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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 11.12.2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunziato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 3874 /2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nato il [...] a [...], difeso dall'avv. Martino Parte_1
Gragnaniello
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Carmine Barone CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 07.05.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3° della L.104/92 , ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di invalidità e la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma
3° della L.104/92, con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda.
All'odierna udienza la causa era decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma
1°. La domanda va dichiarata inammissibile.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale e assistenziale che grava sui
Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La norma, tuttavia, nel caso in cui la parte ricorrente non condivida le conclusioni cui è addivenuto il
CTU della fase sommaria, pone due termini stringenti e di natura perentoria, il primo per contestare le conclusioni del CTU, non superiore a trenta giorni, il secondo per l'introduzione del giudizio di merito, ugualmente pari a trenta giorni. Nel caso in esame, come si evince dalle risultanze del SICID, il decreto di cui all'art. 445 bis comma quarto c.p.c., con il quale il GOP dott. Maurizio Ricigliano assegnava alle parti il termine di trenta giorni per la proposizione del dissenso, è stato comunicato alle parti in data 07 maggio 2024, parte ricorrente in pari data ha proposto dissenso. Risulta, poi, che lo stesso ha depositato il ricorso in opposizione solo in data 10.06.2024 e, dunque, trentaquattro giorni dopo la dichiarazione di dissenso. Dunque, non risulta rispettato il secondo termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va dichiarata inammissibile, e per l'effetto, conformemente alle risultanze della CTU di cui alla fase di ATP, va dichiarato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3° della L.104/92.
Visto l'art. art. 152 disp. att. c.p..c, dichiara irripetibili le spese. Il pagamento delle spese di CTU CP_ viene posto a carico dell' e liquidato come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992; dichiara irripetibili le spese;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Così deciso in Nola l'11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Carmen Maria Pigrini
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 11.12.2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunziato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 3874 /2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nato il [...] a [...], difeso dall'avv. Martino Parte_1
Gragnaniello
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Carmine Barone CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 07.05.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3° della L.104/92 , ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di invalidità e la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma
3° della L.104/92, con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda.
All'odierna udienza la causa era decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma
1°. La domanda va dichiarata inammissibile.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale e assistenziale che grava sui
Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La norma, tuttavia, nel caso in cui la parte ricorrente non condivida le conclusioni cui è addivenuto il
CTU della fase sommaria, pone due termini stringenti e di natura perentoria, il primo per contestare le conclusioni del CTU, non superiore a trenta giorni, il secondo per l'introduzione del giudizio di merito, ugualmente pari a trenta giorni. Nel caso in esame, come si evince dalle risultanze del SICID, il decreto di cui all'art. 445 bis comma quarto c.p.c., con il quale il GOP dott. Maurizio Ricigliano assegnava alle parti il termine di trenta giorni per la proposizione del dissenso, è stato comunicato alle parti in data 07 maggio 2024, parte ricorrente in pari data ha proposto dissenso. Risulta, poi, che lo stesso ha depositato il ricorso in opposizione solo in data 10.06.2024 e, dunque, trentaquattro giorni dopo la dichiarazione di dissenso. Dunque, non risulta rispettato il secondo termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va dichiarata inammissibile, e per l'effetto, conformemente alle risultanze della CTU di cui alla fase di ATP, va dichiarato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3° della L.104/92.
Visto l'art. art. 152 disp. att. c.p..c, dichiara irripetibili le spese. Il pagamento delle spese di CTU CP_ viene posto a carico dell' e liquidato come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992; dichiara irripetibili le spese;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Così deciso in Nola l'11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Carmen Maria Pigrini