Rigetto
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/04/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03577/2025REG.PROV.COLL.
N. 09641/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9641 del 2023, proposto da
Sviluppo OR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Barel, Silvano Ciscato e Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Vicenza, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Veneto, Italia Nostra Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione O.N.L.U.S., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00502/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e udito per la parte appellante l’avv. Andrea Faresin;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello in esame, Sviluppo OR s.p.a. (di seguito “OR”) ha impugnato la sentenza del Tar Veneto n. 502/2023 con la quale, previa riunione dei ricorsi:
- è stato dichiarato improcedibile il ricorso n. r.g. 1346/2020 avverso la nota prot. n. 20832 del 1.10.2020 della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con cui è stato disposto l’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo ministeriale ex art. 138, comma 3, d.lgs. 42/2004 su una vasta area nel Comune di Vicenza;
- è stato rigettato il ricorso n. r.g. 622/2021 proposto contro il decreto del Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale presso il Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Veneto del 23.03.2021, avente ad oggetto la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Monte Berico e della Riviera Berica settentrionale in comune di Vicenza, ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), 138, comma 3, e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, pubblicato sul B.U.R. n. 45 del 02.04.2021 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 03.04.2021, nonché contro tutti gli atti richiamati dal suddetto provvedimento.
2. In particolare, con il decreto sopra indicato, adottato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 138, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero ha dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136 del medesimo testo legislativo, di un’ampia parte del territorio comunale di Vicenza, comprendente anche l’area di proprietà della società ricorrente.
Nello specifico, l’area oggetto del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, come individuata negli elaborati grafici allegati al decreto (“Allegato B”), “è delimitata verso nord (proseguendo verso est) da Arco delle Scalette, via Borgo Berga fino al confine con il supermercato, via Giorgio Oliva fino a piazza Pontelandolfo, stradina bianca di perimetro del complesso ex OR, fino al ponte via Ettore Gallo, porzione della medesima rotatoria fino all’intersezione con il sentiero rettilineo che giunge alla strada di Casale in corrispondenza dell’attuale cabina elettrica, strada di Casale fino alla rotatoria che segue sulla porzione ovest, strada di Casale fino all’intersezione con viale Annecy, viale Annecy fino all’intersezione con viale Riviera Berica; verso sud viale Riviera Berica fino all’intersezione con Strada della Commenda, strada della Commenda verso ovest fino all’intersezione con SP19 viale X Giugno, fino al confine amministrativo del Comune di Vicenza e fino all’intersezione con il fosso sopra via Breganzola; verso ovest fino all’intersezione con via Sant’Agostino, via Sant’Agostino verso nord fino all’argine del fiume Retrone, argine est del fiume Retrone verso nord seguendo il perimetro disegnato sulla CTR fino a via Maganza, via Maganza fino a via Fusinato, via Fusinato fino all’Arco delle Scalette, e ricomprende le aree già soggette a tutela ai sensi dell’artico 136 del d.lgs. n. 42/2004, quali la zona alle pendici del Monte Berico e quella di Campedello, rispettivamente in forza del D.M. 30 agosto 1956 e del D.M. 13 giugno 1969, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497”.
La dichiarazione di notevole interesse pubblico è stata accompagnata dall’imposizione di una specifica disciplina d’uso, contenuta nella relazione allegata al decreto (“Allegato A”), con cui sono state dettate delle prescrizioni che hanno impedito la realizzazione di una parte del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.E.A.) “OR”.
3. In particolare, parte appellante ha dedotto che sin da un periodo molto risalente la Regione Veneto, con d.G.R. n. 857/2004, aveva approvato un programma di riqualificazione di un grande complesso industriale dismesso, collocato in prossimità del centro storico, alla base del colle posto a sud di Vicenza (Monte Berico).
Tale programma in origine prevedeva:
- la demolizione del complesso industriale esistente sull’area;
- la collocazione nella parte più prossima al centro cittadino del nuovo Tribunale di Vicenza (realizzato dal Comune);
- la realizzazione delle infrastrutture accessorie (nuova viabilità, parcheggi pubblici e privati, aree verdi, etc.), con oneri a carico del Comune di Vicenza e della società proprietaria del complesso industriale, secondo la ripartizione stabilita dalla convenzione accessiva al programma.
In base al P.I.R.U.E.A. era stata assegnata alla società appellante la possibilità di realizzare volumetria residenziale, commerciale e direzionale da realizzarsi sia all’interno dell’area ove sorgeva il vecchio opificio industriale – oggetto di recupero parziale – identificata come Unità Minima di Intervento (U.M.I.) n. 1, sia in un lotto pertinenziale del complesso industriale, dov’era collocata la sottostazione elettrica per l’approvvigionamento dello stabilimento, posto sulla sponda opposta del fiume Bacchiglione, individuata come U.M.I. n. 5 (denominata anche “Lotto E”).
4. A seguito dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di un’ampia parte del territorio del Comune di Vicenza, estesa fino all’ambito oggetto del P.I.R.U.E.A., la società OR aveva presentato tempestive osservazioni, con le quali chiedeva che l’intero ambito del P.I.R.U.E.A. fosse stralciato perché non presentava alcuna delle caratteristiche di pregio richiamate nella motivazione della proposta di vincolo.
5. All’esito del procedimento, il decreto ministeriale ha stralciato dal perimetro della dichiarazione, solo la parte già edificata del P.I.R.U.E.A., imponendo il nuovo vincolo sull’area posta a est del fiume Bacchiglione (U.M.I. 5 o “Lotto E”), classificata come “spazio agrario”.
Secondo la prospettazione dell’appellante, cosi procedendo è stata istituita l’imposizione di un divieto assoluto di edificare, che preclude l’ultimazione del P.I.R.U.E.A.
6. Con i ricorsi di primo grado e correlati motivi aggiunti OR ha, dunque, impugnato il suddetto decreto, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili che di seguito verranno sintetizzati.
Il Tar per il Veneto, con la sentenza in esame, ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso n. 1346/2020 con il quale era stata impugnata la proposta di vincolo da parte della Soprintendenza, stante l’assenza di un autonomo effetto lesivo in quanto alla proposta stessa aveva fatto seguito il provvedimento impositivo del vincolo, oggetto del ricorso n. 622/2021, esaminato e rigettato dal Giudice di primo grado.
7. La società OR, rinunciando ad impugnare la declaratoria di improcedibilità, ha, quindi, proposto ricorso in appello, affidato a cinque motivi di impugnazione, con cui chiede la riforma parziale della decisione di primo grado.
8. Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
9. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato documenti e memorie conclusionali; l’appellante ha depositato, altresì, memoria di replica.
10. All’udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello [rubricato : Con riferimento al capo 3, al primo capo 4 e al capo 3.1 della sentenza: errore di giudizio sui motivi d’impugnazione nn. 1 e 3 (ricorso introduttivo) e n. 9 (ricorso per motivi aggiunti) ], vengono impugnati, cumulativamente, il punto 3, il primo punto 4 (la sentenza contiene due punti rubricati con il numero 4) ed il punto 3.1 della sentenza nella parte in cui sono stati ritenuti infondati i motivi nn. 1 e 3 del ricorso introduttivo e il motivo n. 9 del ricorso per motivi aggiunti a mezzo dei quali erano state dedotte le seguenti censure:
- la violazione degli artt. 135 e da 138 a 144 del d.lgs. 42/2004, dell’art. 117 Cost. e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, nonché l’eccesso di potere per perplessità e sviamento in quanto con la dichiarazione di notevole interesse pubblico di un ambito così vasto, composito e variegato il Ministero avrebbe sostanzialmente compiuto un atto di pianificazione paesaggistica “unilaterale” in violazione del riparto di competenze stabilito dalla legge, in attuazione della Costituzione, e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni (motivo n. 1 del ricorso introduttivo);
- la violazione degli artt. 136, 138 e 141 del D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, incongruità, irragionevolezza, errore sui presupposti di fatto e carenza d’istruttoria, in quanto il Ministero avrebbe esercitato il potere di cui all’art. 138, comma 3, del Codice dei beni culturali in assenza del presupposto del concreto rischio di compromissione del bene tutelato, atteso che l’esecuzione degli interventi previsti dal P.I.R.U.E.A. era stata espressamente autorizzata dalla Soprintendenza. La motivazione del vincolo sarebbe, pertanto, illogica e contraddittoria, poiché nessuna urgenza di provvedere sarebbe stata configurabile in un’area già sottoposta a vincolo paesaggistico (motivo n. 3 del ricorso introduttivo);
- l’eccesso di potere per sviamento, in quanto il potere non sarebbe stato esercitato nel perseguimento delle finalità sue proprie, ma per venire incontro alle richieste di talune associazioni ambientaliste volte ad impedire l’attuazione del P.I.R.U.E.A. OR (motivo n. 9 del ricorso per motivi aggiunti).
Con i punti 3 e 3.1. della sentenza sono state disattese tutte le censure con cui veniva lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 135, 138, 139, 140, 141, 143 e 144 D.lgs. n. 42/2004, l’assenza del requisito dell’urgenza, la violazione delle competenze legislative ed amministrative attribuite alla Regione e agli Enti Locali nelle materie del paesaggio, dell’urbanistica e dell’ambiente.
Sono state, quindi, respinte le censure articolate nel primo ed in parte nel terzo motivo del ricorso introduttivo ed in parte nel motivo n. 9 del ricorso per motivi aggiunti, tutte fondate su un’interpretazione dei presupposti dell’esercizio del potere ministeriale previsto dall’art. 138, comma 3, D.lgs. n. 42/2004 difforme da quella fatta propria dalla sentenza n. 164/2021 della Corte costituzionale.
Con il primo punto 4 della sentenza gravata, sono state ritenute infondate le censure articolate nel secondo motivo, nel terzo motivo (per la parte non esaminata nel punto 3.1 della sentenza) e nel sesto motivo del ricorso introduttivo che attengono tutte alla ragionevolezza della scelta di includere la U.M.I. 5 nel perimetro dell’area vincolata, sottoponendola ad una disciplina d’uso che la rende sostanzialmente inedificabile.
Relativamente al primo punto 4 della sentenza, l’appellante sostiene che la documentazione prodotta in giudizio renderebbe evidente l’insussistenza dei presupposti fattuali per l’esercizio del potere ministeriale previsto dall’art. 138, comma 3, D.lgs. n. 42/2004.
La motivazione del decreto di vincolo non rappresenterebbe fedelmente la situazione dell’area identificata con l’U.M.I. 5 che ospitava “un pezzo” dello stabilimento industriale (la sottostazione elettrica) e che dopo l’avvio dei lavori, risalente al 2005, è sempre stata utilizzata come area di cantiere.
Tale area, secondo l’appellante, non avrebbe dunque alcuna “vocazione alla conservazione del pregio paesaggistico”.
1.1. Il mezzo è infondato.
Quanto ai punti 3 e 3.1. della sentenza gravata, in tali passaggi il Tar ha ritenuto infondate le censure sulla scorta dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 164/2021 pronunciata nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in cui sono stati puntualmente delineati i limiti costituzionali relativi all’esercizio del potere ministeriale previsto dall’art. 138, comma 3, Codice dei beni culturali di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’art. 136 del medesimo codice.
La Corte costituzionale, nella suddetta pronuncia, ha chiarito che tale potestà ministeriale non costituisce un potere straordinario o eccezionale, ma rappresenta la manifestazione della competenza costituzionale propria dello Stato di riconoscere e tutelare i beni del patrimonio culturale.
In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che “il conferimento allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), e con esso della potestà di individuare il livello di governo più idoneo ad esercitare le relative funzioni amministrative, rende del tutto coerente con il disegno costituzionale la previsione, oggi codificata dall’art. 138, comma 3, cod. beni culturali, secondo cui l’autorità statale possa autonomamente rinvenire in un bene le caratteristiche che lo rendono meritevole di tutela, anche se la Regione nel cui territorio il bene si trova dovesse essere di contrario avviso”.
Il motivo di appello – nella parte riferita ai punti 3 e 3.1. della sentenza – non contiene alcun tipo di critica e, anzi, specifica che il proprio ricorso originario non intendeva proporre un’interpretazione normativa difforme da quella offerta dalla Corte costituzionale nella richiamata pronuncia, ma era diretto a contestare che nel caso di specie sussista un’esigenza di tutela effettiva tale da legittimare l’intervento del Ministero.
Pertanto, sulle questioni di carattere generale contenute ai punti 3 e 3.1. della sentenza del Tar, detta pronuncia va confermata.
Relativamente al primo punto 4 della sentenza, il motivo di appello si misura solo con il provvedimento contestato e non dedica specifici rilievi critici al contenuto motivazionale della sentenza che è particolarmente attenta ad operare la ricognizione delle caratteristiche dell’area sottoposta a vincolo.
Oltre a quanto si dirà con riguardo al secondo motivo, è sufficiente, in proposito, rilevare che sono state riconosciute ricorrenti caratteristiche identitarie connesse a vestigia storiche, emergenze architettoniche di pregio, tra cui la villa palladiana “ AP RA ”, detta La Rotonda, la tipica conformazione del paesaggio agrario derivante dal modello fondiario delle ville venete.
Nessuna confutazione, in proposito, è stata sviluppata dall’appellante se non quella apoditticamente riferita all’assenza di pregio paesaggistico.
Inoltre, per stessa ammissione di parte appellante, l’area in questione attualmente non risulta edificata ed è incolta.
La circostanza che tale specifica area non abbia al momento un particolare pregio non è di per sé decisiva, perché il pregio dell’area sottoposta a vincolo deve essere valutato nel suo complesso, non potendosi escludere che all’interno della complessiva zona vincolata vi siano anche porzioni di territorio di minor pregio o da recuperare ma connesse a quelle aventi carattere di pregio (difatti, anche nel caso di specie, il provvedimento di vincolo include espressamente financo “Aree degradate”).
Correttamente il Ministero, in accoglimento parziale delle osservazioni della società, ha escluso dal vincolo l’area caratterizzata da presenza di fabbricati ritenuta non recuperabile mentre ha mantenuto il vincolo sulla restante porzione ove sono assenti le costruzioni.
Nel complesso, dunque, il primo motivo di appello è infondato.
2. Con il secondo motivo di appello [rubricato: Con riferimento ai capi 4, 4.1. e 4.2. della sentenza con cui sono stati respinti i motivi nn. 2, 3 e 6 del ricorso introduttivo: erroneità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 136, lett. c) e d), 138, 140 e 141 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42, degli artt. 1 e 3 della l. 07.08.1990, n. 241 e del principio di proporzionalità, nonché per perplessità, travisamento dei fatti, illogicità e carenza di motivazione e per superamento dei limiti della giurisdizione di legittimità e sconfinamento nel merito amministrativo ], OR ha impugnato il secondo punto 4 e i punti 4.1 e 4.2 della sentenza con cui sono stati respinti i motivi nn. 2, 3 e 6 del ricorso introduttivo con i quali, sotto diversi profili, si è contestata la ragionevolezza della scelta di includere l’U.M.I. 5 nel perimetro dell’area vincolata e di classificarla come “spazio agrario”, sottoponendola ad una disciplina d’uso che la rende sostanzialmente inedificabile.
In particolare, con il secondo motivo del ricorso introduttivo veniva contestata l’assenza nell’area dell’U.M.I. 5 delle caratteristiche di particolare pregio paesaggistico previste dall’art. 136, lett. c) e d), D.lgs. n. 42/2004, nonché il mancato rispetto dei criteri enunciati dal provvedimento impugnato per la perimetrazione dell’area vincolata.
Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, la società lamentava l’assenza del presupposto all’esercizio del potere di cui all’art. 138, comma 3, D.lgs. n. 42/2004, non potendosi ravvisare un concreto rischio di compromissione del bene tutelato.
Veniva, inoltre, censurata la contraddittorietà dell’azione ministeriale in relazione alla scelta di vietare l’edificazione all’interno dell’U.M.I. 5, nonostante l’esistenza di precedenti autorizzazioni paesaggistiche rilasciate sulle aree del P.I.R.U.E.A.
Con il sesto motivo del ricorso introduttivo, infine, la società si doleva della scelta del Ministero di rendere totalmente inedificabile l’area in questione, classificandola tra gli “spazi agrari”, in violazione del principio di proporzionalità.
In sede di appello, la società appellante si è lamentata che il Giudice di primo grado, per giustificare la legittimità dell’apposizione del vincolo sulle aree dell’U.M.I. 5, abbia unitariamente rigettato le predette censure sulla base della relazione ICOMOS (“International Council on Monuments and Sites”, organizzazione internazionale non governativa, organo consultivo dell’UNESCO), non facendo riferimento ai contenuti e/o alla motivazione del decreto impugnato, finendo così per sostituire – con un proprio parere di merito – la stessa valutazione dell’amministrazione.
Ampio spazio argomentativo è dedicato dall’appellante a censurare il punto 4.2 della sentenza specificamente dedicato a verificare la fondatezza delle censure volte a contestare l’assimilabilità dell’area U.M.I. 5 alle altre aree sottoposte a vincolo.
L’appellante, anche in sede di appello, ha stigmatizzato la scelta di includere la U.M.I. 5 nel perimetro vincolato, atteso che non sarebbe riscontrabile alcuno dei caratteri identitari che il vincolo intende tutelare.
Viene ampiamente censurata la sentenza di primo grado, muovendo ad essa la critica di aver reperito aliunde le giustificazioni per l’apposizione del vincolo, esorbitando persino rispetto alle motivazioni espressamente addotte dal Ministero.
In tal modo, il Giudice di primo grado avrebbe sconfessato platealmente il decreto ministeriale di vincolo, travalicando nel merito ed attingendo “a piene mani” ad un documento neppure di fonte ministeriale che è la relazione dell’ICOMOS.
Secondo l’appellante, il Tar avrebbe identificato in tale relazione (di un soggetto estraneo alla p.a.) il presupposto motivazionale per l’inclusione dell’U.M.I. 5 nel vincolo decretato.
Si sarebbe dunque in presenza di un’evidente ed inammissibile sostituzione nel merito ed integrazione ex post della motivazione del provvedimento amministrativo, operata dal primo giudice.
2.1. Il motivo è infondato.
Il secondo punto 4 della sentenza, pur formalmente oggetto di gravame, si limita ad elencare le censure articolate dalla ricorrente e nessuna critica specifica è mossa nei confronti di tale passaggio motivazionale.
Quanto al punto 4.1 della sentenza, è sufficiente osservare che lo stesso è integralmente dedicato all’illustrazione dei presupposti e dei limiti del potere ministeriale di apposizione del vincolo paesaggistico, tipica espressione di discrezionalità tecnica.
Nel medesimo punto risultano, altresì, trattati i limiti al sindacato giurisdizionale sulle scelte tecnico discrezionali, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio.
Nonostante il punto 4.1 della sentenza sia stato esplicitamente impugnato, nessuna critica sorregge tale parte dell’impugnazione e, pertanto, la stessa va rigettata.
Le critiche dell’appellante si incentrano, invece, sul punto 4.2. del provvedimento impugnato.
In tale sede, il Tar ha correttamente rilevato che la scelta di includere la U.M.I. 5 nel perimetro più ampio delle aree vincolate è chiaramente ricavabile dal “ corredo motivazionale dell’atto (relazione illustrativa e controdeduzioni alle osservazioni presentate da privati ed enti pubblici sulla proposta di vincolo) e su di esse la ricorrente non prende specifica posizione, sì che esse devono ritenersi, nel loro sostrato materiale, ma anche nella valutazione che ne è fatta, incontestate ”.
Il Giudice di primo grado ha così ritenuto che l’attuale appellante non avesse contestato i documenti a corredo dell’atto impugnato, richiamati esplicitamente dallo stesso per farne parte integrante.
Sarebbe stato onere dell’appellante confutare specificatamente tale passaggio motivazionale che funge da asse portante di tutte le successive considerazione che si leggono in sentenza.
Il Collegio osserva, altresì, che la motivazione della sentenza in ordine al ruolo attribuito alla relazione dell’ICOMOS non rappresenta un’inammissibile integrazione della motivazione del provvedimento da parte del Tar. Difatti, tale relazione è stata richiamata più volte dal Ministero nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate in sede procedimentale, e dette controdeduzioni formano parte integrante del provvedimento impugnato (così come indicato nei considerando posti in premessa del medesimo). Non è illegittima la scelta dell’amministrazione di avvalersi anche delle risultanze della relazione dell’ICOMOS, la cui correttezza non è peraltro specificamente contestata dall’appellante.
In particolare, le osservazioni presentate dalla OR sono state parzialmente accolte dal Ministero, che ha espunto dal perimetro dell’area da sottoporre a tutela l’area edificata che ha irrimediabilmente perso le caratteristiche originarie. Al contrario, l’U.M.I. 5, non edificata, è stata sottoposto a tutela e il Ministero ha in proposito richiamato, a giustificazione della scelta operata, anche le indicazioni presenti nella relazione ICOMOS.
Il Tar ha puntualmente richiamato tale relazione, ove gli ispettori hanno evidenziato che l’U.M.I. 5 dovrebbe essere “risparmiato da qualsiasi costruzione e convertito ad uso agricolo”.
Non è fondata la doglianza con cui l’appellante lamenta la contraddittorietà della condotta del Ministero, che avrebbe dapprima dato il nulla osta alla realizzazione degli interventi del P.I.U.R.E.A. per poi sottoporre a tutela paesaggistica il residuo lotto di quel medesimo progetto edificatorio. Nella documentazione procedimentale, e in particolare nelle controdeduzioni già menzionate, il Ministero dà puntualmente atto di essersi avveduto, anche sulla base della relazione ICOMOS, che il P.I.U.R.E.A. è risultato “fortemente lesivo dei caratteri tradizionali e storici del paesaggio locale” ed ha evidenziato come ciò sia stato reso possibile “proprio perché mancava una tutela adeguata volta ad impedire una trasformazione di forte impatto”. È quindi immune dalle censure prospettate la scelta del Ministero di sottoporre l’U.M.I. 5 al vincolo paesaggistico, in quanto area non edifica e che non risulta irrimediabilmente compromessa.
Non coglie nel segno la prospettazione dell’appellante secondo cui la relazione ICOMOS è del 2017 e il Ministero avrebbe anche in seguito alla stessa rilasciato delle autorizzazioni paesaggistiche per la realizzazione delle opere del P.I.U.R.E.A. L’amministrazione ha adeguatamente e correttamente motivato l’interesse pubblico posto alla base dell’atto adottato, ritenuto necessario proprio per emendare il vuoto di tutela paesaggistica riscontrato e che aveva consentito la realizzazione delle precedenti opere di pianificazione.
La scelta del Ministero nemmeno risulta sproporzionata, come sostiene l’appellante. Correttamente il Tar ha evidenziato la ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento, alla luce delle caratteristiche dell’area in questione, collocata a ridosso del perimetro dell’area dichiarata Patrimonio dell’Umanità e prossima al contesto delle ville palladiane (in particolare della villa “La Rotonda”). È quindi ragionevole la decisione di preservare l’area da ulteriori attività edificatorie. Peraltro, il provvedimento ha accolto parzialmente le osservazioni dell’odierna appellante, espungendo dall’area sottoposta a tutela la zona di proprietà dell’appellante ormai edificata e ritenuta non recuperabile.
In conclusione, pertanto, il secondo motivo d’appello è infondato.
3. Con il terzo motivo di appello [rubricato: Con riferimento al capo 5 della sentenza: errore di giudizio sul motivo d’impugnazione n. 4 del ricorso introduttivo (“Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 3 della l. 07.08.1990, n. 241. Eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione”) ], l’appellante impugna il punto 5 della sentenza laddove il Tar ha ritenuto insussistente il lamentato vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ad altre aree oggetto di Piani urbanistici attuativi (P.U.A.) approvati, ma non ancora realizzati, che, a differenza di quanto avvenuto per la U.M.I. 5, sono stati inseriti tra gli “insediamenti urbani consolidati”, nei quali l’edificazione di nuove costruzioni, sia pur con taluni limiti, è consentita.
In particolare, secondo il Tar le aree interessate dal P.U.A. classificate dal decreto ministeriale tra gli “insediamenti urbani consolidati” si trovano in condizioni del tutto diverse e non assimilabili a quella dell’area in esame, collocata a ridosso del perimetro dell’area dichiarata Patrimonio dell’Umanità e prossima al contesto delle ville palladiane (in particolare della villa “La Rotonda”), in una zona fortemente compromessa dall’espansione edilizia.
Con il motivo in esame, la società appellante sostiene che tale motivazione sarebbe errata in punto di fatto, in quanto l’area che costituisce l’U.M.I. 5 non sarebbe visibile dal centro storico di Vicenza, patrimonio Unesco, o dalla villa “La Rotonda”.
3.1. Il motivo è infondato.
Non vi è la lamentata disparità di trattamento con altre aree qualificate quali “insediamenti urbani consolidati”, proprio perché l’area in questione non è edificata e non assume rilievo decisivo in senso contrario il fatto, valorizzato dall’appellante, che sia stata realizzata la costruzione di un ponte sul fiume che la congiunge all’U.M.I. 1.
La circostanza che l’area non sarebbe visibile dal centro storico o dalla villa “la Rotonda” non è di per sé decisiva per escludere la ragionevolezza della scelta di sottoporla a vincolo, considerata comunque la sua prossimità con i siti Unesco.
Il mezzo, pertanto, è infondato.
4. Con il quarto motivo di appello [rubricato : Con riferimento al capo 8 della sentenza: errore di giudizio sul motivo d’impugnazione n. 5 del ricorso introduttivo (“Violazione degli artt. 138, co. 1, 139, 140 e 141 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42”) ], viene impugnato il punto 8 della sentenza con cui il Tar ha rigettato il quinto motivo di impugnazione a mezzo del quale la società appellante si doleva della mancata individuazione - grafica o testuale - delle “componenti” a cui si riferivano le prescrizioni d’uso proposte dalla Soprintendenza in fase di avvio del procedimento.
4.1. Il motivo è infondato.
Correttamente il Tar ha escluso che vi sia stata una lesione delle prerogative procedimentali.
Si osserva, infatti, che l’omessa individuazione cartografica delle singole “ componenti culturali e insediative della struttura antropica e storicoculturale ” non ha pregiudicato le prerogative partecipative dell’appellante, in quanto non è ravvisabile un obbligo per l’amministrazione di comunicare fin dal principio alle parti una bozza integrale del provvedimento finale.
Gli elaborati inizialmente predisposti hanno comunque consentito alla OR di prendere posizione, in sede procedimentale, sulle prescrizioni da applicare all’area.
Il quarto mezzo, quindi, è infondato.
5. Con il quinto motivo di appello [rubricato: Con riferimento al capo 12 della sentenza: errore di giudizio sul motivo d’impugnazione n. 10 del ricorso per motivi aggiunti (“Violazione degli artt. 139 e 141 del d.lgs. n. 42/2004”) ], viene impugnato il punto 12 della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto non provata la circostanza affermata dalla società OR secondo la quale il “Giornale di Vicenza” non avrebbe diffusione regionale “perché in Provincia di Rovigo, infatti, non è presente ed anche in quella di Belluno è sostanzialmente assente”. Per tale ragione, secondo l’appellante, non risulterebbero soddisfatti gli oneri procedimentali previsti dall’art. 139, comma 2, D.lgs. n. 42/2004.
5.1. Il motivo è infondato.
Il doc. n. 8 depositato in primo grado dal Ministero il 12 gennaio 2023 attesta la diffusione regionale del Giornale di Vincenza con 23.261 copie vendute nella Regione.
L’art. 139, comma 2, Codice dei beni culturali e del paesaggio richiede che il quotidiano sia “diffuso nella regione” e non è quindi richiesto che siano vendute copie in ogni provincia della Regione ma che il quotidiano abbia diffusione nel territorio regionale complessivamente inteso.
Il mezzo, pertanto, è infondato.
6. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore delle sole parti appellate costituite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Ministero appellato le spese di lite del presente grado, quantificate in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge (se dovuti).
Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO