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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/05/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA __________
Prima Sezione civile
_____________
In nome del Popolo Italiano
Il giudice Eleonora N. V. Guarnera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11264/2024 R.G., avente ad oggeto:
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1°, c.p.c., promossa da
, nato a [...] l'[...], c.f. , elett. Parte_1 C.F._1
dom. presso lo studio dell'Avv. Domenico Costanzo, che lo rappr. e dif. per procura in atti;
- Opponente
contro
, nata a [...] l'[...], ivi residente in [...]
28/sc. D, c.f. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio dell'avv. Antonella Arena, che la rappr. e dif. giusta procura in atti;
- Opposta
all'udienza del 16.04.2025, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione all'atto di precetto notificatogli, Parte_1
su istanza di , in data 13.10.2025 (per compiuta giacenza), Controparte_1
con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € 1.700,00,
asseritamente dovuta in forza della sentenza n° 3187/22, emessa dal
Tribunale di Catania l'1.07.2022 nell'ambito del giudizio di separazione coniugale iscritto al n. 12514/20 R.G.
A sostegno dell'opposizione, il signor ha contestato l'omessa Pt_1
indicazione della data di notifica del titolo esecutivo posto a base dell'intimazione.
Si è costituita la signora , chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione, della quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità
perché proposta oltre il termine di venti giorni stabilito dall'art. 617, c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione, pur se tempestiva, va rigettata.
Ed invero, risulta per tabulas, che l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato il 29.10.2024, ossia entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione dell'atto di precetto che (in quanto effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per come emerge dalla relata
2 dell'ufficiale giudiziario) si è perfezionata il 13.10.2024, ossia dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa (avvenuta il 03.10.2024).
Tanto chiarito, costituisce ius receputm che la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione proposta dal debitore, poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto,
la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo.
In buona sostanza l'opposizione a precetto sana la nullità del precetto stesso derivante dalla alla omessa notifica del titolo in forma esecutiva, a condizione che il titolo sia correttamente individuato ed indicato nell'atto di precetto.
Infatti, l'esatta indicazione nel precetto del titolo esecutivo è richiesta a pena di nullità dall'art. 480 c.p.c., comma 2, in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto possa raggiungere lo scopo suo proprio, che
è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva (Cass. n. 11412/1992); non può pronunciarsi la nullità del precetto solo nel caso in cui l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo (Cass. n. 3321/1992), laddove consentano di individuare esattamente il titolo di riferimento.
3 Nel caso in esame il titolo è ben individuato nel precetto: sentenza n.
3187/22 emessa l'01.07.2022 e pubblicata il 12.07.2022 in esito al giudizio iscritto al n. 12514/2020 R.G. con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed onerato lo di contribuire al Parte_2 Pt_1
mantenimento della figlia versando alla la somma mensile di € CP_1
300,00.
Conseguentemente, non può essere considerata invalida l'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore,
quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.
Inoltre, poiché la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito – laddove nel caso in esame l'opponente neppure ha contestato l'entità dell'importo di cui gli è stato intimato il pagamento - costituisce prova evidente che la suddetta finalità è
stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità
conseguente alla eventuale mancata notificazione del titolo esecutivo, alla mancata indicazione della data del titolo esecutivo ovvero alla mancata sua spedizione in forma esecutiva, deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo come già esposto (vedi in termini Cass. sez. III,
4 06 luglio 2006, n. 15378; in senso conforme vedi Cass. 25 maggio 1998 n.
5213; Cass. n. 6957 del 2007).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n.
147/2022, considerata la natura ed il valore della causa, nonché l'attività
difensiva effettivamente espletata, in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, di cui € 649,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il giudice rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli il 13.10.2024 su istanza di . Controparte_1
Condanna a rimborsare in favore dell'opposta le spese del Parte_1
giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Deciso in Catania, il 16 maggio 2025.
IL GIUDICE
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