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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4721/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4721/2023 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Floridia, Corso Vittorio
Emanuele n. 280, presso lo studio dell'avv. Antonio Sala, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
(SR), Via Ninni Cassarà n.35, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Vico Dolfi n.6, presso lo studio dell'avv. Giuseppa A. Scuderi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 7 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 22/02/2024);
posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15 aprile 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 4/12/2023, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, celebrato con rito concordatario, in Avola (SR) in data 27/07/2000 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 69, Parte II, Serie A, Anno 2000).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con in data 27/07/2000, in Avola (SR); CP_1
- che dalla loro unione sono nati tre figli: (a Siracusa, il 14/07/2003), (a Siracusa, il Per_1 Per_2
06/12/2004), entrambi ad oggi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti e
[...]
(a Siracusa, il 14/02/2009), ad oggi minorenne;
Per_3
- di essersi separato dalla moglie con decreto di omologazione n. 322/2021 del 18/05/2021 (con acquisita efficacia il 22/06/2021);
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, insisteva per la declaratoria invocata, disponendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre,
l'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore secondo le modalità stabilite nel ricorso, l'assegnazione della casa familiare alla nonché l'assegno a suo carico di Euro 600,00 CP_1
per il mantenimento dei tre figli (Euro 200,00 per ogni figlio), oltre alle spese straordinarie nella misura del 50 %. Inoltre, chiedeva di non disporre alcun assegno in favore della moglie.
Con decreto del 18/12/2023, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 4/06/2024, fissando il termine del 28/02/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
pagina 2 di 7 Con comparsa del 17/04/2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata e chiedeva l'affido condiviso della figlia minore Persona_3 ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
l'esercizio del diritto di visita nei confronti della figlia minore secondo le modalità indicate nella comparsa, fatta salva la facoltà dei genitori di concordare, volta per volta, differenti modalità e tempi di permanenza della minore presso ciascuno di essi e tenendo conto prioritariamente dei bisogni e delle esigenze di;
l'assegnazione Persona_3
della casa coniugale che comporta il pagamento del canone di locazione di Euro 200,00 alla procedura esecutiva n. 103/2021 R.G.E. pendente presso il Tribunale di Siracusa.
Chiedeva, inoltre, di porre a carico del il versamento in proprio favore dell'assegno di Pt_1
mantenimento per i figli nella misura di Euro 756,00, oltre al concorso del padre alle spese straordinarie nella misura del 60% e a carico della madre in quella del 40%, nonché l'assegno divorzile nella misura di Euro 216,00, con rivalutazione annuale ISTAT.
In via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla quota del TFR del marito, ai sensi dell'art.12- bis e dell'art 4 legge 898/1970.
All'udienza camerale suindicata, il Presidente – esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi – si riservava di provvedere.
Con provvedimento del 21/06/2024, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, il Presidente delegato confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione ad esclusione dell'affidamento, collocazione e diritto di visita per i due figli maggiorenni;
disponeva che l'assegno unico venisse percepito dai genitori come per legge;
rigettava le richieste di prova ed infine rinviava per la decisione all'udienza del 15/04/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis .28 c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c..
In esito a detta udienza la causa veniva posta in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 22/02/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di divorzio
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 3 di 7 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Figli maggiorenni
Nessuna pronuncia va adottata con riguardo all'affidamento, collocazione ed esercizio del diritto di visita dei figli e essendo divenuti maggiorenni successivamente alla pronuncia di Per_1 Per_2
separazione tra i coniugi.
Sull'affidamento e collocazione della figlia minore
Il Collegio ritiene di dover confermare il regime di affidamento condiviso della figlia minore
[...]
, con collocazione presso la madre, in quanto regime in concreto più adeguato al suo Per_3
preminente interesse, condividendosi quanto già rilevato con il provvedimento emesso ex art. 473 bis .
22 c.p.c. in data 21/06/2024.
A fronte della scelta preferenziale espressa in tal senso dal legislatore e della insussistenza di carenze genitoriali, il Collegio reputa rispondente all'interesse della prole un paritario esercizio delle responsabilità da parte dei genitori.
Peraltro, le parti concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore.
Sul diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore
Per quel che riguarda la figlia minore, il Collegio, inoltre, fa proprie le determinazioni assunte in via temporanea ed urgente dal Presidente rel. con provvedimento del 21/06/2024, in particolare, prevedendo che il padre potrà tenere la figlia minore con sé tutti i giorni nel pomeriggio, dopo l'orario scolastico, senza limitazioni di giorni infrasettimanali, ma nel rispetto prioritario delle esigenze scolastiche e delle attività sportive e ludiche della minore, con possibilità di pernotto presso la sua abitazione almeno un giorno alla settimana, e, a settimane alterne, consecutivamente o alternativamente il sabato e la domenica, previa comunicazione alla madre in congruo anticipo;
che la figlia potrà trascorrere ad anni alterni con ciascuno dei genitori il Natale o il Capodanno e così anche la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; che il padre, per il periodo estivo - intendendo per tale il tempo dalla fine dell'anno scolastico alla ripresa di quello successivo - potrà tenere la minore con sé per quindici giorni consecutivi, previa comunicazione alla madre almeno venti giorni prima;
in ogni caso, resta salva la facoltà dei genitori di concordare volta per volta differenti modalità e tempi di permanenza della figlia minore presso ciascuno di essi.
Le predette determinazioni, sulle quali tra l'altro le parti concordano, devono infatti ritenersi in concreto adeguate a tutelare l'interesse morale e materiale della figlia minore, garantendo alla medesima equilibrati tempi di frequentazione del genitore non collocatario.
pagina 4 di 7 Rapporti patrimoniali
Sull'assegnazione della casa familiare
Entrambe le parti hanno concordemente chiesto l'assegnazione della casa familiare alla che la CP_1
continua ad abitare insieme ai tre figli.
Va quindi confermato quanto disposto con il provvedimento del 21/06/2024 in ordine all'assegnazione della casa familiare alla quale genitrice collocataria della prole. CP_1
Sull'assegno divorzile
Quanto all'assegno divorzile, richiamati i principi affermati dal S.C. a far data dalla nota sentenza n.18287/2018, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento in fave della CP_1
del chiesto assegno divorzile.
La stessa infatti ha dedotto di essersi dedicata durante la vita matrimoniale all'accudimento delle figlie e alla casa, in accordo con il marito il quale si è dedicato al lavoro.
La scelta operata concordemente dai coniugi ha comportato che la abbia di fatto abdicato alla sua CP_1
collocazione nel mondo del lavoro a beneficio del suo impegno casalingo di moglie e madre.
Non è revocabile in dubbio che l'impegno della abbia concorso fattivamente al menage familiare CP_1
consentendo al di potersi dedicare interamente al proprio lavoro. Pt_1
Oggi la risulta essersi data all'attività di pubblicizzazione di eventi grazie ad una qualifica CP_1
professionale conseguita durante la pandemia, ed è quindi presumibile che ritragga una qualche utilità economica da tale attività (utilità che la stessa asserisce consistere nella sola partecipazione gratuita all'evento da lei pubblicizzato).
Ma anche a voler ritenere che, come pare più verosimile, ritragga una qualche entrata, resta comunque il fatto che una tale attività non può garantire entrate certe, né stabili e continuative, a differenza del il quale può contare sulle entrate mensili derivanti dal suo rapporto di lavoro presso il Pt_1
Ministero della Difesa.
A tal proposito va rilevato che il ha un reddito netto da lavoro dipendente che a far data dalla Pt_1
separazione consensuale ( anno 2021) non ha avuto sensibili incrementi giacchè il mod. 730 presentato nell'anno 2023 (relativo ai redditi dell'anno 2022) espone un reddito lordo di € 38.314 che al netto delle ritenute di legge è di circa € 28.479 che suddiviso nelle dodici mensilità è pari a € 2.374 ( laddove il mod. 730 dell'anno 2021 espone un reddito lordo di € 38.069 ).
Non è provato inoltre che il sostenga oneri abitativi a differenza della che corrisponde Pt_1 CP_1
l'importo di € 200 alla procedura esecutiva immobiliare che ha ad oggetto l'immobile adibito a casa familiare.
pagina 5 di 7 Sussiste quindi uno squilibrio nella situazione reddituale del ricorrente rispetto a quella della resistente, cosicchè, considerata anche la lunga durata del matrimonio, ricorrono i presupposti per riconoscere alla il chiesto assegno divorzile nella misura di € 200 al mese, da corrispondersi entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese, con rivalutazione annua su base ISTAT.
