Articolo 4 della Legge 23 dicembre 2002, n. 279
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 dicembre 2002
Art. 4. (Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti posti in essere per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell' articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 600 , 601 e 602 del codice penale :
"Art. 600 (Riduzione in schiavitu). - Chiunque riduce una persona in schiavitu' o in condizione analoga alla schiavitu', e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni".
"Art. 601 (Tratta e commercio di schiavi). - Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitu' e' punito con la reclusione da cinque a venti anni.
Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni".
"Art. 602 (Alineazione e acquisto di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitu' o in una condizione analoga alla schiavitu' o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitu', o nella condizione predetta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni.".
Entrata in vigore il 24 dicembre 2002
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