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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3555/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avvocati RAFFAELE MARTINO TROVATO e Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Trecastagni, via A. Di
[...]
Sangiuliano, 25
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato GIANFRANCO VITTORI giusta procura generale in Notar di Persona_1
Fiumicino
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
-resistenti- MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/4/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229017001807/000, notificata il 17/2/2024, e avverso due fra i sottostanti atti esattoriali e, precisamente, la cartella di pagamento n. 29320110025197538000, notificata il
6/6/2011, con la quale l' aveva chiesto il pagamento della somma di euro 1.212,48 a titolo di CP_1
contributi IVS relativi all'anno 2010, e l'avviso di addebito n. 59320120003769504000, notificato il
20/11/2012, con il quale era stato chiesto il pagamento della somma di euro 1.204,19 a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive relativi all'anno 2010.
Eccepiva, in via preliminare, la decadenza dell'ente impositore dal diritto di esigere il pagamento delle somme portate dall'atto impugnato per asserita violazione dei termini di legge, la prescrizione del diritto a riscuotere i contributi stante il decorso del termine quinquennale e, in ogni caso,
l'infondatezza della pretesa creditoria, atteso che nulla fosse dovuto agli enti resistenti. Rilavava,
altresì, che gli atti impugnati rientrassero nella previsione della legge n. 197/2022 (legge di bilancio
2023) riguardante l'annullamento automatico (Stralcio) dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti Controparte_2
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Chiedeva pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata, fosse annullata l'intimazione stessa e ogni atto presupposto e consequenziale, con la condanna alle spese.
Con decreto del 17/4/2024, veniva fissata l'udienza di discussione e sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli in presenza di gravi motivi di cui all'art. 24, comma 6, del D.Lgs. 46/1999.
Sebbene regolarmente evocata in giudizio, l' non curava la Controparte_2
costituzione.
La ricorrente depositava note di trattazione per l'udienza cartolare del 20/9/2024 con le quali insisteva nei rilievi sollevati in ricorso, chiedendo di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_1 Sulla scorta delle suddette note, con ordinanza del 7/10/2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, quale litisconsorte necessario, in termine assegnato. Con il medesimo provvedimento, ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti dell' veniva dichiarata la sua contumacia. CP_3
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' . L'ente deduceva l'intervenuto totale CP_1
stralcio e sgravio della cartella e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. In via gradata, ai fini della soccombenza virtuale, chiedeva di essere tenuto indenne dal pagamento delle spese di lite considerato che non avesse assunto alcuna iniziativa nei confronti della ricorrente, e che dette spese fossero poste a esclusivo carico del concessionario.
Da ultimo, con note del 28/3/2025, l'opponente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Con ordinanza del 4/4/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della stessa all'udienza del 19 novembre 2025,
disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le
sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Lo sgravio degli atti sottostanti all'intimazione di pagamento, dedotto dall' in seno alla CP_1
memoria, costituisce evento sopravvenuto rispetto alla formazione dei titoli esecutivi, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Infatti, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della
sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano
accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra
le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta
pronuncia di merito…” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 2650/08).
Ed ancora, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite –che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione– vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583;
Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Nella specie, anche in considerazione del dato che l'importo dei crediti in oggetto è inferiore a mille euro (rispettivamente, euro 730,80 ed euro 798,68), lo stralcio degli atti impugnati discende dall'applicazione dell'art. 1, commi 222-230, legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), invocato da parte ricorrente.
In particolare, giova richiamare il comma 222 del suddetto articolo, secondo cui “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Ai fini del presente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142
del 22 giugno 2015.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
Orbene, nella specie, sulla base di quanto allegato dall' , considerata l'applicazione nella specie CP_1
della normativa invocata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29320110025197538000 e dall'avviso di addebito n.
59320120003769504000, stante l'intervenuto annullamento automatico del debito conseguente ad espressa previsione legislativa.
Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai riferiti atti annullati.
In seno alle note del 28/3/2025, la ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall' , insistendo tuttavia nella condanna alle spese in applicazione del CP_1
principio della soccombenza virtuale.
L'interesse alla pronuncia giudiziale permane, dunque, con riferimento al riparto delle spese del giudizio, per cui è necessario comunque procedere all'esame dell'opposizione al fine della valutazione della soccombenza virtuale, procedendo quindi, secondo costante esegesi interpretativa,
alla cognizione della controversia come sarebbe stata in assenza dell'evento determinante la parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 2957/1999).
Nella specie, la ricorrente ha eccepito la decadenza dell'ente impositore dal diritto di esigere il pagamento delle somme portate dall'atto impugnato per violazione di, non meglio precisati, termini normativamente previsti.
La suddetta eccezione integra un'opposizione agli atti esecutivi che avrebbe dovuto essere sollevata entro venti giorni dalla notifica degli atti sottostanti opposti, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Considerato che l'opponente non ha contestato le date di notifica dei suddetti atti come indicate nell'intimazione di pagamento, rispettivamente 6/6/2011 e 20/11/2012, detta eccezione di decadenza,
sollevata per la prima volta con l'opposizione in esame, deve ritenersi tardiva e dunque inammissibile
(il ricorso in opposizione è stato infatti depositato solo in data 5/4/2024 a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento).
Quanto agli altri motivi di ricorso (intervenuta prescrizione e infondatezza della pretesa creditoria fatta valere), gli stessi vertono sul merito dell'iscrizione a ruolo e integrano un'opposizione ex art. 24
d.lgs. 46/1999. In quanto proposti ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dei suddetti atti sottostanti, quale termine perentorio previsto dal citato articolo, anch'essi sarebbero stati dichiarati tardivi e, in quanto tali, inammissibili.
Più precisamente, con riferimento all'eccezione di prescrizione, sarebbe stata dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione ipoteticamente maturata prima della notifica della cartella e dell'avviso di addebito, in quanto soggetta al rispetto del suddetto termine perentorio.
Pertanto, procedendo alla richiesta valutazione prognostica, dichiarata l'inammissibilità
dell'opposizione agli atti esecutivi e dell'opposizione al ruolo, il ricorso sarebbe stato accolto sulla base della maturata prescrizione successiva, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
svincolata dal rispetto di termini decadenziali e, dunque, proponibile senza limiti di tempo al verificarsi di fatti modificativi ed estintivi del titolo esecutivo. Ed infatti, dalle date di notifica della cartella e dell'avviso di addebito (6/6/2011 e 20/11/2012) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (17/2/2024, secondo quanto riferito dalla ricorrente e rimasto incontestato), è ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, considerata la mancata produzione di altri atti interruttivi eventualmente notificati nel riferito arco di tempo.
La notifica dell'intimazione di pagamento è dunque intervenuta quando l'estinzione dei crediti per prescrizione si era ormai consumata.
In definitiva, in assenza dello sgravio costituente evento determinante la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, l'opposizione sarebbe stata accolta sulla base della maturata prescrizione successiva.
Quanto alla condotta assunta dagli enti resistenti, si osservava che, nonostante l'intervenuto annullamento dei crediti portati dagli atti impugnati, l' ha Controparte_2
proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Con la suddetta intimazione, si è dato atto al contribuente dell'omesso pagamento della complessiva somma di euro 4.832,16 portata dagli atti di cui alla tabella allegata, invitandolo all'adempimento entro il termine di cinque giorni con espresso avvertimento che, decorso invano il suddetto termine,
si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Tenuto conto che, fra gli atti riportati in tabella, sono contemplati anche la cartella n.
29320110025197538000 e l'avviso di addebito n. 59320120003769504000 per i quali è intervenuto lo stralcio e sgravio totale, l'intimazione di pagamento non poteva essere emessa anche per i crediti portati dagli stessi, con la conseguenza che non poteva essere richiesto dall'Agente della riscossione il pagamento dei crediti medesimi né poteva essere preannunciata, in caso di inadempimento,
l'esecuzione forzata.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per la parte relativa alla cartella e all'avviso di addebito indicati, per mancanza del titolo esecutivo. In ossequio al principio nulla executio sine titulo, ai fini della legittimità di ciascun atto della riscossione occorre che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui l'esecuzione è minacciata (Trib.
