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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 12956/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 23.1.2024 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12956/2023 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, vertente
TRA
, P.I. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco De Falco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Centro Direzionale Isola
G/7, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Spena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli in Via A.
Gramsci n. 18, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 30.5.2023,
ha proposto opposizione Parte_1
avverso il d.i. n. 3223/2023, depositato in data 20.4.2023 e regolarmente notificato in data 26.4.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a il complessivo importo di € Controparte_1
9.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo derivante dalla cessione del 50% di un credito da parte di
[...]
(già relativo a dei Controparte_2 Controparte_3 compensi pattuiti per l'attività di consulenza per la revisione generale e il riammodernamento (revamping) di 12 elettrotreni utilizzati sulle linee della ferrovia Circumvesuviana.
In particolare l'opponente eccepiva l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore di arbitri, giusto art. 9 del contratto stipulato con la allora e nel merito l'infondatezza della Controparte_3
n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 3 pretesa, stante il mancato incasso di quanto concordato con l'appaltatrice . Controparte_4
3. Si costituiva l'opposta che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
4. Con ordinanza del 20.11.2023 veniva rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito e veniva disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione del d.i., con la seguente motivazione
“Il Giudice,
…
Deve in primo luogo confermarsi la giurisdizione del Giudice Italiano
e la competenza del Tribunale adito.
Invero parte opponente ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito in virtù dell'art. 9 del contratto in atti, secondo cui “Qualunque controversia nascente dall' interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, o comunque con questo connessa, sarà risolta in via definitiva mediante arbitrato in conformità al Regolamento della
Camera Arbitrale di Ginevra”, concludendo affinché il Tribunale volesse “accertare e dichiarare la sua incompetenza in virtù della clausola arbitrale”.
Ebbene, trattandosi di un rapporto tra Giudice ordinario ed Arbitro estero, la questione non è di competenza, bensì di giurisdizione (cfr.
Cass. S.U. n. 36374/2021).
E tuttavia il difetto di giurisdizione andava sollevato con la prima difesa utile.
Invero l'art. 11 della legge di diritto internazionale privato n. 218 del
1995 dispone che “Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana”, e dunque “solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza” (Cass. S.U. n. 14649/2017).
Ciò in quanto “Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non
è rilevabile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola
n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 4 compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente…” (Cass.
S.U. n. 17244/2022).
Nel caso di specie parte opponente con l'atto di citazione in opposizione, come anticipato, ha eccepito esclusivamente
l'incompetenza del Tribunale adito, salvo poi, tardivamente, con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., eccepire il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano.
Ne discende che deve ritenersi radicata la giurisdizione del Giudice
Italiano e la competenza del Tribunale adito.
Apparendo, inoltre, incerto l'esito della lite, non concede la provvisoria esecuzione.
- In ordine alle istanze istruttorie: rigetta le richieste di prove orali avanzate da parte opponente in quanto relative a circostanze irrilevanti e documentali;
rigetta la richiesta di prova per testi articolata da parte opposta in quanto relativa a circostanze documentali”.
5. Sostituita l'udienza con note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
c.p.c., in data odierna il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
6. L'opposizione è fondata e va accolta.
6.1. Va innanzitutto confermata la giurisdizione e la competenza del
Tribunale adito.
Come precisato in prima udienza, l'opponente, in presenza di una clausola compromissoria prevedente un arbitrato estero, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito e non il difetto di giurisdizione con il proprio atto di opposizione.
Soltanto con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., a seguito del deposito della comparsa di costituzione e risposta, il debitore ha corretto la propria eccezione, eccependo il difetto di giurisdizione.
Tale eccezione, come già chiarito, è inammissibile per tardività, avendo il convenuto in senso sostanziale l'onere di contestare il difetto di giurisdizione (quale è quello nel rapporto tra GO ed arbitro straniero) nella prima difesa utile, dovendosi altrimentio ritenere radicata la n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 5 giurisdizione del giudice adito;
giurisdizione che, come precisato, non era rilevabile d'ufficio.
6.2. Nel merito l'opposizione è fondata.
L'opponente aveva riconosciuto alla allora Controparte_3
la somma di € 10.000,00, escluso IVA per ogni treno che la
[...]
prima avrebbe ammodernato a seguito di contratto di subappalto stipulato con la società tedesca che, a sua volta, Controparte_4
risultava aggiudicata della gara di appalto per l'ammodernamento di 12 Contr elettrotreni della .
Il contratto di subappalto stipulato prevedeva l'ammodernamento di dodici elettrotreni per un compenso di € 141.000,00 per ogni treno, per un totale di € 1.692.000,00 (cfr. All. A del “contratto di agenzia sogeser”, depositato dall'opponente con l'atto di opposizione).
Tuttavia, nel corso del rapporto, l'ammodernamento è stato limitato a soli sei treni.
Di conseguenza, l'importo che la doveva versare alla Controparte_4
comparente veniva ridotto in € 846.000,00.
Tale circostanza è da ritenersi pacifica tra le parti avendo l'opposta nel proprio ricorso per d.i. richiesto il pagamento del 50% delle provvigioni per il rimodernamento di solo 6 elettrotreni.
Tuttavia, neppure l'importo suindicato è stato versato alla
[...]
in quanto è intervenuta la risoluzione del contratto tra Parte_1
Contr le e l'appaltatrice e, a cascata, tra e CP_4 CP_4
l'opponente (cfr. lettere del 29.9.2021 e del 5.10.2021 inviate
Contr rispettivamente da all'opponente e da a . CP_4 CP_4
6.2.1. Parte opposta ha dedotto che il rapporto con l'opponente è distinto da quello stipulato da quest'ultimo con CP_4
La deduzione non è condivisibile.
Nel contratto di agenzia, al punto 4.4.4 è previsto che “il corrispettivo sarebbe stato versato entro 15 giorni a decorrere dalla data dell'effettivo pagamento delle somme da parte del cliente cui le provvigioni e gli importi concordati si riferiscono”.
n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 6 Nell'allegato “A” del contratto le parti precisavano che “gli importi verranno saldati dopo 10 gg. dal relativo pagamento effettuato da parte della Euro Maint Rail GmbH”.
6.2.2. Parte opposta ha altresì dedotto che, a seguito del pagamento da parte di all'opponente, conseguente alla risoluzione del CP_4
contratto, di € 87.070,00 si sarebbe verificata la condizione sospensiva del proprio diritto al pagamento del restante 30% della provvigione.
Anche tale deduzione non è condivisibile.
La suindicata somma di € 87.070,00 non corrisponde al restante 30% dei corrispettivi per le fatture del 2016 già emesse dall'opponente.
Ed infatti, nel contratto di agenzia era stato riconosciuto alla cedente dell'odierna opposta un compenso pari ad una percentuale del 7% circa
(€ 10.000 su € 141.000,00).
Tale percentuale rapportata alla somma di € 87.070,00 avrebbe fatto maturare un compenso di € 6.100,00 circa (il credito della opposta, pari al 50% del corrispettivo dovuto, poteva essere pari ad € 3.050,00).
La opposta con il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, ha chiesto il pagamento di euro 9.000,00 su un totale della provvigione maturata pari ad euro 18.000,00.
Un corrispettivo in percentuale del 7% pari ad euro 18.000,00 poteva essere versato solo su un importo di € 260.000,00, somma questa di cui non vi è prova di ricezione da parte dell'opponente.
Anzi, la lettera ricevuta da sopra citata dimostra proprio il CP_4
contrario.
Né la prova testi articolata sul punto dall'opposta era volta a provare tale circostanza.
Sul punto, peraltro, l'opposta non ha neppure articolato una richiesta ex art. 210 c.p.c. al terzo Rail Maint.
6.2.3. Parte opposta, infine, vorrebbe supportare la propria pretesa su una comunicazione del 2016, inviata dall'opponente, ed erroneamente qualificata come riconoscimento del debito (doc. 2 prod. parte opposta), con la quale la debitrice dichiarava: “In riferimento alla Vs comunicazione del 14.10.15, di cui accettiamo solo ed esclusivamente la cessione delle competenze pari al 50%, alla con Controparte_1
n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 7 sede in Piazzetta Eritrea 3 – 80122 Napoli, abbiamo provveduto al pagamento del 70% della vs fattura n° 2 del 25.01.2016, pari al 50% delle competenze maturate.
Provvederemo altresì, come da vs indicazioni, al pagamento della parte spettante alla pari ad € 20.000,00 nella misura del Controparte_1
70% non appena emetteranno relativa fattura.
Il restante 30% verrà saldato sia a Voi che alla Controparte_1
successivamente al nostro incasso delle fatture relative all' attività di installazione degli impianti di condizionamento, così come indicato nel contratto con Voi stipulato”.
A ben vedere, non solo non è provato l' “incasso delle fatture relative all'attività di installazione degli impianti di condizionamento”, a seguito della risoluzione del contratto con , ma è tuttavia CP_4
evidente come, nell'anno 2016 la non poteva Parte_1
sapere che dopo cinque anni il contratto si sarebbe risolto anticipatamente senza la corresponsione dell'intero importo dovuto.
6.3. Ne discende la fondatezza dell'opposizione e la revoca del d.i.
7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori medi con riferimento alle prime tre fasi e minimi con riferimento alla fase decisoria, consistita di fatto nella reiterazione di quanto già esposto nei precedenti atti
(scaglione: fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 3223/2023;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
unipersonale, delle spese del presente giudizio che Parte_1
liquida in € 150,00 per esborsi ed € 4.227,00 per compensi n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 8 professionali, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 9
11 SEZIONE CIVILE
N. 12956/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 23.1.2024 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12956/2023 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, vertente
TRA
, P.I. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco De Falco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Centro Direzionale Isola
G/7, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Spena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli in Via A.
Gramsci n. 18, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 30.5.2023,
ha proposto opposizione Parte_1
avverso il d.i. n. 3223/2023, depositato in data 20.4.2023 e regolarmente notificato in data 26.4.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a il complessivo importo di € Controparte_1
9.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo derivante dalla cessione del 50% di un credito da parte di
[...]
(già relativo a dei Controparte_2 Controparte_3 compensi pattuiti per l'attività di consulenza per la revisione generale e il riammodernamento (revamping) di 12 elettrotreni utilizzati sulle linee della ferrovia Circumvesuviana.
In particolare l'opponente eccepiva l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore di arbitri, giusto art. 9 del contratto stipulato con la allora e nel merito l'infondatezza della Controparte_3
n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 3 pretesa, stante il mancato incasso di quanto concordato con l'appaltatrice . Controparte_4
3. Si costituiva l'opposta che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
4. Con ordinanza del 20.11.2023 veniva rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito e veniva disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione del d.i., con la seguente motivazione
“Il Giudice,
…
Deve in primo luogo confermarsi la giurisdizione del Giudice Italiano
e la competenza del Tribunale adito.
Invero parte opponente ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito in virtù dell'art. 9 del contratto in atti, secondo cui “Qualunque controversia nascente dall' interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, o comunque con questo connessa, sarà risolta in via definitiva mediante arbitrato in conformità al Regolamento della
Camera Arbitrale di Ginevra”, concludendo affinché il Tribunale volesse “accertare e dichiarare la sua incompetenza in virtù della clausola arbitrale”.
Ebbene, trattandosi di un rapporto tra Giudice ordinario ed Arbitro estero, la questione non è di competenza, bensì di giurisdizione (cfr.
Cass. S.U. n. 36374/2021).
E tuttavia il difetto di giurisdizione andava sollevato con la prima difesa utile.
Invero l'art. 11 della legge di diritto internazionale privato n. 218 del
1995 dispone che “Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana”, e dunque “solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza” (Cass. S.U. n. 14649/2017).
Ciò in quanto “Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non
è rilevabile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola
n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 4 compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente…” (Cass.
S.U. n. 17244/2022).
Nel caso di specie parte opponente con l'atto di citazione in opposizione, come anticipato, ha eccepito esclusivamente
l'incompetenza del Tribunale adito, salvo poi, tardivamente, con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., eccepire il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano.
Ne discende che deve ritenersi radicata la giurisdizione del Giudice
Italiano e la competenza del Tribunale adito.
Apparendo, inoltre, incerto l'esito della lite, non concede la provvisoria esecuzione.
- In ordine alle istanze istruttorie: rigetta le richieste di prove orali avanzate da parte opponente in quanto relative a circostanze irrilevanti e documentali;
rigetta la richiesta di prova per testi articolata da parte opposta in quanto relativa a circostanze documentali”.
5. Sostituita l'udienza con note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
c.p.c., in data odierna il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
6. L'opposizione è fondata e va accolta.
6.1. Va innanzitutto confermata la giurisdizione e la competenza del
Tribunale adito.
Come precisato in prima udienza, l'opponente, in presenza di una clausola compromissoria prevedente un arbitrato estero, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito e non il difetto di giurisdizione con il proprio atto di opposizione.
Soltanto con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., a seguito del deposito della comparsa di costituzione e risposta, il debitore ha corretto la propria eccezione, eccependo il difetto di giurisdizione.
Tale eccezione, come già chiarito, è inammissibile per tardività, avendo il convenuto in senso sostanziale l'onere di contestare il difetto di giurisdizione (quale è quello nel rapporto tra GO ed arbitro straniero) nella prima difesa utile, dovendosi altrimentio ritenere radicata la n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 5 giurisdizione del giudice adito;
giurisdizione che, come precisato, non era rilevabile d'ufficio.
6.2. Nel merito l'opposizione è fondata.
L'opponente aveva riconosciuto alla allora Controparte_3
la somma di € 10.000,00, escluso IVA per ogni treno che la
[...]
prima avrebbe ammodernato a seguito di contratto di subappalto stipulato con la società tedesca che, a sua volta, Controparte_4
risultava aggiudicata della gara di appalto per l'ammodernamento di 12 Contr elettrotreni della .
Il contratto di subappalto stipulato prevedeva l'ammodernamento di dodici elettrotreni per un compenso di € 141.000,00 per ogni treno, per un totale di € 1.692.000,00 (cfr. All. A del “contratto di agenzia sogeser”, depositato dall'opponente con l'atto di opposizione).
Tuttavia, nel corso del rapporto, l'ammodernamento è stato limitato a soli sei treni.
Di conseguenza, l'importo che la doveva versare alla Controparte_4
comparente veniva ridotto in € 846.000,00.
Tale circostanza è da ritenersi pacifica tra le parti avendo l'opposta nel proprio ricorso per d.i. richiesto il pagamento del 50% delle provvigioni per il rimodernamento di solo 6 elettrotreni.
Tuttavia, neppure l'importo suindicato è stato versato alla
[...]
in quanto è intervenuta la risoluzione del contratto tra Parte_1
Contr le e l'appaltatrice e, a cascata, tra e CP_4 CP_4
l'opponente (cfr. lettere del 29.9.2021 e del 5.10.2021 inviate
Contr rispettivamente da all'opponente e da a . CP_4 CP_4
6.2.1. Parte opposta ha dedotto che il rapporto con l'opponente è distinto da quello stipulato da quest'ultimo con CP_4
La deduzione non è condivisibile.
Nel contratto di agenzia, al punto 4.4.4 è previsto che “il corrispettivo sarebbe stato versato entro 15 giorni a decorrere dalla data dell'effettivo pagamento delle somme da parte del cliente cui le provvigioni e gli importi concordati si riferiscono”.
n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 6 Nell'allegato “A” del contratto le parti precisavano che “gli importi verranno saldati dopo 10 gg. dal relativo pagamento effettuato da parte della Euro Maint Rail GmbH”.
6.2.2. Parte opposta ha altresì dedotto che, a seguito del pagamento da parte di all'opponente, conseguente alla risoluzione del CP_4
contratto, di € 87.070,00 si sarebbe verificata la condizione sospensiva del proprio diritto al pagamento del restante 30% della provvigione.
Anche tale deduzione non è condivisibile.
La suindicata somma di € 87.070,00 non corrisponde al restante 30% dei corrispettivi per le fatture del 2016 già emesse dall'opponente.
Ed infatti, nel contratto di agenzia era stato riconosciuto alla cedente dell'odierna opposta un compenso pari ad una percentuale del 7% circa
(€ 10.000 su € 141.000,00).
Tale percentuale rapportata alla somma di € 87.070,00 avrebbe fatto maturare un compenso di € 6.100,00 circa (il credito della opposta, pari al 50% del corrispettivo dovuto, poteva essere pari ad € 3.050,00).
La opposta con il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, ha chiesto il pagamento di euro 9.000,00 su un totale della provvigione maturata pari ad euro 18.000,00.
Un corrispettivo in percentuale del 7% pari ad euro 18.000,00 poteva essere versato solo su un importo di € 260.000,00, somma questa di cui non vi è prova di ricezione da parte dell'opponente.
Anzi, la lettera ricevuta da sopra citata dimostra proprio il CP_4
contrario.
Né la prova testi articolata sul punto dall'opposta era volta a provare tale circostanza.
Sul punto, peraltro, l'opposta non ha neppure articolato una richiesta ex art. 210 c.p.c. al terzo Rail Maint.
6.2.3. Parte opposta, infine, vorrebbe supportare la propria pretesa su una comunicazione del 2016, inviata dall'opponente, ed erroneamente qualificata come riconoscimento del debito (doc. 2 prod. parte opposta), con la quale la debitrice dichiarava: “In riferimento alla Vs comunicazione del 14.10.15, di cui accettiamo solo ed esclusivamente la cessione delle competenze pari al 50%, alla con Controparte_1
n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 7 sede in Piazzetta Eritrea 3 – 80122 Napoli, abbiamo provveduto al pagamento del 70% della vs fattura n° 2 del 25.01.2016, pari al 50% delle competenze maturate.
Provvederemo altresì, come da vs indicazioni, al pagamento della parte spettante alla pari ad € 20.000,00 nella misura del Controparte_1
70% non appena emetteranno relativa fattura.
Il restante 30% verrà saldato sia a Voi che alla Controparte_1
successivamente al nostro incasso delle fatture relative all' attività di installazione degli impianti di condizionamento, così come indicato nel contratto con Voi stipulato”.
A ben vedere, non solo non è provato l' “incasso delle fatture relative all'attività di installazione degli impianti di condizionamento”, a seguito della risoluzione del contratto con , ma è tuttavia CP_4
evidente come, nell'anno 2016 la non poteva Parte_1
sapere che dopo cinque anni il contratto si sarebbe risolto anticipatamente senza la corresponsione dell'intero importo dovuto.
6.3. Ne discende la fondatezza dell'opposizione e la revoca del d.i.
7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori medi con riferimento alle prime tre fasi e minimi con riferimento alla fase decisoria, consistita di fatto nella reiterazione di quanto già esposto nei precedenti atti
(scaglione: fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 3223/2023;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
unipersonale, delle spese del presente giudizio che Parte_1
liquida in € 150,00 per esborsi ed € 4.227,00 per compensi n. 12956/2023 r.g.a.c. Pag. 8 professionali, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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