
e) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
f) determina in € 250,00 mensili l'importo dovuto da a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, somma da corrispondersi, a decorrere dall'emissione della presente pronuncia, presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, fatti salvi per il passato i provvedimenti sino ad ora vigenti in punto di corresponsione da parte del marito di un assegno di mantenimento in favore della moglie;
g) dichiara inammissibile la domanda di corresponsione della quota di TFR proposta dalla resistente:
h) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
i) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7138 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Boscagli, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Chiarantano, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.01.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 27.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.10.2017 ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 rappresentando:
- di aver contratto matrimonio con in Genzano di Roma (RM) il 4.07.1998; Controparte_1
- che dall'unione coniugale era nato il figlio (6.10.2008); Per_1 - che all'esito dell'udienza presidenziale celebratasi in data 15.10.2015 nell'ambito del giudizio di separazione recante R.G. n. 2055/2015 erano stati assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti;
- che nell'ambito del predetto procedimento, in data 2.03.2016, veniva emessa sentenza non definitiva, con la quale il Tribunale di Velletri dichiarava la separazione personale dei coniugi;
- che le parti avevano vissuto ininterrottamente separate, essendo venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicchè dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.01.2018 si costituiva in giudizio
, la quale chiedeva confermarsi i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con Controparte_1 ordinanza presidenziale emessa nel corso del giudizio di separazione, formulando altresì domanda di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
All'udienza presidenziale entrambe le parti sono comparse personalmente ed il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della Legge n. 898/1970.
Con memoria integrativa depositata in data 23.03.2018 il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genzano di Roma il 4 luglio 1998 (atto n. 39 p. II serie A del 1998) tra i signori e con Parte_1 Controparte_1 obbligo dell'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza nei Registri dello Stato
Civile;
- Revocare l'assegno di mantenimento in favore della signora a far data la domanda;
CP_1
- Dichiarare che alcun assegno divorzile deve essere corrisposto in favore della signora
poiché non dovuto per insussistenza dei presupposti in fatto e/o diritto;
CP_1
- Disporre l'affidamento congiunto del figlio minore , con collocamento prevalente Per_1 dello stesso presso il padre;
- Disporre il diritto di visita della signora nella misura di due pomeriggi a settimana CP_1 da concordare, anche compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino, due weekend al mese non consecutivi, dal sabato mattina ore 10:00 alla domenica sera alle ore 19:00,
15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, festività pasquali e natalizie ad anni alterni, salva la possibilità di concordare modalità e tempi di maggior favore per il coniuge non collocatario;
- Determinare la somma di euro 100,00 mensili, o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di mantenimento del bambino, oltre le spese straordinarie, tra cui si elencano le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche e quelle sportive, tutte da concordarsi preventivamente tra i coniugi, che la signora dovrà corrispondere entro il 5 CP_1 di ogni mese presso il domicilio del signor Pt_1
- In subordine, nella deprecata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra esposte conclusioni, si chiede:
- in caso di disposizione del collocamento del minore presso la madre, che il padre possa vederlo secondo le modalità di frequentazione weekend con il padre dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera entro le ore 22:00; durante la sospensione delle attività scolastiche e compatibilmente con i turni di lavoro paterni entro le ore 10:00 del lunedì. Due giorni a settimana con pernotto. Ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale ad anni alterni dal primo giorno di vacanza delle festività pasquali alla mattina di Pasqua e dal pomeriggio della stessa giornata al martedì successivo. trascorrerà i Per_1 ponti scolastici alternativamente con ciascun genitore. Per il periodo estivo 30 giorni ciascuno da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e in caso di disaccordo la prima quindicina del mese di luglio e la prima quindicina del mese di agosto ad anni alterni;
Il giorno del compleanno del minore il pranzo con la madre e la cena con il padre;
i compleanni dei genitori con ciascuno di loro indipendentemente dal piano di frequentazione.
- nella deprecata ipotesi che venga mantenuto il collocamento prevalente del minore verso la madre, che il padre versi alla madre l'importo mensile di euro 200,00, da corrispondere entro il 5 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT annuale a decorrere dall'anno successivo alla sentenza, in favore del figlio a titolo di contributo al mantenimento;
Per_1
- che le spese straordinarie occorrenti per il figlio, previamente concordate, vengano divise tra le Parti al 50%.
