CASS
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2025, n. 39007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39007 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RU RK, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione per il Riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Picuti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Antonio Turrisi, il quale, motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. generale IO riportandosi ai RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 15 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39007 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 23/10/2025 aprile 2025, applicativo della misura del sequestro preventivo, funzionale alla cd. confisca allargata, della somma di euro 40.000 nei confronti di RK RU, indagato per i delitti di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 2 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895. La vicenda ha origine con il decreto in data 17 ottobre 2024, con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva convalidato e disposto il sequestro preventivo della somma di euro 40.000,00, rinvenuta all'interno di un sacchetto situato sotto il sedile anteriore sinistro della vettura intestata a RU e dallo stesso condotta, ravvisando i requisiti del fumus e del periculum in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Tale provvedimento veniva confermato dal Tribunale del riesame, ma successivamente annullato con rinvio da questa Corte di cassazione, che riteneva carente la motivazione quanto al fumus del reato ipotizzato. In sede di giudizio di rinvio il Tribunale del riesame, ritenendo che non vi fossero elementi univoci da cui desumere il reato presupposto rispetto alla contestata ricettazione, annullava il sequestro disposto il 17 ottobre 2024, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Con successivo decreto del 18 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro preventivo funzionale alla c.d. confisca "allargata" in relazione agli artt. 321, comma 2, 240-bis cod. proc. pen. e 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. cit., della medesima somma di denaro, dal momento che la polizia giudiziaria aveva, nelle more, rinvenuto all'interno di un casolare ritenuto nella disponibilità dell'indagato 80 kg. di hashish, 1 kg. di marijuana e 165 gr. di cocaina, oltre a materiale atto alla pesatura e al confezionamento dello stupefacente. Detto decreto veniva annullato dal Tribunale del riesame per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum. Con il successivo decreto del 15 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari riteneva la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 3039 del 1990, nonché del periculum e metteva un nuovo provvedimento di sequestro. Il Tribunale del riesame, investito della impugnazione, disattendeva le questioni sollevate circa la violazione del c.d. giudicato cautelare sia in relazione al decreto di sequestro del 17 ottobre 2024 (che faceva riferimento al reato di ricettazione), sia in relazione a quello del 18 marzo 2025, relativo al diverso reato in materia di stupefacenti. I Giudici del riesame respingevano altresì le censure relative alla sostenuta insussistenza del periculum in mora, al difetto di pertinenzialità tra il denaro in 2 sequestro e il reato per cui si procede, nonché al profilo della ragionevolezza temporale. 2. RK RU propone ricorso avverso detta ordinanza deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: 2.1. al principio del ne bis in dem processuale. In particolare, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia confermato il decreto di convalida del sequestro preventivo pur essendo lo stesso meramente riproduttivo di argomentazioni ed elementi di prova già dedotti in altri decreti e già oggetto di annullamento da parte del medesimo Tribunale;
2.2. alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, non potendosi considerare adeguate, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le motivazioni con cui il Giudice per le indagini preliminari ha osservato che l'indagato potrebbe utilizzare la somma sequestrata anche per fini personali, pur se leciti, così da vanificare un eventuale provvedimento di confisca;
nulla è stato affermato circa la necessità di un effetto anticipatorio del provvedimento ablativo in sede cautelare, in difformità da quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità; sotto diverso profilo, il Tribunale ha basato la sua decisìone sulla sproporzione fra la somma di denaro sottoposta a sequestro e le condizioni economiche del ricorrente, senza svolgere una valutazione adeguata delle condizioni reddituali dell'intero nucleo familiare;
2.3. alla mancanza del nesso di pertinenzialità tra il denaro in sequestro e il reato per cui si procede, non essendovi elementi univoci in base ai quali ritenere che il terreno e il casolare in cui è stato reperito lo stupefacente fossero nella effettiva disponibilità di RU;
2.4. al criterio cronologico, con particolare riguardo al lasso di tempo intercorso tra la data del sequestro del denaro e la commissione del delitto contestato / tale da determinare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione di tali somme da una condotta illecita;