Sul mantenimento dei figli, sulle spese straordinarie e sull'assegno unico
Non risulta provato che i figli maggiorenni abbiano raggiunto l'indipendenza economica.
Lo stesso ricorrente peraltro ha riconosciuto che i due figli maggiorenni non hanno autonomia economica.
Ne consegue che, in mancanza di comprovati elementi nuovi, va confermato quanto disposto a titolo di mantenimento dei figli con l'ordinanza del 21/06/2024.
Pertanto, il è onerato del versamento alla entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di Pt_1 CP_1
Euro 700,00 per il mantenimento dei figli, tutti e tre non ancora economicamente autosufficienti, con rivalutazione annua su base ISTAT.
Per quel che concerne le spese straordinarie, il Collegio ritiene congruo confermare il concorso nella ripartizione delle spese straordinarie per i figli così come stabilito in sede di separazione, stante il perdurante squilibrio economico tra le parti.
Il Collegio ritiene, infine, che debba essere confermata la ripartizione dell'assegno unico tra le parti, nella misura del 50 % ciascuno, come per legge.
Sulla richiesta di corresponsione del TFR
La domanda di corresponsione del 40% del TFR in favore della non può essere accolta in CP_1
considerazione del fatto che non risulta che il abbia cessato il rapporto di lavoro (anzi lo stesso Pt_1
ha prodotto la busta paga del mese di gennaio 2025) essendo peraltro ancora in età lavorativa.
Non risulta quindi che dopo la proposizione del ricorso sia stata liquidato in favore del il TFR o Pt_1
che comunque egli abbia maturato il relativo diritto.
Sulle spese di lite
Stante l'esito complessivo del giudizio le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, in Avola (SR) in data 27/07/2000 (Atto trascritto CP_1
nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 69, Parte II, Serie A, Anno 2000); conferma nel resto l'ordinanza del 21/06/2024;
pagina 6 di 7 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4721/2023 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Floridia, Corso Vittorio
Emanuele n. 280, presso lo studio dell'avv. Antonio Sala, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
(SR), Via Ninni Cassarà n.35, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Vico Dolfi n.6, presso lo studio dell'avv. Giuseppa A. Scuderi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 7 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 22/02/2024);
posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15 aprile 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 4/12/2023, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, celebrato con rito concordatario, in Avola (SR) in data 27/07/2000 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 69, Parte II, Serie A, Anno 2000).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con in data 27/07/2000, in Avola (SR); CP_1
- che dalla loro unione sono nati tre figli: (a Siracusa, il 14/07/2003), (a Siracusa, il Per_1 Per_2
06/12/2004), entrambi ad oggi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti e
[...]
(a Siracusa, il 14/02/2009), ad oggi minorenne;
Per_3
- di essersi separato dalla moglie con decreto di omologazione n. 322/2021 del 18/05/2021 (con acquisita efficacia il 22/06/2021);
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, insisteva per la declaratoria invocata, disponendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre,
l'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore secondo le modalità stabilite nel ricorso, l'assegnazione della casa familiare alla nonché l'assegno a suo carico di Euro 600,00 CP_1
per il mantenimento dei tre figli (Euro 200,00 per ogni figlio), oltre alle spese straordinarie nella misura del 50 %. Inoltre, chiedeva di non disporre alcun assegno in favore della moglie.
Con decreto del 18/12/2023, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 4/06/2024, fissando il termine del 28/02/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
pagina 2 di 7 Con comparsa del 17/04/2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata e chiedeva l'affido condiviso della figlia minore Persona_3 ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
l'esercizio del diritto di visita nei confronti della figlia minore secondo le modalità indicate nella comparsa, fatta salva la facoltà dei genitori di concordare, volta per volta, differenti modalità e tempi di permanenza della minore presso ciascuno di essi e tenendo conto prioritariamente dei bisogni e delle esigenze di;
l'assegnazione Persona_3
della casa coniugale che comporta il pagamento del canone di locazione di Euro 200,00 alla procedura esecutiva n. 103/2021 R.G.E. pendente presso il Tribunale di Siracusa.
Chiedeva, inoltre, di porre a carico del il versamento in proprio favore dell'assegno di Pt_1
mantenimento per i figli nella misura di Euro 756,00, oltre al concorso del padre alle spese straordinarie nella misura del 60% e a carico della madre in quella del 40%, nonché l'assegno divorzile nella misura di Euro 216,00, con rivalutazione annuale ISTAT.
In via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla quota del TFR del marito, ai sensi dell'art.12- bis e dell'art 4 legge 898/1970.
All'udienza camerale suindicata, il Presidente – esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi – si riservava di provvedere.
Con provvedimento del 21/06/2024, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, il Presidente delegato confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione ad esclusione dell'affidamento, collocazione e diritto di visita per i due figli maggiorenni;
disponeva che l'assegno unico venisse percepito dai genitori come per legge;
rigettava le richieste di prova ed infine rinviava per la decisione all'udienza del 15/04/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis .28 c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c..
In esito a detta udienza la causa veniva posta in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 22/02/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di divorzio
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 3 di 7 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Figli maggiorenni
Nessuna pronuncia va adottata con riguardo all'affidamento, collocazione ed esercizio del diritto di visita dei figli e essendo divenuti maggiorenni successivamente alla pronuncia di Per_1 Per_2
separazione tra i coniugi.
Sull'affidamento e collocazione della figlia minore
Il Collegio ritiene di dover confermare il regime di affidamento condiviso della figlia minore
[...]
, con collocazione presso la madre, in quanto regime in concreto più adeguato al suo Per_3
preminente interesse, condividendosi quanto già rilevato con il provvedimento emesso ex art. 473 bis .
22 c.p.c. in data 21/06/2024.
A fronte della scelta preferenziale espressa in tal senso dal legislatore e della insussistenza di carenze genitoriali, il Collegio reputa rispondente all'interesse della prole un paritario esercizio delle responsabilità da parte dei genitori.
Peraltro, le parti concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore.
Sul diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore
Per quel che riguarda la figlia minore, il Collegio, inoltre, fa proprie le determinazioni assunte in via temporanea ed urgente dal Presidente rel. con provvedimento del 21/06/2024, in particolare, prevedendo che il padre potrà tenere la figlia minore con sé tutti i giorni nel pomeriggio, dopo l'orario scolastico, senza limitazioni di giorni infrasettimanali, ma nel rispetto prioritario delle esigenze scolastiche e delle attività sportive e ludiche della minore, con possibilità di pernotto presso la sua abitazione almeno un giorno alla settimana, e, a settimane alterne, consecutivamente o alternativamente il sabato e la domenica, previa comunicazione alla madre in congruo anticipo;
che la figlia potrà trascorrere ad anni alterni con ciascuno dei genitori il Natale o il Capodanno e così anche la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; che il padre, per il periodo estivo - intendendo per tale il tempo dalla fine dell'anno scolastico alla ripresa di quello successivo - potrà tenere la minore con sé per quindici giorni consecutivi, previa comunicazione alla madre almeno venti giorni prima;
in ogni caso, resta salva la facoltà dei genitori di concordare volta per volta differenti modalità e tempi di permanenza della figlia minore presso ciascuno di essi.
Le predette determinazioni, sulle quali tra l'altro le parti concordano, devono infatti ritenersi in concreto adeguate a tutelare l'interesse morale e materiale della figlia minore, garantendo alla medesima equilibrati tempi di frequentazione del genitore non collocatario.
pagina 4 di 7 Rapporti patrimoniali
Sull'assegnazione della casa familiare
Entrambe le parti hanno concordemente chiesto l'assegnazione della casa familiare alla che la CP_1
continua ad abitare insieme ai tre figli.
Va quindi confermato quanto disposto con il provvedimento del 21/06/2024 in ordine all'assegnazione della casa familiare alla quale genitrice collocataria della prole. CP_1
Sull'assegno divorzile
Quanto all'assegno divorzile, richiamati i principi affermati dal S.C. a far data dalla nota sentenza n.18287/2018, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento in fave della CP_1
del chiesto assegno divorzile.
La stessa infatti ha dedotto di essersi dedicata durante la vita matrimoniale all'accudimento delle figlie e alla casa, in accordo con il marito il quale si è dedicato al lavoro.
La scelta operata concordemente dai coniugi ha comportato che la abbia di fatto abdicato alla sua CP_1
collocazione nel mondo del lavoro a beneficio del suo impegno casalingo di moglie e madre.
Non è revocabile in dubbio che l'impegno della abbia concorso fattivamente al menage familiare CP_1
consentendo al di potersi dedicare interamente al proprio lavoro. Pt_1
Oggi la risulta essersi data all'attività di pubblicizzazione di eventi grazie ad una qualifica CP_1
professionale conseguita durante la pandemia, ed è quindi presumibile che ritragga una qualche utilità economica da tale attività (utilità che la stessa asserisce consistere nella sola partecipazione gratuita all'evento da lei pubblicizzato).
Ma anche a voler ritenere che, come pare più verosimile, ritragga una qualche entrata, resta comunque il fatto che una tale attività non può garantire entrate certe, né stabili e continuative, a differenza del il quale può contare sulle entrate mensili derivanti dal suo rapporto di lavoro presso il Pt_1
Ministero della Difesa.
A tal proposito va rilevato che il ha un reddito netto da lavoro dipendente che a far data dalla Pt_1
separazione consensuale ( anno 2021) non ha avuto sensibili incrementi giacchè il mod. 730 presentato nell'anno 2023 (relativo ai redditi dell'anno 2022) espone un reddito lordo di € 38.314 che al netto delle ritenute di legge è di circa € 28.479 che suddiviso nelle dodici mensilità è pari a € 2.374 ( laddove il mod. 730 dell'anno 2021 espone un reddito lordo di € 38.069 ).
Non è provato inoltre che il sostenga oneri abitativi a differenza della che corrisponde Pt_1 CP_1
l'importo di € 200 alla procedura esecutiva immobiliare che ha ad oggetto l'immobile adibito a casa familiare.
pagina 5 di 7 Sussiste quindi uno squilibrio nella situazione reddituale del ricorrente rispetto a quella della resistente, cosicchè, considerata anche la lunga durata del matrimonio, ricorrono i presupposti per riconoscere alla il chiesto assegno divorzile nella misura di € 200 al mese, da corrispondersi entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese, con rivalutazione annua su base ISTAT.
Sul mantenimento dei figli, sulle spese straordinarie e sull'assegno unico
Non risulta provato che i figli maggiorenni abbiano raggiunto l'indipendenza economica.
Lo stesso ricorrente peraltro ha riconosciuto che i due figli maggiorenni non hanno autonomia economica.
Ne consegue che, in mancanza di comprovati elementi nuovi, va confermato quanto disposto a titolo di mantenimento dei figli con l'ordinanza del 21/06/2024.
Pertanto, il è onerato del versamento alla entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di Pt_1 CP_1
Euro 700,00 per il mantenimento dei figli, tutti e tre non ancora economicamente autosufficienti, con rivalutazione annua su base ISTAT.
Per quel che concerne le spese straordinarie, il Collegio ritiene congruo confermare il concorso nella ripartizione delle spese straordinarie per i figli così come stabilito in sede di separazione, stante il perdurante squilibrio economico tra le parti.
Il Collegio ritiene, infine, che debba essere confermata la ripartizione dell'assegno unico tra le parti, nella misura del 50 % ciascuno, come per legge.
Sulla richiesta di corresponsione del TFR
La domanda di corresponsione del 40% del TFR in favore della non può essere accolta in CP_1
considerazione del fatto che non risulta che il abbia cessato il rapporto di lavoro (anzi lo stesso Pt_1
ha prodotto la busta paga del mese di gennaio 2025) essendo peraltro ancora in età lavorativa.
Non risulta quindi che dopo la proposizione del ricorso sia stata liquidato in favore del il TFR o Pt_1
che comunque egli abbia maturato il relativo diritto.
Sulle spese di lite
Stante l'esito complessivo del giudizio le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, in Avola (SR) in data 27/07/2000 (Atto trascritto CP_1
nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 69, Parte II, Serie A, Anno 2000); conferma nel resto l'ordinanza del 21/06/2024;
pagina 6 di 7 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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