CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Arianna De Martino consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 110/2021 di r.g.a.c.,
PROMOSSA DA Part
(per brevità , Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lanfranco Bricca, elettivamente domiciliata nel di lui studio in
Perugia, Via G. B. Pontani 14, attrice appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Lucia Baldoni, Emanuele Massuoli e Controparte_1
Alessandra Pomponi Tomei, elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultima in Roma,
Via Latina 94, convenuto appellato
AVVERSO la sentenza definitiva n. 823/2020, pronunciata il 9.12.2020 nel giudizio n. 2881/2015 dal
Tribunale di Terni, in persona del Giudice Dr.ssa Marzia Di Bari, pubblicata il 9.12.2020, la quale, in accoglimento della domanda di ha accertato il saldo del conto Controparte_1
corrente n. 80290 alla data del 31/12/2015 in euro 87.651,02; ha respinto la domanda di risarcimento del danno formulata da ha condannato la convenuta al Controparte_1 Pt_1
rimborso della metà delle spese di lite, liquidate in euro 391,50 per esborsi ed euro 4.000,00 a titolo di compenso professionale oltre accessori;
ha compensato la restante metà delle spese di lite (euro 391,50 per esborsi ed euro 4.000,00 a titolo di compenso professionale); ha posto le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, condannandola al rimborso degli eventuali importi anticipati da parte attrice.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Note: chiede alla Parte_1
Corte di Appello l'accoglimento delle conclusioni proposte in atto di appello ed il rigetto delle domande, eccezioni, istanze tutte proposte dall'appellante.
Nell'atto di appello ha concluso: in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, in riforma parziale della sentenza del Controparte_2 Parte_1 Parte_1
Tribunale di Terni n. 823/2020, depositata il 09.12.2020:
-dichiarare e statuire il rigetto di tutte le domande proposte dal nei confronti Controparte_1
della Banca convenuta, attuale appellante, e annullare la sentenza di I° grado, laddove ha statuito l'accertamento del saldo del conto corrente n. 80290 alla data del 31.12.2015, in misura pari a € 87.651, 02;
-confermare la sentenza di I° grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di CP_1
al risarcimento del danno;
[...]
-riformare la sentenza sul capo di condanna alle spese della banca convenuta, ponendo le spese di I° grado e del presente grado, a carico di . Controparte_1
disporre la rinnovazione di CTU, ordinando al perito d'ufficio di ricostruire e determinare il saldo di c/c 80290 di , con applicazione delle condizioni economiche integrali Controparte_1 pattuite dalle parti il 01.03.1999 e in atti, allegate come doc. 6 alla CTU e riprodotte con le note conclusive del 03.01.2020, e disporne comunque l'acquisizione ex art. 345 c.p.c.
. Note: La difesa dell'appellato Sig. preso atto del Controparte_1 Controparte_1
provvedimento del Presidente della Corte di Appello con il quale è stata disposta la trattazione scritta, riportandosi integralmente ai propri precedenti scritti difensivi rileva, in via preliminare, la necessità della rimessione della causa in istruttoria con richiamo del CTU sulle scorta delle osservazioni del CTP di parte appellata Dott. di seguito riportate: Persona_1
1) il contratto di cui si è avvalso il CTU, non poteva essere utilizzato per l'indagine peritale in quanto inesistente/inutilizzabile e pertanto, si chiede il richiamo affinchè il CTU proceda ai calcoli sulla base del contratto correttamente prodotto da parte attrice (oggi appellata) con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. nonché l'allegazione anche di quest'ultimo documento, dando evidenza nella CTU dei momenti di produzione degli anzidetti documenti dalle parti in causa;
2) la dicitura “ferme restando le altre condizioni contrattuali” riportata nel quesito non può in nessun modo comportare uno sviamento da un'attenta verifica sulla legittimità e validità delle
2 condizioni ivi riportate e, quindi, si chiede il richiamo del CTU al fine di rettificare l'elaborato peritale ricostruendo il saldo di conto corrente n. 80290 tenendo in considerazione solamente le clausole regolarmente pattuite in contratto ovvero in successivi atti modificativi.
3) il contratto di conto corrente n. 80290 del 01.03.1999, a prescindere dalla questione relativa alla sottoscrizione, è da considerarsi nullo laddove non vi è stato nessun adeguamento dello stesso alla delibera CICR del 09.02.2000 e, pertanto, non possono trovare applicazione le condizioni economiche ivi indicate e, per l'effetto, si chiede il richiamo del CTU al fine di rettificare l'elaborato peritale effettuando il riconteggio del saldo di conto corrente avvalendosi dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB per il periodo dal 01 luglio 2000 e fino alla prima pattuizione valida e legittima intervenuta nel corso del rapporto;
4) le variazioni unilaterali delle condizioni economiche applicate al rapporto sono da considerarsi nulle in quanto nessuna delle modifiche intervenute è conforme alle disposizioni ex art. 118 TUB, ad eccezione delle modifiche migliorative, e per l'effetto, si chiede il richiamo del
CTU al fine di rettificare l'elaborato peritale avvalendosi dei tassi validamente e legittimamente pattuiti nel corso dell'intero rapporto e, in difetto, avvalendosi dei tassi sostitutivi ex art. 117
TUB;
5) la clausola contrattuale avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 e 1418 del c.c., laddove reca solamente il valore percentuale della commissione, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento in quanto non pattuita in base a criteri certi e predeterminanti di calcolo – anche con riguardo alle modalità di capitalizzazione
– indicati in contratto, si chiede il richiamo del CTU al fine voler rettificare il proprio elaborato peritale non includendo nel riconteggio la cms per l'intero periodo di applicazione;
6) le clausole contrattuali aventi ad oggetto i successivi regimi commissionali istituiti dall'art.
2- bis d.l. 185/08 (poi convertito nella Legge 2/2009) e, successivamente, dall'art. 117-bis, co. 2,
d.lgs. 385/93, devono ritenersi nulle in quanto mai pattuite e, in ogni caso, modificazioni/adeguamenti non avvenuti con le modalità prescritte dall'art. 118 d.lgs. 385/93, nella formulazione vigente al momento della modifica e per l'effetto, si chiede il richiamo del
CTU al fine di rettificare il proprio elaborato peritale non includendo nel riconteggio la cms e i successivi regimi commissionali per l'intero periodo di applicazione.
Ciò premesso la difesa di parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare: disporre la rimessione della causa in istruttoria al fine di richiamare il CTU sulle osservazioni del CTP di
3 parte appellata;
nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_3 confronti del sig. con conferma della sentenza del Tribunale di Terni n. Controparte_1
823/2020 depositata il 9.12.2020.
Nella comparsa costitutiva di appello ha concluso: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare integralmente l'appello proposto da nei confronti del sig. Parte_3 CP_1
con conferma della sentenza del Tribunale di Terni n. 823/2020 depositata il
[...]
9.12.2020. Con vittoria di anticipazioni e compenso professionale del grado.”
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 23.1.2015 evocava davanti al Tribunale di Controparte_1
Terni la , esponendo: di intrattenere dal 1999 il Controparte_3
rapporto di conto corrente n. 80290 con l'istituto di credito convenuto presso la filiale di Città della Pieve;
di avere fatto redigere una perizia econometrica, dalla quale era emersa la applicazione di interessi usurari ed anatocistici per complessivi euro 70.485,99; di aver esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo;
di aver inviato alla banca la richiesta ex art. 119 TUB di trasmissione della documentazione bancaria;
In particolare lamentava: a) l'applicazione di interessi usurari, e quindi l'usura oggettiva e soggettiva;
b) l'applicazione del tasso effettivo globale superiore al tasso soglia usura in alcuni trimestri dal 2006 al 2013; c) la mancanza di chiarezza e trasparenza nella applicazione degli interessi e delle competenze;
d) l'anatociscmo e l'illegittima applicazione degli interessi debitori, della commissione di massimo scoperto e delle spese.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva accertarsi l'usura, l'invalidità della determinazione di interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale di interessi, costi e competenze, nonché accertarsi e dichiararsi il debito dell'istituto di credito in misura pari ad euro 70.485,99, oltre interessi e risarcimento del danno morale, con trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica. Part La si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione decennale delle rimesse solutorie, e contestava quanto asserito, chiedendo il rigetto della domanda. Allegava: a) che non era configurabile l'usura, né oggettiva né soggettiva, in quanto i conteggi effettuati dal consulente di parte muovevano applicavano criteri non condivisibili;
b) che il cliente non aveva prodotto in giudizio il contratto di apertura del conto corrente, che era stato fornito dalla banca e conteneva le condizioni del rapporto;
c) che nel corso del rapporto l'attore non aveva
4 contestato gli estratti del conto, con conseguente intangibilità delle risultanze contabili;
d) che la banca aveva correttamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi rispettando il disposto della delibera CICR 2000, comunicando l'adeguamento al correntista in sede di invio degli estratti conto e provvedendo alla pubblicazione nella G.U.; e) che la domanda di risarcimento del danno risultava generica nella formulazione e priva di riscontri probatori;
f) che la CTU non poteva trovare ingresso nel processo poiché meramente esplorativa.
Assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con una CTU contabile, indi veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 23/07/2020.
Il Tribunale tratteneva quindi la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. e definiva il procedimento con la sentenza in epigrafe, che accertava il saldo del conto corrente n. 80290 alla data del 31/12/2015 in euro 87.651,02 a credito di rigettando Controparte_1
la domanda di risarcimento del danno, e compensava al cinquanta per cento le spese di lite, che poneva per il residuo a carico della banca soccombente.
Il ragionamento del Tribunale si fondava sulle seguenti considerazioni.
Quanto all'onere della prova del rapporto, aveva allegato l'insussistenza di Controparte_1
documentazione contrattuale sottoscritta e di aver richiesto all'istituto di credito convenuto la trasmissione di tali documenti ex art. 119 TUB, a cui la banca non aveva risposto. Nella perizia di parte si rilevava come la stessa fosse stata redatta in assenza di documenti sottoscritti contenenti le condizioni economiche del rapporto di conto corrente. La mancata risposta da parte della banca all'istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB, consentiva di ritenere che il contratto non fosse stato concluso per iscritto. Era invece fondata l'eccezione di prescrizione.
Non avendo la banca provato la pattuizione scritta degli interessi ultralegali, trovava applicazione l'art. 117 comma 7, TUB, e per l'effetto il tasso nominale dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno anteriore, mentre non risultavano dovuti gli esborsi per la cms e spese non pattuite. Doveva essere espunto l'anatocismo, in quanto dopo la delibera CICR del 09.02.2000 non era stato dimostrato l'accordo sulla relativa applicazione.
Con atto di appello notificato il 16.02.2021, per l'udienza del 17.06.2021 la
[...]
ha interposto appello, fondato sui seguenti motivi: Controparte_3
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 115 e 116 cpc. 2) In via subordinata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 2712 c.c.; 115 e 116 c.p.c., in relazione alla interpretazione della domanda di e assenza di allegazione di inesistenza Controparte_1
5 del contratto scritto. 3) Violazione e falsa applicazione degli artt- 2697 c.c.; 2712; 115 e 116
c.pc. 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 112 cpc 5) errata regolazione delle spese di lite conseguente all'accoglimento parziale della domanda attorea. si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto della impugnazione della Controparte_1
banca e per la conferma della sentenza gravata. Ha argomentato: a) di avere chiesto la documentazione alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB, e di averla prodotta quindi n3l p4imo grado nello stato in cui la aveva ricevuta b) è inverosimile l'assunto della banca secondo cui avrebbe dovuto contestare la produzione documentale ricevuta ai sensi Controparte_1 dell'art. 119 TUB. Era piuttosto la banca che avrebbe dovuto trasmettere la documentazione contrattuale completa, senza attendere l'udienza del 19.6.2017; c) l'usura, sia soggettiva che soggettiva, non elideva ma comprendeva le ulteriori criticità, come l'anatocismo e la nullità della CMS, e riguardava tutti i vizi del rapporto contrattuale.
Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 5.6.2024 la Corte ha disposto il richiamo del
CTU, per la rideterminazione del saldo del conto corrente, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, considerando i versamenti solutori successivi al 7.7.2004.
Depositata la integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 20.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata assunta in decisione con concessione ex art. 190 cpc di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è parzialmente fondata per le ragioni indicate in appresso.
1. Il primo e il secondo motivo. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 115 e
116 cpc. In via subordinata sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 2712
c.c.; 115 e 116 c.p.c. La interpretazione della domanda di e la assenza di Controparte_1
allegazione di inesistenza del contratto scritto.
Il primo motivo denuncia l'errata interpretazione della domanda di da parte Controparte_1
del Tribunale, il quale, dato atto che il Sig. aveva dedotto l'inesistenza di CP_1
documentazione contrattuale sottoscritta, ne ha desunto la mancata stipula del contratto in forma scritta. Di conseguenza ha ritenuto che la banca era onerata di produrre il contratto di conto corrente, così da provare il fatto impeditivo della valida pattuizione delle condizioni contrattuali tra le parti nel rispetto della forma scritta.
Tale impostazione sarebbe errata, in quanto:
6 a) il convenuto appellato non ha mai dedotto l'inesistenza del contratto di apertura del conto corrente e di altri contratti collegati. Di conseguenza la banca non era onerata della prova del rapporto contrattuale. A torto il primo giudice, avallando tale interpretazione, e facendo leva sulla inottemperanza della banca alla consegna della documentazione ex art. 119, comma 4.
