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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2578 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall' Parte_1
Avv. Carmen Bozza ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli alla Via D. Fontana n. 21
- ricorrente
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore.
- resistente contumace
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 febbraio 2024, ha adito il Tribunale in Parte_1 funzione di giudice del lavoro chiedendo, previa sospensione inaudita altera parte dell'esecutività degli impugnati atti, di: “accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'inefficacia ed invalidità, dei due avvisi di addebito n°
371 2023 00163235 35 000 e n° 371 2023 00163236 36 000, notificati in data
30/12/2023, oggetto del presente ricorso, revocando la relativa ingiunzione ed il relativo ruolo per i motivi e le causali tutte esposte;
• rigettare nel merito tutte le pretese vantate dall' convenuto con gli avvisi di CP_1 addebito opposti, perché inammissibili, improponibili, ed in ogni caso, totalmente infondati in fatto ed in diritto in uno ad ogni altra declaratoria del caso, sempre per i motivi e le causali tutte esposte;
• In ogni caso, dichiarare la non debenza delle somme vantate coattivamente, per tutti i motivi di cui sopra, riconoscendo il contribuente estraneo ad ogni contestazione e pretesa di credito azionata e pertanto condannare parte convenuta alla cancellazione dei due avvisi di addebito e del relativo ruolo ed ogni altro atto presupposto o conseguente, ed inibire così qualsiasi ulteriore atto/esecuzione in danno dell'istante per il credito complessivo indebitamente vantato di € 43.217,93 riportato negli stessi;
• emettere ogni altro provvedimento ritenuto necessario e del caso, ordinando, comunque, all' convenuto lo sgravio del succitato avviso, sempre per i motivi CP_1
e le causali tutte svolte.” Spese vinte con attribuzione.
Ha esposto:
- di aver ricevuto a mezzo pec in data 30/12/2023 la notifica di due avvisi di addebito n°371 2023 00163235 35 000 e n° 371 2023 00163236 36 000, con cui l' ha CP_1
1 richiesto il pagamento della complessiva somma di € 43.217,93, a seguito di controllo della sua posizione contributiva, di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, a titolo “Gestione Commercianti”, per i periodi riferiti agli anni 2014 e 2015.
Ha eccepito:
-la nullità degli avvisi di addebito, in quanto la richiesta nei due avvisi di addebito era stata oggetto di un precedente ricorso in opposizione ad avviso di addebito CP_ recante n. RG 6262/2022, nel quale l'istante ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir annullare l'avviso di addebito n. 371 2022 0001273728/000, il quale conteneva, tra gli altri, anche i contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per gli anni 2014 e 2015, a titolo “Gestione Commercianti”, gli stessi presenti nei due avvisi di addebito oggetto dell'odierna opposizione;
-l'intervenuto sgravio in relazione ai contributi richiesti dall'avviso opposto relativi al periodo dal 1998 al 2015, a causa della maturata prescrizione degli stessi e quindi di aver provveduto allo sgravio anche di quelli per l'anno 2014 e 2015 oggi contestati.
- la conseguente sentenza n. 6317/2022 emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione
Lavoro pubblicata il 30/11/2022, di declaratoria di integrale cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di giudizio dell' . CP_1 CP_ Sospesa l'esecutività degli avvisi di addebito, nella contumacia dell' , la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
L'opposizione è fondata. Relativamente all'opposizione de qua parte opponente ha contestato l'an dell'esecuzione in quanto non fondato il diritto di procedere nei suoi confronti in executivis per l'intervenuto sgravio da parte dell' dei crediti oggetto degli CP_1 opposti avvisi di addebito. In particolare, l'opponente ha eccepito la nullità dei due avvisi di addebito n° 371 2023 00163235 35 000 e n° 371 2023 00163236 36 000, emessi dall' , con cui CP_1 ha richiesto il pagamento di contributi IVS per i periodi riferiti agli anni 2014 e 2015.
Inoltre, l'opponente ha prodotto copia della sentenza n. 6317/2022 emessa dal
Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro pubblicata il 30/11/2022, relativa al giudizio recante RG n. 6262/2022, riferito tra l'altro anche ai contributi oggetto dei due avvisi oggi opposti, e relativi agli anni 2014 e 2015, dalla quale si evince che effettivamente i crediti azionati sono stati annullati, infatti il Giudice evidenzia che: “In ragione del CP_ riconoscimento ad opera dell' della insussistenza del credito azionato nei confronti dell'odierno opponente, data l'intervenuta prescrizione e l'avvenuto sgravio, deve essere dichiarata la integrale cessazione della materia del contendere”.
È documentato che le somme richieste con i due avvisi impugnati, non solo sono state oggetto di sgravio da parte dello stesso , (cfr. provvedimento di CP_1 annullamento allegato) ma tali somme sono state dichiarate non dovute per cessata materia del contendere con sentenza del Tribunale di Napoli n.6317/2022, resa e pubblicata il 30/11/2022.
2 Pertanto, alla stregua delle su esposte considerazioni l'opposizione è fondata e va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai valori minimi,per la semplicità e unicità della questione, senza la fase decisionale che
è mancata stante la modalità di trattazione scritta.
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro così provvede: a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovute le poste creditorie recate dagli avvisi di addebito di cui in motivazione;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € CP_1
1686,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli lì 6.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2578 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall' Parte_1
Avv. Carmen Bozza ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli alla Via D. Fontana n. 21
- ricorrente
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore.