una estensione incontrollata dei confini di operatività della confisca allargata legittimerebbe un controllo patrimoniale illimitato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il rìcorso non è fondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. La prima argomentazione, attinente alla violazione del principio dei ne bis in idem, è infondata. 3 La somma di euro 40.000, effettivamente, era già stata sottoposta a sequestro preventivo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con decreto del 17 ottobre 2024 in relazione al delitto di ricettazione. Questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 6983 del 14 febbraio 2025, aveva annullato il detto provvedimento non ravvisando concreti elementi idonei a integrare il reato ipotizzato, dovendosi ricondurre il fatto a mero ingiustificato possesso di valori. Tuttavia dal provvedimento in esame si evince con chiarezza che il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con provvedimento del 18 marzo 2025, aveva disposto il sequestro preventivo della medesima somma di euro 40.000, in funzione della confisca allargata, sulla base di nuove emergenze investigative: all'interno di un casolare / nella disponibilità del ricorrente, erano stati infatti rinvenuti 80 Kg di hashish, 1 Kg di marijuana, gr.165 di cocaina, materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, che avevano condotto alla contestazione del diverso reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Ne consegue che lo svelamento di elementi nuovi, non conosciuti precedentemente e quindi, necessariamente, non valutati, che hanno condotto a una contestazione più grave e difforme dalla originaria ipotesi, svuotano l'eccezione difensiva relativa alla violazione del principio del ne bis in idem. E', infatti, pacifico, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui lin tema di impugnazioni cautelari reali, la preclusione del giudicato cautelare, derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame sul disposto sequestro preventivo, concerne le sole questioni dallo stesso trattate, in quanto formalmente dedotte, nonché quelle con queste ultime inscindibilmente connesse, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, sicché può essere superata solo laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez.3, n. 10245/2024, Valbit s.r.I., Rv.286040). Va altresì esclusa la formazione del giudicato cautelare con riguardo all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame il 7 aprile 2025, che aveva annullato il decreto del 18 marzo 2025 per difetto di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora. In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è, invero, ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame. Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro preventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente, se quest'ultimo sia stato 4 dichiarato inefficace solo per vizio meramente formale (Sez. 3, n. 37706 del 22/09/2006, Ciuti, Rv. 235249 - 01). Nel caso di specie il sequestro preventivo precedentmente emesso dal Giudice per le indagini preliminari era stato annullato dal Tribunale del riesame per assenza di motivazione in ordine al periculum, senza che fosse stata effettuata alcuna valutazione di merito. 3. Non è fondato neppure il secondo profilo sollevato dal ricorrente, attinente all'insussistenza del periculum in mora. Nel provvedimento impugnato si sottolinea che alla natura del bene in sequestro (denaro fungibile e facilmente occultabile) e alle modalità della sua custodia (il denaro è stato rinvenuto in banconote di diverso taglio e occultato in una busta sotto il sedile dell'autovettura) sono sottese l'immediata disponibilità e la facilità di sottrazione. Paiono quindi pienamente realizzate le esigenze anticipatorie a base degli istituti disciplinati dagli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. Il Tribunale ha rimarcato la precaria situazione economica e patrimoniale del ricorrente (che non risulta svolgere alcuna attività lavorativa) e, di conseguenza, la rilevante sperequazione tra il denaro trovato in suo possesso, oggetto della misura ablativa, e la sua capacità reddituale. RU non risulta titolare di immobili, ha presentato dichiarazioni di redditi da lavoro assolutamente modeste (per gli anni 2022 e 2023 ha percepito il reddito di cittadinanza) e per importi incompatibili con la somma ritrovata nella sua disponibilità. Il Tribunale ha peraltro esaminato anche la situazione economica del nucleo familiare, evidenziando che la compagna è "impossidente e priva di reddito" e che la madre gestisce un'attività di gastronomia e vendita di pizza al taglio. Dunque, non appaiono fondate le deduzioni difensive basate sulla differenza tra i requisiti del sequestro impeditivo e quelli del sequestro preventivo prodromico alla confisca, dal momento che il Tribunale del riesame ha dedotto la correttezza del provvedimento impugnato proprio sulla base della disciplina di questa seconda tipologia di sequestro preventivo, ravvisando la sussistenza del periculum in mora nella concreta possibilità di dispersione dei beni, desumibile anche dalla manifesta insufficienza dei redditi leciti dichiarati dall'indagato rispetto alle normali esigenze di vita, circostanza che rendeva concreto il rischio di distrazione delle somme rinvenute. 4. Le considerazioni che precedono valgono anche con riferimento al terzo profilo argomentativo contenuto nel ricorso, attinente alla violazione del nesso di pertinenzialità tra il denaro in sequestro e il reato per cui si procede. Nel caso di specie la misura cautelare reale è stata confermata solo nella prospettiva di 5 assicurare la confisca per sproporzione, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. espressamente richiamato, per i reati in tema di stupefacenti, dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Non ricorre quindi alcuna necessità di prova del nesso di pertinenzialità diretta tra le somme sequestrate e l'attività illecita contestata in materia di stupefacenti (Sez.3, n. 18889 del 09/04/2024, non mass.). 5. Parimenti infondata, infine, è la censura relativa alla pretesa mancanza del requisito della ragionevolezza temporale. Basti considerare il breve lasso di tempo, pari a circa tre mesi, tra la data sequestro (17 ottobre 2024) e l'emersione dei nuovi elementi d'accusa che hanno consentito di accertare l'illecita detenzione di sostanza stupefacente (11 gennaio 2025) posti a base del sequestro medesimo. 6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/10/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Picuti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Antonio Turrisi, il quale, motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. generale IO riportandosi ai RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 15 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39007 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 23/10/2025 aprile 2025, applicativo della misura del sequestro preventivo, funzionale alla cd. confisca allargata, della somma di euro 40.000 nei confronti di RK RU, indagato per i delitti di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 2 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895. La vicenda ha origine con il decreto in data 17 ottobre 2024, con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva convalidato e disposto il sequestro preventivo della somma di euro 40.000,00, rinvenuta all'interno di un sacchetto situato sotto il sedile anteriore sinistro della vettura intestata a RU e dallo stesso condotta, ravvisando i requisiti del fumus e del periculum in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Tale provvedimento veniva confermato dal Tribunale del riesame, ma successivamente annullato con rinvio da questa Corte di cassazione, che riteneva carente la motivazione quanto al fumus del reato ipotizzato. In sede di giudizio di rinvio il Tribunale del riesame, ritenendo che non vi fossero elementi univoci da cui desumere il reato presupposto rispetto alla contestata ricettazione, annullava il sequestro disposto il 17 ottobre 2024, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Con successivo decreto del 18 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro preventivo funzionale alla c.d. confisca "allargata" in relazione agli artt. 321, comma 2, 240-bis cod. proc. pen. e 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. cit., della medesima somma di denaro, dal momento che la polizia giudiziaria aveva, nelle more, rinvenuto all'interno di un casolare ritenuto nella disponibilità dell'indagato 80 kg. di hashish, 1 kg. di marijuana e 165 gr. di cocaina, oltre a materiale atto alla pesatura e al confezionamento dello stupefacente. Detto decreto veniva annullato dal Tribunale del riesame per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum. Con il successivo decreto del 15 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari riteneva la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 3039 del 1990, nonché del periculum e metteva un nuovo provvedimento di sequestro. Il Tribunale del riesame, investito della impugnazione, disattendeva le questioni sollevate circa la violazione del c.d. giudicato cautelare sia in relazione al decreto di sequestro del 17 ottobre 2024 (che faceva riferimento al reato di ricettazione), sia in relazione a quello del 18 marzo 2025, relativo al diverso reato in materia di stupefacenti. I Giudici del riesame respingevano altresì le censure relative alla sostenuta insussistenza del periculum in mora, al difetto di pertinenzialità tra il denaro in 2 sequestro e il reato per cui si procede, nonché al profilo della ragionevolezza temporale. 2. RK RU propone ricorso avverso detta ordinanza deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: 2.1. al principio del ne bis in dem processuale. In particolare, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia confermato il decreto di convalida del sequestro preventivo pur essendo lo stesso meramente riproduttivo di argomentazioni ed elementi di prova già dedotti in altri decreti e già oggetto di annullamento da parte del medesimo Tribunale;
2.2. alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, non potendosi considerare adeguate, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le motivazioni con cui il Giudice per le indagini preliminari ha osservato che l'indagato potrebbe utilizzare la somma sequestrata anche per fini personali, pur se leciti, così da vanificare un eventuale provvedimento di confisca;
nulla è stato affermato circa la necessità di un effetto anticipatorio del provvedimento ablativo in sede cautelare, in difformità da quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità; sotto diverso profilo, il Tribunale ha basato la sua decisìone sulla sproporzione fra la somma di denaro sottoposta a sequestro e le condizioni economiche del ricorrente, senza svolgere una valutazione adeguata delle condizioni reddituali dell'intero nucleo familiare;
2.3. alla mancanza del nesso di pertinenzialità tra il denaro in sequestro e il reato per cui si procede, non essendovi elementi univoci in base ai quali ritenere che il terreno e il casolare in cui è stato reperito lo stupefacente fossero nella effettiva disponibilità di RU;
2.4. al criterio cronologico, con particolare riguardo al lasso di tempo intercorso tra la data del sequestro del denaro e la commissione del delitto contestato / tale da determinare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione di tali somme da una condotta illecita;
una estensione incontrollata dei confini di operatività della confisca allargata legittimerebbe un controllo patrimoniale illimitato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il rìcorso non è fondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. La prima argomentazione, attinente alla violazione del principio dei ne bis in idem, è infondata. 3 La somma di euro 40.000, effettivamente, era già stata sottoposta a sequestro preventivo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con decreto del 17 ottobre 2024 in relazione al delitto di ricettazione. Questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 6983 del 14 febbraio 2025, aveva annullato il detto provvedimento non ravvisando concreti elementi idonei a integrare il reato ipotizzato, dovendosi ricondurre il fatto a mero ingiustificato possesso di valori. Tuttavia dal provvedimento in esame si evince con chiarezza che il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con provvedimento del 18 marzo 2025, aveva disposto il sequestro preventivo della medesima somma di euro 40.000, in funzione della confisca allargata, sulla base di nuove emergenze investigative: all'interno di un casolare / nella disponibilità del ricorrente, erano stati infatti rinvenuti 80 Kg di hashish, 1 Kg di marijuana, gr.165 di cocaina, materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, che avevano condotto alla contestazione del diverso reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Ne consegue che lo svelamento di elementi nuovi, non conosciuti precedentemente e quindi, necessariamente, non valutati, che hanno condotto a una contestazione più grave e difforme dalla originaria ipotesi, svuotano l'eccezione difensiva relativa alla violazione del principio del ne bis in idem. E', infatti, pacifico, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui lin tema di impugnazioni cautelari reali, la preclusione del giudicato cautelare, derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame sul disposto sequestro preventivo, concerne le sole questioni dallo stesso trattate, in quanto formalmente dedotte, nonché quelle con queste ultime inscindibilmente connesse, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, sicché può essere superata solo laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez.3, n. 10245/2024, Valbit s.r.I., Rv.286040). Va altresì esclusa la formazione del giudicato cautelare con riguardo all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame il 7 aprile 2025, che aveva annullato il decreto del 18 marzo 2025 per difetto di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora. In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è, invero, ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame. Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro preventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente, se quest'ultimo sia stato 4 dichiarato inefficace solo per vizio meramente formale (Sez. 3, n. 37706 del 22/09/2006, Ciuti, Rv. 235249 - 01). Nel caso di specie il sequestro preventivo precedentmente emesso dal Giudice per le indagini preliminari era stato annullato dal Tribunale del riesame per assenza di motivazione in ordine al periculum, senza che fosse stata effettuata alcuna valutazione di merito. 3. Non è fondato neppure il secondo profilo sollevato dal ricorrente, attinente all'insussistenza del periculum in mora. Nel provvedimento impugnato si sottolinea che alla natura del bene in sequestro (denaro fungibile e facilmente occultabile) e alle modalità della sua custodia (il denaro è stato rinvenuto in banconote di diverso taglio e occultato in una busta sotto il sedile dell'autovettura) sono sottese l'immediata disponibilità e la facilità di sottrazione. Paiono quindi pienamente realizzate le esigenze anticipatorie a base degli istituti disciplinati dagli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. Il Tribunale ha rimarcato la precaria situazione economica e patrimoniale del ricorrente (che non risulta svolgere alcuna attività lavorativa) e, di conseguenza, la rilevante sperequazione tra il denaro trovato in suo possesso, oggetto della misura ablativa, e la sua capacità reddituale. RU non risulta titolare di immobili, ha presentato dichiarazioni di redditi da lavoro assolutamente modeste (per gli anni 2022 e 2023 ha percepito il reddito di cittadinanza) e per importi incompatibili con la somma ritrovata nella sua disponibilità. Il Tribunale ha peraltro esaminato anche la situazione economica del nucleo familiare, evidenziando che la compagna è "impossidente e priva di reddito" e che la madre gestisce un'attività di gastronomia e vendita di pizza al taglio. Dunque, non appaiono fondate le deduzioni difensive basate sulla differenza tra i requisiti del sequestro impeditivo e quelli del sequestro preventivo prodromico alla confisca, dal momento che il Tribunale del riesame ha dedotto la correttezza del provvedimento impugnato proprio sulla base della disciplina di questa seconda tipologia di sequestro preventivo, ravvisando la sussistenza del periculum in mora nella concreta possibilità di dispersione dei beni, desumibile anche dalla manifesta insufficienza dei redditi leciti dichiarati dall'indagato rispetto alle normali esigenze di vita, circostanza che rendeva concreto il rischio di distrazione delle somme rinvenute. 4. Le considerazioni che precedono valgono anche con riferimento al terzo profilo argomentativo contenuto nel ricorso, attinente alla violazione del nesso di pertinenzialità tra il denaro in sequestro e il reato per cui si procede. Nel caso di specie la misura cautelare reale è stata confermata solo nella prospettiva di 5 assicurare la confisca per sproporzione, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. espressamente richiamato, per i reati in tema di stupefacenti, dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Non ricorre quindi alcuna necessità di prova del nesso di pertinenzialità diretta tra le somme sequestrate e l'attività illecita contestata in materia di stupefacenti (Sez.3, n. 18889 del 09/04/2024, non mass.). 5. Parimenti infondata, infine, è la censura relativa alla pretesa mancanza del requisito della ragionevolezza temporale. Basti considerare il breve lasso di tempo, pari a circa tre mesi, tra la data sequestro (17 ottobre 2024) e l'emersione dei nuovi elementi d'accusa che hanno consentito di accertare l'illecita detenzione di sostanza stupefacente (11 gennaio 2025) posti a base del sequestro medesimo. 6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/10/2025