Con
ha riversato l'onere probatorio sulla banca.
b) la ratio decisoria della sentenza ha violato il principio secondo cui il correntista che agisca con domanda di accertamento negativo del debito e/o di ripetizione di indebito, è tenuto a provare i fatti costitutivi, e deve produrre in giudizio, oltre al contratto di cui sono contestate le pattuizioni, gli estratti conto idonei a ricostruire il credito. Non sussiste invece alcuna inversione dell'onere della prova a carico della banca ex art. 2697 c.c., neppure in caso di parziale inottemperanza alla richiesta di consegna della documentazione formulata da CP_1
ex art 119 TUB, comma IV (Cass. Civ., 12178/2020; Cass. Civ., sent. n. 33009/2019),
[...]
anche in base al principio di vicinanza della prova.
Conclude chiedendo alla Corte di appello di riformare la sentenza, affermando che a) CP_1
ra tenuto a produrre copia del contratto bancario con le condizioni economiche, b)
[...] che, in allegato alla memoria ex art 183, comma 6 n. 2, c.p.c. e in formato cartaceo alla udienza del 01.06.2017, l'attore aveva prodotto le pagine 2 di 4 e 3 di 4 contenute in un unico foglio fotocopiato e illeggibile riportante la dicitura “condizioni economiche”, ma solo parte delle pattuizioni economiche, in quanto mancante delle pagine “1” di “4” e “4” di “4”, dove erano presenti i tassi di interesse e la sottoscrizione del c) che la domanda di accertamento CP_1
del saldo sia rigettata.
Nel secondo motivo, rubricato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 2712 c.c.; Part 115 e 116 c.p.c., la ribadisce in via subordinata la erroneità dell'assunto del Tribunale secondo cui avrebbe dedotto l'inesistenza della pattuizione di condizioni Controparte_1
contrattuali in forma scritta.
Ribadisce che il Sig. pur dichiarando di produrre documentazione bancaria completa, CP_1
aveva prodotto una versione parziale delle condizioni economiche, limitata alle pagine “2” di
“4”, e “3” di “4”, contenute in unico foglio fotocopiato, in cui erano presenti la dicitura
“condizioni economiche”, nonché le pattuizioni di “valuta sui versamenti”; “valuta sui prelevamenti”; “disposizioni per bonifici”.
Ne consegue che, avendo l'attore in primo grado omesso la produzione delle condizioni economiche del contratto, la domanda dovrebbe essere rigettata, e la CTU non doveva essere ammessa, con la conseguenza che non può tenersi conto dei relativi risultati.
7 Conclude chiedendo, che la sentenza sia riformata nella parte in cui ha accertato il saldo del c/c 80290 alla data del 31.12.2015 in € 87.651,02, e che la domanda di sia Controparte_1 rigettata.
I motivi, da esaminare congiuntamente per il loro collegamento logico, sono parzialmente fondati per le considerazioni in appresso.
1.1 Secondo giurisprudenza consolidata (ex multis Cass. n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007,
Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999) il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare esclusivamente dalle espressioni utilizzate dalla parte. A tal fine deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto. Nella sostanza, il complessivo comportamento processuale. I soli limiti a tale attività sono dati dalla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dal divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato (Cass. Civ. 11 luglio 2022
n. 21865).
Dall'interpretazione complessiva della domanda e dei fatti costitutivi allegati, emerge come non abbia allegato la pattuizione di condizioni contrattuali carenti di forma Controparte_1
scritta e la inesistenza del documento contrattuale. Contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale non risulta testualmente allegata la “insussistenza di documentazione contrattuale sottoscritta” (pag. 4 sentenza), alla quale sarebbe stata ancorata la richiesta di trasmissione ex art. 119 TUB.
La circostanza che nella perizia di parte allegata da parte attrice si affermi che la stessa era stata stata effettuata in assenza di documenti sottoscritti dalle parti contraenti non assume rilevanza, in quanto tale dichiarazione non allude al fatto storico della assenza di conclusione del contratto in assenza di forma scritta, ma dichiara semplicemente che il consulente di parte ha redatto la relazione senza avere a disposizione i documenti contenenti le condizioni contrattuali, che non gli erano state consegnate dal cliente.
La mancata stipula del contratto in forma scritta non è desumibile neppure dall'esito negativo dell'istanza extragiudiziale ex art. 119 TUB (v. doc. 1 nel fascicolo di parte attrice), che appare
8 compatibile anche con la necessità del cliente di reperire il contratto, che dal 1999 poteva essere stato smarrito, e l'esito negativo della trasmissione può dipendere da noncuranza o da atteggiamento ostruzionistico della banca.
Nell'atto di citazione ha fatto riferimento a un rapporto contrattuale, nel Controparte_1
corso del quale la banca aveva determinato e applicato interessi debitori ultra-legali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, e ha richiesto l'accertamento del saldo del conto corrente emendato da tali poste di debito.
Esordendo il Sig. ha affermato di intrattenere dal 1999 un rapporto di conto Controparte_1 corrente n. 80290 con MB Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, filiale di Città della
Pieve. Ha allegato poi che aveva commissionato alla società una perizia sul Controparte_5
conto corrente, da cui era emersa l'applicazione di interessi usurari e anatocistici per complessivi euro 70.485,99.
Il termine rapporto, considerato nel suo uso corrente e in assenza di ulteriori aggiunte, porta a ritenere che sia da riferire a un contratto di conto corrente sorto regolarmente. Se il rapporto fosse sorto in modo anomalo e in assenza di un contratto scritto, l'attore avrebbe dovuto specificarlo, anche per le conseguenze in termini di individuazione degli interessi da applicare.
La prospettazione di un contratto regolarmente concluso risulta anche da ulteriori allegazioni della citazione.
Pag. 2: La causa petendi, le sottese ragioni giustificatrici, si individuano nel fatto che nell'erogazione del prestito, dell'apertura di credito, delle operazioni di conto corrente, la banca, contra legem, ha lucrato e incamerato somme non dovute.
Pag. 4: la relazione è sorta presso la filiale di Città dela Pieve nell'anno 1999. [...] Gli allegati alla perizia sono caratterizzati da estratti contro che rappresentano solo gli scalari. Tuttavia in data 07.10.2015
l'odierno attore ha richiesto mediante il richiamo all'art. 119 T.U. Bancario, tutta la documentazione necessaria ed afferente la relazione de qua.
Anche dalle conclusioni dell'atto di citazione, che rimangono invariate nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc 14.10.2016, non emerge la inesistenza di un contratto sottoscritto dalle parti.
Accertare, in ragione degli elaborati peritali e della argomentazioni sviluppate in narrativa, che il Sig. per il conto corrente n. 80290 è creditrice, in linea accertativa, della somma di euro Controparte_1
70.485,99 oltre interessi nei confronti della MB Banca di Credito cooperativo società
Cooperativa; Riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
Verificare in ogni caso, come
9 l'Istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/1996, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica Competente;
Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che MB Banca di Credito Cooperativo società cooperativa con la propria condotta contra legem, ha commesso sia il reato di usura soggettiva che oggettiva, così come contemplati dall'art. 644 c. p. e per l'effetto condannare la banca convenuta al risarcimento del danno morale e/o non patrimoniale ex art. 185 c.p. e 2059 c.c. in favore della società attrice per la somma di euro 35.169,25 ovvero altra somma maggire o minore che risulterà di giustizia, e alla refusione delle spese di perizia pari a euro 3.172,00; Accertare che MB Banca di credito Cooperativo Società
Cooperativa sia per interessi usurari che per competenze non dovute è complessivamente debitrice di euro 70.485,99 oltre interessi e per l'effetto provvedere al ricalcolo del conto corrente n. 80290.
1.2 Alla stregua delle superiori considerazioni si ritiene che l'azione di accertamento del saldo del conto corrente inerisca a un contratto regolarmente concluso.
Di conseguenza aveva l'onere di allegare specificamente e provare, Controparte_1
mediante produzione del documento contrattuale, le condizioni pattuite e la loro illegittimità.
Trova infatti applicazione l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il correntista che agisca in giudizio è onerato di allegare a monte e di provare a valle le contestazioni sollevate
(Cass. Civ. n. 7501/2012; Cass. Civ. n. 9201/2015, motivazione;
Cass. Civ. n. 28945/2017, motivazione;
Cass. Civ. n. 500/2017, motivazione;
Cass. Civ. n. 9201/2015, motivazione). Con specifico riguardo alle azioni di accertamento del saldo del conto corrente, e in materia di ripetizione di indebito, il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché ha l'onere di produrre il contratto di apertura del conto corrente contenente le condizioni di contratto, documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. (Cass. nn. 24948 del 2017, 7501 del 2012,
3387 del 2001, 2334 del 1998, 7027 del 1997, 12897 del 1995; Cass. Civ.30.10.2018 n. 27705;
Cass. Civ. n. 9201/2015; Cass. Civ., 14/5/2012 n. 7501; Cass. Civ., n. 20693/2016; Cass. Civ. sent. 500/2017: Cass. n. 2072/2014; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822), in quanto la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta grava sull'attore, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo.
1.3 a assolto tale onere solo in parte, attraverso la produzione degli estratti Controparte_1 conto, ma non del documento contrattuale.
Il documento contenente il contratto di apertura del conto corrente e le condizioni generali ed economiche, prodotto da quale documento 7 nella prima tranche allegata Controparte_1
10 alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc, è infatti sfuocato e illeggibile, e nella parte delle condizioni economiche non contiene i tassi di interesse.
Identiche caratteristiche ha la copia cartacea di cortesia della documentazione depositata telematicamente, prodotta all'udienza del 01.06.2017, in quanto il documento è il medesimo di quello telematico, con le carenze evidenziate.
Avendo già richiesto la documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB, avrebbe Controparte_1
avuto l'onere di richiederne tempestivamente l'esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc entro il termine di deposito della memoria ex art. 183 c.
6. n. 2 cpc. Infatti il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (Cass. civ. n. 23861 del
01/08/2022). Inoltre tale diritto, prima che decorressero i termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc, poteva essere fatto valere anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, configurandosi come autonomo diritto sostanziale alla consegna dei dati e non a un facere (Cass. civ. n. 8173 del
28/03/2025).
Tali rimedi non sono stati tuttavia esperiti.
1.4 Ne discende che il Tribunale è incorso in un errore di valutazione e nel vizio di ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc nell'affermare:
a) che avesse allegato la inesistenza del contratto regolarmente concluso, Controparte_1 con conseguente applicabilità del principio secondo cui l'istituto bancario che alleghi la circostanza contraria è tenuto a produrre il contratto completo in tutte le sue parti (Cass. Civ.
n. 16521 del 13.6.2024, in motivazione, la quale richiama Cass. Civ. 9/03/2021, n. 6480).
b) che il documento, in quanto illeggibile e mancante della parte delle condizioni economiche, non era stato sottoscritto da con conseguente carenza di forma scritta del Controparte_1
contratto. Il documento contrattuale era invece incompleto, irregolare e privo di forza dimostrativa.
c) che trovassero applicazione i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 c. 7 TUB.. A questo riguardo, mette conto di rilevare che i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 c. 7 D. Lgs. n. 385/1993 sono previsti non in caso di mancanza del contratto in forma scritta, ma di indeterminatezza del
11 tasso di interesse e violazione dell'art. 117 c. 4 D. Lgs. 385/1993. In tale ipotesi il settimo comma dell'art. 117 D. Lgs. 385/1993, stabilisce testualmente che si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. Nell'ipotesi di mancanza del contratto in forma scritta i tassi di interesse praticati dovevano invece essere essere sostituiti con il tasso legale ex art. 1284 c. 1
c.c., non invece l'art. 117 c. 7 TUB) che presuppone chiaramente la sussistenza di una obbligazione ex contractu, ma con gli interessi indeterminati. In tema di contratti bancari, la nullità (nella specie per difetto di forma) di un contratto di finanziamento comporta il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito; ne deriva che, da un lato, deve essere restituito alla banca, anche mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale e, dall'altro, la banca deve restituire alla controparte le somme ricevute in eccesso in forza del contratto nullo e, quindi, non il capitale mutuato (che comunque le deve essere restituito), ma gli interessi ricevuti al tasso pattuito nel contratto viziato (Cass. civ. n.
27390 del 26/09/2023).
Il calcolo degli interessi secondo tale criterio deve quindi essere eliminato dal calcolo del saldo del conto corrente.
1.5 Nel presente grado non ha riproposto la domanda di accertamento Controparte_1
inerente la usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, che era rimasta assorbita nell'accoglimento della domanda di ricalcolo applicando i tassi sostitutivi. Non risulta riproposta la domanda di azzeramento degli interessi previsto dall'art. 1815 c. 2 c.c. (pag. 5 citazione), che indipendentemente dalla forma orale o scritta delle relative pattuizioni, sarebbe stata potenzialmente applicabile quale sanzione.
La domanda di accertamento della usurarietà dei tassi, commissioni, oneri e spese deve quindi intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 cpc e non è quindi scrutinabile. Infatti la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande
12 o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (Cass. civ. n. 33649 del 01/12/2023; Cass. Civ. S. U. n. 13195 del
25/05/2018).
1.6 L'analisi dell'azione di accertamento del saldo del conto corrente si concentra pertanto sull'anatocismo sugli interessi e sulle spese, nonché sulla nullità della commissione di massimo scoperto, ricostruibili dagli estratti conto versati tempestivamente in atti e dalla CTU.
Quanto all'anatocismo è pacifico che il rapporto contrattuale è sorto il 01.03.1999, prima della
Delibera CICR del 09.02.2000. In relazione a tale fattispecie parte attrice ha assolto all'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre la banca, che non ha contestato di avere percepito interessi anatocistici integrazioni o modifiche, avrebbe dovuto provare, quale fatto impeditivo, la valida pattuizione delle condizioni contrattuali tra le parti nel rispetto della forma scritta per l'epoca successiva al 01 Luglio 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR).
Nel presente grado la CTU ha provveduto alla eliminazione dell'anatocismo sugli interessi risultanti dagli estratti conto prodotti in giudizio dall'attore appellante, senza operare la sostituzione dei tassi di interesse.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc del
14.10.2016, a pagina otto, ne ha eccepito anche la nullità ex art. 117 TUB Controparte_1 per la impossibilità di determinarne con esattezza le modalità applicative.
Come si dirà nel paragrafo 3, il giudice è abilitato a dichiararla, anche d'ufficio, sebbene non fosse stata evocata in citazione.
1.7 Di conseguenza, in accoglimento parziale dei due motivi di appello, la sentenza deve essere riformata dando atto della mancata riproposizione ex art. 346 cpc della domanda di accertamento dell'usura, ed espungendo il ricalcolo degli interessi secondo i tassi sostitutivi dei
BOT di cui all'art. 117 c. 7 TUB.
La domanda di deve invece essere accolta in ordine alla eliminazione Controparte_1 dell'anatocismo sugli interessi e sule spese, i cui tassi e i relativi importi risultano dagli estratti conto, e sulla nullità della commissione di massimo scoperto, con conseguente ricalcolo del saldo all'esito della eliminazione di tali poste debitorie.
13 Stante la idoneità degli estratti conto versati in atti a provare l'andamento del rapporto e le irregolarità sopra indicate, non è condivisibile la tesi di parte appellante della natura esplorativa della CTU, i cui risultati, ancorati agli estratti conto, hanno consentito sia di confermare la fondatezza dei fatti storici allegati, sia di quantificare le somme illegittimamente addebitate a alla Banca. Controparte_1
2. Il terzo motivo. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt- 2697 c.c.; 2712; 115 e 116
c.pc.
Il terzo motivo censura l'operato del Tribunale da una pluralità di profili.
a) In primo luogo il Tribunale non poteva inferire l'inesistenza del contratto da una produzione incompleta, in quanto la copia versata telematicamente con la memoria ex art 183 c. 6 n. 2 cpc era illeggibile e mancante delle “condizioni economiche” con i tassi di interesse, e della pagina
4, riportante la sottoscrizione del correntista.
b) con ordinanza del 17.4.2017 la banca ha consentito a di regolarizzare la Controparte_1
produzione con deposito cartaceo invece che telematico, senza istanza di rimessione in termini Part e senza concedere un termine a prova contraria alla Pertanto all'udienza del 01.06.2017, oltre il termine di scadenza della memoria 183, c. 6 n. 2, c.p.c., la difesa dell'attore aveva depositato copia di cortesia cartacea, identica a quella telematica. Tale copia era stata disconosciuta dalla banca il 19.6.2017, primo atto difensivo dopo il deposito cartaceo, in cui aveva eccepito la difformità all'originale della fotocopia delle “condizioni economiche” chiedendo la revoca dell'ordinanza ammissiva di CTU del 05.06.2017. Part c) Ledendo il diritto di difesa della il Tribunale (conformemente a quanto già statuito con l'ordinanza del 14.03.2019, ha infine ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la produzione della banca, durante la CTU il 29.09.2017 e il 03.01.2020, del contratto sottoscritto dal cliente contenente le condizioni economiche.
d) Parimenti errata è l'ammissione della CTU, avvenuta in violazione degli artt. 183, comma VI,
c.p.c.; 2712 c.c.; 2697 c.c.; in quanto fondata su documenti invalidi e invalidamente depositati.
Conclude chiedendo alla Corte di appello di riformare la sentenza dichiarando che di seguito all'ordinanza del 17.4.2017 veva prodotto documenti bancari non leggibili e Controparte_1
in violazione delle preclusioni processuali;
che comunque la banca aveva diritto a un termine per la prova contraria ai sensi dell'art. 183 c.
6. n. 3 cpc;
che quindi la la banca convenuta non era incorsa in alcuna preclusione nel produrre il documento contrattuale completo durante la
CTU il 29.09.2017. Di conseguenza l'ammissione della produzione del documento, costituito
14 dalle condizioni economiche parte integrante del contratto di conto corrente n. 80290 è tempestiva e ammissibile.
Il motivo è parzialmente fondato in ordine alla assenza valore probatorio del documento contrattuale prodotto da nella prima tranche di cui alla memoria ex art. 183 Controparte_1
c.
6. n. 2 cpc, e alla erroneità dell'assunto del Tribunale in ordine alla inesistenza del contratto.
Gli altri profili di censura inerenti la tempestività del deposito del contratto di conto corrente da parte della banca e la concessione del termine a difesa restano assorbiti.
Il motivo non è fondato per quanto riguarda la ammissione della CTU, che ha basato la propria analisi sugli estratti conto regolarmente prodotti dal convenuto appellato.
2.1 Come detto il contratto di apertura del conto corrente, presente nel secondo allegato della prima tranche di documenti allegati alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc del 14.11.2016, rappresentato da due pagine per ciascuna facciata in formato A4, è illeggibile e risultano mancanti i tassi di interesse, riportati sulla pagina “1” e la sottoscrizione sulla pagina “4”. Il documento prodotto da all'udienza del 1.6.2017, in cui risulta verbalizzato Controparte_1
che l'avv. deposita copia cartacea di cortesia della documentazione già CP_6 depositata telematicamente [...] è il medesimo di quello telematico, quindi carente delle parti evidenziate e privo di valenza probatoria.
Il Tribunale ha di conseguenza errato nell'inferire da un documento non leggibile e parziale la inesistenza del contratto di apertura del conto corrente sottoscritto dall'attore.
2.2 La produzione cartacea, a preclusioni maturate, del documento, non assume rilevanza, in quanto avente le medesime caratteristiche di quella depositata telematicamente con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc.
Di conseguenza non era necessaria la concessione alla banca di un ulteriore termine a prova contraria, e non si è consumata alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto, dopo il deposito telematico della documentazione di con la memoria ex art. 183 c. 6 Controparte_1
n. 2 cpc la banca appellante avrebbe potuto e dovuto depositare la copia integrale del contratto di apertura del conto corrente nella terza memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 cpc con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 cpc, e in quella sede disconoscere ex art. 2712 c.c. il documento.
2.3 Contrariamente a quanto sostiene la banca, in ordine all'anatocismo e alla commissione di massimo scoperto, la domanda di risulta adeguatamente documentata sulla Controparte_1 base degli estratti conto versati in atti tempestivamente dal convenuto quale documento 7, il che esclude la natura esplorativa della consulenza tecnica d'ufficio.
2.4 Per le ragioni sopra esposte,
15 a) il Tribunale è incorso in un errore valutativo nell'affermare che il documento contrattuale non risultava sottoscritto da e quindi difettasse il requisito della conclusione Controparte_1 in forma scritta del contratto di apertura di conto corrente, come previsto dall'art. 117 TUB.
b) Il deposito in udienza, anche se a preclusioni maturate, della medesima documentazione versata versata telematicamente come documento 7, non ha apportato variazioni al quadro istruttorio cristallizzatosi con il deposito con la memoria ex art. 183 c.
6. n. 2 cpc.
c) le considerazioni superiori, inerenti la assenza di valenza probatoria del contratto versato in atti, determinano l'assorbimento degli ulteriori profili di censura, concernenti la mancata concessione alla banca di un termine a prova contraria ai sensi dell'art. 183 c.
6. n. 3 cpc..
d) la domanda di risulta comunque adeguatamente provata dagli estratti Controparte_1
conto, sui quali si è basata la consulenza tecnica di ufficio.
3. Il quarto motivo. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 112 cpc, in relazione al contenuto della domanda di accertamento del saldo del conto corrente e alle poste illegittimamente addebitate dalla banca. La autonomia dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto.
Il quarto motivo denuncia la erroneità della sentenza, in quanto:
a) ha ritenuto che parte attrice aveva chiesto l'accertamento anche dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, degli interessi debitori ultralegali, dell'anatocismo e di costi non pattuiti e invalidi (v. pag. 14 delle conclusioni: “riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze
e remunerazioni.
b) ha respinto la interpretazione della domanda avversa fornita dalla banca, secondo la quale l'accertamento dell'usura oggettiva e soggettiva esauriva la causa petendi e il petitum, a cui erano funzionalmente collegate le censure della applicazione della commissione di massimo scoperto e dell'anatocismo su interessi e spese, e la richiesta di accertamento della non debenza di € 70.485, 99, e il risarcimento del danno di euro 35.169,25.
c) Il Tribunale ha quindi violato l'art. 112 c.p.c. riconoscendo quanto non domandato dal
In conseguenza, la sentenza deve essere riformata, con l'esclusione CP_1 dell'accertamento del saldo del conto corrente 80290 alla data del 31.12.2015, in usura, pari a euro 87.651,02 confermando il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per il reato di usura.
16 Ferma la conferma del rigetto della domanda di risarcimento del danno, il motivo non è fondato, in quanto su tale tema non si registra alcuna ultrapetizione.
3.1 La domanda avanzata in primo grado non era circoscritta esclusivamente all'usura oggettiva e soggettiva. Nè è argomentabile che le doglianze inerenti l'anatocismo fossero funzionali esclusivamente a sostenere la domanda di accertamento della usurarietà degli interessi passivi.
Dal tenore complessivo della domanda di merge come costui abbia allegato Controparte_1
sia l'usura oggettiva e soggettiva, sia, la illegittimità, come voci autonome e concorrenti, dell'anatocismo (pag. 1 citazione) sugli interessi e sulle spese e delle commissioni, comprensive della commissione di massimo scoperto.
a) A pag. 5 dell'atto di citazione, ha allegato che la banca applicava la capitalizzazione composta degli interessi debitori, addebitando in tal modo maggiori competenze al cliente.
Questo comportamento veniva effettuato per tutta la durata del rapporto generando nel tempo una moltiplicazione degli oneri passivi […], Come indicato negli allegati delle perizie,
l'anatocismo totale calcolato in tutti i trimestri risulta essere il seguente: differenze da solo anatocismo euro 8.340,476. L'anatocismo viene allegato quale causa petendi autonoma rispetto a quella della usura.
b) nelle conclusioni dell'atto introduttivo ha chiesto, di “accertare, in ragione degli elaborati peritali e della argomentazioni sviluppate in narrativa, che il Sig. per il conto Controparte_1
corrente n. 80290 è creditore, in linea accertativa, della somma di euro 70.485,99 oltre interessi nei confronti della MB Banca di Credito cooperativo società Cooperativa. Riconoscere
e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese […]
c) Inoltre nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc del 14.10.2016, a pagina otto, CP_1
ha eccepito anche la nullità ex art. 117 TUB della clausola in questione per la
[...]
impossibilità di determinare con esattezza con quali modalità la stessa venga applicata.
Il petitum non si limita pertanto a inserire l'anatocismo, i costi e la CMS nel conteggio del TEG ai fini dell'accertamento del TSU, ma censura la legittimità di tali voci anche in via autonoma, e scinde quindi l'anatocismo su interessi e spese, e la CMS dalle altre poste debitorie.
3.2 Circa l'anatocismo, come anticipato, le argomentazioni della banca nella comparsa costitutiva di primo grado non meritano seguito.
17 Part Tenuto conto che il contratto tra la e il che prevedeva l'anatocismo, risaliva CP_1 pacificamente al 1.3.1999, la banca ha allegato di avere applicato la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, informando il correntista circa i criteri di capitalizzazione applicati e rispettando la normativa di settore e la delibera CICR del
9.2.2000, dopo la quale aveva fissato la pariteticità di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori mediante pubblicazione da parte dell'Istituto di Credito (allora nella Gazzetta Ufficiale del 30/6/2000 Controparte_7
Parte Seconda n. 151, comunicata al correntista in sede di invio trimestrale degli estratti conto, nonché al termine di ciascun anno attraverso i documenti di sintesi.
La Corte ritiene tuttavia che la previsione paritetica dell'anatocismo nei contratti successivi alla delibera CICR del 9.2.2000 doveva essere convenuta per iscritto. La giurisprudenza afferma infatti che per i contratti preesistenti alla delibera CICR del 9.2.2000, posto che per il periodo precedente al 01.07.2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (sul punto Cass., Sez. Un. n. 21095/2004 e la giurisprudenza conforme successiva: Cass., n.
20172/2013), per l'epoca successiva alla operatività della delibera l'introduzione di tale meccanismo ha determinato un peggioramento delle condizioni contrattuali preesistenti. Di talchè, con riferimento ai contratti conclusi prima della delibera CICR del 09.02.2000, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della Banca, l'anatocismo necessitava di una nuova pattuizione scritta, formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass.
Civ. n. 18961 del 05/07/2023; Cass. 29420/2020).
