Art. 1. Articolo unico.
Dall'intero ammontare dei tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella A - titolo I - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 , e' prelevata l'aliquota del 5 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualita' fra il personale provinciale delle imposte dirette.
Il predetto prelievo avra' inizio in coincidenza con il primo riparto trimestrale dei suddetti tributi speciali, diritti e compensi, successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Dall'intero ammontare dei tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella A - titolo I - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 , e' prelevata l'aliquota del 5 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualita' fra il personale provinciale delle imposte dirette.
Il predetto prelievo avra' inizio in coincidenza con il primo riparto trimestrale dei suddetti tributi speciali, diritti e compensi, successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.