- resistente contumace
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 febbraio 2024, ha adito il Tribunale in Parte_1 funzione di giudice del lavoro chiedendo, previa sospensione inaudita altera parte dell'esecutività degli impugnati atti, di: “accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'inefficacia ed invalidità, dei due avvisi di addebito n°
371 2023 00163235 35 000 e n° 371 2023 00163236 36 000, notificati in data
30/12/2023, oggetto del presente ricorso, revocando la relativa ingiunzione ed il relativo ruolo per i motivi e le causali tutte esposte;
• rigettare nel merito tutte le pretese vantate dall' convenuto con gli avvisi di CP_1 addebito opposti, perché inammissibili, improponibili, ed in ogni caso, totalmente infondati in fatto ed in diritto in uno ad ogni altra declaratoria del caso, sempre per i motivi e le causali tutte esposte;
• In ogni caso, dichiarare la non debenza delle somme vantate coattivamente, per tutti i motivi di cui sopra, riconoscendo il contribuente estraneo ad ogni contestazione e pretesa di credito azionata e pertanto condannare parte convenuta alla cancellazione dei due avvisi di addebito e del relativo ruolo ed ogni altro atto presupposto o conseguente, ed inibire così qualsiasi ulteriore atto/esecuzione in danno dell'istante per il credito complessivo indebitamente vantato di € 43.217,93 riportato negli stessi;
• emettere ogni altro provvedimento ritenuto necessario e del caso, ordinando, comunque, all' convenuto lo sgravio del succitato avviso, sempre per i motivi CP_1
e le causali tutte svolte.” Spese vinte con attribuzione.
Ha esposto:
- di aver ricevuto a mezzo pec in data 30/12/2023 la notifica di due avvisi di addebito n°371 2023 00163235 35 000 e n° 371 2023 00163236 36 000, con cui l' ha CP_1
1 richiesto il pagamento della complessiva somma di € 43.217,93, a seguito di controllo della sua posizione contributiva, di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, a titolo “Gestione Commercianti”, per i periodi riferiti agli anni 2014 e 2015.
Ha eccepito:
-la nullità degli avvisi di addebito, in quanto la richiesta nei due avvisi di addebito era stata oggetto di un precedente ricorso in opposizione ad avviso di addebito CP_ recante n. RG 6262/2022, nel quale l'istante ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir annullare l'avviso di addebito n. 371 2022 0001273728/000, il quale conteneva, tra gli altri, anche i contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per gli anni 2014 e 2015, a titolo “Gestione Commercianti”, gli stessi presenti nei due avvisi di addebito oggetto dell'odierna opposizione;
-l'intervenuto sgravio in relazione ai contributi richiesti dall'avviso opposto relativi al periodo dal 1998 al 2015, a causa della maturata prescrizione degli stessi e quindi di aver provveduto allo sgravio anche di quelli per l'anno 2014 e 2015 oggi contestati.
- la conseguente sentenza n. 6317/2022 emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione
Lavoro pubblicata il 30/11/2022, di declaratoria di integrale cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di giudizio dell' . CP_1 CP_ Sospesa l'esecutività degli avvisi di addebito, nella contumacia dell' , la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
L'opposizione è fondata. Relativamente all'opposizione de qua parte opponente ha contestato l'an dell'esecuzione in quanto non fondato il diritto di procedere nei suoi confronti in executivis per l'intervenuto sgravio da parte dell' dei crediti oggetto degli CP_1 opposti avvisi di addebito. In particolare, l'opponente ha eccepito la nullità dei due avvisi di addebito n° 371 2023 00163235 35 000 e n° 371 2023 00163236 36 000, emessi dall' , con cui CP_1 ha richiesto il pagamento di contributi IVS per i periodi riferiti agli anni 2014 e 2015.
Inoltre, l'opponente ha prodotto copia della sentenza n. 6317/2022 emessa dal
Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro pubblicata il 30/11/2022, relativa al giudizio recante RG n. 6262/2022, riferito tra l'altro anche ai contributi oggetto dei due avvisi oggi opposti, e relativi agli anni 2014 e 2015, dalla quale si evince che effettivamente i crediti azionati sono stati annullati, infatti il Giudice evidenzia che: “In ragione del CP_ riconoscimento ad opera dell' della insussistenza del credito azionato nei confronti dell'odierno opponente, data l'intervenuta prescrizione e l'avvenuto sgravio, deve essere dichiarata la integrale cessazione della materia del contendere”.
È documentato che le somme richieste con i due avvisi impugnati, non solo sono state oggetto di sgravio da parte dello stesso , (cfr. provvedimento di CP_1 annullamento allegato) ma tali somme sono state dichiarate non dovute per cessata materia del contendere con sentenza del Tribunale di Napoli n.6317/2022, resa e pubblicata il 30/11/2022.
2 Pertanto, alla stregua delle su esposte considerazioni l'opposizione è fondata e va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai valori minimi,per la semplicità e unicità della questione, senza la fase decisionale che
è mancata stante la modalità di trattazione scritta.
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro così provvede: a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovute le poste creditorie recate dagli avvisi di addebito di cui in motivazione;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € CP_1
1686,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli lì 6.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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