Conformemente a quanto statuito dalla S. C. a Sezioni Unite n. 24418 del 2010 il calcolo del saldo è stato effettuato sugli interessi risultanti dagli estratti conto senza capitalizzazione.
3.3 Circa la commissione di massimo scoperto nella memoria ex art. 183 c.
6. n. 2 cpc la Pt_1 si è difesa affermando a) che l'eccezione era inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc, e non nell'atto di citazione, modificando la causa petendi. b) che essendo antecedente alla riforma della L. n. 2/2009, la clausola non era nulla per difetto di causa, trattandosi di remunerazione accordata per la messa a disposizione dei fondi, e che era sufficientemente determinata.
Trattandosi di nullità eccepita dall'attore nella memoria ex art. 183 c.- 6 n. 1 cpc, ed emersa dagli atti sulla base del contratto e delle condizioni economiche acquisite dal CTU, e utilizzate nel presente grado, il giudice è abilitato a dichiararla, anche d'ufficio, sebbene non fosse evocata in citazione. La giurisprudenza afferma con indirizzo consolidato che il giudice possa rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, purché esse risultino documentate
18 agli atti, a prescindere dalla specifica allegazione di parte (Cass. Civ. 23 febbraio 2024, n. 4867;
Cass. civ. n. 10531/2013;). Nello stesso senso, secondo Cass. Civ. n. 19251 del 19/07/2018 il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che supponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c..
La nullità della CMS deve essere quindi inquadrata nella indeterminatezza dell'oggetto di cui all'art. 1346 c.c., e trova la sua fonte nell'art. 1418, II c. c.c.: “Producono nullità….la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c.– art. 1346: “L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito determinato o determinabile”). La norma a rigore concerne il contratto ma si applica estensivamente anche alle singole clausole contrattuali quando l'oggetto sia indeterminabile, con conseguente nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 1419 c. 2 c.c..
L'eccezione è quindi fondata, in quanto nella memoria ex art. 183 c.
6. n. 2 cpc la banca non ha specificato i parametri in base ai quali la CMS doveva ritenersi determinata. In ogni caso l'art. 12 del contratto di conto corrente di corrispondenza, utilizzato dal CTU nel presente grado, in ordine alle remunerazioni e alle commissioni rimanda alle condizioni economiche, le quali indicano esclusivamente la percentuale del 0,25 %, mentre per costante giurisprudenza la semplice indicazione di un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente rende la relativa clausola indeterminata e non determinabile e, ai sensi dell'art. 1346
c.c., radicalmente nulla.
La Corte ritiene pertanto che anche per il periodo anteriore alla entrata in vigore della L. n.
2/2009, la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso di commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità. l'onere di specifica indicazione e determinazione è pregnante in relazione al fatto che l'istituto de quo viene in vario modo considerato. Su tali principi converge anche la giurisprudenza della S.C., secondo la quale affinché la clausola sulla commissione di massimo scoperto sia valida, deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente. Ciò avviene quando sono indicati il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo. In assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, non si può ravvisare un vero e proprio accordo tra le parti. Non è dunque legittima una clausola negoziale che indichi la commissione
19 di massimo scoperto unicamente mediante una percentuale, senza riferimento al valore su cui tale percentuale deve essere calcolata (Cass. n. 5359/2024; conf. Cass. n. 19825/2022).
Di conseguenza l'importo della CMS addebitato a deve essere dedotto dal Controparte_1 totale.
La sentenza deve essere pertanto confermata nella parte in cui ha eliminato l'anatocismo e sulle spese la commissione di massimo scoperto, rideterminando tuttavia l'anatocismo in base ai tassi di interesse convenuti contrattualmente e risultanti dagli estratti conto versati in atti.
3.4 E' opportuno sottolineare infine che la utilizzazione da parte del CTU del contratto di apertura del conto corrente, prodotto dalla banca oltre le preclusioni istruttorie, è esente da censure.
In primo luogo, essendo i fatti già risultanti dagli estratti conto, il documento assume un valore probatorio limitato e finalizzato a provare fatti secondari.
Inoltre, anche assumendo che il documento sia servito all'accertamento di fatti principali, nessuna delle parti in lite nella prima difesa successiva al deposito ha eccepito la nullità della
CTU, da ritenere di carattere relativo.
Gli arresti giurisprudenziali della S. C. hanno infatti affermato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio
a) l'acquisizione ad opera del consulente di documenti diretti a provare i fatti principali, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.
(Cass. Civ. n. 17916 del 01/06/2022).
b) il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico, i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti formulati, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Civ. Ord. n. 26144 del 07/09/2023; Cass. Civ.
n. 3086 del 01/02/2022). Ne discende che, senza incorrere in alcuna sanzione di nullità, il CTU può acquisire la documentazione utile ad accertare i fatti secondari (accessori), dimostrativi dei fatti principali.
Giova precisare che, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c., la nullità relativa, in mancanza della tempestiva deduzione (nella prima istanza o difesa utile successive al
20 verificarsi), resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere, senza che in difetto di tale iniziativa della parte essa possa esser rilevata d'ufficio dal giudice (tra le molte,
Cass. n. 27026/2008; Cass. n. 19714/2017; Cass. n. 21957/2019).
4. Le risultanze della CTU. Decurtazione delle somme addebitate per effetto dell'anatocismo
e della commissione di massimo scoperto, nei limiti della prescrizione decennale. Sulla richiesta di richiamo del consulente tecnico d'ufficio.
4.1 Nel presente grado il CTU ha ricostruito il saldo del conto corrente n. 80290 per il periodo
01.01.2004 al 31.12.2015 sulla base dei tassi di interesse risultanti dagli estratti conto.
Tenuto conto della prescrizione decennale eccepita dalla banca, il CTU ha individuato il saldo del conto corrente, emendato dell'anatocismo sugli interessi, in euro 23.963,10 a credito del
Sig. Controparte_1
Il percorso argomentativo del Consulente viene condiviso dal Collegio, in quanto organico, coerente e scevro da vizi logico giuridici.
Come evidenziato a pag 5 del secondo elaborato, il CTU ha preso atto di tutte le operazioni annotate sugli estratti conto trimestrali disponibili, ordinando le stesse per data valuta e determinando così il saldo giornaliero del conto stesso. Ha così ricalcolato gli estratti conto scalari, determinando i GV (giorni valuta) e i numeri creditori e debitori ove determinare gli interessi e la commissione prevista.
Ha quindi rideterminato il saldo progressivo del conto corrente calcolando gli interessi passivi, sul saldo di conto negativo, e gli interessi attivi, sul saldo di conto positivo, senza però capitalizzazione.
Il saldo del conto corrente, al netto delle somme addebitate a seguito dell'anatocismo sugli interessi è pari a euro 23.963,10.
Nel saldo attivo del conto corrente devono essere altresì inclusi a) gli importi addebitati a quale commissione di massimo scoperto, pari a Controparte_1
euro 7.880,36 (pag. 18 relazione CTU in appello).
b) le somme conseguenti all'anatocismo sulle spese, pari a euro 3.512,78, determinate sottraendo dal totale individuato dal CTU nella relazione redatta nel presente grado, di euro
7.333,19 (pag. 18 relazione CTU appello), l'importo di euro 3.820,41, individuato quali competenze al netto dell'anatocismo nella relazione del CTU redatta in primo grado (pag 6 relazione CTU primo grado).
21 Sommati tali importi a quello di euro 23.963,10, si ottiene il saldo a credito del conto corrente, che è pari a euro 35.356,24 a credito di Controparte_1
4.2 Le osservazioni di alla base della richiesta di richiamo del CTU, Controparte_1 riprodotte nelle note di precisazione delle conclusioni, sono fondate esclusivamente per quanto riguarda la decurtazione della CMS, già eliminata nella CTU .
Nelle prime due osservazioni la difesa di afferma che il contratto di cui si è Controparte_1
avvalso il CTU, non poteva essere utilizzato in quanto inesistente/inutilizzabile. Ne ha chiesto pertanto il richiamo affinchè il CTU proceda ai calcoli sulla base del contratto prodotto da parte attrice (oggi appellata) con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Le osservazioni non sono condivisibili, in quanto: a) il contratto di apertura di conto corrente prodotto telematicamente da per quanto si è già detto, è incompleto e Controparte_1
illeggibile; b) la ricostruzione del saldo epurato dall'anatocismo si è basata principalmente sugli estratti conto versati in atti, avvaloranti i fatti principali, mentre l'acquisizione da parte del
CTU, del contratto di apertura del conto corrente è stata di ausilio, ma con una funzione ancillare rispetto agli estratti conto versati in atti;
c) anche opinando che il contratto servisse a dimostrare i fatti principali, alla stregua di quanto evidenziato al paragrafo 3, punto 3.5, era tenuto a eccepire la nullità della CTU nella prima difesa, costituita dalle Controparte_1
note di precisazione delle conclusioni, che tuttavia non contengono tale eccezione.
Nella terza osservazione il convenuto appellato sostiene che il contratto di conto corrente n.
80290 del 01.03.1999, è nullo per il mancato adeguamento alla delibera CICR del 09.02.2000, e chiede il richiamo del CTU al fine di rettificare l'elaborato peritale effettuando il riconteggio del saldo di conto corrente avvalendosi dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB per il periodo dal 01 luglio 2000 e fino alla prima pattuizione valida e legittima intervenuta nel corso del rapporto.
L'osservazione non è condivisibile, in quanto, posta la illegittimità dell'anatocismo il periodo anteriore al 01 Luglio 2000 (entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000), il mancato adeguamento alla delibera del 9.2.2000 con pattuizione scritta ha determinato esclusivamente la nullità parziale del contratto, con conservazione ai sensi dell'art. 1419 c. 2 c.c delle altre clausole ed esclusione del solo anatocismo. Pertanto non possono trovare applicazione i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
Parimenti infondata è la quarta osservazione, secondo cui le variazioni unilaterali delle condizioni economiche sarebbero nulle in quanto non conformi all'art. 118 TUB, ad eccezione delle modifiche migliorative, e viene quindi richiesto il richiamo del CTU al fine di rettificare l'elaborato peritale avvalendosi dei tassi validamente e legittimamente pattuiti nel corso del
22 rapporto e, in difetto, avvalendosi dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB. Il rilievo è generico, in quanto non specifica quali siano state le modifiche peggiorative. In ogni caso i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB non possono trovare applicazione, in quanto il Sig. on Controparte_1 ha allegato né la indeterminatezza del tasso di interesse, per la quale trovano applicazione i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 c. 7 TUB, né la nullità inesistenza del contratto, alla quale si applicano peraltro gli interessi legali.
Fondate sono la quinta e la sesta osservazione, nella quale il convenuto appellato sostiene che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 e 1418 del c.c., laddove reca solamente il valore percentuale della commissione, senza specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento in quanto non pattuita in base a criteri certi e predeterminanti di calcolo.
5. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
Per le ragioni sopra esposte, non essendo il conto corrente giunto a chiusura al momento della instaurazione del presente giudizio, l'appello principale deve essere in parte accolto, accertando e dichiarando che il saldo del conto corrente n. 80290 della
[...]
, al 31.12.2015 era di euro 35.356,24 a Parte_1
credito del Sig. Controparte_1
Non si ravvisa la necessità di alcuna integrazione istruttoria, stante la completezza delle risultanze emerse nel primo e nel presente grado. Le ulteriori richieste devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
L'accoglimento della domanda di per un importo inferiore a quello Controparte_1
domandato, e il rigetto della domanda di risarcimento del danno, qualificano la soccombenza come reciproca, ipotesi che si configura, oltre che in presenza di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo, in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e giustificano quindi la compensazione totale o parziale delle spese (Cass. Civ. S. U. n. 32061 del 31/10/2022; Cass. civ. 23.9.2013 n. 21684; Cass. civ.
22/02/2016 n. 34389).
23 La Corte ritiene quindi che le spese di entrambi i gradi, da porre a carico della banca in quanto soccombente all'esito della valutazione complessiva dell'esito del giudizio, possano essere compensate per un terzo.
I compensi professionali sono determinati in base allo scaglione da euro 26.000,01 a euro
52.000,00, nel quale rientra l'importo di euro del decisum.
Gli esborsi della CTU vengono definitivamente posti a carico di entrambe le parti nella misura di due terzi a carico della appellante, e di un terzo a carico di poiché Pt_1 Controparte_1
accertamenti strumentali alla pretesa risultata fondata all'esito del giudizio.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione,
e deduzione disattesa, accoglie l'appello principale avverso la sentenza n. 823/2020 del
Tribunale di Terni, e in parziale riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 80290 della
[...]
, al 31.12.2015 era di euro 35.356,24 a Parte_1 credito del Sig. Controparte_1
2) conferma per il resto le statuizioni della impugnata sentenza;
3) compensa per un terzo le spese di lite dei due gradi di giudizio, e per l'effetto condanna la
, alla refusione in Parte_1
favore di dei residui due terzi di dette spese, liquidate complessivamente Controparte_1
per il primo grado in euro 783,00 per anticipazioni e euro 5.500,00 per compensi professionali,
e per il secondo grado in euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre IVA Cpa e rimborso forfettario spese generali.