Catania, Sez. lavoro, sentenza n. 214 del 18/1/2018).
Ne consegue che, nella specie, nessuna esecuzione, in quanto non sorretta dal titolo, poteva essere preannunciata dall' con la notifica dell'intimazione di pagamento. Controparte_4
Deve pertanto ritenersi che dall'annullamento ex lege degli atti impugnati discenda l'annullamento dell'atto che sugli stessi si fonda per la mancanza di un valido titolo per procedere in executivis (Trib.
Catania, Sez. lavoro, sentenza n. 10544 del 13/1/2016 e n. 10873 del 20/1/2016, giudice dott. Fausto
Castaldo).
Pertanto, va dichiarata illegittima e annullata l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alla parte di essa che trova fondamento sulla cartella e sull'avviso di addebito indicati.
Conseguentemente, va ritenuta la responsabilità esclusiva dell' Controparte_2
che, nonostante l'intervenuto annullamento dei suddetti atti, ha proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento fondata anche su essi.
Ai fini della statuizione sulle spese di lite rilevano, quindi, sia la fondatezza dell'opposizione sia la responsabilità dell' che, omettendo la costituzione in giudizio, non ha provveduto al CP_3
riconoscimento della pretesa del contribuente.
Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite, liquidate come in dispositivo,
vanno poste a carico dell' e integralmente compensate nei riguardi Controparte_2
dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29320110025197538000 e all'avviso di addebito n. 59320120003769504000; Conseguentemente, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla parte relativa alla cartella e all'avviso di addebito indicati ed annulla in parte qua l'intimazione stessa;
Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 884,50
per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
Compensa integralmente le spese tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Così deciso in Catania il 19 novembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3555/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avvocati RAFFAELE MARTINO TROVATO e Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Trecastagni, via A. Di
[...]
Sangiuliano, 25
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato GIANFRANCO VITTORI giusta procura generale in Notar di Persona_1
Fiumicino
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
-resistenti- MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/4/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229017001807/000, notificata il 17/2/2024, e avverso due fra i sottostanti atti esattoriali e, precisamente, la cartella di pagamento n. 29320110025197538000, notificata il
6/6/2011, con la quale l' aveva chiesto il pagamento della somma di euro 1.212,48 a titolo di CP_1
contributi IVS relativi all'anno 2010, e l'avviso di addebito n. 59320120003769504000, notificato il
20/11/2012, con il quale era stato chiesto il pagamento della somma di euro 1.204,19 a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive relativi all'anno 2010.
Eccepiva, in via preliminare, la decadenza dell'ente impositore dal diritto di esigere il pagamento delle somme portate dall'atto impugnato per asserita violazione dei termini di legge, la prescrizione del diritto a riscuotere i contributi stante il decorso del termine quinquennale e, in ogni caso,
l'infondatezza della pretesa creditoria, atteso che nulla fosse dovuto agli enti resistenti. Rilavava,
altresì, che gli atti impugnati rientrassero nella previsione della legge n. 197/2022 (legge di bilancio
2023) riguardante l'annullamento automatico (Stralcio) dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti Controparte_2
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Chiedeva pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata, fosse annullata l'intimazione stessa e ogni atto presupposto e consequenziale, con la condanna alle spese.
Con decreto del 17/4/2024, veniva fissata l'udienza di discussione e sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli in presenza di gravi motivi di cui all'art. 24, comma 6, del D.Lgs. 46/1999.
Sebbene regolarmente evocata in giudizio, l' non curava la Controparte_2
costituzione.
