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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice TO MA TU, all'esito dell'udienza del
18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2855/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Pacifici e Parte_1
LA NI;
contro
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 16.07.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l al fine di conseguire l'accertamento del proprio diritto alla percezione CP_2 dell'assegno per il nucleo familiare, includente anche il figlio residente all'estero, relativamente ai periodi 1.07.2019 – 30.06.2020, 1.07.2020 – 30.06.2021 e 1.07.2021 – 28.02.2022.
A sostegno delle proprie prospettazioni deduceva:
- di essere titolare di regolare permesso di soggiorno e residente in Italia dal 2009;
- di essere lavoratore dipendente del Consolato di Giordania in Roma;
- che il proprio nucleo familiare è composto dalla coniuge, sig.ra con Persona_1 lui residente in [...]di Latina, e dal figlio , residente invece all'estero, nelle Persona_2
Filippine, privo di reddito e fiscalmente a suo carico;
- di avere un reddito del nucleo familiare inferiore ai limiti di legge e costituito per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati;
- di aver presentato, in data 4.06.2024, domanda di autorizzazione ANF richiedendo l'inclusione nel nucleo familiare anche del figlio residente all'estero, accludendo tutta la documentazione utile ad asseverare la sussistenza dei relativi presupposti di legge;
- che l' aveva però respinto l'istanza ritenendo il “nucleo non autorizzato” e confermando CP_1 poi la reiezione anche a seguito di gravame amministrativo.
Censurato il diniego opposto dall'Ente previdenziale, concludeva per la (sola) declaratoria del proprio diritto ad accedere al beneficio anelato, col favore delle spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' evidenziando anche in questa sede giudiziale l'insufficienza della CP_2 documentazione prodotta dalla parte ricorrente ed invocando il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'assegno per il nucleo familiare (di seguito anche ANF) è una prestazione previdenziale non pensionistica di carattere temporaneo che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia. A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68
(art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro (o all' in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare CP_2 il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n.
797/55).
Inoltre, i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' tutte le notizie e i documenti che CP_2 sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n.
797/55). Sulla base di tali disposizioni l' ha elaborato un modulo, denominato Mod. ANF/DIP, che CP_2 deve essere presentato da chi richiede la prestazione nel momento in cui sorge il diritto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, con validità sino al 30 giugno successivo, in cui sono indicati, oltre ai dati anagrafici del richiedente, la composizione del nucleo familiare e la dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare stesso nel periodo di riferimento. Nella richiesta sono incorporate due distinte dichiarazioni di responsabilità e cioè quella del dichiarante che attesta l'assenza di altre richieste e di altri assegni per le persone componenti il nucleo e quella del coniuge del richiedente che dichiara di non aver richiesto alcun trattamento di famiglia per le persone indicate nel nucleo familiare (cfr. art. 8 bis, d.l. n. 69/88).
Circa la documentazione da allegare alla domanda, lo stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentata in occasione della prima richiesta del trattamento e rinnovata ogni 5 anni, a meno che non intervengano variazioni significative, da segnalare entro 30 giorni (art. 7, d.l. n. 69/88), mentre il rinnovo della domanda con la dichiarazione reddituale deve essere presentato ogni anno.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55).
La circolare n. 95/2022, al paragrafo 4, prevede poi che: “Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo CP_2 familiare presentate all'Istituto da cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all'estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati, al pari delle situazioni o fatti autocertificabili, i documenti, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della presente circolare, che attestino:
- lo stato civile del richiedente;
- lo stato di famiglia con l'indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell'ANF;
- il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l'ANF);
- i redditi dei familiari prodotti all'estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell'imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
- eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo” (si v. doc. 24 fascicolo attoreo) Fatte queste premesse di ordine generale, e volgendo ora allo scrutinio della concreta fattispecie dedotta in giudizio, va immediatamente rilevato come controversa in causa non sia l'astratta riconoscibilità del beneficio al ricorrente ma solo la concreta asseverazione istruttoria di tutti i relativi presupposti fattuali e normativi da parte dell'istante.
Più in particolare l' contesta l'attitudine probatoria del documento allegato al n. 9 del fascicolo CP_2 di parte ricorrente, ossia la certificazione rilasciata dall'Ambasciata delle Filippine in Roma
(legalizzata dalla prefettura di Roma), avente ad oggetto il legame di parentela tra l'istante e il figlio e la mancanza di redditi propri di quest'ultimo. Persona_2
Secondo l'Ente resistente tale documentazione sarebbe 'non conforme' poiché non autenticata dall'Autorità consolare italiana e poiché non rilasciata dalla “competente autorità dello stato estero”, per tale dovendosi intendere l'ente o ufficio straniero deputato alla gestione amministrativa, che possa certificare le informazioni necessarie all' per poter procedere ad esaminare compiutamente e, CP_2 eventualmente, ad accogliere la domanda.
Va tuttavia rilevato che il suddetto certificato, quando attesta che il ricorrente “ha interamente a proprio carico” il figlio “attualmente residente nelle Filippine privo di reddito”, lo fa “sulla base dei documenti presentati e delle dichiarazioni rese”, sicchè può ritenersi che l'attestazione rilasciata dall'Ambasciata recepisca e compendi ogni elemento dichiarativo o documentale presupposto e risulti quindi perfettamente idonea a provare, in questa sede giudiziale, la sussistenza dei requisiti di legge ivi certificati, senza necessità di alcuna ulteriore autenticazione consolare non espressamente prevista dalla circolare.
Sulla base delle brevi considerazioni che precedono devono dunque ritenersi asseverati in capo al ricorrente tutti i requisiti di legge per fruire dell'assegno al nucleo familiare per i periodi oggetto di domanda, con conseguente integrale accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare per i periodi dal
1.07.2019 al 30.06.2020, dal 1.07.2020 al 30.06.2021 e dal 1.07.2021 al 28.02.2022; - condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite liquida in CP_2 complessivi € 1.900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO MA TU