4) pone definitivamente le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe le parti nella misura di due terzi a carico della Parte_1
, e per un terzo a carico di
[...] Controparte_1
Perugia, camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
24
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Arianna De Martino consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 110/2021 di r.g.a.c.,
PROMOSSA DA Part
(per brevità , Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lanfranco Bricca, elettivamente domiciliata nel di lui studio in
Perugia, Via G. B. Pontani 14, attrice appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Lucia Baldoni, Emanuele Massuoli e Controparte_1
Alessandra Pomponi Tomei, elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultima in Roma,
Via Latina 94, convenuto appellato
AVVERSO la sentenza definitiva n. 823/2020, pronunciata il 9.12.2020 nel giudizio n. 2881/2015 dal
Tribunale di Terni, in persona del Giudice Dr.ssa Marzia Di Bari, pubblicata il 9.12.2020, la quale, in accoglimento della domanda di ha accertato il saldo del conto Controparte_1
corrente n. 80290 alla data del 31/12/2015 in euro 87.651,02; ha respinto la domanda di risarcimento del danno formulata da ha condannato la convenuta al Controparte_1 Pt_1
rimborso della metà delle spese di lite, liquidate in euro 391,50 per esborsi ed euro 4.000,00 a titolo di compenso professionale oltre accessori;
ha compensato la restante metà delle spese di lite (euro 391,50 per esborsi ed euro 4.000,00 a titolo di compenso professionale); ha posto le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, condannandola al rimborso degli eventuali importi anticipati da parte attrice.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Note: chiede alla Parte_1
Corte di Appello l'accoglimento delle conclusioni proposte in atto di appello ed il rigetto delle domande, eccezioni, istanze tutte proposte dall'appellante.
Nell'atto di appello ha concluso: in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, in riforma parziale della sentenza del Controparte_2 Parte_1 Parte_1
Tribunale di Terni n. 823/2020, depositata il 09.12.2020:
-dichiarare e statuire il rigetto di tutte le domande proposte dal nei confronti Controparte_1
della Banca convenuta, attuale appellante, e annullare la sentenza di I° grado, laddove ha statuito l'accertamento del saldo del conto corrente n. 80290 alla data del 31.12.2015, in misura pari a € 87.651, 02;
-confermare la sentenza di I° grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di CP_1
al risarcimento del danno;
[...]
-riformare la sentenza sul capo di condanna alle spese della banca convenuta, ponendo le spese di I° grado e del presente grado, a carico di . Controparte_1
disporre la rinnovazione di CTU, ordinando al perito d'ufficio di ricostruire e determinare il saldo di c/c 80290 di , con applicazione delle condizioni economiche integrali Controparte_1 pattuite dalle parti il 01.03.1999 e in atti, allegate come doc. 6 alla CTU e riprodotte con le note conclusive del 03.01.2020, e disporne comunque l'acquisizione ex art. 345 c.p.c.
. Note: La difesa dell'appellato Sig. preso atto del Controparte_1 Controparte_1
provvedimento del Presidente della Corte di Appello con il quale è stata disposta la trattazione scritta, riportandosi integralmente ai propri precedenti scritti difensivi rileva, in via preliminare, la necessità della rimessione della causa in istruttoria con richiamo del CTU sulle scorta delle osservazioni del CTP di parte appellata Dott. di seguito riportate: Persona_1
1) il contratto di cui si è avvalso il CTU, non poteva essere utilizzato per l'indagine peritale in quanto inesistente/inutilizzabile e pertanto, si chiede il richiamo affinchè il CTU proceda ai calcoli sulla base del contratto correttamente prodotto da parte attrice (oggi appellata) con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. nonché l'allegazione anche di quest'ultimo documento, dando evidenza nella CTU dei momenti di produzione degli anzidetti documenti dalle parti in causa;
2) la dicitura “ferme restando le altre condizioni contrattuali” riportata nel quesito non può in nessun modo comportare uno sviamento da un'attenta verifica sulla legittimità e validità delle
2 condizioni ivi riportate e, quindi, si chiede il richiamo del CTU al fine di rettificare l'elaborato peritale ricostruendo il saldo di conto corrente n. 80290 tenendo in considerazione solamente le clausole regolarmente pattuite in contratto ovvero in successivi atti modificativi.
3) il contratto di conto corrente n. 80290 del 01.03.1999, a prescindere dalla questione relativa alla sottoscrizione, è da considerarsi nullo laddove non vi è stato nessun adeguamento dello stesso alla delibera CICR del 09.02.2000 e, pertanto, non possono trovare applicazione le condizioni economiche ivi indicate e, per l'effetto, si chiede il richiamo del CTU al fine di rettificare l'elaborato peritale effettuando il riconteggio del saldo di conto corrente avvalendosi dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB per il periodo dal 01 luglio 2000 e fino alla prima pattuizione valida e legittima intervenuta nel corso del rapporto;
4) le variazioni unilaterali delle condizioni economiche applicate al rapporto sono da considerarsi nulle in quanto nessuna delle modifiche intervenute è conforme alle disposizioni ex art. 118 TUB, ad eccezione delle modifiche migliorative, e per l'effetto, si chiede il richiamo del
CTU al fine di rettificare l'elaborato peritale avvalendosi dei tassi validamente e legittimamente pattuiti nel corso dell'intero rapporto e, in difetto, avvalendosi dei tassi sostitutivi ex art. 117
TUB;
5) la clausola contrattuale avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 e 1418 del c.c., laddove reca solamente il valore percentuale della commissione, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento in quanto non pattuita in base a criteri certi e predeterminanti di calcolo – anche con riguardo alle modalità di capitalizzazione
– indicati in contratto, si chiede il richiamo del CTU al fine voler rettificare il proprio elaborato peritale non includendo nel riconteggio la cms per l'intero periodo di applicazione;
6) le clausole contrattuali aventi ad oggetto i successivi regimi commissionali istituiti dall'art.
2- bis d.l. 185/08 (poi convertito nella Legge 2/2009) e, successivamente, dall'art. 117-bis, co. 2,
d.lgs. 385/93, devono ritenersi nulle in quanto mai pattuite e, in ogni caso, modificazioni/adeguamenti non avvenuti con le modalità prescritte dall'art. 118 d.lgs. 385/93, nella formulazione vigente al momento della modifica e per l'effetto, si chiede il richiamo del
CTU al fine di rettificare il proprio elaborato peritale non includendo nel riconteggio la cms e i successivi regimi commissionali per l'intero periodo di applicazione.
Ciò premesso la difesa di parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare: disporre la rimessione della causa in istruttoria al fine di richiamare il CTU sulle osservazioni del CTP di
3 parte appellata;
nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_3 confronti del sig. con conferma della sentenza del Tribunale di Terni n. Controparte_1
823/2020 depositata il 9.12.2020.
Nella comparsa costitutiva di appello ha concluso: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare integralmente l'appello proposto da nei confronti del sig. Parte_3 CP_1
con conferma della sentenza del Tribunale di Terni n. 823/2020 depositata il
[...]
9.12.2020. Con vittoria di anticipazioni e compenso professionale del grado.”
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 23.1.2015 evocava davanti al Tribunale di Controparte_1
Terni la , esponendo: di intrattenere dal 1999 il Controparte_3
rapporto di conto corrente n. 80290 con l'istituto di credito convenuto presso la filiale di Città della Pieve;
di avere fatto redigere una perizia econometrica, dalla quale era emersa la applicazione di interessi usurari ed anatocistici per complessivi euro 70.485,99; di aver esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo;
di aver inviato alla banca la richiesta ex art. 119 TUB di trasmissione della documentazione bancaria;
In particolare lamentava: a) l'applicazione di interessi usurari, e quindi l'usura oggettiva e soggettiva;
b) l'applicazione del tasso effettivo globale superiore al tasso soglia usura in alcuni trimestri dal 2006 al 2013; c) la mancanza di chiarezza e trasparenza nella applicazione degli interessi e delle competenze;
d) l'anatociscmo e l'illegittima applicazione degli interessi debitori, della commissione di massimo scoperto e delle spese.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva accertarsi l'usura, l'invalidità della determinazione di interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale di interessi, costi e competenze, nonché accertarsi e dichiararsi il debito dell'istituto di credito in misura pari ad euro 70.485,99, oltre interessi e risarcimento del danno morale, con trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica. Part La si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione decennale delle rimesse solutorie, e contestava quanto asserito, chiedendo il rigetto della domanda. Allegava: a) che non era configurabile l'usura, né oggettiva né soggettiva, in quanto i conteggi effettuati dal consulente di parte muovevano applicavano criteri non condivisibili;
b) che il cliente non aveva prodotto in giudizio il contratto di apertura del conto corrente, che era stato fornito dalla banca e conteneva le condizioni del rapporto;
c) che nel corso del rapporto l'attore non aveva
4 contestato gli estratti del conto, con conseguente intangibilità delle risultanze contabili;
d) che la banca aveva correttamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi rispettando il disposto della delibera CICR 2000, comunicando l'adeguamento al correntista in sede di invio degli estratti conto e provvedendo alla pubblicazione nella G.U.; e) che la domanda di risarcimento del danno risultava generica nella formulazione e priva di riscontri probatori;
f) che la CTU non poteva trovare ingresso nel processo poiché meramente esplorativa.
Assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con una CTU contabile, indi veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 23/07/2020.
Il Tribunale tratteneva quindi la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. e definiva il procedimento con la sentenza in epigrafe, che accertava il saldo del conto corrente n. 80290 alla data del 31/12/2015 in euro 87.651,02 a credito di rigettando Controparte_1
la domanda di risarcimento del danno, e compensava al cinquanta per cento le spese di lite, che poneva per il residuo a carico della banca soccombente.
Il ragionamento del Tribunale si fondava sulle seguenti considerazioni.
Quanto all'onere della prova del rapporto, aveva allegato l'insussistenza di Controparte_1
documentazione contrattuale sottoscritta e di aver richiesto all'istituto di credito convenuto la trasmissione di tali documenti ex art. 119 TUB, a cui la banca non aveva risposto. Nella perizia di parte si rilevava come la stessa fosse stata redatta in assenza di documenti sottoscritti contenenti le condizioni economiche del rapporto di conto corrente. La mancata risposta da parte della banca all'istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB, consentiva di ritenere che il contratto non fosse stato concluso per iscritto. Era invece fondata l'eccezione di prescrizione.
Non avendo la banca provato la pattuizione scritta degli interessi ultralegali, trovava applicazione l'art. 117 comma 7, TUB, e per l'effetto il tasso nominale dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno anteriore, mentre non risultavano dovuti gli esborsi per la cms e spese non pattuite. Doveva essere espunto l'anatocismo, in quanto dopo la delibera CICR del 09.02.2000 non era stato dimostrato l'accordo sulla relativa applicazione.
Con atto di appello notificato il 16.02.2021, per l'udienza del 17.06.2021 la
[...]
ha interposto appello, fondato sui seguenti motivi: Controparte_3
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 115 e 116 cpc. 2) In via subordinata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 2712 c.c.; 115 e 116 c.p.c., in relazione alla interpretazione della domanda di e assenza di allegazione di inesistenza Controparte_1
5 del contratto scritto. 3) Violazione e falsa applicazione degli artt- 2697 c.c.; 2712; 115 e 116
c.pc. 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 112 cpc 5) errata regolazione delle spese di lite conseguente all'accoglimento parziale della domanda attorea. si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto della impugnazione della Controparte_1
banca e per la conferma della sentenza gravata. Ha argomentato: a) di avere chiesto la documentazione alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB, e di averla prodotta quindi n3l p4imo grado nello stato in cui la aveva ricevuta b) è inverosimile l'assunto della banca secondo cui avrebbe dovuto contestare la produzione documentale ricevuta ai sensi Controparte_1 dell'art. 119 TUB. Era piuttosto la banca che avrebbe dovuto trasmettere la documentazione contrattuale completa, senza attendere l'udienza del 19.6.2017; c) l'usura, sia soggettiva che soggettiva, non elideva ma comprendeva le ulteriori criticità, come l'anatocismo e la nullità della CMS, e riguardava tutti i vizi del rapporto contrattuale.
Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 5.6.2024 la Corte ha disposto il richiamo del
CTU, per la rideterminazione del saldo del conto corrente, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, considerando i versamenti solutori successivi al 7.7.2004.
Depositata la integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 20.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata assunta in decisione con concessione ex art. 190 cpc di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è parzialmente fondata per le ragioni indicate in appresso.
1. Il primo e il secondo motivo. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 115 e
116 cpc. In via subordinata sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 2712
c.c.; 115 e 116 c.p.c. La interpretazione della domanda di e la assenza di Controparte_1
allegazione di inesistenza del contratto scritto.
Il primo motivo denuncia l'errata interpretazione della domanda di da parte Controparte_1
del Tribunale, il quale, dato atto che il Sig. aveva dedotto l'inesistenza di CP_1
documentazione contrattuale sottoscritta, ne ha desunto la mancata stipula del contratto in forma scritta. Di conseguenza ha ritenuto che la banca era onerata di produrre il contratto di conto corrente, così da provare il fatto impeditivo della valida pattuizione delle condizioni contrattuali tra le parti nel rispetto della forma scritta.
Tale impostazione sarebbe errata, in quanto:
6 a) il convenuto appellato non ha mai dedotto l'inesistenza del contratto di apertura del conto corrente e di altri contratti collegati. Di conseguenza la banca non era onerata della prova del rapporto contrattuale. A torto il primo giudice, avallando tale interpretazione, e facendo leva sulla inottemperanza della banca alla consegna della documentazione ex art. 119, comma 4.
Con
ha riversato l'onere probatorio sulla banca.
b) la ratio decisoria della sentenza ha violato il principio secondo cui il correntista che agisca con domanda di accertamento negativo del debito e/o di ripetizione di indebito, è tenuto a provare i fatti costitutivi, e deve produrre in giudizio, oltre al contratto di cui sono contestate le pattuizioni, gli estratti conto idonei a ricostruire il credito. Non sussiste invece alcuna inversione dell'onere della prova a carico della banca ex art. 2697 c.c., neppure in caso di parziale inottemperanza alla richiesta di consegna della documentazione formulata da CP_1
ex art 119 TUB, comma IV (Cass. Civ., 12178/2020; Cass. Civ., sent. n. 33009/2019),
[...]
anche in base al principio di vicinanza della prova.
Conclude chiedendo alla Corte di appello di riformare la sentenza, affermando che a) CP_1
ra tenuto a produrre copia del contratto bancario con le condizioni economiche, b)
[...] che, in allegato alla memoria ex art 183, comma 6 n. 2, c.p.c. e in formato cartaceo alla udienza del 01.06.2017, l'attore aveva prodotto le pagine 2 di 4 e 3 di 4 contenute in un unico foglio fotocopiato e illeggibile riportante la dicitura “condizioni economiche”, ma solo parte delle pattuizioni economiche, in quanto mancante delle pagine “1” di “4” e “4” di “4”, dove erano presenti i tassi di interesse e la sottoscrizione del c) che la domanda di accertamento CP_1
del saldo sia rigettata.
Nel secondo motivo, rubricato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 2712 c.c.; Part 115 e 116 c.p.c., la ribadisce in via subordinata la erroneità dell'assunto del Tribunale secondo cui avrebbe dedotto l'inesistenza della pattuizione di condizioni Controparte_1
contrattuali in forma scritta.
Ribadisce che il Sig. pur dichiarando di produrre documentazione bancaria completa, CP_1
aveva prodotto una versione parziale delle condizioni economiche, limitata alle pagine “2” di
“4”, e “3” di “4”, contenute in unico foglio fotocopiato, in cui erano presenti la dicitura
“condizioni economiche”, nonché le pattuizioni di “valuta sui versamenti”; “valuta sui prelevamenti”; “disposizioni per bonifici”.
Ne consegue che, avendo l'attore in primo grado omesso la produzione delle condizioni economiche del contratto, la domanda dovrebbe essere rigettata, e la CTU non doveva essere ammessa, con la conseguenza che non può tenersi conto dei relativi risultati.
7 Conclude chiedendo, che la sentenza sia riformata nella parte in cui ha accertato il saldo del c/c 80290 alla data del 31.12.2015 in € 87.651,02, e che la domanda di sia Controparte_1 rigettata.
I motivi, da esaminare congiuntamente per il loro collegamento logico, sono parzialmente fondati per le considerazioni in appresso.
1.1 Secondo giurisprudenza consolidata (ex multis Cass. n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007,
Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999) il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare esclusivamente dalle espressioni utilizzate dalla parte. A tal fine deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto. Nella sostanza, il complessivo comportamento processuale. I soli limiti a tale attività sono dati dalla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dal divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato (Cass. Civ. 11 luglio 2022
n. 21865).
Dall'interpretazione complessiva della domanda e dei fatti costitutivi allegati, emerge come non abbia allegato la pattuizione di condizioni contrattuali carenti di forma Controparte_1
scritta e la inesistenza del documento contrattuale. Contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale non risulta testualmente allegata la “insussistenza di documentazione contrattuale sottoscritta” (pag. 4 sentenza), alla quale sarebbe stata ancorata la richiesta di trasmissione ex art. 119 TUB.
La circostanza che nella perizia di parte allegata da parte attrice si affermi che la stessa era stata stata effettuata in assenza di documenti sottoscritti dalle parti contraenti non assume rilevanza, in quanto tale dichiarazione non allude al fatto storico della assenza di conclusione del contratto in assenza di forma scritta, ma dichiara semplicemente che il consulente di parte ha redatto la relazione senza avere a disposizione i documenti contenenti le condizioni contrattuali, che non gli erano state consegnate dal cliente.
La mancata stipula del contratto in forma scritta non è desumibile neppure dall'esito negativo dell'istanza extragiudiziale ex art. 119 TUB (v. doc. 1 nel fascicolo di parte attrice), che appare
8 compatibile anche con la necessità del cliente di reperire il contratto, che dal 1999 poteva essere stato smarrito, e l'esito negativo della trasmissione può dipendere da noncuranza o da atteggiamento ostruzionistico della banca.
Nell'atto di citazione ha fatto riferimento a un rapporto contrattuale, nel Controparte_1
corso del quale la banca aveva determinato e applicato interessi debitori ultra-legali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, e ha richiesto l'accertamento del saldo del conto corrente emendato da tali poste di debito.
Esordendo il Sig. ha affermato di intrattenere dal 1999 un rapporto di conto Controparte_1 corrente n. 80290 con MB Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, filiale di Città della
Pieve. Ha allegato poi che aveva commissionato alla società una perizia sul Controparte_5
conto corrente, da cui era emersa l'applicazione di interessi usurari e anatocistici per complessivi euro 70.485,99.
Il termine rapporto, considerato nel suo uso corrente e in assenza di ulteriori aggiunte, porta a ritenere che sia da riferire a un contratto di conto corrente sorto regolarmente. Se il rapporto fosse sorto in modo anomalo e in assenza di un contratto scritto, l'attore avrebbe dovuto specificarlo, anche per le conseguenze in termini di individuazione degli interessi da applicare.
La prospettazione di un contratto regolarmente concluso risulta anche da ulteriori allegazioni della citazione.
Pag. 2: La causa petendi, le sottese ragioni giustificatrici, si individuano nel fatto che nell'erogazione del prestito, dell'apertura di credito, delle operazioni di conto corrente, la banca, contra legem, ha lucrato e incamerato somme non dovute.
Pag. 4: la relazione è sorta presso la filiale di Città dela Pieve nell'anno 1999. [...] Gli allegati alla perizia sono caratterizzati da estratti contro che rappresentano solo gli scalari. Tuttavia in data 07.10.2015
l'odierno attore ha richiesto mediante il richiamo all'art. 119 T.U. Bancario, tutta la documentazione necessaria ed afferente la relazione de qua.
Anche dalle conclusioni dell'atto di citazione, che rimangono invariate nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc 14.10.2016, non emerge la inesistenza di un contratto sottoscritto dalle parti.
Accertare, in ragione degli elaborati peritali e della argomentazioni sviluppate in narrativa, che il Sig. per il conto corrente n. 80290 è creditrice, in linea accertativa, della somma di euro Controparte_1
70.485,99 oltre interessi nei confronti della MB Banca di Credito cooperativo società
Cooperativa; Riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
Verificare in ogni caso, come
9 l'Istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/1996, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica Competente;
Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che MB Banca di Credito Cooperativo società cooperativa con la propria condotta contra legem, ha commesso sia il reato di usura soggettiva che oggettiva, così come contemplati dall'art. 644 c. p. e per l'effetto condannare la banca convenuta al risarcimento del danno morale e/o non patrimoniale ex art. 185 c.p. e 2059 c.c. in favore della società attrice per la somma di euro 35.169,25 ovvero altra somma maggire o minore che risulterà di giustizia, e alla refusione delle spese di perizia pari a euro 3.172,00; Accertare che MB Banca di credito Cooperativo Società
Cooperativa sia per interessi usurari che per competenze non dovute è complessivamente debitrice di euro 70.485,99 oltre interessi e per l'effetto provvedere al ricalcolo del conto corrente n. 80290.
1.2 Alla stregua delle superiori considerazioni si ritiene che l'azione di accertamento del saldo del conto corrente inerisca a un contratto regolarmente concluso.
Di conseguenza aveva l'onere di allegare specificamente e provare, Controparte_1
mediante produzione del documento contrattuale, le condizioni pattuite e la loro illegittimità.
Trova infatti applicazione l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il correntista che agisca in giudizio è onerato di allegare a monte e di provare a valle le contestazioni sollevate
(Cass. Civ. n. 7501/2012; Cass. Civ. n. 9201/2015, motivazione;
Cass. Civ. n. 28945/2017, motivazione;
Cass. Civ. n. 500/2017, motivazione;
Cass. Civ. n. 9201/2015, motivazione). Con specifico riguardo alle azioni di accertamento del saldo del conto corrente, e in materia di ripetizione di indebito, il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché ha l'onere di produrre il contratto di apertura del conto corrente contenente le condizioni di contratto, documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. (Cass. nn. 24948 del 2017, 7501 del 2012,
3387 del 2001, 2334 del 1998, 7027 del 1997, 12897 del 1995; Cass. Civ.30.10.2018 n. 27705;
Cass. Civ. n. 9201/2015; Cass. Civ., 14/5/2012 n. 7501; Cass. Civ., n. 20693/2016; Cass. Civ. sent. 500/2017: Cass. n. 2072/2014; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822), in quanto la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta grava sull'attore, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo.
1.3 a assolto tale onere solo in parte, attraverso la produzione degli estratti Controparte_1 conto, ma non del documento contrattuale.
Il documento contenente il contratto di apertura del conto corrente e le condizioni generali ed economiche, prodotto da quale documento 7 nella prima tranche allegata Controparte_1
10 alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc, è infatti sfuocato e illeggibile, e nella parte delle condizioni economiche non contiene i tassi di interesse.
Identiche caratteristiche ha la copia cartacea di cortesia della documentazione depositata telematicamente, prodotta all'udienza del 01.06.2017, in quanto il documento è il medesimo di quello telematico, con le carenze evidenziate.
Avendo già richiesto la documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB, avrebbe Controparte_1
avuto l'onere di richiederne tempestivamente l'esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc entro il termine di deposito della memoria ex art. 183 c.
6. n. 2 cpc. Infatti il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (Cass. civ. n. 23861 del
01/08/2022). Inoltre tale diritto, prima che decorressero i termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc, poteva essere fatto valere anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, configurandosi come autonomo diritto sostanziale alla consegna dei dati e non a un facere (Cass. civ. n. 8173 del
28/03/2025).
Tali rimedi non sono stati tuttavia esperiti.
1.4 Ne discende che il Tribunale è incorso in un errore di valutazione e nel vizio di ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc nell'affermare:
a) che avesse allegato la inesistenza del contratto regolarmente concluso, Controparte_1 con conseguente applicabilità del principio secondo cui l'istituto bancario che alleghi la circostanza contraria è tenuto a produrre il contratto completo in tutte le sue parti (Cass. Civ.
n. 16521 del 13.6.2024, in motivazione, la quale richiama Cass. Civ. 9/03/2021, n. 6480).
b) che il documento, in quanto illeggibile e mancante della parte delle condizioni economiche, non era stato sottoscritto da con conseguente carenza di forma scritta del Controparte_1
contratto. Il documento contrattuale era invece incompleto, irregolare e privo di forza dimostrativa.
c) che trovassero applicazione i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 c. 7 TUB.. A questo riguardo, mette conto di rilevare che i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 c. 7 D. Lgs. n. 385/1993 sono previsti non in caso di mancanza del contratto in forma scritta, ma di indeterminatezza del
11 tasso di interesse e violazione dell'art. 117 c. 4 D. Lgs. 385/1993. In tale ipotesi il settimo comma dell'art. 117 D. Lgs. 385/1993, stabilisce testualmente che si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. Nell'ipotesi di mancanza del contratto in forma scritta i tassi di interesse praticati dovevano invece essere essere sostituiti con il tasso legale ex art. 1284 c. 1
c.c., non invece l'art. 117 c. 7 TUB) che presuppone chiaramente la sussistenza di una obbligazione ex contractu, ma con gli interessi indeterminati. In tema di contratti bancari, la nullità (nella specie per difetto di forma) di un contratto di finanziamento comporta il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito; ne deriva che, da un lato, deve essere restituito alla banca, anche mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale e, dall'altro, la banca deve restituire alla controparte le somme ricevute in eccesso in forza del contratto nullo e, quindi, non il capitale mutuato (che comunque le deve essere restituito), ma gli interessi ricevuti al tasso pattuito nel contratto viziato (Cass. civ. n.
27390 del 26/09/2023).
Il calcolo degli interessi secondo tale criterio deve quindi essere eliminato dal calcolo del saldo del conto corrente.
1.5 Nel presente grado non ha riproposto la domanda di accertamento Controparte_1
inerente la usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, che era rimasta assorbita nell'accoglimento della domanda di ricalcolo applicando i tassi sostitutivi. Non risulta riproposta la domanda di azzeramento degli interessi previsto dall'art. 1815 c. 2 c.c. (pag. 5 citazione), che indipendentemente dalla forma orale o scritta delle relative pattuizioni, sarebbe stata potenzialmente applicabile quale sanzione.
La domanda di accertamento della usurarietà dei tassi, commissioni, oneri e spese deve quindi intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 cpc e non è quindi scrutinabile. Infatti la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande
12 o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (Cass. civ. n. 33649 del 01/12/2023; Cass. Civ. S. U. n. 13195 del
25/05/2018).
1.6 L'analisi dell'azione di accertamento del saldo del conto corrente si concentra pertanto sull'anatocismo sugli interessi e sulle spese, nonché sulla nullità della commissione di massimo scoperto, ricostruibili dagli estratti conto versati tempestivamente in atti e dalla CTU.
Quanto all'anatocismo è pacifico che il rapporto contrattuale è sorto il 01.03.1999, prima della
Delibera CICR del 09.02.2000. In relazione a tale fattispecie parte attrice ha assolto all'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre la banca, che non ha contestato di avere percepito interessi anatocistici integrazioni o modifiche, avrebbe dovuto provare, quale fatto impeditivo, la valida pattuizione delle condizioni contrattuali tra le parti nel rispetto della forma scritta per l'epoca successiva al 01 Luglio 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR).
Nel presente grado la CTU ha provveduto alla eliminazione dell'anatocismo sugli interessi risultanti dagli estratti conto prodotti in giudizio dall'attore appellante, senza operare la sostituzione dei tassi di interesse.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc del
14.10.2016, a pagina otto, ne ha eccepito anche la nullità ex art. 117 TUB Controparte_1 per la impossibilità di determinarne con esattezza le modalità applicative.
Come si dirà nel paragrafo 3, il giudice è abilitato a dichiararla, anche d'ufficio, sebbene non fosse stata evocata in citazione.
1.7 Di conseguenza, in accoglimento parziale dei due motivi di appello, la sentenza deve essere riformata dando atto della mancata riproposizione ex art. 346 cpc della domanda di accertamento dell'usura, ed espungendo il ricalcolo degli interessi secondo i tassi sostitutivi dei
BOT di cui all'art. 117 c. 7 TUB.
La domanda di deve invece essere accolta in ordine alla eliminazione Controparte_1 dell'anatocismo sugli interessi e sule spese, i cui tassi e i relativi importi risultano dagli estratti conto, e sulla nullità della commissione di massimo scoperto, con conseguente ricalcolo del saldo all'esito della eliminazione di tali poste debitorie.
13 Stante la idoneità degli estratti conto versati in atti a provare l'andamento del rapporto e le irregolarità sopra indicate, non è condivisibile la tesi di parte appellante della natura esplorativa della CTU, i cui risultati, ancorati agli estratti conto, hanno consentito sia di confermare la fondatezza dei fatti storici allegati, sia di quantificare le somme illegittimamente addebitate a alla Banca. Controparte_1
2. Il terzo motivo. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt- 2697 c.c.; 2712; 115 e 116
c.pc.
Il terzo motivo censura l'operato del Tribunale da una pluralità di profili.
a) In primo luogo il Tribunale non poteva inferire l'inesistenza del contratto da una produzione incompleta, in quanto la copia versata telematicamente con la memoria ex art 183 c. 6 n. 2 cpc era illeggibile e mancante delle “condizioni economiche” con i tassi di interesse, e della pagina
4, riportante la sottoscrizione del correntista.
b) con ordinanza del 17.4.2017 la banca ha consentito a di regolarizzare la Controparte_1
produzione con deposito cartaceo invece che telematico, senza istanza di rimessione in termini Part e senza concedere un termine a prova contraria alla Pertanto all'udienza del 01.06.2017, oltre il termine di scadenza della memoria 183, c. 6 n. 2, c.p.c., la difesa dell'attore aveva depositato copia di cortesia cartacea, identica a quella telematica. Tale copia era stata disconosciuta dalla banca il 19.6.2017, primo atto difensivo dopo il deposito cartaceo, in cui aveva eccepito la difformità all'originale della fotocopia delle “condizioni economiche” chiedendo la revoca dell'ordinanza ammissiva di CTU del 05.06.2017. Part c) Ledendo il diritto di difesa della il Tribunale (conformemente a quanto già statuito con l'ordinanza del 14.03.2019, ha infine ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la produzione della banca, durante la CTU il 29.09.2017 e il 03.01.2020, del contratto sottoscritto dal cliente contenente le condizioni economiche.
d) Parimenti errata è l'ammissione della CTU, avvenuta in violazione degli artt. 183, comma VI,
c.p.c.; 2712 c.c.; 2697 c.c.; in quanto fondata su documenti invalidi e invalidamente depositati.
Conclude chiedendo alla Corte di appello di riformare la sentenza dichiarando che di seguito all'ordinanza del 17.4.2017 veva prodotto documenti bancari non leggibili e Controparte_1
in violazione delle preclusioni processuali;
che comunque la banca aveva diritto a un termine per la prova contraria ai sensi dell'art. 183 c.
6. n. 3 cpc;
che quindi la la banca convenuta non era incorsa in alcuna preclusione nel produrre il documento contrattuale completo durante la
CTU il 29.09.2017. Di conseguenza l'ammissione della produzione del documento, costituito
14 dalle condizioni economiche parte integrante del contratto di conto corrente n. 80290 è tempestiva e ammissibile.
Il motivo è parzialmente fondato in ordine alla assenza valore probatorio del documento contrattuale prodotto da nella prima tranche di cui alla memoria ex art. 183 Controparte_1
c.
6. n. 2 cpc, e alla erroneità dell'assunto del Tribunale in ordine alla inesistenza del contratto.
Gli altri profili di censura inerenti la tempestività del deposito del contratto di conto corrente da parte della banca e la concessione del termine a difesa restano assorbiti.
Il motivo non è fondato per quanto riguarda la ammissione della CTU, che ha basato la propria analisi sugli estratti conto regolarmente prodotti dal convenuto appellato.
2.1 Come detto il contratto di apertura del conto corrente, presente nel secondo allegato della prima tranche di documenti allegati alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc del 14.11.2016, rappresentato da due pagine per ciascuna facciata in formato A4, è illeggibile e risultano mancanti i tassi di interesse, riportati sulla pagina “1” e la sottoscrizione sulla pagina “4”. Il documento prodotto da all'udienza del 1.6.2017, in cui risulta verbalizzato Controparte_1
che l'avv. deposita copia cartacea di cortesia della documentazione già CP_6 depositata telematicamente [...] è il medesimo di quello telematico, quindi carente delle parti evidenziate e privo di valenza probatoria.
Il Tribunale ha di conseguenza errato nell'inferire da un documento non leggibile e parziale la inesistenza del contratto di apertura del conto corrente sottoscritto dall'attore.
2.2 La produzione cartacea, a preclusioni maturate, del documento, non assume rilevanza, in quanto avente le medesime caratteristiche di quella depositata telematicamente con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc.
Di conseguenza non era necessaria la concessione alla banca di un ulteriore termine a prova contraria, e non si è consumata alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto, dopo il deposito telematico della documentazione di con la memoria ex art. 183 c. 6 Controparte_1
n. 2 cpc la banca appellante avrebbe potuto e dovuto depositare la copia integrale del contratto di apertura del conto corrente nella terza memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 cpc con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 cpc, e in quella sede disconoscere ex art. 2712 c.c. il documento.
2.3 Contrariamente a quanto sostiene la banca, in ordine all'anatocismo e alla commissione di massimo scoperto, la domanda di risulta adeguatamente documentata sulla Controparte_1 base degli estratti conto versati in atti tempestivamente dal convenuto quale documento 7, il che esclude la natura esplorativa della consulenza tecnica d'ufficio.
2.4 Per le ragioni sopra esposte,
15 a) il Tribunale è incorso in un errore valutativo nell'affermare che il documento contrattuale non risultava sottoscritto da e quindi difettasse il requisito della conclusione Controparte_1 in forma scritta del contratto di apertura di conto corrente, come previsto dall'art. 117 TUB.
b) Il deposito in udienza, anche se a preclusioni maturate, della medesima documentazione versata versata telematicamente come documento 7, non ha apportato variazioni al quadro istruttorio cristallizzatosi con il deposito con la memoria ex art. 183 c.
6. n. 2 cpc.
c) le considerazioni superiori, inerenti la assenza di valenza probatoria del contratto versato in atti, determinano l'assorbimento degli ulteriori profili di censura, concernenti la mancata concessione alla banca di un termine a prova contraria ai sensi dell'art. 183 c.
6. n. 3 cpc..
d) la domanda di risulta comunque adeguatamente provata dagli estratti Controparte_1
conto, sui quali si è basata la consulenza tecnica di ufficio.
3. Il quarto motivo. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 112 cpc, in relazione al contenuto della domanda di accertamento del saldo del conto corrente e alle poste illegittimamente addebitate dalla banca. La autonomia dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto.
Il quarto motivo denuncia la erroneità della sentenza, in quanto:
a) ha ritenuto che parte attrice aveva chiesto l'accertamento anche dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, degli interessi debitori ultralegali, dell'anatocismo e di costi non pattuiti e invalidi (v. pag. 14 delle conclusioni: “riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze
e remunerazioni.
b) ha respinto la interpretazione della domanda avversa fornita dalla banca, secondo la quale l'accertamento dell'usura oggettiva e soggettiva esauriva la causa petendi e il petitum, a cui erano funzionalmente collegate le censure della applicazione della commissione di massimo scoperto e dell'anatocismo su interessi e spese, e la richiesta di accertamento della non debenza di € 70.485, 99, e il risarcimento del danno di euro 35.169,25.
c) Il Tribunale ha quindi violato l'art. 112 c.p.c. riconoscendo quanto non domandato dal
In conseguenza, la sentenza deve essere riformata, con l'esclusione CP_1 dell'accertamento del saldo del conto corrente 80290 alla data del 31.12.2015, in usura, pari a euro 87.651,02 confermando il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per il reato di usura.
16 Ferma la conferma del rigetto della domanda di risarcimento del danno, il motivo non è fondato, in quanto su tale tema non si registra alcuna ultrapetizione.
3.1 La domanda avanzata in primo grado non era circoscritta esclusivamente all'usura oggettiva e soggettiva. Nè è argomentabile che le doglianze inerenti l'anatocismo fossero funzionali esclusivamente a sostenere la domanda di accertamento della usurarietà degli interessi passivi.
Dal tenore complessivo della domanda di merge come costui abbia allegato Controparte_1
sia l'usura oggettiva e soggettiva, sia, la illegittimità, come voci autonome e concorrenti, dell'anatocismo (pag. 1 citazione) sugli interessi e sulle spese e delle commissioni, comprensive della commissione di massimo scoperto.
a) A pag. 5 dell'atto di citazione, ha allegato che la banca applicava la capitalizzazione composta degli interessi debitori, addebitando in tal modo maggiori competenze al cliente.
Questo comportamento veniva effettuato per tutta la durata del rapporto generando nel tempo una moltiplicazione degli oneri passivi […], Come indicato negli allegati delle perizie,
l'anatocismo totale calcolato in tutti i trimestri risulta essere il seguente: differenze da solo anatocismo euro 8.340,476. L'anatocismo viene allegato quale causa petendi autonoma rispetto a quella della usura.
b) nelle conclusioni dell'atto introduttivo ha chiesto, di “accertare, in ragione degli elaborati peritali e della argomentazioni sviluppate in narrativa, che il Sig. per il conto Controparte_1
corrente n. 80290 è creditore, in linea accertativa, della somma di euro 70.485,99 oltre interessi nei confronti della MB Banca di Credito cooperativo società Cooperativa. Riconoscere
e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese […]
c) Inoltre nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc del 14.10.2016, a pagina otto, CP_1
ha eccepito anche la nullità ex art. 117 TUB della clausola in questione per la
[...]
impossibilità di determinare con esattezza con quali modalità la stessa venga applicata.
Il petitum non si limita pertanto a inserire l'anatocismo, i costi e la CMS nel conteggio del TEG ai fini dell'accertamento del TSU, ma censura la legittimità di tali voci anche in via autonoma, e scinde quindi l'anatocismo su interessi e spese, e la CMS dalle altre poste debitorie.
3.2 Circa l'anatocismo, come anticipato, le argomentazioni della banca nella comparsa costitutiva di primo grado non meritano seguito.
17 Part Tenuto conto che il contratto tra la e il che prevedeva l'anatocismo, risaliva CP_1 pacificamente al 1.3.1999, la banca ha allegato di avere applicato la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, informando il correntista circa i criteri di capitalizzazione applicati e rispettando la normativa di settore e la delibera CICR del
9.2.2000, dopo la quale aveva fissato la pariteticità di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori mediante pubblicazione da parte dell'Istituto di Credito (allora nella Gazzetta Ufficiale del 30/6/2000 Controparte_7
Parte Seconda n. 151, comunicata al correntista in sede di invio trimestrale degli estratti conto, nonché al termine di ciascun anno attraverso i documenti di sintesi.
La Corte ritiene tuttavia che la previsione paritetica dell'anatocismo nei contratti successivi alla delibera CICR del 9.2.2000 doveva essere convenuta per iscritto. La giurisprudenza afferma infatti che per i contratti preesistenti alla delibera CICR del 9.2.2000, posto che per il periodo precedente al 01.07.2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (sul punto Cass., Sez. Un. n. 21095/2004 e la giurisprudenza conforme successiva: Cass., n.
20172/2013), per l'epoca successiva alla operatività della delibera l'introduzione di tale meccanismo ha determinato un peggioramento delle condizioni contrattuali preesistenti. Di talchè, con riferimento ai contratti conclusi prima della delibera CICR del 09.02.2000, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della Banca, l'anatocismo necessitava di una nuova pattuizione scritta, formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass.
Civ. n. 18961 del 05/07/2023; Cass. 29420/2020).
