CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 05/02/2026, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1932/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ZZ ANDREA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11835/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Numero_telefono CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SO Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 257812 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1929/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento per TASi anno 2014 n. 257812 emesso da GE SP, concessionaria della gestione e riscossione dei tributi per il Comune di
Casamicciola Terme, di euro 1.041,71.
A sostegno del proposto gravame è stata dedotta l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, in assenza di intervenuta notifica di atto interruttivo
Si è costituita in giudizio GE SP per resistere
Successivaente parte ricorrente su ordinanza di questa CGT ha proceduto alla integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Casamicciola Terme, che però non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meitevole di positivo apprezzamernto in ragione della fondatezza della eccezione di prescrizione del credito tributario di che trattasi
Invero, il sollecito de quo è stota emesso a seguito di ingiunzione n. 317842 che sabbe stata notifcata in data 11/1/2025.
Ebbene, in primo luogo non v'è prova documentale di detta notifica, così come non è rinvenibile la prova di avvenuta notiziazione legale di altri atti prodromici a quello impugnato e ciò comporta l'avvenuta prescrizione quinquennale del tributo considerato che il primo atto di recupero è proprio ilqui gravato sollecito di pagamento emesso nel 2025, ben oltre i cinque anni riospetto all'annualità in discorso ( 2014)
Per non dire poi che la stessa ingiunzione è intervenuta tardivamente anche a voler dare per buona la notifica del 11/1/2025.
Conclusivamente il ricorso va accolto con annullamento dell'impugnato sollecito di pagamento .
Le spese seguono la regola della soccombenza,. liquidate come in dipsositivo a carico di SO SP e
Comune di Casamicciola Terme , in solido tra loro, e con atribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamneto dele spese di giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano complessivamente in euro 1000,00 in solido fra loro con attribuzione al procuratiore del ricorrente dichairatosi antistatartio
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ZZ ANDREA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11835/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Numero_telefono CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SO Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 257812 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1929/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento per TASi anno 2014 n. 257812 emesso da GE SP, concessionaria della gestione e riscossione dei tributi per il Comune di
Casamicciola Terme, di euro 1.041,71.
A sostegno del proposto gravame è stata dedotta l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, in assenza di intervenuta notifica di atto interruttivo
Si è costituita in giudizio GE SP per resistere
Successivaente parte ricorrente su ordinanza di questa CGT ha proceduto alla integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Casamicciola Terme, che però non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meitevole di positivo apprezzamernto in ragione della fondatezza della eccezione di prescrizione del credito tributario di che trattasi
Invero, il sollecito de quo è stota emesso a seguito di ingiunzione n. 317842 che sabbe stata notifcata in data 11/1/2025.
Ebbene, in primo luogo non v'è prova documentale di detta notifica, così come non è rinvenibile la prova di avvenuta notiziazione legale di altri atti prodromici a quello impugnato e ciò comporta l'avvenuta prescrizione quinquennale del tributo considerato che il primo atto di recupero è proprio ilqui gravato sollecito di pagamento emesso nel 2025, ben oltre i cinque anni riospetto all'annualità in discorso ( 2014)
Per non dire poi che la stessa ingiunzione è intervenuta tardivamente anche a voler dare per buona la notifica del 11/1/2025.
Conclusivamente il ricorso va accolto con annullamento dell'impugnato sollecito di pagamento .
Le spese seguono la regola della soccombenza,. liquidate come in dipsositivo a carico di SO SP e
Comune di Casamicciola Terme , in solido tra loro, e con atribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamneto dele spese di giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano complessivamente in euro 1000,00 in solido fra loro con attribuzione al procuratiore del ricorrente dichairatosi antistatartio