La ricorrente depositava note di trattazione per l'udienza cartolare del 20/9/2024 con le quali insisteva nei rilievi sollevati in ricorso, chiedendo di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_1 Sulla scorta delle suddette note, con ordinanza del 7/10/2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, quale litisconsorte necessario, in termine assegnato. Con il medesimo provvedimento, ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti dell' veniva dichiarata la sua contumacia. CP_3
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' . L'ente deduceva l'intervenuto totale CP_1
stralcio e sgravio della cartella e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. In via gradata, ai fini della soccombenza virtuale, chiedeva di essere tenuto indenne dal pagamento delle spese di lite considerato che non avesse assunto alcuna iniziativa nei confronti della ricorrente, e che dette spese fossero poste a esclusivo carico del concessionario.
Da ultimo, con note del 28/3/2025, l'opponente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Con ordinanza del 4/4/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della stessa all'udienza del 19 novembre 2025,
disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le
sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Lo sgravio degli atti sottostanti all'intimazione di pagamento, dedotto dall' in seno alla CP_1
memoria, costituisce evento sopravvenuto rispetto alla formazione dei titoli esecutivi, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Infatti, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della
sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano
accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra
le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta
pronuncia di merito…” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 2650/08).
Ed ancora, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite –che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione– vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583;
Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Nella specie, anche in considerazione del dato che l'importo dei crediti in oggetto è inferiore a mille euro (rispettivamente, euro 730,80 ed euro 798,68), lo stralcio degli atti impugnati discende dall'applicazione dell'art. 1, commi 222-230, legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), invocato da parte ricorrente.
In particolare, giova richiamare il comma 222 del suddetto articolo, secondo cui “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Ai fini del presente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142
del 22 giugno 2015.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
Orbene, nella specie, sulla base di quanto allegato dall' , considerata l'applicazione nella specie CP_1
della normativa invocata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29320110025197538000 e dall'avviso di addebito n.
59320120003769504000, stante l'intervenuto annullamento automatico del debito conseguente ad espressa previsione legislativa.
Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai riferiti atti annullati.
In seno alle note del 28/3/2025, la ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall' , insistendo tuttavia nella condanna alle spese in applicazione del CP_1
principio della soccombenza virtuale.
L'interesse alla pronuncia giudiziale permane, dunque, con riferimento al riparto delle spese del giudizio, per cui è necessario comunque procedere all'esame dell'opposizione al fine della valutazione della soccombenza virtuale, procedendo quindi, secondo costante esegesi interpretativa,
alla cognizione della controversia come sarebbe stata in assenza dell'evento determinante la parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 2957/1999).
Nella specie, la ricorrente ha eccepito la decadenza dell'ente impositore dal diritto di esigere il pagamento delle somme portate dall'atto impugnato per violazione di, non meglio precisati, termini normativamente previsti.
La suddetta eccezione integra un'opposizione agli atti esecutivi che avrebbe dovuto essere sollevata entro venti giorni dalla notifica degli atti sottostanti opposti, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Considerato che l'opponente non ha contestato le date di notifica dei suddetti atti come indicate nell'intimazione di pagamento, rispettivamente 6/6/2011 e 20/11/2012, detta eccezione di decadenza,
sollevata per la prima volta con l'opposizione in esame, deve ritenersi tardiva e dunque inammissibile
(il ricorso in opposizione è stato infatti depositato solo in data 5/4/2024 a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento).
Quanto agli altri motivi di ricorso (intervenuta prescrizione e infondatezza della pretesa creditoria fatta valere), gli stessi vertono sul merito dell'iscrizione a ruolo e integrano un'opposizione ex art. 24
d.lgs. 46/1999. In quanto proposti ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dei suddetti atti sottostanti, quale termine perentorio previsto dal citato articolo, anch'essi sarebbero stati dichiarati tardivi e, in quanto tali, inammissibili.
Più precisamente, con riferimento all'eccezione di prescrizione, sarebbe stata dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione ipoteticamente maturata prima della notifica della cartella e dell'avviso di addebito, in quanto soggetta al rispetto del suddetto termine perentorio.
Pertanto, procedendo alla richiesta valutazione prognostica, dichiarata l'inammissibilità
dell'opposizione agli atti esecutivi e dell'opposizione al ruolo, il ricorso sarebbe stato accolto sulla base della maturata prescrizione successiva, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
svincolata dal rispetto di termini decadenziali e, dunque, proponibile senza limiti di tempo al verificarsi di fatti modificativi ed estintivi del titolo esecutivo. Ed infatti, dalle date di notifica della cartella e dell'avviso di addebito (6/6/2011 e 20/11/2012) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (17/2/2024, secondo quanto riferito dalla ricorrente e rimasto incontestato), è ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, considerata la mancata produzione di altri atti interruttivi eventualmente notificati nel riferito arco di tempo.
La notifica dell'intimazione di pagamento è dunque intervenuta quando l'estinzione dei crediti per prescrizione si era ormai consumata.
In definitiva, in assenza dello sgravio costituente evento determinante la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, l'opposizione sarebbe stata accolta sulla base della maturata prescrizione successiva.
Quanto alla condotta assunta dagli enti resistenti, si osservava che, nonostante l'intervenuto annullamento dei crediti portati dagli atti impugnati, l' ha Controparte_2
proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Con la suddetta intimazione, si è dato atto al contribuente dell'omesso pagamento della complessiva somma di euro 4.832,16 portata dagli atti di cui alla tabella allegata, invitandolo all'adempimento entro il termine di cinque giorni con espresso avvertimento che, decorso invano il suddetto termine,
si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Tenuto conto che, fra gli atti riportati in tabella, sono contemplati anche la cartella n.
29320110025197538000 e l'avviso di addebito n. 59320120003769504000 per i quali è intervenuto lo stralcio e sgravio totale, l'intimazione di pagamento non poteva essere emessa anche per i crediti portati dagli stessi, con la conseguenza che non poteva essere richiesto dall'Agente della riscossione il pagamento dei crediti medesimi né poteva essere preannunciata, in caso di inadempimento,
l'esecuzione forzata.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per la parte relativa alla cartella e all'avviso di addebito indicati, per mancanza del titolo esecutivo. In ossequio al principio nulla executio sine titulo, ai fini della legittimità di ciascun atto della riscossione occorre che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui l'esecuzione è minacciata (Trib.
Catania, Sez. lavoro, sentenza n. 214 del 18/1/2018).
Ne consegue che, nella specie, nessuna esecuzione, in quanto non sorretta dal titolo, poteva essere preannunciata dall' con la notifica dell'intimazione di pagamento. Controparte_4
Deve pertanto ritenersi che dall'annullamento ex lege degli atti impugnati discenda l'annullamento dell'atto che sugli stessi si fonda per la mancanza di un valido titolo per procedere in executivis (Trib.
Catania, Sez. lavoro, sentenza n. 10544 del 13/1/2016 e n. 10873 del 20/1/2016, giudice dott. Fausto
Castaldo).
Pertanto, va dichiarata illegittima e annullata l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alla parte di essa che trova fondamento sulla cartella e sull'avviso di addebito indicati.
Conseguentemente, va ritenuta la responsabilità esclusiva dell' Controparte_2
che, nonostante l'intervenuto annullamento dei suddetti atti, ha proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento fondata anche su essi.
Ai fini della statuizione sulle spese di lite rilevano, quindi, sia la fondatezza dell'opposizione sia la responsabilità dell' che, omettendo la costituzione in giudizio, non ha provveduto al CP_3
riconoscimento della pretesa del contribuente.
Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite, liquidate come in dispositivo,
vanno poste a carico dell' e integralmente compensate nei riguardi Controparte_2
dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29320110025197538000 e all'avviso di addebito n. 59320120003769504000; Conseguentemente, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla parte relativa alla cartella e all'avviso di addebito indicati ed annulla in parte qua l'intimazione stessa;
Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 884,50
per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
Compensa integralmente le spese tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Così deciso in Catania il 19 novembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio