TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/01/2026, n. 1737
TAR
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 27 aprile 2024
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Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia della lex specialis

    Il Tribunale ritiene che la giurisprudenza sia orientata nel senso di escludere la forza maggiore in caso di ripetuti infortuni nella medesima prova, dimostrando una inidoneità fisica del candidato. La ripetizione dell'infortunio rende non applicabile la deroga al bando e legittima l'esclusione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia del provvedimento di esclusione

    Il Tribunale ritiene che la ripetizione dell'infortunio dimostri l'inidoneità fisica del candidato, rendendo legittima l'esclusione e non applicabile la causa di forza maggiore. L'Amministrazione ha correttamente applicato il bando.

  • Rigettato
    Causa di forza maggiore

    Il Tribunale esclude la sussistenza della forza maggiore in quanto l'infortunio si è ripetuto, dimostrando una inidoneità fisica del candidato piuttosto che un evento eccezionale e imprevedibile.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia del provvedimento di esclusione

    Il Tribunale ritiene che la ripetizione dell'infortunio dimostri l'inidoneità fisica del candidato, rendendo legittima l'esclusione e non applicabile la causa di forza maggiore. L'Amministrazione ha correttamente applicato il bando.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia della lex specialis

    Il Tribunale ritiene che la giurisprudenza sia orientata nel senso di escludere la forza maggiore in caso di ripetuti infortuni nella medesima prova, dimostrando una inidoneità fisica del candidato. La ripetizione dell'infortunio rende non applicabile la deroga al bando e legittima l'esclusione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia del provvedimento di esclusione

    Il Tribunale ritiene che la ripetizione dell'infortunio dimostri l'inidoneità fisica del candidato, rendendo legittima l'esclusione e non applicabile la causa di forza maggiore. L'Amministrazione ha correttamente applicato il bando.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/01/2026, n. 1737
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1737
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo