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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/10/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona della Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4515 del ruolo gen. dell'anno 2018
TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Maurizio Parte_1
Nicosia presso il quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Maddaluna presso il quale è elettivamente domiciliata
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca CP_2
Cuzzupoli, domiciliato come in atti Controparte_3 Controparte_4
resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.05.2018, la ricorrente, in epigrafe indicata, premesso che le erano state tre cartelle esattoriali, recanti i nn. 0282010108318251, 028200400049159276 e n.
0282006001886635, relativi alla richiesta di pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali IVS dovuti alla gestione autonoma per l'attività dalla stessa esercitata, deduceva deduceva di aver ottenuto tre provvedimenti di sgravio parziale ma che, nell'ultimo provvedimento di sgravio del 5.4.2012, non avrebbe tenuto conto di quanto dalla stessa pagato all'esito della sua richiesta di rateizzo, ovvero l' non avrebbe tenuto e che CP_2
la stessa, dunque, avrebbe pagato ratealmente una somma maggiore del dovuto, senza tener conto degli sgravi ricevuti. In particolare, deduceva di aver pagato la somma di € 19.854,02, mentre avrebbe dovuto pagare la somma di € 10.626,05. Deduceva di aver ottenuto, dall'agente della riscossione, il rimborso soltanto di € 526,57 e concludeva, dunque, chiedendo che le venisse rimborsata la somma di € 5.000,000, oltre interessi
Si costituivano le resistenti, che con argomentazioni in fatto e diritto, chiedevano il rigetto del ricorso.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti dall' resistente emerge come Controparte_5 nessuna somma deve essere restituita alla ricorrente.
Ebbene la contestazione della ricorrente ha ad oggetto quanto dovuto con le cartelle n.
02820040049159276000, con cui le sono state intimate somme a titolo di omissioni relative alla 1ª e 2ª rata fissi IVS dell'emissione 2003, relativa agli anni dal 1997 al 2003 e n.
02820060001886635000 attraverso la quale sono state riscosse le Omissioni relative alla 3ª e
4ª rata fissi IVS dell'emissione 2003, relativa agli anni dal 1997 al 2003, e la 1ª e 2ª rata fissi
IVS 2004; infine per quanto attiene la cartella esattoriale n. 0282010108318251 l'importo iscritto di € 64,67 è stato regolarmente corrisposto e non è oggetto di sgravio. La ricorrente ha poi ricevuto, in seguito all'accoglimento di richieste di compensazione, tre provvedimenti di sgravio, che hanno riguardato le quattro rate dell'emissione contributiva
2003, presente su entrambe le cartelle sopra indicate. Ma dalla documentazione dell' CP_5 emerge che quanto pagato dalla ricorrente corrisponde all'esatta somma dovuto al netto di detti sgravi. La somma degli sgravi eseguiti dall'Istituto (nella quale non sono compresi quelli relativi agli interessi di dilazione effettuati dal concessionario) ammonta a complessivi € 8973,47.
Ed esso è relativo alle singole partite dell'emissione 2003 ed emerge che la somma incassata dall'Istituto per le due cartelle ammonta (senza comprendere gli interessi di dilazione) a complessivi € 11017,12.
L'obiettiva possibilità che le circostanze di fatto abbiano potuto indurre in errore la ricorrente, alla luce dei provvedimenti di sgravio notificatile, come ammesso dallo stesso resistente costituiscono eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di CP_5 lite.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite
Santa Maria Capua Vetere, 26.10.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)