- nella deprecata ipotesi che il Tribunale non ravvisi l'autonomia economica dei signori
e che venga contenuto nel limite massimo di 100,00 euro l'importo dovuto in Pt_1 CP_1 favore della signora a titolo di assegno divorzile, da corrispondere entro il 5 di ogni CP_1 mese, con aggiornamento ISTAT annuale a decorrere dall'anno successivo alla sentenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Con memoria integrativa depositata in data 27.04.2018 , contestanto tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, chiedendo di:
“- assegnare la casa coniugale sita in Genzano di Roma Via Giovanni Amendola n. 4, con tutti gli arredi ed il mobilio, alla sig.ra che continuerà a viverci unitamente al figlio Controparte_1 minore;
Persona_2 - disporre l'affido congiunto del figlio minore con collocamento prevalente Persona_2 dello stesso presso la resistente nella casa coniugale sita in Genzano di Roma Via G. Amendola
N. 4;
- disporre a carico del sig. un assegno divorzile a favore della sig.ra Parte_1
di €. 700,00 mensile ed a favore della sig.ra quale assegno di Controparte_1 Controparte_1 mantenimento per il minore dell'ulteriore somma di €. 700,00 mensili oltre le Persona_2 spese mediche straordinarie, tra cui quelle non coperte dal SSN, le spese mediche scolastiche e quelle sportive. I suddetti assegni dovranno essere corrisposti a favore della sig.ra entro CP_1
e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Il tutto da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
- il sig. potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dalle ore Persona_2
10,00 del sabato mattina alle ore 19,00 della domenica oltre che due pomeriggi a settimana, da concordarsi preventivamente tra i coniugi, e compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive del minore e dei genitori, dalle ore 16,30 alle ore 19,30 in giorni ed orari da concordarsi tra i genitori. Le festività verranno così disciplinate:- in merito alle festività natalizie, una settimana ad anni alterni dal 25 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, verranno alternati tra i genitori i giorni di pasqua e Pasquetta, quindici giorni durante le vacanze estive continuativi da concordarsi entro fine maggio di ogni anno.
- ci si oppone a tutte le richieste e/o domande formulate da parte ricorrente sia in via principale che in via subordinata nella memoria integrativa del 21.03.2018 in quanto infondate in fatto ed in diritto e, pertanto, se ne chiede il rigetto.
- Il tutto con vittoria di spese come per legge.”.
Con sentenza non definitiva n. 983/2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale, consulenza tecnica d'ufficio di natura psicologica ed acquisizione della documentazione complessivamente prodotta dalle parti.
All'udienza del 27.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'affidamento, il collocamento, la frequentazione ed il mantenimento del figlio minore ed il riconoscimento del diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile dall'ex coniuge.
2.1 Sull'affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio Per_1 In ordine all'affidamento del figlio , deve essere disposto l'affidamento condiviso del Per_1 minore ad entrambi i genitori, non essendo emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio ragioni che giustifichino la deroga al paradigma normativo disposto ai sensi degli artt. 337 ter e
337 quater c.c., volto a garantire il diritto dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre ed al quale corrisponde un dovere di pari responsabilità genitoriale.
Deve essere altresì confermato – per ragioni di stabilità di vita del minore – il collocamento prevalente dello stesso presso il padre, le cui capacità accudenti non sono state poste in discussione dal nominato consulente tecnico e trattandosi, in ogni caso, di collocamento corrispondente alla volontà espressa dal minore, che ha ormai 17 anni e che coabita con il padre da oltre due anni e mezzo.
Con riguardo al regime di frequentazione con la madre, il Collegio ritiene di dover confermare la proposta formulata dal C.T.U. in sede di elaborato peritale e, peraltro, già vigente tra le parti.
Di conseguenza, salvi più ampi e diversi accordi tra i genitori, tenendo in debito conto le esigenze e la volontà del minore, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le Per_1 seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 o da diverso orario di uscita da scuola del venerdì sino alle ore 22.00 della domenica, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
- tutti i martedì dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 22.00, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
- nei week-end di competenza del padre, il giovedì dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino al venerdì mattina, allorquando lo accompagnerà a scuola o, nei periodi di chiusura della scuole, presso l'abitazione paterna;
- durante le vacanze estive (mesi di luglio ed agosto), fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie, il 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre e il 1 gennaio sempre con il padre, considerato che la madre, in quanto Testimone di Geova, non festeggia il Natale;
- la Festa della mamma con la madre e la Festa del papà con il padre;
- il compleanno del figlio ad anni alterni con ciascun genitore.
Quanto al contributo dovuto a titolo di mantenimento del figlio, ritiene il Collegio che – tenuto conto dei tempi di permanenza del minore, di ormai 17 anni, presso ciascuna delle parti – ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio nei periodi di rispettiva competenza, con conseguente revoca, a decorrere dall'emissione della presente sentenza e fermi restando per il passato i provvedimenti sino ad ora vigenti, dell'assegno di mantenimento versato dal padre in favore della madre a titolo di mantenimento del figlio. Entrambi i genitori dovranno, poi, contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente richiamato.
2.2 Sulla domanda di assegno divorzile
Parte resistente ha formulato domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, richiesto nella misura di € 500,00 mensili.
La domanda merita accoglimento nei limiti che seguono.
In punto di diritto si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio
2018, ha affermato il principio di diritto secondo cui “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
La Suprema Corte ha sottolineato, in particolare, che “l'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, e, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina.”.
Ne consegue che, alla luce della funzione non solo assistenziale ma in pari misura anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, il giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, della
Legge n. 898/1970, verificando, in particolare, se la riscontrata sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio.
All'esito di tale operazione il giudice deve quantificare l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo che il medesimo ha fornito alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge.
Fermo quanto precede, la successiva giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito ulteriormente che “A fronte di una accertata non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente,
l'assegno divorzile può anche fondarsi in via prevalente o esclusiva sul criterio assistenziale, senza valutare, o anche laddove non si possa valutare compiutamente, il profilo perequativo o compensativo.” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/09/2020, n. 18681). Ciò anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle richiamate Sezioni Unite, atteso che “l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa”, sicchè può
“ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorchè equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari. Anche in tale ipotesi, tuttavia, è necessario procedere preliminarmente all'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, non potendosi escludere che lo scioglimento del vincolo, specie se conseguente ad una durata limitata dell'unione matrimoniale, renda entrambi gli ex coniugi economicamente non autosufficienti. Sul versante opposto si colloca l'ipotesi della conservazione di una condizione economico patrimoniale di rilevante entità per entrambi gli ex coniugi che determina un livello reddituale molto elevato anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In questa seconda ipotesi, secondo il parametro composito che è stato oggetto dell'elaborazione interpretativa delle S.U., occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.” (cfr. Cass. civ., sez. I,
30/08/2019, n. 21926).
In sostanza, il criterio puramente assistenziale troverà, quindi, applicazione quando la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge debole non consenta allo stesso, senza sua colpa, di raggiungere una esistenza libera e dignitosa. In aggiunta al criterio assistenziale, dovranno tenersi in considerazione i criteri compensativo e perequativo se, pur raggiungendo il coniuge più debole un livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise che abbiano portato al sacrificio di aspettative reddituali o professionali anche in relazione alla durata del matrimonio, all'effettiva potenzialità delle capacità lavorative future parametrate all'età e alla conformazione del mercato del lavoro. In particolare, il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente.
Nel caso di specie, può certamente ritenersi che tra le parti sussista uno squilibrio economico di non modesta entità tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno richiesto, in applicazione dei principi solidaristici di cui alla Carta costituzionale. In primo luogo, è doverso evidenziare come la circostanza, allegata dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni e relativa alla perdita del posto di lavoro – non rappresenta elemento idoneo, ipso facto, a ritenere l'insussistenza della dedotta disparità economico- reddituale, trattandosi di mutamento intervenuto in corso di causa avente carattere meramente temporaneo che, alla luce degli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio, non consente di escludere un dovere di solidarietà da parte del ricorrente nei confronti della ex coniuge.
Difatti, costituisce circostanza incontestata che ha sempre svolto l'attività di Parte_1 meccanico presso la Mercedes Benz Roma S.p.a., con una retribuzione media pari, negli anni successivi alla separazione, a circa € 1.100,00 mensili. Parallelamente a detto impiego il ricorrente ha altresì svolto – così come emerso all'esito dell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio
(cfr. in particolare, dichiarazioni rese dai testi e – Testimone_1 Testimone_2 attività di meccanico quale libero professionista, che gli ha ceratmente consentito di implementare i guadagni derivanti dal lavoro svolto come dipendente.
Il ricorrente ha maturato, dunque, nel corso degli anni una professionalità che, a prescindere dalla circostanza relativa alla temporanea perdita del rapporto di lavoro con la predetta società automobilistica, gli consente certamente di ricollocarsi nel mondo del lavoro, tenuto conto sia della pregressa specifica esperienza maturata nel settore meccanico sia dell'età anagrafica (50 anni) ancora compatibile con il mondo lavorativo.
A ciò si aggiunga l'ulteriore circostanza, mai contestata, secondo cui il ricorrente è altresì beneficiario di un importo pari a € 500,00 mensili a titolo di canone di locazione, entrata patrimoniale che gli consente certamente di incrementare le proprie risorse economiche.
Non vi è dubbio, poi, che lo squilibrio economico-reddituale tra le parti sussistesse già all'epoca della convivenza matrimoniale, durante la quale – così come emerso all'esito delle escussioni testimoniali – la resistente non ha svolto, per scelta matrimoniale condivisa con il coniuge, un'attività lavorativa, limitandosi piuttosto a svolgere saltuari lavori quale promoter nel settore della cosmetica a domicilio o di natura sartoriale, che tuttavia non costituivano il fondamento del sostegno economico posto alla base del menage familiare, di sostanziale appannaggio del marito.
Sotto il profilo del quantum, ritiene, tuttavia, il Collegio di non poter riconoscere alla resistente la somma da quest'ultima richiesta, atteso che la stessa svolge attività lavorativa per la quale percepisce una retribuzione pari a € 552,00 mensili, circostanza questa che giustifica l'accoglimento della domanda nel minore importo di € 250,00 mensili, somm ritenuta congrua tenuto conto della durata del matrimonio (17 anni) e dell'età della beneficiaria (49 anni), e fatti salvi per il passato i provvedimenti sino ad ora vigenti in punto di corresponsione da parte del marito di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
2.3 Sulla domanda di corresponsione della quota di TFR
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la domanda con la quale la resistente ha chiesto il riconoscimento in suo favore della quota del 40% del TFR maturato dall'ex coniuge a seguito della conclusione del rapporto di lavoro, essendo stata la stessa formulata solo in sede di comparsa conclusionale e, dunque, oltre le preclusioni processuali.
3. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, ritiene il Collegio ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
Le spese di C.T.U. sono poste a definitivo carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 7138/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale con le seguenti modalità: le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
b) dispone che il figlio sia collocato in via prevalente presso il padre;
c) dispone che la madre veda e tenga con sé il figlio, salvi più ampi e diversi accordi tra i genitori, tenendo in debito conto le esigenze e la volontà del minore, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 o da diverso orario di uscita da scuola del venerdì sino alle ore 22.00 della domenica, allorquando la madre accompagnerà il figlio presso l'abitazione paterna;
- tutti i martedì dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 22.00, allorquando la madre accompagnerà il figlio presso l'abitazione paterna;
- nei week-end di competenza del padre, il giovedì dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino al venerdì mattina, allorquando la madre accompagnerà il figlio a scuola o, nei periodi di chiusura della scuole, presso l'abitazione paterna;
- durante le vacanze estive (mesi di luglio ed agosto), fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie, il 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre e il 1 gennaio sempre con il padre, considerato che la madre, in quanto Testimone di Geova, non festeggia il Natale;
- la Festa della mamma con la madre e la Festa del papà con il padre;
- il compleanno del figlio ad anni alterni con ciascun genitore.
d) dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento ordinario diretto del figlio nei periodi di rispettiva competenza, con conseguente revoca, a decorrere dall'emissione della presente sentenza e fermi restando per il passato i provvedimenti sino ad ora vigenti, dell'assegno di mantenimento versato dal padre in favore della madre a titolo di mantenimento del figlio;
e) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
f) determina in € 250,00 mensili l'importo dovuto da a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, somma da corrispondersi, a decorrere dall'emissione della presente pronuncia, presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, fatti salvi per il passato i provvedimenti sino ad ora vigenti in punto di corresponsione da parte del marito di un assegno di mantenimento in favore della moglie;
g) dichiara inammissibile la domanda di corresponsione della quota di TFR proposta dalla resistente:
h) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
i) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera