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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 23/09/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1210/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1210/2022
Oggi 23 settembre 2025, alle ore 10:00, innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per l'avv. AT RT, anche in sostituzione degli Parte_1
avv. VIVANI CLAUDIO e NI SIMONE;
per l'avv. MILAN MARCO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed alle memorie da ultimo depositate;
precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, pronuncia la sentenza che segue.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 26 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti r.g. 1210/2022 e 1710/2022 pendenti tra:
(C.F. , in proprio e quale presidente Parte_1 C.F._1
del consiglio di amministrazione di Controparte_2
di presidente del consiglio di amministrazione di , di
[...] Controparte_3
erede di e ex titolare dell'impresa individuale EREDI DI Persona_1
, con il patrocinio degli avv. CLAUDIO VIVANI, SIMONE Persona_1
NI e RT AT e domicilio eletto presso lo studio di tale ultimo difensore;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MILAN MARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE RESISTENTE
pagina 2 di 26 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
“Con riferimento al giudizio R.G. 1717/2022, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia accogliere le
seguenti conclusioni: in via cautelare: - in sede di prima udienza, sospendere l'esecuzione
dell'ordinanza-ingiunzione gravata, per le ragioni suesposte;
Nel merito, in via preliminare: -
dichiarare l'incompetenza del e di conseguenza la nullità dell'ordinanza Controparte_1
ingiunzione ex art. 21 septies L. 241/90; - dichiarare la tardività della contestazione, con conseguente
estinzione della pretesa sanzionatoria oggetto dell'Ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della
L. 689/1981 s.m.i. Nel merito: - accogliere il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza
gravata per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in subordine, determinare la sanzione nell'importo
minimo edittale;
In ogni caso: - con vittoria di spese, onorari, diritti, IVA e CPA di legge;
In via
istruttoria: - Si producono i documenti citati in narrativa e si chiede l'ammissione della prova
testimoniale sui seguenti capi di prova: 1 “Vero che l'attività estrattiva nell'area denominata Poligono
sino al 31/12/2015 è stata esercitata dal Sig. tramite l'omonima impresa Persona_1
individuale”. 2. “Vero che l'impresa disponeva delle attrezzature e del personale Persona_1
per esercitare l'attività estrattiva nell'area denominata Poligono”. Si indica come testimone il dott.
geol. con studio in Novara»; Testimone_1
Con riferimento al giudizio R.G. 1717/2022, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia accogliere le
seguenti conclusioni: « In via cautelare: - in sede di prima udienza, sospendere l'esecuzione
dell'ordinanza-ingiunzione gravata, per le ragioni suesposte;
Nel merito, in via preliminare: -
dichiarare l'incompetenza del e di conseguenza la nullità dell'ordinanza Controparte_1
ingiunzione ex art. 21 septies L. 241/90; - in subordine, dichiarare la tardività della contestazione, con
conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria oggetto dell'Ordinanza, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 14 della L. 689/1981 s.m.i. - in via di ulteriore subordine, dichiarare la prescrizione della
pretesa sanzionatoria del Nel merito: - accogliere il suesteso ricorso e, per Controparte_1
pagina 3 di 26 l'effetto, annullare l'ordinanza gravata per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in subordine,
determinare la sanzione nell'importo minimo edittale;
In ogni caso: - con vittoria di spese, onorari,
diritti, IVA e CPA di legge;
In via istruttoria: - Si producono i documenti citati in narrativa e si chiede
l'ammissione della prova testimoniale sul seguente capo di prova: “Vero che l'attività estrattiva
nell'area denominata Poligono sino al 31/12/2015 è stata esercitata dal Sig. Persona_1
tramite l'omonima impresa individuale”. Si indica come testimone il dott. geol. con Testimone_1
studio in Novara”
Conclusioni di parte resistente
“Nel merito: Dichiarare i ricorsi riuniti n. 1210/22 e 1717/2022 RG inammissibili e comunque
infondati per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare le opposizioni ed ogni domanda ivi
contenuta, con conferma del provvedimento opposto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. In
via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1)Vero che negli anni
2015, 2016 e 2017 il teste ha potuto verificare che i mezzi meccanici delle imprese
[...]
e venivano ricoverati sotto il Controparte_2 CP_3 Persona_1
medesimo capannone ubicato nell'area della cava di inerti sita nel Comune di e sfruttata da CP_1
tali ditte;
(testi commissario P.P. dott. c/o Provincia di Novara - Vice Commissario Testimone_2
o chi per esso c/o Polizia Municipale del - arch. c/o Testimone_3 Controparte_1 Persona_2
2)Vero che negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e comunque prima Controparte_1
del 20 agosto 2016 il teste ha potuto verificare la presenza della signora Parte_1
nell'area della cava di inerti sita nel Comune di e sfruttata dalle imprese CP_1 [...]
e (testi commissario P.P. dott. Controparte_2 CP_3 Persona_1
c/o Provincia di Novara - Vice Commissario o chi per esso c/o Testimone_2 Testimone_3
Polizia Municipale del - arch. c/o . Controparte_1 Persona_2 Controparte_1
Rigettare le istanze istruttorie avanzate da controparte perché smentite per tabulas da atti pubblici
pagina 4 di 26 dotati di fede privilegiata, facenti piena prova fino a querela di falso, nonché dai documenti di cui alla
narrativa, tutti allegati. In ogni caso si tratta di circostanze generiche e ininfluenti ai fini della
decisione. Nella denegata ipotesi di loro missione si chiede che venga sentiti in prova contraria gli
agenti accertatori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/5/2022, nel procedimento n. R.G. 1210/2022, Parte_1
, in proprio e in qualità di legale rappresentante di
[...] Controparte_2
e ha
[...] Controparte_3 Parte_2
proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 21 del 7/4/2022 del
. Controparte_1
Detta ordinanza è stata emessa a seguito di verbale di accertamento di illecito amministrativo prot. N. 5527/2017 notificato il 23/5/2017 dal Comune di notificato al trasgressore CP_1
, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione di Parte_1
di e di erede di . L'ordinanza ha individuato, CP_2 Controparte_3 Persona_1
inoltre, quali obbligati in solido, le imprese , e Persona_1 CP_2 CP_3
[...]
Oggetto della contestazione è l'estrazione di inerti, senza autorizzazione, effettuata dall'1/11/2014 al 31/12/2015, per il quantitativo di 24.625 metri cubi, ai sensi dell'art. 21 c. 1
L.R. 69/1978. Conseguentemente, è stata applicata la sanzione di € 1.032,00 per il periodo
1/11/2014 – 11/3/2015 e di € 290.273,00 per il periodo 12/3/2015 – 31/12/2015.
La parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di opposizione:
1) incompetenza del ex art. 2 c. 3 L.R. 23/2015; CP_1
pagina 5 di 26 2) estinzione della pretesa oggetto dell'ordinanza, per violazione del termine di contestazione dell'illecito;
3) infondatezza della contestazione verso in proprio;
Parte_1
4) infondatezza della contestazione verso quale legale Parte_1
rappresentante di e di CP_2 Controparte_3
5) in subordine, richiesta di riduzione della sanzione al minimo edittale.
Il si è costituito in giudizio, contestando l'opposizione avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Il ricorso è stato istruito in via documentale, non essendo state ammesse le prove articolate dalle parti.
E' stata disposta la riunione del procedimento a quello recante il n. R.G. 1717/2022, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da in proprio in relazione alla Parte_1
medesima ordinanza ingiunzione n. 21 del 7/4/2022, emessa dal , sulla Controparte_1
scorta di motivi di ricorso del tutto sovrapponibili a quelli sopra richiamati.
1. Sulla competenza del Comune
Parte ricorrente ha allegato che:
- ai sensi dell'art. 2 c. 3 della L.R. 23/2015, “sono delegate alle province le funzioni
amministrative in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, di cui
all'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69”, nel cui ambito sono comprese anche le funzioni di vigilanza sull'attività estrattiva ed il connesso potere sanzionatorio;
- la L.R. 23/2016 ha confermato che la competenza in ordine alla vigilanza ed all'applicazione delle sanzioni spetta alle province, senza che alcuna disposizione transitoria abbia accordato un simile potere ai comuni in caso di abuso accertato dopo pagina 6 di 26 l'entrata in vigore della legge, ma relativo a fatti accaduti prima dell'1/1/2016, data in cui è avvenuto il trasferimento del potere alla provincia;
- nel caso di specie, le attività di accertamento risalgono all'anno 2017 e, dunque, ad un periodo in cui il comune era privo del potere di accertare l'abuso e di irrogare la conseguente sanzione.
Su questa scorta, la ricorrente ha chiesto accertarsi la nullità del provvedimento, per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21 septies l. 241/1990 e, comunque, l'annullabilità per difetto di competenza del . Controparte_1
Il motivo è infondato.
L'art. 43 della legge regionale 23/2016, al comma 8, dispone che “la conclusione dei procedimenti
di autorizzazione in materia di attività estrattive già avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2015
rimane di competenza dei medesimi”.
Nel caso di specie, il procedimento per l'autorizzazione richiesta da il Persona_1
12/6/2015, per l'ampliamento delle estrazioni in essere sulle aree di cava di sua proprietà (doc.
11 ricorrente), era già pendente alla data di entrata in vigore della novella normativa comportante il passaggio delle funzioni alla Provincia di Novara, sicché detto procedimento è
certamente rimasto di spettanza del Comune procedente.
L'art. 36 del citato testo normativo dispone che la vigilanza sulle cave è esercitata
“dall'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione” e il successivo art. 37 dispone che “l'irrogazione delle sanzioni spetta all'amministrazione competente al
rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione, che introita i relativi proventi”.
Nella vicenda in esame, la violazione consistita nell'effettuazione di scavi in assenza di titolo
è stata riscontrata nel corso della vigilanza esercitata in seno al procedimento autorizzativo,
rimasto di competenza del fino alla sua conclusione per espressa norma di legge, CP_1
pagina 7 di 26 così come il correlato esercizio del potere di vigilanza e la conseguente irrogazione di sanzioni, ai sensi delle disposizioni normative richiamate.
2. Sul termine di contestazione dell'illecito
Parte ricorrente ha allegato la violazione del termine di contestazione dell'illecito, da parte dell'amministrazione, posto che l'art. 14 c. 2 e 6 L. 689/1981 stabilisce che essa deve effettuarsi entro novanta giorni dall'accertamento, a pena di estinzione della sanzione, mentre nel caso di specie la notifica è intervenuta oltre un anno dopo rispetto alla data in cui il era CP_1
entrato nella disponibilità degli elementi necessari per procedere alla contestazione, data da individuarsi nel 23/3/2016.
Parte resistente ha contestato la ricostruzione avversaria, eccependo come, nel caso di specie,
fosse stato necessario svolgere approfondite verifiche, secondo l'ordinaria diligenza, per individuare le violazioni da contestare, per cui il giorno di decorrenza del termine di novanta giorni deve essere fatto decorrere dal 12/4/2017 o, al più, dal 22/2/2017, con conseguente tempestività della notifica effettuata.
Il motivo di doglianza non è fondato e, sul punto, si richiamano le osservazioni già svolte dal
Tribunale di Novara con le sentenze n. 72/2024 del 23/1/2024 e n. 118/2025 del 13/3/2025, che si condividono integralmente.
La giurisprudenza ha precisato, con orientamento ormai consolidato, che il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto che l'organo accertatore dovrà trasmettere, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 689/1981, all'autorità competente al fine dell'adozione della sanzione amministrativa (cfr. Cass., n. 3254/2003).
pagina 8 di 26 Si era già chiarito, a tal proposito, che l'art. 14 della l. n. 689/1981, nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di novanta giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere,
anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011).
Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria.
La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono, quindi, sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità.
A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta, sia per poter eventualmente apprestare una pronta e adeguata difesa.
Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
pagina 9 di 26 In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie (Cass., n. 7681/2014).
Incombe, in ogni caso, sulla parte opponente, che contesta la legittimità della sanzione,
l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della amministrazione stessa (Cass., n. 865/1999).
Nel caso di specie, secondo l'allegazione di parte ricorrente, il avrebbe avuto CP_1
conoscenza di escavazioni abusive sin da giugno 2015, in conseguenza della presentazione di domande amministrative da parte di e dell'evoluzione del conseguente Persona_1
procedimento amministrativo.
Sul punto vanno svolte le seguenti considerazioni.
In data 12/6/2015, , quale titolare dell'omonima ditta individuale e legale Persona_1
rappresentante di presentò “domanda di pronuncia di compatibilità ambientale” CP_2
relativamente al “progetto ampliamento dell'area estrattiva OR”, la quale ricomprendeva, fra l'altro, l'area oggetto delle violazioni di cui qui si discute, che della prima costituisce solo una parte.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, l'amministrazione avrebbe avuto, fin da quel momento, notizia delle attività estrattive svolte, posto che nella tavola di rilievo allegata si dava atto dei volumi di materiale estratto e, dal confronto con la documentazione in possesso dell'amministrazione, sarebbe stato possibile accertare l'abusiva escavazione.
In proposito si osserva come non possa ritenersi che tale data costituisca il giorno di decorrenza del termine di contestazione, posto che solo successivamente, a seguito del pagina 10 di 26 compimento delle attività istruttorie necessarie, è stata raggiunta la piena conoscenza delle caratteristiche dell'illecito contestato.
Essendo sorta l'esigenza di procedere ad accertamenti, in seguito alla riunione del 19/10/2015
della Conferenza di servizi apertasi nel procedimento di VIA, venne fatta richiesta all'istante di produrre integrazioni progettuali, tramite perizia giurata da Persona_1
predisporre in contraddittorio con il . Controparte_1
In data 23/3/2016, il tecnico incaricato dal sig. , il geologo dott. presentò Per_1 Tes_1
perizia asseverata contenente “rilievi dello stato di fatto del sito e delle aree limitrofe”,
controfirmata dal geom. incaricato della supervisione dal . Per_3 Controparte_1
Secondo l'allegazione della ricorrente, tale perizia sarebbe stata idonea a fornire al CP_1
tutti gli elementi necessari per la contestazione della violazione e, pertanto, sarebbe da tale data decorso il termine di novanta giorni per la contestazione dell'illecito.
Tuttavia, a seguito del deposito della relazione del dott. emerse la necessità di un Tes_1
ulteriore approfondimento, alla luce della particolare complessità dell'indagine e delle lacune ravvisate nella perizia, sicché si dovette effettuare un nuovo rilievo per la quantificazione del materiale estratto in assenza di autorizzazione, con incarico conferito all'ing.
[...]
culminato nella consegna degli elaborati da questi redatti in data 22/2/2017, con Per_4
allegata la mappa dei rilievi metrici effettuati ex novo dal tecnico, contenenti i dati sulla base dei quali sono state mosse le contestazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione qui opposta.
L'ultimo, fondamentale, atto istruttorio risale al 12/4/2017, data in cui furonos individuati catastalmente i mappali interessati dalle escavazioni abusive.
Poiché la notifica è stata effettuata il successivo 23/5/2017, il termine di novanta giorni previsto dalla normativa è stato rispettato ed il motivo di opposizione, pertanto, è da ritenersi infondato.
pagina 11 di 26
3. Sulla contestazione verso in proprio e quale erede di Parte_1
Persona_1
La parte ricorrente ha eccepito come l'ordinanza non sia stata notificata personalmente a
, ma solo agli indirizzi di posta elettronica delle società, con Parte_1
conseguente inammissibilità della contestazione rivolta alla ricorrente in proprio.
Sul punto si osserva che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata tanto alla , quale Per_1
trasgressore, in tutte le qualità oggetto di contestazione, quanto ai soggetti giuridici responsabili in solido della stessa.
Detta notifica è avvenuta in modo espresso nei confronti tanto del trasgressore, quanto dei responsabili in solido, a mezzo PEC presso le società: ciò legittimamente, poiché, il legale rappresentante, come il consigliere di amministrazione, possono ritenersi domiciliati, in ragione della carica, presso le società che rappresentano o di cui sono amministratori e, una volta raggiunta la persona fisica in un luogo – o presso una casella di posta – ove correttamente è stata ricercata, in ragione di un effettivo collegamento esistente, la notifica alla persona deve intendersi perfezionata in relazione all'intero contenuto dell'atto notificato.
In ogni caso, risulta assorbente il rilievo per cui la notifica, quand'anche dovesse ritenersi viziata, al più dovrebbe ritenersi affetta da nullità, essendo stata effettuata presso luoghi aventi sufficiente collegamento con la ricorrente , e, pertanto, risulterebbe sanata per Per_1
raggiungimento dello scopo dalla tempestiva opposizione proposta dalla ricorrente medesima, al fine di far valere ogni più ampia difesa sotto ognuno dei profili che le sono stati contestati. Come, infatti, riconosciuto dalla Suprema Corte (nel caso, speculare a quello qui in esame, di notifica indirizzata solo contro la persona fisica e non anche contro la medesima quale legale rappresentante della società, ma sulla base di principi generali, applicabili anche nella specie) la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione pagina 12 di 26 da parte del legale rappresentante della società di una tempestiva e rituale opposizione a norma dell'art. 22, l. n. 22/1981.
La giurisprudenza ha fatto riferimento, al riguardo, all'art. 18 della stessa legge, il quale dispone che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall'art. 14, norma che, al comma
4, richiama le modalità previste dal codice di procedura civile, rendendo, pertanto,
applicabile l'art. 160 c.p.c. e la salvezza, ivi prevista, dell'applicazione dell'art. 156 c.p.c. sulla rilevanza della nullità (Cass., n. 7004/2008; n. 18055/2004; Cass., n. 2099/1996).
Dal punto di vista sostanziale, ha contestato la circostanza che le sia Parte_1
stata ascritta la responsabilità per l'illecito in questione nella sua qualità di comproprietaria,
con , dei terreni su cui è stata coltivata la cava abusiva. Persona_1
Va precisato che l'ordinanza ingiunzione, come precedentemente il verbale, non ha inteso contestare alla ricorrente la responsabilità solidale prevista dall'art. 6 della l. n. 689/1981,
secondo cui “il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione … è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non
prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”, ma l'ha individuata come diretto autore della violazione, nella suddetta qualità, e dunque come trasgressore.
Nella materia in esame possono ritenersi applicabili i rigorosi principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla responsabilità del proprietario per l'avvenuta commissione, sul proprio fondo, di illeciti ambientali, quali la creazione e la gestione di una carica abusiva –
fattispecie anch'essa integrata da condotta commissiva posta in essere in mancanza della prescritta autorizzazione - secondo cui risponde del reato di discarica abusiva anche il proprietario di un terreno sul quale altri soggetti abbiano accumulato ripetutamente rifiuti,
quando risulti provato il suo concorso nella realizzazione e gestione della discarica, quanto meno con una condotta di compartecipazione agevolatrice degli autori del fatto (cfr. Cass.
pen., n. 21097/2007). La responsabilità del proprietario del terreno, infatti, “sussiste solo in
pagina 13 di 26 presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il
proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti” (Cass. pen.,
n. 35569/2017), dal momento che, “sebbene il proprietario di un terreno non risponde in quanto tale
dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, non potendosi
configurare una posizione di garanzia in capo al medesimo e non potendosi configurare una
responsabilità di posizione, non di meno la responsabilità sussiste in presenza di condotta di
partecipazione agevolatrice” (Cass. pen., n. 30905/2018; cfr. nello stesso senso Cass. pen., n.
45422/2024).
Posto, dunque, e condiviso anche in relazione all'illecito qui in esame, che non sono configurabili in capo al proprietario mere responsabilità di posizione, va nella specie affermato, alla luce di quanto sotto si esporrà, che deve escludersi che l'odierna ricorrente possa dirsi estranea all'attività estrattiva abusiva svolta da , in generale, Persona_1
sulla vasta area poi oggetto dell'istanza di VIA, e, in particolare, sulla particella ove si trova la cava Poligono.
Non è dirimente, pertanto, nel contesto emerso, la circostanza che il coniuge, quale comproprietario, avesse in astratto pari diritto all'utilizzo del fondo, anche senza necessità di informarne la ricorrente e di ottenerne il previo consenso. In concreto, infatti, non è discusso che detta particella, al pari degli altri fondi ricompresi nell'area estrattiva, sia stata posta a disposizione dell'attività estrattiva gestita a livello familiare, tramite i vari soggetti giuridici attraverso cui e i familiari operavano. Persona_1
Va rimarcato come, a parte lo stretto legame di parentela, la ricorrente, affatto ignara del
CP_ settore per le ragioni su evidenziate, sedesse nel consiglio di amministrazione di società
che svolgeva escavazioni in tale area, dal 2010. Va, altresì, ribadito come nessuno dei soggetti che operavano sull'area estrattiva OR e, in particolare, nella cava “Poligono” fosse pagina 14 di 26 munito di autorizzazione amministrativa, circostanza che la ricorrente non avrebbe potuto ignorare.
Deve concludersi, pertanto, che la ricorrente, lungi dal limitarsi a tollerare che il coniuge utilizzasse il fondo in esame per l'attività estrattiva, lo abbia positivamente messo a disposizione dell'impresa individuale e delle società tramite cui l'attività era realizzata, pur sapendo che le stesse avrebbero cavato abusivamente poiché prive di autorizzazione (o che,
comunque, lo abbia lasciato nella disponibilità di tali soggetti, nella consapevolezza che l'attività estrattiva continuava ad essere svolta, anche dopo la scadenza delle autorizzazioni,
per più anni), in tal modo agevolando la commissione dell'illecito.
L'ordinanza opposta va, pertanto, confermata sul punto in esame.
La ricorrente ha poi eccepito come la stessa non possa essere ritenuta responsabile di un illecito commesso da altro soggetto e, cioè, dal marito, stante il principio di personalità
dell'illecito amministrativo, destinato ad estinguersi con la morte del trasgressore.
La censura è fondata, non potendo la ricorrente rispondere dell'illecito in proprio (se non quale comproprietaria del terreno, come sopra evidenziato), nelle qualità e funzioni assunte in relazione all'impresa individuale già in capo al de cuius , né, Persona_1
conseguentemente, potendosi ritenere la società obbligata in solido. Controparte_4
E' incontestato che l'impresa individuale in questione sia rimasta nella titolarità del de cuius
sino al suo decesso e che, successivamente, la ricorrente ne abbia Persona_1
assunto la titolarità quale erede dello stesso.
La ricorrente in tanto potrebbe essere considerata trasgressore in quanto vi fosse specifica evidenza di contributi dalla stessa positivamente forniti alla gestione dell'impresa individuale, anteriormente al decesso di . Persona_1
Va ricordato, infatti, che , pur essendo subentrata nella titolarità Parte_1
dell'impresa, non potrebbe rispondere a titolo ereditario delle obbligazioni relative all'illecito pagina 15 di 26 eventualmente commesso dal de cuius, dal momento che la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione, a norma dell'art. 7 della l. n. 689/1981, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale ai sensi dell'art. 6 della stessa legge (da ultimo Cass., n. 3696/2022, con riferimento alla precedente Cass., SS.UU., n. 22082/2017).
Il ricorso, pertanto, è fondato in relazione a tale profilo, dovendosi accogliere l'opposizione nella parte in cui è stato ingiunto a il pagamento della sanzione in Parte_1
qualità di erede e titolare della ditta ed è stato ingiunto a quest'ultima il Controparte_4
pagamento a titolo di obbligata in solido.
4. Sulla contestazione quale legale rappresentante di e di CP_2 Controparte_3
L'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione in parte
qua, quanto alla responsabilità per l'illecito addebitata a quale Parte_1
presidente del consiglio di amministrazione di ed alla relativa responsabilità Controparte_3
solidale della società.
Risulta dalla visura camerale, infatti, che la ricorrente non abbia avuto alcun ruolo nella società sino al 30/9/2016, data di assunzione della carica suddetta e, pertanto, non può essere ritenuta trasgressore.
In ordine alla responsabilità della parte ricorrente in qualità di legale rappresentante di
[...]
occorre anzitutto vagliare l'eccezione sollevata in ordine al contestato mancato CP_2
esperimento di istruttoria, da parte dell'amministrazione, atta a individuare il soggetto responsabile dell'illecito contestato.
La ricorrente ha dedotto come l'impresa fosse l'unica dotata dei mezzi e Persona_1
del personale necessario per esercitare l'estrazione nella cava Poligono (doc. 18); inoltre, solo pagina 16 di 26 poteva operare all'interno del polo estrattivo, avendo la qualifica di Persona_1
direttore di cava (doc. 28).
Quanto a secondo l'allegazione attorea, essa disponeva di due pale, di una draga e CP_2
di un escavatore idraulico e degli impianti per la vagliatura degli inerti;
dette pale erano funzionali solo alla movimentazione e al caricamento degli inerti sui veicoli, ma non funzionali all'attività estrattiva.
Sul punto, va osservato che l'istanza di VIA è stata proposta congiuntamente dall'impresa individuale e da senza che possa ricavarsi dall'istanza, né dagli atti della relativa CP_2
procedura amministrativa prodotti in causa, una precisa ripartizione nel rispettivo ambito di operatività.
E' pacifico che nell'area di cava, di estensione di oltre 122 ettari, abbiano sempre operato congiuntamente sia che ed è condivisibile l'assunto della parte CP_2 Persona_1
resistente, secondo cui l'attività estrattiva non si limita alla mera operazione di scavo degli inerti, ma comprende anche, quantomeno, il prelevamento del materiale e il suo spostamento.
Il principio di tipicità, che caratterizza l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
(art. 1 L. 689/1981), non preclude l'interpretazione della fattispecie, al fine di ricomprendervi –
per via di inclusione di senso, e non per via analogica – tutte le condotte riconducibili alla descrizione fattane dalla norma.
La circostanza, poi, che la norma sanzionatoria commisuri la sanzione amministrativa al volume di materiale non esclude che ulteriori attività, oltre al mero scavo, rientrino nel concetto di cava abusiva, là dove si tratti di attività non accessorie, bensì necessarie, senza le quali il materiale estratto non potrebbe essere materialmente asportato dal sito.
La disponibilità di pale e autocarri, dunque, è indispensabile, al pari di quella degli escavatori, al fine di realizzare una cava abusiva;
pertanto, non può dimostrare la CP_2
pagina 17 di 26 propria estraneità all'illecito solo evidenziando di non aver posseduto mezzi di estrazione propriamente detta.
A conferma, il ha correttamente richiamato l'art. 10 c. 10 lett. f) della Legge CP_1
Regionale 23/2016, che subordina l'autorizzazione allo svolgimento delle attività estrattive alla dimostrazione da parte del proponente di possedere una adeguata capacità tecnico-
economica, nonché l'art. 8 del Regolamento Regionale attuativo, che si riferisce al possesso delle necessarie attrezzature, individuandole, esemplificativamente, non solo in escavatori e perforatrici, ma anche in pale caricatrici e dumper (veicolo motorizzato per trasporto materiale), nonché nella disponibilità di un impianto per il trattamento degli inerti e alla relativa ubicazione, con particolare riferimento alla distanza misurata dall'accesso della cava all'impianto di trattamento.
Vi sono, in conclusione, plurimi elementi idonei a consentire di affermare che, in vita
, questi si sia occupato dell'attività estrattiva nell'area in questione Persona_1
avvalendosi in modo indifferenziato sia di mezzi e strumenti dell'impresa di cui era titolare,
sia delle società di cui era amministratore e legale rappresentante.
Tanto premesso, occorre verificare se dell'operato di possa essere chiamata a CP_2
rispondere la ricorrente.
All'epoca di verificazione dell'illecito, non era presidente del Parte_1
consiglio di amministrazione, avendo assunto tale carica solo successivamente alla morte del marito. Sotto tale profilo, pertanto, l'ordinanza deve essere annullata.
Ella rivestiva il ruolo di amministratore e, secondo le deduzioni svolte, non si occupava di attività gestoria, interamente nelle mani di . Persona_1
Sul punto occorre richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in merito all'ascrivibilità dell'illecito amministrativo a chi amministra una società di capitali.
pagina 18 di 26 La Suprema Corte ha stabilito che, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate (così, tra le tante, Cass. n.
11643/2010); si è altresì precisato, peraltro, che, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 3 è
responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (Cass. 30766/18, Cass. 26238/11, Cass. 24373/2021).
In particolare, secondo giurisprudenza costante, il principio per cui la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e, quindi, della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 L. n. 689 del
1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa. Se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade su chi materialmente l'ha posta in essere, salvo, naturalmente, l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione. Qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione pagina 19 di 26 del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti) (in tal senso: Cass. 21.8.1996
n. 7692; Cass., n. 12459/1998).
Nella specie, trattasi di illecito commissivo, integrato dalla realizzazione delle attività nelle quali si sostanzia la coltivazione di cave abusive sanzionata dalla fattispecie di cui all'art. 21,
l. Reg. Piemonte n. 69/1978.
L'opponente, anteriormente al decesso di , aveva nella società Persona_1 CP_2
la qualifica di consigliere delegato di amministrazione e deve pertanto ricostruirsi quali doveri siano ricollegati all'assunzione della funzione di mero componente dell'organo collegiale, a cui sia affidata l'amministrazione della società e se lo stesso possa rispondere,
quale trasgressore, dell'illecito dalla società realizzato (ossia dell'attuazione con mezzi e risorse societari di attività rientrante nell'oggetto sociale, esercitata senza l'autorizzazione amministrativa che la società, quale soggetto giuridico operante, avrebbe dovuto avere).
La giurisprudenza ha esaminato il tema, enucleando una serie di principi ai quali è
opportuno rifarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dovendo i doveri degli amministratori individuarsi per il tramite dell'art. 2392 c.c., che è stato significativamente novellato dal d. lgs. n. 6/2003.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, il vecchio testo dell'art. 2392 c.c. contemplava l'obbligo degli amministratori di adempiere i propri doveri con la diligenza del mandatario,
con conseguente responsabilità solidale in ipotesi di inadempimento, ed imponeva il pregiudizio cagionato dall'altrui condotta, quando fosse loro addebitabile la violazione di detto obbligo.
In tale quadro la Corte di Cassazione ribadiva che "l'art. 2392 c.c., che pone a carico degli
amministratori il dovere di vigilare sul generale andamento della gestione di s.p.a., deve essere
interpretato nel senso che ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione è tenuto ad
attivarsi allo scopo di esercitare un controllo effettivo sull'operato degli altri, sicchè l'affidamento di
pagina 20 di 26 singoli e specifici compiti di amministrazione diretta ad alcuni soltanto degli amministratori non
esclude la responsabilità degli altri;
ne consegue che il componente del consiglio di amministrazione di
una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non
può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in
essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto" (così Cass. 21 luglio 2004, n. 13555, in motivazione;
analogamente Cass. 27 aprile 2011, n. 9384; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3032; Cass.
29 agosto 2003, n. 12696; Cass. 11 aprile 2001, n. 5443).
La riforma del 2003 ha modificato i termini della disciplina applicabile. Per un verso gli amministratori operativi rispondono non già quali mandatari, bensì in ragione della "diligenza
richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze" (così il nuovo testo dell'art. 2392 c.c., comma 1), il che nella sostanza equivale a dire che la diligenza esigibile dall'amministratore è quella dell'art. 1176 c.c., comma 2, ragguagliata alle circostanze del caso.
Per altro verso gli altri amministratori non risultano più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza. E non è senza ragione rammentare che tale scelta legislativa concernente la responsabilità di tali amministratori è stata motivata dall'intento di "evitare sue indebite
estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finivano per
trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli
dall'accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura
concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili" (tanto si legge nella Relazione di accompagnamento al decreto legislativo numero 6 del 2003). Ed infatti, secondo l'attuale articolo 2392 c.c., "in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dall'art. 2381, comma 3,
sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto
potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose".
La norma uscita dalla riforma richiama dunque l'art. 2381, comma 3, che pone a carico degli amministratori, tra l'altro, l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'assetto amministrativo,
pagina 21 di 26 organizzativo e contabile della società "sulla base delle informazioni ricevute", e l'andamento della gestione "sulla base della relazione degli organi delegati". Ma il rinvio è da intendersi necessariamente esteso anche all'art. 2381 c.c., comma 6, secondo il quale "gli amministratori
sono tenuti ad agire in modo informato;
ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in
consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società".
In definitiva, la responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa.
Ne discende che, nel contesto normativo attuale, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito "fatti pregiudizievoli" dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza
(anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 2381 c.c., comma 3) ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'art. 2381 c.c.: per il che occorre che la semplice facoltà di "chiedere agli
organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società" sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull'avviso gli amministratori alla stregua della "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e
dalle loro specifiche competenze", altrimenti si ricadrebbe nella configurazione di un generale obbligo di vigilanza che la riforma ha invece volutamente eliminato (Cass. n.17441/2016).
Ritiene il Tribunale che, in applicazione dei principi da ultimo richiamati, sia da confermarsi l'ordinanza ingiunzione opposta nella parte in cui ha contestato alla l'illecito, Per_1
individuandola come trasgressore, quale consigliere di amministrazione di CP_2
E' necessario evidenziare, infatti, come – alla stregua di quanto sopra esposto - l'illecito sia nella specie integrato della realizzazione da parte della società, in modo concorrente con pagina 22 di 26 l'impresa individuale, di attività rientrante nell'oggetto sociale, con gli strumenti loro propri,
in un ampio lasso di tempo e per un ingente quantitativo di materiale (migliaia di metri cubi di estrazione). La ricorrente, poi, non può dirsi estranea all'attività estrattiva svolta dalle società facenti capo a , proprio coniuge, tanto da avere la stessa assunto, Persona_1
successivamente al decesso di quest'ultimo, la carica presidente del c.d.a. di e di CP_2
titolare dell'impresa individuale, garantendone, in via generale, la continuità operativa.
Tale contesto induce a concludere che la ricorrente non potesse non essere informata dell'illecita escavazione oggetto di sanzione amministrativa, di rilievo tale da non potersi considerare marginale nell'ambito delle attività della società di cui era consigliere di amministrazione. Ciò nondimeno, non risulta che abbia fatto alcunché per impedirla.
In ogni caso, ove anche dovesse credersi che l'opponente fosse rimasta di fatto all'oscuro dell'attività estrattiva abusiva, quantomeno nei suoi termini specifici, dovrebbe concludersi che la ricorrente, in ragione della carica amministrativa rivestita, avrebbe potuto e dovuto informarsi della natura delle estrazioni svolte dalla società, attivando i poteri-doveri di cui all'art. 2381 c.c. ult. comma (“gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;
ciascun
amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla
gestione della società”), così venendo a sapere dell'illecito, commesso nella cava oggetto di accertamento in modo strutturato e così importante da portare all'estrazione di un quantitativo di materiale pari ad alcune migliaia di metri cubi in alcuni mesi.
Ciò tanto più considerata la particolarità dell'attività societaria, soggetta ad autorizzazione amministrativa, sicché nessun amministratore, avvedendosi della positiva realizzazione di attività di escavazione in un sito in cui non era vigente alcun provvedimento autorizzatorio,
avrebbe potuto ignorare l'illiceità della stessa.
L'opponente, dunque, va considerata trasgressore, in ragione del concorso a lei imputabile nelle condotte positive poste in essere dalla società, nella persona del presidente del consiglio pagina 23 di 26 di amministrazione, per non averle impedite in violazione dei doveri sulla stessa direttamente gravanti per la carica rivestita.
Tale conclusione supera e rende indifferenti le difese dell'opponente circa il fatto che l'amministrazione della società fosse disgiuntiva: si ribadisce, infatti, che, anche ad ammettere l'inverosimile ipotesi che abbia gestito l'attività di escavazione abusiva Persona_1
in questione - essendogli consentito dalla circostanza che il potere di amministrazione era,
appunto, disgiuntamente attribuito a ogni membro del consiglio di amministrazione e che era lui stesso legale rappresentante della società - del tutto autonomamente e a totale insaputa degli altri consiglieri, questi ultimi risponderebbero, in ogni caso, come autori in concorso della violazione - e, pertanto, come trasgressori al pari dell'autore materiale delle condotte -
per avere omesso di attivare i poteri di vigilanza e di informazione sugli stessi gravanti, così
permettendo la realizzazione degli illeciti.
5. Sull'entità della sanzione irrogata
Parte ricorrente, in subordine rispetto alle altre difese svolte, ha chiesto contenersi la sanzione nell'importo del minimo edittale, parti a € 174.164,00, considerato che l'attività di escavazione abusiva contestata non ha determinato alcun pregiudizio per l'ambiente, essendo stato posto un obbligo di ripristino ambientale all'esito della coltivazione della cava e considerato, altresì,
l'importo estremamente rilevante della sanzione, secondo il meccanismo di calcolo previsto dalla Legge Regionale, che rende la sanzione di molto superiore rispetto al valore di ogni metro cubo di terreno estratto.
Sul punto si osserva quanto segue.
A norma dell'art. 11 della l. n. 689/1981, “nella determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle
sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente
pagina 24 di 26 per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello
stesso e alle sue condizioni economiche”.
L'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione è solo uno dei criteri di cui tener conto nella quantificazione della sanzione.
Nella specie, peraltro, il ripristino, lungi dall'essere frutto di resipiscenza del trasgressore, è
imposto da un preciso obbligo di legge (art. 21, co. 5 l. Reg. Piemonte n. 69/1978) e, inoltre, ha risposto a un preciso interesse del trasgressore, essendo stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione richiesta sin dal giugno del 2015 alla messa in sicurezza e al recupero di quote del fondo del lago.
Devono contestualmente tenersi in debita considerazione, sotto il profilo oggettivo della gravità del fatto, la durata dell'escavazione, non occasionale ed episodica, ma durata alcuni mesi, e la quantità del materiale estratto, pari ad alcune migliaia di metri cubi.
Sotto il profilo soggettivo, non può non considerarsi che l'odierna ricorrente si è resa corresponsabile di svariate ulteriori condotte di abusiva escavazione, oggetto di plurime contestazioni da parte dell'amministrazione.
Appare, dunque, del tutto proporzionata la sanzione in esame, determinata in misura pari ad un terzo del massimo edittale previsto dalla norma.
6. Sulle spese di lite
L'accoglimento parziale dell'opposizione determina un'ipotesi di soccombenza reciproca rilevante ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite, che nel caso di specie si ritiene di dover disporre nella misura del 50%. Il restante 50% è posto a carico di parte ricorrente, di cui si ravvisa la prevalente soccombenza. La liquidazione è effettuata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
pagina 25 di 26 Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza prot. 21 del 7/4/2022 emessa dal , nella parte in cui ha ingiunto il pagamento a Controparte_1 Parte_1
, quale trasgressore nella qualità di presidente del consiglio di
[...]
amministrazione di di presidente del consiglio di amministrazione di CP_2 [...]
di erede e titolare della ditta , nonché nella parte in cui ha CP_3 Controparte_4
ingiunto il pagamento alle obbligate in solido e;
Controparte_3 Controparte_4
2) rigetta l'opposizione nel resto;
3) compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente il rimanente 50%, liquidato in € 8.555,00, oltre al 15%
per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge.
Novara, 23/9/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 26 di 26
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1210/2022
Oggi 23 settembre 2025, alle ore 10:00, innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per l'avv. AT RT, anche in sostituzione degli Parte_1
avv. VIVANI CLAUDIO e NI SIMONE;
per l'avv. MILAN MARCO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed alle memorie da ultimo depositate;
precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, pronuncia la sentenza che segue.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 26 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti r.g. 1210/2022 e 1710/2022 pendenti tra:
(C.F. , in proprio e quale presidente Parte_1 C.F._1
del consiglio di amministrazione di Controparte_2
di presidente del consiglio di amministrazione di , di
[...] Controparte_3
erede di e ex titolare dell'impresa individuale EREDI DI Persona_1
, con il patrocinio degli avv. CLAUDIO VIVANI, SIMONE Persona_1
NI e RT AT e domicilio eletto presso lo studio di tale ultimo difensore;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MILAN MARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE RESISTENTE
pagina 2 di 26 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
“Con riferimento al giudizio R.G. 1717/2022, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia accogliere le
seguenti conclusioni: in via cautelare: - in sede di prima udienza, sospendere l'esecuzione
dell'ordinanza-ingiunzione gravata, per le ragioni suesposte;
Nel merito, in via preliminare: -
dichiarare l'incompetenza del e di conseguenza la nullità dell'ordinanza Controparte_1
ingiunzione ex art. 21 septies L. 241/90; - dichiarare la tardività della contestazione, con conseguente
estinzione della pretesa sanzionatoria oggetto dell'Ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della
L. 689/1981 s.m.i. Nel merito: - accogliere il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza
gravata per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in subordine, determinare la sanzione nell'importo
minimo edittale;
In ogni caso: - con vittoria di spese, onorari, diritti, IVA e CPA di legge;
In via
istruttoria: - Si producono i documenti citati in narrativa e si chiede l'ammissione della prova
testimoniale sui seguenti capi di prova: 1 “Vero che l'attività estrattiva nell'area denominata Poligono
sino al 31/12/2015 è stata esercitata dal Sig. tramite l'omonima impresa Persona_1
individuale”. 2. “Vero che l'impresa disponeva delle attrezzature e del personale Persona_1
per esercitare l'attività estrattiva nell'area denominata Poligono”. Si indica come testimone il dott.
geol. con studio in Novara»; Testimone_1
Con riferimento al giudizio R.G. 1717/2022, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia accogliere le
seguenti conclusioni: « In via cautelare: - in sede di prima udienza, sospendere l'esecuzione
dell'ordinanza-ingiunzione gravata, per le ragioni suesposte;
Nel merito, in via preliminare: -
dichiarare l'incompetenza del e di conseguenza la nullità dell'ordinanza Controparte_1
ingiunzione ex art. 21 septies L. 241/90; - in subordine, dichiarare la tardività della contestazione, con
conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria oggetto dell'Ordinanza, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 14 della L. 689/1981 s.m.i. - in via di ulteriore subordine, dichiarare la prescrizione della
pretesa sanzionatoria del Nel merito: - accogliere il suesteso ricorso e, per Controparte_1
pagina 3 di 26 l'effetto, annullare l'ordinanza gravata per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in subordine,
determinare la sanzione nell'importo minimo edittale;
In ogni caso: - con vittoria di spese, onorari,
diritti, IVA e CPA di legge;
In via istruttoria: - Si producono i documenti citati in narrativa e si chiede
l'ammissione della prova testimoniale sul seguente capo di prova: “Vero che l'attività estrattiva
nell'area denominata Poligono sino al 31/12/2015 è stata esercitata dal Sig. Persona_1
tramite l'omonima impresa individuale”. Si indica come testimone il dott. geol. con Testimone_1
studio in Novara”
Conclusioni di parte resistente
“Nel merito: Dichiarare i ricorsi riuniti n. 1210/22 e 1717/2022 RG inammissibili e comunque
infondati per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare le opposizioni ed ogni domanda ivi
contenuta, con conferma del provvedimento opposto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. In
via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1)Vero che negli anni
2015, 2016 e 2017 il teste ha potuto verificare che i mezzi meccanici delle imprese
[...]
e venivano ricoverati sotto il Controparte_2 CP_3 Persona_1
medesimo capannone ubicato nell'area della cava di inerti sita nel Comune di e sfruttata da CP_1
tali ditte;
(testi commissario P.P. dott. c/o Provincia di Novara - Vice Commissario Testimone_2
o chi per esso c/o Polizia Municipale del - arch. c/o Testimone_3 Controparte_1 Persona_2
2)Vero che negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e comunque prima Controparte_1
del 20 agosto 2016 il teste ha potuto verificare la presenza della signora Parte_1
nell'area della cava di inerti sita nel Comune di e sfruttata dalle imprese CP_1 [...]
e (testi commissario P.P. dott. Controparte_2 CP_3 Persona_1
c/o Provincia di Novara - Vice Commissario o chi per esso c/o Testimone_2 Testimone_3
Polizia Municipale del - arch. c/o . Controparte_1 Persona_2 Controparte_1
Rigettare le istanze istruttorie avanzate da controparte perché smentite per tabulas da atti pubblici
pagina 4 di 26 dotati di fede privilegiata, facenti piena prova fino a querela di falso, nonché dai documenti di cui alla
narrativa, tutti allegati. In ogni caso si tratta di circostanze generiche e ininfluenti ai fini della
decisione. Nella denegata ipotesi di loro missione si chiede che venga sentiti in prova contraria gli
agenti accertatori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/5/2022, nel procedimento n. R.G. 1210/2022, Parte_1
, in proprio e in qualità di legale rappresentante di
[...] Controparte_2
e ha
[...] Controparte_3 Parte_2
proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 21 del 7/4/2022 del
. Controparte_1
Detta ordinanza è stata emessa a seguito di verbale di accertamento di illecito amministrativo prot. N. 5527/2017 notificato il 23/5/2017 dal Comune di notificato al trasgressore CP_1
, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione di Parte_1
di e di erede di . L'ordinanza ha individuato, CP_2 Controparte_3 Persona_1
inoltre, quali obbligati in solido, le imprese , e Persona_1 CP_2 CP_3
[...]
Oggetto della contestazione è l'estrazione di inerti, senza autorizzazione, effettuata dall'1/11/2014 al 31/12/2015, per il quantitativo di 24.625 metri cubi, ai sensi dell'art. 21 c. 1
L.R. 69/1978. Conseguentemente, è stata applicata la sanzione di € 1.032,00 per il periodo
1/11/2014 – 11/3/2015 e di € 290.273,00 per il periodo 12/3/2015 – 31/12/2015.
La parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di opposizione:
1) incompetenza del ex art. 2 c. 3 L.R. 23/2015; CP_1
pagina 5 di 26 2) estinzione della pretesa oggetto dell'ordinanza, per violazione del termine di contestazione dell'illecito;
3) infondatezza della contestazione verso in proprio;
Parte_1
4) infondatezza della contestazione verso quale legale Parte_1
rappresentante di e di CP_2 Controparte_3
5) in subordine, richiesta di riduzione della sanzione al minimo edittale.
Il si è costituito in giudizio, contestando l'opposizione avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Il ricorso è stato istruito in via documentale, non essendo state ammesse le prove articolate dalle parti.
E' stata disposta la riunione del procedimento a quello recante il n. R.G. 1717/2022, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da in proprio in relazione alla Parte_1
medesima ordinanza ingiunzione n. 21 del 7/4/2022, emessa dal , sulla Controparte_1
scorta di motivi di ricorso del tutto sovrapponibili a quelli sopra richiamati.
1. Sulla competenza del Comune
Parte ricorrente ha allegato che:
- ai sensi dell'art. 2 c. 3 della L.R. 23/2015, “sono delegate alle province le funzioni
amministrative in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, di cui
all'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69”, nel cui ambito sono comprese anche le funzioni di vigilanza sull'attività estrattiva ed il connesso potere sanzionatorio;
- la L.R. 23/2016 ha confermato che la competenza in ordine alla vigilanza ed all'applicazione delle sanzioni spetta alle province, senza che alcuna disposizione transitoria abbia accordato un simile potere ai comuni in caso di abuso accertato dopo pagina 6 di 26 l'entrata in vigore della legge, ma relativo a fatti accaduti prima dell'1/1/2016, data in cui è avvenuto il trasferimento del potere alla provincia;
- nel caso di specie, le attività di accertamento risalgono all'anno 2017 e, dunque, ad un periodo in cui il comune era privo del potere di accertare l'abuso e di irrogare la conseguente sanzione.
Su questa scorta, la ricorrente ha chiesto accertarsi la nullità del provvedimento, per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21 septies l. 241/1990 e, comunque, l'annullabilità per difetto di competenza del . Controparte_1
Il motivo è infondato.
L'art. 43 della legge regionale 23/2016, al comma 8, dispone che “la conclusione dei procedimenti
di autorizzazione in materia di attività estrattive già avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2015
rimane di competenza dei medesimi”.
Nel caso di specie, il procedimento per l'autorizzazione richiesta da il Persona_1
12/6/2015, per l'ampliamento delle estrazioni in essere sulle aree di cava di sua proprietà (doc.
11 ricorrente), era già pendente alla data di entrata in vigore della novella normativa comportante il passaggio delle funzioni alla Provincia di Novara, sicché detto procedimento è
certamente rimasto di spettanza del Comune procedente.
L'art. 36 del citato testo normativo dispone che la vigilanza sulle cave è esercitata
“dall'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione” e il successivo art. 37 dispone che “l'irrogazione delle sanzioni spetta all'amministrazione competente al
rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione, che introita i relativi proventi”.
Nella vicenda in esame, la violazione consistita nell'effettuazione di scavi in assenza di titolo
è stata riscontrata nel corso della vigilanza esercitata in seno al procedimento autorizzativo,
rimasto di competenza del fino alla sua conclusione per espressa norma di legge, CP_1
pagina 7 di 26 così come il correlato esercizio del potere di vigilanza e la conseguente irrogazione di sanzioni, ai sensi delle disposizioni normative richiamate.
2. Sul termine di contestazione dell'illecito
Parte ricorrente ha allegato la violazione del termine di contestazione dell'illecito, da parte dell'amministrazione, posto che l'art. 14 c. 2 e 6 L. 689/1981 stabilisce che essa deve effettuarsi entro novanta giorni dall'accertamento, a pena di estinzione della sanzione, mentre nel caso di specie la notifica è intervenuta oltre un anno dopo rispetto alla data in cui il era CP_1
entrato nella disponibilità degli elementi necessari per procedere alla contestazione, data da individuarsi nel 23/3/2016.
Parte resistente ha contestato la ricostruzione avversaria, eccependo come, nel caso di specie,
fosse stato necessario svolgere approfondite verifiche, secondo l'ordinaria diligenza, per individuare le violazioni da contestare, per cui il giorno di decorrenza del termine di novanta giorni deve essere fatto decorrere dal 12/4/2017 o, al più, dal 22/2/2017, con conseguente tempestività della notifica effettuata.
Il motivo di doglianza non è fondato e, sul punto, si richiamano le osservazioni già svolte dal
Tribunale di Novara con le sentenze n. 72/2024 del 23/1/2024 e n. 118/2025 del 13/3/2025, che si condividono integralmente.
La giurisprudenza ha precisato, con orientamento ormai consolidato, che il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto che l'organo accertatore dovrà trasmettere, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 689/1981, all'autorità competente al fine dell'adozione della sanzione amministrativa (cfr. Cass., n. 3254/2003).
pagina 8 di 26 Si era già chiarito, a tal proposito, che l'art. 14 della l. n. 689/1981, nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di novanta giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere,
anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011).
Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria.
La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono, quindi, sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità.
A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta, sia per poter eventualmente apprestare una pronta e adeguata difesa.
Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
pagina 9 di 26 In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie (Cass., n. 7681/2014).
Incombe, in ogni caso, sulla parte opponente, che contesta la legittimità della sanzione,
l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della amministrazione stessa (Cass., n. 865/1999).
Nel caso di specie, secondo l'allegazione di parte ricorrente, il avrebbe avuto CP_1
conoscenza di escavazioni abusive sin da giugno 2015, in conseguenza della presentazione di domande amministrative da parte di e dell'evoluzione del conseguente Persona_1
procedimento amministrativo.
Sul punto vanno svolte le seguenti considerazioni.
In data 12/6/2015, , quale titolare dell'omonima ditta individuale e legale Persona_1
rappresentante di presentò “domanda di pronuncia di compatibilità ambientale” CP_2
relativamente al “progetto ampliamento dell'area estrattiva OR”, la quale ricomprendeva, fra l'altro, l'area oggetto delle violazioni di cui qui si discute, che della prima costituisce solo una parte.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, l'amministrazione avrebbe avuto, fin da quel momento, notizia delle attività estrattive svolte, posto che nella tavola di rilievo allegata si dava atto dei volumi di materiale estratto e, dal confronto con la documentazione in possesso dell'amministrazione, sarebbe stato possibile accertare l'abusiva escavazione.
In proposito si osserva come non possa ritenersi che tale data costituisca il giorno di decorrenza del termine di contestazione, posto che solo successivamente, a seguito del pagina 10 di 26 compimento delle attività istruttorie necessarie, è stata raggiunta la piena conoscenza delle caratteristiche dell'illecito contestato.
Essendo sorta l'esigenza di procedere ad accertamenti, in seguito alla riunione del 19/10/2015
della Conferenza di servizi apertasi nel procedimento di VIA, venne fatta richiesta all'istante di produrre integrazioni progettuali, tramite perizia giurata da Persona_1
predisporre in contraddittorio con il . Controparte_1
In data 23/3/2016, il tecnico incaricato dal sig. , il geologo dott. presentò Per_1 Tes_1
perizia asseverata contenente “rilievi dello stato di fatto del sito e delle aree limitrofe”,
controfirmata dal geom. incaricato della supervisione dal . Per_3 Controparte_1
Secondo l'allegazione della ricorrente, tale perizia sarebbe stata idonea a fornire al CP_1
tutti gli elementi necessari per la contestazione della violazione e, pertanto, sarebbe da tale data decorso il termine di novanta giorni per la contestazione dell'illecito.
Tuttavia, a seguito del deposito della relazione del dott. emerse la necessità di un Tes_1
ulteriore approfondimento, alla luce della particolare complessità dell'indagine e delle lacune ravvisate nella perizia, sicché si dovette effettuare un nuovo rilievo per la quantificazione del materiale estratto in assenza di autorizzazione, con incarico conferito all'ing.
[...]
culminato nella consegna degli elaborati da questi redatti in data 22/2/2017, con Per_4
allegata la mappa dei rilievi metrici effettuati ex novo dal tecnico, contenenti i dati sulla base dei quali sono state mosse le contestazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione qui opposta.
L'ultimo, fondamentale, atto istruttorio risale al 12/4/2017, data in cui furonos individuati catastalmente i mappali interessati dalle escavazioni abusive.
Poiché la notifica è stata effettuata il successivo 23/5/2017, il termine di novanta giorni previsto dalla normativa è stato rispettato ed il motivo di opposizione, pertanto, è da ritenersi infondato.
pagina 11 di 26
3. Sulla contestazione verso in proprio e quale erede di Parte_1
Persona_1
La parte ricorrente ha eccepito come l'ordinanza non sia stata notificata personalmente a
, ma solo agli indirizzi di posta elettronica delle società, con Parte_1
conseguente inammissibilità della contestazione rivolta alla ricorrente in proprio.
Sul punto si osserva che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata tanto alla , quale Per_1
trasgressore, in tutte le qualità oggetto di contestazione, quanto ai soggetti giuridici responsabili in solido della stessa.
Detta notifica è avvenuta in modo espresso nei confronti tanto del trasgressore, quanto dei responsabili in solido, a mezzo PEC presso le società: ciò legittimamente, poiché, il legale rappresentante, come il consigliere di amministrazione, possono ritenersi domiciliati, in ragione della carica, presso le società che rappresentano o di cui sono amministratori e, una volta raggiunta la persona fisica in un luogo – o presso una casella di posta – ove correttamente è stata ricercata, in ragione di un effettivo collegamento esistente, la notifica alla persona deve intendersi perfezionata in relazione all'intero contenuto dell'atto notificato.
In ogni caso, risulta assorbente il rilievo per cui la notifica, quand'anche dovesse ritenersi viziata, al più dovrebbe ritenersi affetta da nullità, essendo stata effettuata presso luoghi aventi sufficiente collegamento con la ricorrente , e, pertanto, risulterebbe sanata per Per_1
raggiungimento dello scopo dalla tempestiva opposizione proposta dalla ricorrente medesima, al fine di far valere ogni più ampia difesa sotto ognuno dei profili che le sono stati contestati. Come, infatti, riconosciuto dalla Suprema Corte (nel caso, speculare a quello qui in esame, di notifica indirizzata solo contro la persona fisica e non anche contro la medesima quale legale rappresentante della società, ma sulla base di principi generali, applicabili anche nella specie) la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione pagina 12 di 26 da parte del legale rappresentante della società di una tempestiva e rituale opposizione a norma dell'art. 22, l. n. 22/1981.
La giurisprudenza ha fatto riferimento, al riguardo, all'art. 18 della stessa legge, il quale dispone che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall'art. 14, norma che, al comma
4, richiama le modalità previste dal codice di procedura civile, rendendo, pertanto,
applicabile l'art. 160 c.p.c. e la salvezza, ivi prevista, dell'applicazione dell'art. 156 c.p.c. sulla rilevanza della nullità (Cass., n. 7004/2008; n. 18055/2004; Cass., n. 2099/1996).
Dal punto di vista sostanziale, ha contestato la circostanza che le sia Parte_1
stata ascritta la responsabilità per l'illecito in questione nella sua qualità di comproprietaria,
con , dei terreni su cui è stata coltivata la cava abusiva. Persona_1
Va precisato che l'ordinanza ingiunzione, come precedentemente il verbale, non ha inteso contestare alla ricorrente la responsabilità solidale prevista dall'art. 6 della l. n. 689/1981,
secondo cui “il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione … è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non
prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”, ma l'ha individuata come diretto autore della violazione, nella suddetta qualità, e dunque come trasgressore.
Nella materia in esame possono ritenersi applicabili i rigorosi principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla responsabilità del proprietario per l'avvenuta commissione, sul proprio fondo, di illeciti ambientali, quali la creazione e la gestione di una carica abusiva –
fattispecie anch'essa integrata da condotta commissiva posta in essere in mancanza della prescritta autorizzazione - secondo cui risponde del reato di discarica abusiva anche il proprietario di un terreno sul quale altri soggetti abbiano accumulato ripetutamente rifiuti,
quando risulti provato il suo concorso nella realizzazione e gestione della discarica, quanto meno con una condotta di compartecipazione agevolatrice degli autori del fatto (cfr. Cass.
pen., n. 21097/2007). La responsabilità del proprietario del terreno, infatti, “sussiste solo in
pagina 13 di 26 presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il
proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti” (Cass. pen.,
n. 35569/2017), dal momento che, “sebbene il proprietario di un terreno non risponde in quanto tale
dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, non potendosi
configurare una posizione di garanzia in capo al medesimo e non potendosi configurare una
responsabilità di posizione, non di meno la responsabilità sussiste in presenza di condotta di
partecipazione agevolatrice” (Cass. pen., n. 30905/2018; cfr. nello stesso senso Cass. pen., n.
45422/2024).
Posto, dunque, e condiviso anche in relazione all'illecito qui in esame, che non sono configurabili in capo al proprietario mere responsabilità di posizione, va nella specie affermato, alla luce di quanto sotto si esporrà, che deve escludersi che l'odierna ricorrente possa dirsi estranea all'attività estrattiva abusiva svolta da , in generale, Persona_1
sulla vasta area poi oggetto dell'istanza di VIA, e, in particolare, sulla particella ove si trova la cava Poligono.
Non è dirimente, pertanto, nel contesto emerso, la circostanza che il coniuge, quale comproprietario, avesse in astratto pari diritto all'utilizzo del fondo, anche senza necessità di informarne la ricorrente e di ottenerne il previo consenso. In concreto, infatti, non è discusso che detta particella, al pari degli altri fondi ricompresi nell'area estrattiva, sia stata posta a disposizione dell'attività estrattiva gestita a livello familiare, tramite i vari soggetti giuridici attraverso cui e i familiari operavano. Persona_1
Va rimarcato come, a parte lo stretto legame di parentela, la ricorrente, affatto ignara del
CP_ settore per le ragioni su evidenziate, sedesse nel consiglio di amministrazione di società
che svolgeva escavazioni in tale area, dal 2010. Va, altresì, ribadito come nessuno dei soggetti che operavano sull'area estrattiva OR e, in particolare, nella cava “Poligono” fosse pagina 14 di 26 munito di autorizzazione amministrativa, circostanza che la ricorrente non avrebbe potuto ignorare.
Deve concludersi, pertanto, che la ricorrente, lungi dal limitarsi a tollerare che il coniuge utilizzasse il fondo in esame per l'attività estrattiva, lo abbia positivamente messo a disposizione dell'impresa individuale e delle società tramite cui l'attività era realizzata, pur sapendo che le stesse avrebbero cavato abusivamente poiché prive di autorizzazione (o che,
comunque, lo abbia lasciato nella disponibilità di tali soggetti, nella consapevolezza che l'attività estrattiva continuava ad essere svolta, anche dopo la scadenza delle autorizzazioni,
per più anni), in tal modo agevolando la commissione dell'illecito.
L'ordinanza opposta va, pertanto, confermata sul punto in esame.
La ricorrente ha poi eccepito come la stessa non possa essere ritenuta responsabile di un illecito commesso da altro soggetto e, cioè, dal marito, stante il principio di personalità
dell'illecito amministrativo, destinato ad estinguersi con la morte del trasgressore.
La censura è fondata, non potendo la ricorrente rispondere dell'illecito in proprio (se non quale comproprietaria del terreno, come sopra evidenziato), nelle qualità e funzioni assunte in relazione all'impresa individuale già in capo al de cuius , né, Persona_1
conseguentemente, potendosi ritenere la società obbligata in solido. Controparte_4
E' incontestato che l'impresa individuale in questione sia rimasta nella titolarità del de cuius
sino al suo decesso e che, successivamente, la ricorrente ne abbia Persona_1
assunto la titolarità quale erede dello stesso.
La ricorrente in tanto potrebbe essere considerata trasgressore in quanto vi fosse specifica evidenza di contributi dalla stessa positivamente forniti alla gestione dell'impresa individuale, anteriormente al decesso di . Persona_1
Va ricordato, infatti, che , pur essendo subentrata nella titolarità Parte_1
dell'impresa, non potrebbe rispondere a titolo ereditario delle obbligazioni relative all'illecito pagina 15 di 26 eventualmente commesso dal de cuius, dal momento che la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione, a norma dell'art. 7 della l. n. 689/1981, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale ai sensi dell'art. 6 della stessa legge (da ultimo Cass., n. 3696/2022, con riferimento alla precedente Cass., SS.UU., n. 22082/2017).
Il ricorso, pertanto, è fondato in relazione a tale profilo, dovendosi accogliere l'opposizione nella parte in cui è stato ingiunto a il pagamento della sanzione in Parte_1
qualità di erede e titolare della ditta ed è stato ingiunto a quest'ultima il Controparte_4
pagamento a titolo di obbligata in solido.
4. Sulla contestazione quale legale rappresentante di e di CP_2 Controparte_3
L'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione in parte
qua, quanto alla responsabilità per l'illecito addebitata a quale Parte_1
presidente del consiglio di amministrazione di ed alla relativa responsabilità Controparte_3
solidale della società.
Risulta dalla visura camerale, infatti, che la ricorrente non abbia avuto alcun ruolo nella società sino al 30/9/2016, data di assunzione della carica suddetta e, pertanto, non può essere ritenuta trasgressore.
In ordine alla responsabilità della parte ricorrente in qualità di legale rappresentante di
[...]
occorre anzitutto vagliare l'eccezione sollevata in ordine al contestato mancato CP_2
esperimento di istruttoria, da parte dell'amministrazione, atta a individuare il soggetto responsabile dell'illecito contestato.
La ricorrente ha dedotto come l'impresa fosse l'unica dotata dei mezzi e Persona_1
del personale necessario per esercitare l'estrazione nella cava Poligono (doc. 18); inoltre, solo pagina 16 di 26 poteva operare all'interno del polo estrattivo, avendo la qualifica di Persona_1
direttore di cava (doc. 28).
Quanto a secondo l'allegazione attorea, essa disponeva di due pale, di una draga e CP_2
di un escavatore idraulico e degli impianti per la vagliatura degli inerti;
dette pale erano funzionali solo alla movimentazione e al caricamento degli inerti sui veicoli, ma non funzionali all'attività estrattiva.
Sul punto, va osservato che l'istanza di VIA è stata proposta congiuntamente dall'impresa individuale e da senza che possa ricavarsi dall'istanza, né dagli atti della relativa CP_2
procedura amministrativa prodotti in causa, una precisa ripartizione nel rispettivo ambito di operatività.
E' pacifico che nell'area di cava, di estensione di oltre 122 ettari, abbiano sempre operato congiuntamente sia che ed è condivisibile l'assunto della parte CP_2 Persona_1
resistente, secondo cui l'attività estrattiva non si limita alla mera operazione di scavo degli inerti, ma comprende anche, quantomeno, il prelevamento del materiale e il suo spostamento.
Il principio di tipicità, che caratterizza l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
(art. 1 L. 689/1981), non preclude l'interpretazione della fattispecie, al fine di ricomprendervi –
per via di inclusione di senso, e non per via analogica – tutte le condotte riconducibili alla descrizione fattane dalla norma.
La circostanza, poi, che la norma sanzionatoria commisuri la sanzione amministrativa al volume di materiale non esclude che ulteriori attività, oltre al mero scavo, rientrino nel concetto di cava abusiva, là dove si tratti di attività non accessorie, bensì necessarie, senza le quali il materiale estratto non potrebbe essere materialmente asportato dal sito.
La disponibilità di pale e autocarri, dunque, è indispensabile, al pari di quella degli escavatori, al fine di realizzare una cava abusiva;
pertanto, non può dimostrare la CP_2
pagina 17 di 26 propria estraneità all'illecito solo evidenziando di non aver posseduto mezzi di estrazione propriamente detta.
A conferma, il ha correttamente richiamato l'art. 10 c. 10 lett. f) della Legge CP_1
Regionale 23/2016, che subordina l'autorizzazione allo svolgimento delle attività estrattive alla dimostrazione da parte del proponente di possedere una adeguata capacità tecnico-
economica, nonché l'art. 8 del Regolamento Regionale attuativo, che si riferisce al possesso delle necessarie attrezzature, individuandole, esemplificativamente, non solo in escavatori e perforatrici, ma anche in pale caricatrici e dumper (veicolo motorizzato per trasporto materiale), nonché nella disponibilità di un impianto per il trattamento degli inerti e alla relativa ubicazione, con particolare riferimento alla distanza misurata dall'accesso della cava all'impianto di trattamento.
Vi sono, in conclusione, plurimi elementi idonei a consentire di affermare che, in vita
, questi si sia occupato dell'attività estrattiva nell'area in questione Persona_1
avvalendosi in modo indifferenziato sia di mezzi e strumenti dell'impresa di cui era titolare,
sia delle società di cui era amministratore e legale rappresentante.
Tanto premesso, occorre verificare se dell'operato di possa essere chiamata a CP_2
rispondere la ricorrente.
All'epoca di verificazione dell'illecito, non era presidente del Parte_1
consiglio di amministrazione, avendo assunto tale carica solo successivamente alla morte del marito. Sotto tale profilo, pertanto, l'ordinanza deve essere annullata.
Ella rivestiva il ruolo di amministratore e, secondo le deduzioni svolte, non si occupava di attività gestoria, interamente nelle mani di . Persona_1
Sul punto occorre richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in merito all'ascrivibilità dell'illecito amministrativo a chi amministra una società di capitali.
pagina 18 di 26 La Suprema Corte ha stabilito che, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate (così, tra le tante, Cass. n.
11643/2010); si è altresì precisato, peraltro, che, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 3 è
responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (Cass. 30766/18, Cass. 26238/11, Cass. 24373/2021).
In particolare, secondo giurisprudenza costante, il principio per cui la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e, quindi, della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 L. n. 689 del
1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa. Se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade su chi materialmente l'ha posta in essere, salvo, naturalmente, l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione. Qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione pagina 19 di 26 del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti) (in tal senso: Cass. 21.8.1996
n. 7692; Cass., n. 12459/1998).
Nella specie, trattasi di illecito commissivo, integrato dalla realizzazione delle attività nelle quali si sostanzia la coltivazione di cave abusive sanzionata dalla fattispecie di cui all'art. 21,
l. Reg. Piemonte n. 69/1978.
L'opponente, anteriormente al decesso di , aveva nella società Persona_1 CP_2
la qualifica di consigliere delegato di amministrazione e deve pertanto ricostruirsi quali doveri siano ricollegati all'assunzione della funzione di mero componente dell'organo collegiale, a cui sia affidata l'amministrazione della società e se lo stesso possa rispondere,
quale trasgressore, dell'illecito dalla società realizzato (ossia dell'attuazione con mezzi e risorse societari di attività rientrante nell'oggetto sociale, esercitata senza l'autorizzazione amministrativa che la società, quale soggetto giuridico operante, avrebbe dovuto avere).
La giurisprudenza ha esaminato il tema, enucleando una serie di principi ai quali è
opportuno rifarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dovendo i doveri degli amministratori individuarsi per il tramite dell'art. 2392 c.c., che è stato significativamente novellato dal d. lgs. n. 6/2003.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, il vecchio testo dell'art. 2392 c.c. contemplava l'obbligo degli amministratori di adempiere i propri doveri con la diligenza del mandatario,
con conseguente responsabilità solidale in ipotesi di inadempimento, ed imponeva il pregiudizio cagionato dall'altrui condotta, quando fosse loro addebitabile la violazione di detto obbligo.
In tale quadro la Corte di Cassazione ribadiva che "l'art. 2392 c.c., che pone a carico degli
amministratori il dovere di vigilare sul generale andamento della gestione di s.p.a., deve essere
interpretato nel senso che ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione è tenuto ad
attivarsi allo scopo di esercitare un controllo effettivo sull'operato degli altri, sicchè l'affidamento di
pagina 20 di 26 singoli e specifici compiti di amministrazione diretta ad alcuni soltanto degli amministratori non
esclude la responsabilità degli altri;
ne consegue che il componente del consiglio di amministrazione di
una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non
può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in
essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto" (così Cass. 21 luglio 2004, n. 13555, in motivazione;
analogamente Cass. 27 aprile 2011, n. 9384; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3032; Cass.
29 agosto 2003, n. 12696; Cass. 11 aprile 2001, n. 5443).
La riforma del 2003 ha modificato i termini della disciplina applicabile. Per un verso gli amministratori operativi rispondono non già quali mandatari, bensì in ragione della "diligenza
richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze" (così il nuovo testo dell'art. 2392 c.c., comma 1), il che nella sostanza equivale a dire che la diligenza esigibile dall'amministratore è quella dell'art. 1176 c.c., comma 2, ragguagliata alle circostanze del caso.
Per altro verso gli altri amministratori non risultano più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza. E non è senza ragione rammentare che tale scelta legislativa concernente la responsabilità di tali amministratori è stata motivata dall'intento di "evitare sue indebite
estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finivano per
trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli
dall'accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura
concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili" (tanto si legge nella Relazione di accompagnamento al decreto legislativo numero 6 del 2003). Ed infatti, secondo l'attuale articolo 2392 c.c., "in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dall'art. 2381, comma 3,
sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto
potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose".
La norma uscita dalla riforma richiama dunque l'art. 2381, comma 3, che pone a carico degli amministratori, tra l'altro, l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'assetto amministrativo,
pagina 21 di 26 organizzativo e contabile della società "sulla base delle informazioni ricevute", e l'andamento della gestione "sulla base della relazione degli organi delegati". Ma il rinvio è da intendersi necessariamente esteso anche all'art. 2381 c.c., comma 6, secondo il quale "gli amministratori
sono tenuti ad agire in modo informato;
ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in
consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società".
In definitiva, la responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa.
Ne discende che, nel contesto normativo attuale, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito "fatti pregiudizievoli" dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza
(anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 2381 c.c., comma 3) ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'art. 2381 c.c.: per il che occorre che la semplice facoltà di "chiedere agli
organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società" sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull'avviso gli amministratori alla stregua della "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e
dalle loro specifiche competenze", altrimenti si ricadrebbe nella configurazione di un generale obbligo di vigilanza che la riforma ha invece volutamente eliminato (Cass. n.17441/2016).
Ritiene il Tribunale che, in applicazione dei principi da ultimo richiamati, sia da confermarsi l'ordinanza ingiunzione opposta nella parte in cui ha contestato alla l'illecito, Per_1
individuandola come trasgressore, quale consigliere di amministrazione di CP_2
E' necessario evidenziare, infatti, come – alla stregua di quanto sopra esposto - l'illecito sia nella specie integrato della realizzazione da parte della società, in modo concorrente con pagina 22 di 26 l'impresa individuale, di attività rientrante nell'oggetto sociale, con gli strumenti loro propri,
in un ampio lasso di tempo e per un ingente quantitativo di materiale (migliaia di metri cubi di estrazione). La ricorrente, poi, non può dirsi estranea all'attività estrattiva svolta dalle società facenti capo a , proprio coniuge, tanto da avere la stessa assunto, Persona_1
successivamente al decesso di quest'ultimo, la carica presidente del c.d.a. di e di CP_2
titolare dell'impresa individuale, garantendone, in via generale, la continuità operativa.
Tale contesto induce a concludere che la ricorrente non potesse non essere informata dell'illecita escavazione oggetto di sanzione amministrativa, di rilievo tale da non potersi considerare marginale nell'ambito delle attività della società di cui era consigliere di amministrazione. Ciò nondimeno, non risulta che abbia fatto alcunché per impedirla.
In ogni caso, ove anche dovesse credersi che l'opponente fosse rimasta di fatto all'oscuro dell'attività estrattiva abusiva, quantomeno nei suoi termini specifici, dovrebbe concludersi che la ricorrente, in ragione della carica amministrativa rivestita, avrebbe potuto e dovuto informarsi della natura delle estrazioni svolte dalla società, attivando i poteri-doveri di cui all'art. 2381 c.c. ult. comma (“gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;
ciascun
amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla
gestione della società”), così venendo a sapere dell'illecito, commesso nella cava oggetto di accertamento in modo strutturato e così importante da portare all'estrazione di un quantitativo di materiale pari ad alcune migliaia di metri cubi in alcuni mesi.
Ciò tanto più considerata la particolarità dell'attività societaria, soggetta ad autorizzazione amministrativa, sicché nessun amministratore, avvedendosi della positiva realizzazione di attività di escavazione in un sito in cui non era vigente alcun provvedimento autorizzatorio,
avrebbe potuto ignorare l'illiceità della stessa.
L'opponente, dunque, va considerata trasgressore, in ragione del concorso a lei imputabile nelle condotte positive poste in essere dalla società, nella persona del presidente del consiglio pagina 23 di 26 di amministrazione, per non averle impedite in violazione dei doveri sulla stessa direttamente gravanti per la carica rivestita.
Tale conclusione supera e rende indifferenti le difese dell'opponente circa il fatto che l'amministrazione della società fosse disgiuntiva: si ribadisce, infatti, che, anche ad ammettere l'inverosimile ipotesi che abbia gestito l'attività di escavazione abusiva Persona_1
in questione - essendogli consentito dalla circostanza che il potere di amministrazione era,
appunto, disgiuntamente attribuito a ogni membro del consiglio di amministrazione e che era lui stesso legale rappresentante della società - del tutto autonomamente e a totale insaputa degli altri consiglieri, questi ultimi risponderebbero, in ogni caso, come autori in concorso della violazione - e, pertanto, come trasgressori al pari dell'autore materiale delle condotte -
per avere omesso di attivare i poteri di vigilanza e di informazione sugli stessi gravanti, così
permettendo la realizzazione degli illeciti.
5. Sull'entità della sanzione irrogata
Parte ricorrente, in subordine rispetto alle altre difese svolte, ha chiesto contenersi la sanzione nell'importo del minimo edittale, parti a € 174.164,00, considerato che l'attività di escavazione abusiva contestata non ha determinato alcun pregiudizio per l'ambiente, essendo stato posto un obbligo di ripristino ambientale all'esito della coltivazione della cava e considerato, altresì,
l'importo estremamente rilevante della sanzione, secondo il meccanismo di calcolo previsto dalla Legge Regionale, che rende la sanzione di molto superiore rispetto al valore di ogni metro cubo di terreno estratto.
Sul punto si osserva quanto segue.
A norma dell'art. 11 della l. n. 689/1981, “nella determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle
sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente
pagina 24 di 26 per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello
stesso e alle sue condizioni economiche”.
L'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione è solo uno dei criteri di cui tener conto nella quantificazione della sanzione.
Nella specie, peraltro, il ripristino, lungi dall'essere frutto di resipiscenza del trasgressore, è
imposto da un preciso obbligo di legge (art. 21, co. 5 l. Reg. Piemonte n. 69/1978) e, inoltre, ha risposto a un preciso interesse del trasgressore, essendo stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione richiesta sin dal giugno del 2015 alla messa in sicurezza e al recupero di quote del fondo del lago.
Devono contestualmente tenersi in debita considerazione, sotto il profilo oggettivo della gravità del fatto, la durata dell'escavazione, non occasionale ed episodica, ma durata alcuni mesi, e la quantità del materiale estratto, pari ad alcune migliaia di metri cubi.
Sotto il profilo soggettivo, non può non considerarsi che l'odierna ricorrente si è resa corresponsabile di svariate ulteriori condotte di abusiva escavazione, oggetto di plurime contestazioni da parte dell'amministrazione.
Appare, dunque, del tutto proporzionata la sanzione in esame, determinata in misura pari ad un terzo del massimo edittale previsto dalla norma.
6. Sulle spese di lite
L'accoglimento parziale dell'opposizione determina un'ipotesi di soccombenza reciproca rilevante ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite, che nel caso di specie si ritiene di dover disporre nella misura del 50%. Il restante 50% è posto a carico di parte ricorrente, di cui si ravvisa la prevalente soccombenza. La liquidazione è effettuata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
pagina 25 di 26 Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza prot. 21 del 7/4/2022 emessa dal , nella parte in cui ha ingiunto il pagamento a Controparte_1 Parte_1
, quale trasgressore nella qualità di presidente del consiglio di
[...]
amministrazione di di presidente del consiglio di amministrazione di CP_2 [...]
di erede e titolare della ditta , nonché nella parte in cui ha CP_3 Controparte_4
ingiunto il pagamento alle obbligate in solido e;
Controparte_3 Controparte_4
2) rigetta l'opposizione nel resto;
3) compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente il rimanente 50%, liquidato in € 8.555,00, oltre al 15%
per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge.
Novara, 23/9/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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