Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 600 , 601 e 602 del codice penale :
"Art. 600 (Riduzione in schiavitu). - Chiunque riduce una persona in schiavitu' o in condizione analoga alla schiavitu', e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni".
"Art. 601 (Tratta e commercio di schiavi). - Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitu' e' punito con la reclusione da cinque a venti anni.
Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni".
"Art. 602 (Alineazione e acquisto di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitu' o in una condizione analoga alla schiavitu' o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitu', o nella condizione predetta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni.".