Conformemente a quanto statuito dalla S. C. a Sezioni Unite n. 24418 del 2010 il calcolo del saldo è stato effettuato sugli interessi risultanti dagli estratti conto senza capitalizzazione.
3.3 Circa la commissione di massimo scoperto nella memoria ex art. 183 c.
6. n. 2 cpc la Pt_1 si è difesa affermando a) che l'eccezione era inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc, e non nell'atto di citazione, modificando la causa petendi. b) che essendo antecedente alla riforma della L. n. 2/2009, la clausola non era nulla per difetto di causa, trattandosi di remunerazione accordata per la messa a disposizione dei fondi, e che era sufficientemente determinata.
Trattandosi di nullità eccepita dall'attore nella memoria ex art. 183 c.- 6 n. 1 cpc, ed emersa dagli atti sulla base del contratto e delle condizioni economiche acquisite dal CTU, e utilizzate nel presente grado, il giudice è abilitato a dichiararla, anche d'ufficio, sebbene non fosse evocata in citazione. La giurisprudenza afferma con indirizzo consolidato che il giudice possa rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, purché esse risultino documentate
18 agli atti, a prescindere dalla specifica allegazione di parte (Cass. Civ. 23 febbraio 2024, n. 4867;
Cass. civ. n. 10531/2013;). Nello stesso senso, secondo Cass. Civ. n. 19251 del 19/07/2018 il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che supponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c..
La nullità della CMS deve essere quindi inquadrata nella indeterminatezza dell'oggetto di cui all'art. 1346 c.c., e trova la sua fonte nell'art. 1418, II c. c.c.: “Producono nullità….la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c.– art. 1346: “L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito determinato o determinabile”). La norma a rigore concerne il contratto ma si applica estensivamente anche alle singole clausole contrattuali quando l'oggetto sia indeterminabile, con conseguente nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 1419 c. 2 c.c..
L'eccezione è quindi fondata, in quanto nella memoria ex art. 183 c.
6. n. 2 cpc la banca non ha specificato i parametri in base ai quali la CMS doveva ritenersi determinata. In ogni caso l'art. 12 del contratto di conto corrente di corrispondenza, utilizzato dal CTU nel presente grado, in ordine alle remunerazioni e alle commissioni rimanda alle condizioni economiche, le quali indicano esclusivamente la percentuale del 0,25 %, mentre per costante giurisprudenza la semplice indicazione di un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente rende la relativa clausola indeterminata e non determinabile e, ai sensi dell'art. 1346
c.c., radicalmente nulla.
La Corte ritiene pertanto che anche per il periodo anteriore alla entrata in vigore della L. n.
2/2009, la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso di commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità. l'onere di specifica indicazione e determinazione è pregnante in relazione al fatto che l'istituto de quo viene in vario modo considerato. Su tali principi converge anche la giurisprudenza della S.C., secondo la quale affinché la clausola sulla commissione di massimo scoperto sia valida, deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente. Ciò avviene quando sono indicati il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo. In assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, non si può ravvisare un vero e proprio accordo tra le parti. Non è dunque legittima una clausola negoziale che indichi la commissione
19 di massimo scoperto unicamente mediante una percentuale, senza riferimento al valore su cui tale percentuale deve essere calcolata (Cass. n. 5359/2024; conf. Cass. n. 19825/2022).
Di conseguenza l'importo della CMS addebitato a deve essere dedotto dal Controparte_1 totale.
La sentenza deve essere pertanto confermata nella parte in cui ha eliminato l'anatocismo e sulle spese la commissione di massimo scoperto, rideterminando tuttavia l'anatocismo in base ai tassi di interesse convenuti contrattualmente e risultanti dagli estratti conto versati in atti.
3.4 E' opportuno sottolineare infine che la utilizzazione da parte del CTU del contratto di apertura del conto corrente, prodotto dalla banca oltre le preclusioni istruttorie, è esente da censure.
In primo luogo, essendo i fatti già risultanti dagli estratti conto, il documento assume un valore probatorio limitato e finalizzato a provare fatti secondari.
Inoltre, anche assumendo che il documento sia servito all'accertamento di fatti principali, nessuna delle parti in lite nella prima difesa successiva al deposito ha eccepito la nullità della
CTU, da ritenere di carattere relativo.
Gli arresti giurisprudenziali della S. C. hanno infatti affermato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio
a) l'acquisizione ad opera del consulente di documenti diretti a provare i fatti principali, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.
(Cass. Civ. n. 17916 del 01/06/2022).
b) il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico, i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti formulati, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Civ. Ord. n. 26144 del 07/09/2023; Cass. Civ.
n. 3086 del 01/02/2022). Ne discende che, senza incorrere in alcuna sanzione di nullità, il CTU può acquisire la documentazione utile ad accertare i fatti secondari (accessori), dimostrativi dei fatti principali.
Giova precisare che, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c., la nullità relativa, in mancanza della tempestiva deduzione (nella prima istanza o difesa utile successive al
20 verificarsi), resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere, senza che in difetto di tale iniziativa della parte essa possa esser rilevata d'ufficio dal giudice (tra le molte,
Cass. n. 27026/2008; Cass. n. 19714/2017; Cass. n. 21957/2019).
4. Le risultanze della CTU. Decurtazione delle somme addebitate per effetto dell'anatocismo
e della commissione di massimo scoperto, nei limiti della prescrizione decennale. Sulla richiesta di richiamo del consulente tecnico d'ufficio.
4.1 Nel presente grado il CTU ha ricostruito il saldo del conto corrente n. 80290 per il periodo
01.01.2004 al 31.12.2015 sulla base dei tassi di interesse risultanti dagli estratti conto.
Tenuto conto della prescrizione decennale eccepita dalla banca, il CTU ha individuato il saldo del conto corrente, emendato dell'anatocismo sugli interessi, in euro 23.963,10 a credito del
Sig. Controparte_1
Il percorso argomentativo del Consulente viene condiviso dal Collegio, in quanto organico, coerente e scevro da vizi logico giuridici.
Come evidenziato a pag 5 del secondo elaborato, il CTU ha preso atto di tutte le operazioni annotate sugli estratti conto trimestrali disponibili, ordinando le stesse per data valuta e determinando così il saldo giornaliero del conto stesso. Ha così ricalcolato gli estratti conto scalari, determinando i GV (giorni valuta) e i numeri creditori e debitori ove determinare gli interessi e la commissione prevista.
Ha quindi rideterminato il saldo progressivo del conto corrente calcolando gli interessi passivi, sul saldo di conto negativo, e gli interessi attivi, sul saldo di conto positivo, senza però capitalizzazione.
Il saldo del conto corrente, al netto delle somme addebitate a seguito dell'anatocismo sugli interessi è pari a euro 23.963,10.
Nel saldo attivo del conto corrente devono essere altresì inclusi a) gli importi addebitati a quale commissione di massimo scoperto, pari a Controparte_1
euro 7.880,36 (pag. 18 relazione CTU in appello).
b) le somme conseguenti all'anatocismo sulle spese, pari a euro 3.512,78, determinate sottraendo dal totale individuato dal CTU nella relazione redatta nel presente grado, di euro
7.333,19 (pag. 18 relazione CTU appello), l'importo di euro 3.820,41, individuato quali competenze al netto dell'anatocismo nella relazione del CTU redatta in primo grado (pag 6 relazione CTU primo grado).
21 Sommati tali importi a quello di euro 23.963,10, si ottiene il saldo a credito del conto corrente, che è pari a euro 35.356,24 a credito di Controparte_1
4.2 Le osservazioni di alla base della richiesta di richiamo del CTU, Controparte_1 riprodotte nelle note di precisazione delle conclusioni, sono fondate esclusivamente per quanto riguarda la decurtazione della CMS, già eliminata nella CTU .
Nelle prime due osservazioni la difesa di afferma che il contratto di cui si è Controparte_1
avvalso il CTU, non poteva essere utilizzato in quanto inesistente/inutilizzabile. Ne ha chiesto pertanto il richiamo affinchè il CTU proceda ai calcoli sulla base del contratto prodotto da parte attrice (oggi appellata) con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Le osservazioni non sono condivisibili, in quanto: a) il contratto di apertura di conto corrente prodotto telematicamente da per quanto si è già detto, è incompleto e Controparte_1
illeggibile; b) la ricostruzione del saldo epurato dall'anatocismo si è basata principalmente sugli estratti conto versati in atti, avvaloranti i fatti principali, mentre l'acquisizione da parte del
CTU, del contratto di apertura del conto corrente è stata di ausilio, ma con una funzione ancillare rispetto agli estratti conto versati in atti;
c) anche opinando che il contratto servisse a dimostrare i fatti principali, alla stregua di quanto evidenziato al paragrafo 3, punto 3.5, era tenuto a eccepire la nullità della CTU nella prima difesa, costituita dalle Controparte_1
note di precisazione delle conclusioni, che tuttavia non contengono tale eccezione.
Nella terza osservazione il convenuto appellato sostiene che il contratto di conto corrente n.
80290 del 01.03.1999, è nullo per il mancato adeguamento alla delibera CICR del 09.02.2000, e chiede il richiamo del CTU al fine di rettificare l'elaborato peritale effettuando il riconteggio del saldo di conto corrente avvalendosi dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB per il periodo dal 01 luglio 2000 e fino alla prima pattuizione valida e legittima intervenuta nel corso del rapporto.
L'osservazione non è condivisibile, in quanto, posta la illegittimità dell'anatocismo il periodo anteriore al 01 Luglio 2000 (entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000), il mancato adeguamento alla delibera del 9.2.2000 con pattuizione scritta ha determinato esclusivamente la nullità parziale del contratto, con conservazione ai sensi dell'art. 1419 c. 2 c.c delle altre clausole ed esclusione del solo anatocismo. Pertanto non possono trovare applicazione i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
Parimenti infondata è la quarta osservazione, secondo cui le variazioni unilaterali delle condizioni economiche sarebbero nulle in quanto non conformi all'art. 118 TUB, ad eccezione delle modifiche migliorative, e viene quindi richiesto il richiamo del CTU al fine di rettificare l'elaborato peritale avvalendosi dei tassi validamente e legittimamente pattuiti nel corso del
22 rapporto e, in difetto, avvalendosi dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB. Il rilievo è generico, in quanto non specifica quali siano state le modifiche peggiorative. In ogni caso i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB non possono trovare applicazione, in quanto il Sig. on Controparte_1 ha allegato né la indeterminatezza del tasso di interesse, per la quale trovano applicazione i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 c. 7 TUB, né la nullità inesistenza del contratto, alla quale si applicano peraltro gli interessi legali.
Fondate sono la quinta e la sesta osservazione, nella quale il convenuto appellato sostiene che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 e 1418 del c.c., laddove reca solamente il valore percentuale della commissione, senza specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento in quanto non pattuita in base a criteri certi e predeterminanti di calcolo.
5. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
Per le ragioni sopra esposte, non essendo il conto corrente giunto a chiusura al momento della instaurazione del presente giudizio, l'appello principale deve essere in parte accolto, accertando e dichiarando che il saldo del conto corrente n. 80290 della
[...]
, al 31.12.2015 era di euro 35.356,24 a Parte_1
credito del Sig. Controparte_1
Non si ravvisa la necessità di alcuna integrazione istruttoria, stante la completezza delle risultanze emerse nel primo e nel presente grado. Le ulteriori richieste devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
L'accoglimento della domanda di per un importo inferiore a quello Controparte_1
domandato, e il rigetto della domanda di risarcimento del danno, qualificano la soccombenza come reciproca, ipotesi che si configura, oltre che in presenza di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo, in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e giustificano quindi la compensazione totale o parziale delle spese (Cass. Civ. S. U. n. 32061 del 31/10/2022; Cass. civ. 23.9.2013 n. 21684; Cass. civ.
22/02/2016 n. 34389).
23 La Corte ritiene quindi che le spese di entrambi i gradi, da porre a carico della banca in quanto soccombente all'esito della valutazione complessiva dell'esito del giudizio, possano essere compensate per un terzo.
I compensi professionali sono determinati in base allo scaglione da euro 26.000,01 a euro
52.000,00, nel quale rientra l'importo di euro del decisum.
Gli esborsi della CTU vengono definitivamente posti a carico di entrambe le parti nella misura di due terzi a carico della appellante, e di un terzo a carico di poiché Pt_1 Controparte_1
accertamenti strumentali alla pretesa risultata fondata all'esito del giudizio.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione,
e deduzione disattesa, accoglie l'appello principale avverso la sentenza n. 823/2020 del
Tribunale di Terni, e in parziale riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 80290 della
[...]
, al 31.12.2015 era di euro 35.356,24 a Parte_1 credito del Sig. Controparte_1
2) conferma per il resto le statuizioni della impugnata sentenza;
3) compensa per un terzo le spese di lite dei due gradi di giudizio, e per l'effetto condanna la
, alla refusione in Parte_1
favore di dei residui due terzi di dette spese, liquidate complessivamente Controparte_1
per il primo grado in euro 783,00 per anticipazioni e euro 5.500,00 per compensi professionali,
e per il secondo grado in euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre IVA Cpa e rimborso forfettario spese generali.
4) pone definitivamente le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe le parti nella misura di due terzi a carico della Parte_1
, e per un terzo a carico di
[...] Controparte_1
Perugia, camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
24