Ordinanza cautelare 15 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 27 aprile 2024
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/01/2026, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01737/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16188/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16188 del 2023, proposto da proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) il decreto di esclusione n. 1042 del 27.10.2023, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per l’Amministrazione generale ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo-Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 238 del 14.11.2018; esclusione già comunicata dalla Commissione d’esame al termine della prova espletata in data 18.10.2023 e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it , alla sezione-concorsi per il mancato superamento della stessa, a causa dell’insufficiente esecuzione dell’esercizio di cui all’allegato C) del bando di concorso “ Modulo 1 – lett. D) ” ( effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete ); 2) il verbale della Commissione d’esame del 18.10.2023 e della scheda di valutazione relativa al ricorrente; 3) l’art. 8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14.11.2018), nella parte in cui richiama l’allegato C), il quale stabilisce che “ la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ”; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. ZI BE, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente partecipava alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo, di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018. La procedura prevedeva che i partecipanti si sottoponessero all’accertamento dell’idoneità psico–fisica e attitudinale, secondo le previsioni del bando e dei relativi allegati.
Convocato a sostenere le prove di capacità operativa, in data 18 ottobre 2023, il ricorrente non superava il modulo 1 (esercizio D “ trazioni complete alla sbarra ”), a causa di infortunio occorso durante il suo svolgimento (“ distrazione del bicipite destro ”, diagnosticata anche dal pronto soccorso della struttura sanitaria alla quale si rivolgeva immediatamente dopo il fatto).
Insorge, con il ricorso notificato e depositato il 06.12.2023, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1)) eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia della lex specialis , nella parte in cui l’allegato C), richiamato dall’art. 8, stabilisce che l’ infortunio occorso durante l’esecuzione della prova determina il non superamento della prova stessa nel suo complesso; violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica Amministrazione; contraddittorietà tra disposizioni del medesimo bando di concorso; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; 2) eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia del provvedimento di esclusione; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della pubblica Amministrazione, ex art. 97 Cost.; violazione di legge per violazione del bando di concorso; violazione di legge ex art. 3 legge n. 241/1990 per difetto di motivazione; causa di forza maggiore; 3) eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia del provvedimento di esclusione; causa di forza maggiore.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questa Sezione accoglie la domanda cautelare del ricorrente, al fine di consentire la reiterazione della prova operativa.
Convocato in ottemperanza alla decisione cautelare a ripetere la prova, in data 10 aprile 2024, il ricorrente nuovamente fallisce la medesima prova delle trazioni alla sbarra, adducendo un nuovo infortunio « nella zona della cervicale e della spalla sinistra » e allegando un certificato con diagnosi di « trauma distrattivo spalla sinistra e colonna cervicale », rilasciatogli in pari data dal pronto soccorso del Campus Biomedico di Roma.
Insorge con il ricorso n.r.g. 7049/2024, per impugnare la nuova esclusione, ma il ricorso viene rigettato, con la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Seguono, nella presente causa, ulteriori note di udienza del ricorrente e una memoria difensiva della difesa erariale.
Con note depositate il 22.01.2026, parte ricorrente chiede il rinvio della trattazione della causa, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sul ricorso in appello avverso la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, pronunciata da questa Sezione sul connesso ricorso n.r.g. 7049/2024.
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa è trattenuta in decisione.
II – L’istanza di rinvio della causa non può essere accolta, in quanto trattasi di ricorso che può essere deciso nel merito, anche a prescindere dall’esito del connesso ricorso n.r.g. 7049/2024.
III – Infatti, il ricorso è da ritenersi infondato, prescindendo da un plausibile e sollevabile rilievo di improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- che ha rigettato il connesso ricorso n.r.g. 7049/2024.
IV - La giurisprudenza di questo T.a.r. è stabilmente orientata – e non sono state offerte nella presente causa valide ragioni per discostarsene – nel senso che, in caso di esclusione dalla procedura di stabilizzazione per infortunio durante le prove di capacità operativa, « La sussistenza della causa di forza maggiore dovrà, in ogni caso, essere esclusa, qualora: - il candidato, dopo essere stato ammesso a ripetere, anche su ordine del giudice, la prova di capacità operativa a seguito di un precedente infortunio, non superi il modulo a causa di un nuovo impedimento fisico, in quanto, in tal caso, la convergenza dei due esiti negativi dimostrerebbe incontrovertibilmente la sua inidoneità fisica all’impiego come vigile del fuoco » (cfr.: T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 5 febbraio 2024, n. 2130, n. 2131 e n. 2132; 23 febbraio 2024, n. 3621; 27 maggio 2024, n. -OMISSIS-10; 28 maggio 2024, n. -OMISSIS-76; 24 giugno 2024, n. 12724; 27 giugno 2024, n. 13044; più di recente, 8 ottobre 2025, n. 17281 e 17277; 16 luglio 2025, n. 14001; 19 marzo 2025, n. 5711).
Caso fortuito e forza maggiore identificano avvenimenti che sono intrinsecamente connotati da imprevedibilità e assoluta eccezionalità (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 4 febbraio 2004, n. 2062, e 20 luglio 2002, n. 10641, sull’analoga nozione di caso fortuito nella responsabilità ex art. 2051 c.c.).
Tale non può essere evidentemente un infortunio che si ripete in occasione dello svolgimento della medesima prova fisica (in questo caso, le trazioni alla sbarra) e che disvela, invece, un’incapacità fisica del soggetto ad eseguirla.
Tale soluzione, già condivisa dal Consiglio di Stato, Sez. III, nell’ordinanza cautelare del 12 settembre 2024 n. 3435, è stata, di recente, pienamente sposata dal giudice d’appello, secondo cui, nel caso di “doppio infortunio” alla medesima prova, riprende vigore la necessità di fare integrale “ applicazione del bando di concorso in assenza delle ragioni eccezionali che ne legittimano la non applicazione ”, con conseguente legittimità dell’esclusione del candidato che “ per qualsiasi motivo ” non superi la prova di capacità operativa alla quale era stato – già eccezionalmente – riammesso (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 18 agosto 2025, n. 7054).
V - Il ricorrente è stato escluso due volte alla medesima prova delle “ trazioni complete alla sbarra ” (in data 18 ottobre 2023 e 10 aprile 2024), per infortuni nelle articolazioni o nei distretti corporei coinvolti nell’esercizio. Ne deriva che correttamente l’Amministrazione lo ha escluso dalla procedura ritenendo provata la sua inidoneità fisica all’impiego come Vigile del fuoco.
Da ultimo, come questo T.a.r. ha già osservato in occasione dello scrutinio della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 4, D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (secondo cui “ In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria ”), alla continua valorizzazione degli impedimenti incontrati dal candidato nell’esecuzione della prova concorsuale – che, ancorché le prove si svolgano in un arco di tempo inevitabilmente dilatato dall’elevato numero di soggetti da stabilizzare, si traduce in “ un’apertura all’interesse individuale del candidato che comprime il principio di parità di trattamento, garantito anche, come si è più volte ricordato, dal rispetto dei criteri di scansione temporale delle prove stabiliti dal bando di concorso ”, osta “ la finalità di evitare che gli uffici preposti alle procedure di reclutamento restino immobilizzati a causa della necessità di valutare e rivalutare la posizione di singoli soggetti, con effetti esiziali sui criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché, a ben vedere, sul principio di imparzialità dell’azione amministrativa, in ragione dell’innesto, all’interno del procedimento principale, di tanti sub-procedimenti quante sono le istanze di rinvio, che dilatano la durata complessiva del primo, a discapito dell’interesse pubblico e di quello degli altri candidati in attesa di convocazione ” (cfr.: T.a.r. Roma I-quater, 13 dicembre 2024, n. 22575; Idem, 21 ottobre 2024, n. 18171).
Come la riconvocazione a una prova di concorso per l’assenza dovuta a un legittimo impedimento anche quella per infortunio è una deroga al principio della predeterminazione e dell’indisponibilità, da parte del candidato, delle date in cui essere sottoposto agli accertamenti previsti dalla lex specialis , che può essere ammessa solo in casi eccezionali e straordinari, cioè non comuni, mentre diventa “comune” il caso di un infortunio che si ripete.
VI - In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato. L’andamento complessivo della controversia e la natura della materia trattata militano per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
ZI BE, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.